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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 6328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6328 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 30 maggio 2025 si riservava la decisione nella causa n. R.G. 1780 / 2024 tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta e decisa con la seguente sentenza
TRA
(con l'Avv. Maria Cingari) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, – dipendente della società Parte_1 [...]
con mansioni e qualifica di guardia giurata, inquadrato nel VI livello CCNL per i Controparte_2
Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, per 40 ore settimanali, con inizio prestazioni il
22 maggio 2003 – deduceva di aver prestato servizio di vigilanza armata a Roma, sia di pattugliamento che di piantonamento, inizialmente senza avere una postazione fissa per poi venire assegnato alla linea A
Metropolitana di Roma appalto ATAC, tratta Anagnina – Termini con servizio di pattuglia itinerante.
Faceva presente che, a seguito di un cambio appalto a decorrere dal 28 febbraio 2021 il servizio di vigilanza prestato presso la committente ATAC veniva assegnato alla che diventava, così, a Controparte_3 partire dal 1 marzo 2021 la sua nuova datrice di lavoro. Era stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria perché non aveva percepito dalla odierna società convenuta la giusta retribuzione, maturando così un credito per differenze retributive paria ad euro
5.703,74.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva di non aver percepito nella misura corretta le somme dovutegli a titolo di Acconto Futuri Aumenti Contrattuali (cd. AFAC), previsto dall'art. 109 della contrattazione collettiva applicata, in quanto la società gli aveva erogato l'emolumento previsto quale indennità separata e assoluta anziché quale emolumento della paga base conglobata e, come tale, incidente su tutti gli altri istituti contrattuali. Il credito sopra quantificato trovava la sua causale nella retribuzione ordinaria, festività, straordinario, 13° e 14° mensilità, indennità sostitutiva del preavviso, copertura economica ex art. 109
CCNL, permessi, ferie, TFR.
Tanto premesso, formulava le richieste di cui alle conclusioni del ricorso da intendersi qui integralmente richiamate.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, la società resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Sul contraddittorio così comunque instauratosi, la causa è stata trattenuta in decisione stante la sua natura documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il thema decidendum posto all'attenzione del Giudice si compone di due questioni da affrontare, una ad una, seguendo l'ordine stabilito nell'atto introduttivo.
La prima – partendo dalla lettura dell'art. 109 del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari avente validità 1.2.2013 – 31.12.2015 – investe la natura della voce cd. AFAC e il peso da attribuirgli nel trattamento economico del lavoratore, se intesa come una indennità assoluta oppure se, elemento essenziale della retribuzione, voce che incide su tutti gli istituti contrattuali riconosciuti.
A tale proposito questo Giudice ritiene di aderire integralmente alla lettura interpretativa data dalla Corte
d'Appello di Roma nella pronuncia n.208/2024, di cui si riporta il brano di interesse ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“6.1 Per quanto, innanzi tutto, attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art. 109 del ccnl applicato
(Copertura Economica: "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza
1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi") l'orientamento che si è consolidato tra i giudici di merito, che questo
Collegio condivide in quanto si basa su un corretto approccio alla definizione dell' in esame e alla CP_4 ratio ad esso sottesa, fonda le proprie ragioni su un'interpretazione secondo la quale indubbiamente la
"copertura economica" di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale e che essa debba rientrare nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da computare nel montante retributivo.
6.2. - Parte datrice contesta una siffatta ricostruzione, asserendo, in sintesi, che la copertura economica
AFAC di euro 20,00 (lorde) non sia ricompresa nell'importo del salario unico nazionale (paga conglobata) di cui all'art. 106 ccnl ma è disciplinata da un ulteriore ed apposito articolo (art. 109), nel quale viene espressamente indicata quale "Copertura Economica” e, pertanto, ne discende la non incidenza su tutti gli istituti contrattuali. Invero, secondo la società appellata, la copertura economica ex art. 109, stante la sua natura di elemento economico provvisorio erogato a titolo di acconto sul futuro una tantum, non può in alcun modo rientrare, nella paga base conglobata.
6.3. - Tale prospettazione si fonda tuttavia su una controvertibile giustapposizione dell'elemento della provvisorietà a quello della variabilità e non continuatività che possono caratterizzare l'essenza stessa della retribuzione, trascurando di considerare che si tratta di concetti significativamente distinti e che solo la volontà espressa delle parti contrattuali può valere a far attribuire o meno a quella specifica voce retributiva la funzione di ordinaria retribuzione. Pertanto, non è la caratteristica di "provvisorietà" dell'indennità di vacanza contrattuale a precluderle il riconoscimento della natura "pienamente retributiva", essendo invece demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso.
6.4. - Tale interpretazione del resto trova supporto, da un lato, nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale" a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013 e 2015 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio
2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del gennaio/febbraio 2013), precisa – a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto e fino al suo rinnovo - che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. “La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti” ( v. tra tante Corte di appello Milano 13 settembre 2021 e altre ivi richiamate).
6.5. - Deve pertanto convenirsi, in coerenza con le argomentazioni che precedono, che: - alla luce di una stretta interpretazione letterale all'art. 109 ccnl la qualificazione da darsi a detto emolumento è quella di
“indennità di vacanza contrattuale”, essendo chiarito dalla norma stessa che tale somma è corrisposta “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”; - depone per la natura di elemento fisso della retribuzione ordinaria la previsione a mente della quale gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “dai futuri incrementi retributivi”; - da un raffronto delle due disposizioni si evince l'intento delle parti sociali di escludere come base di computo degli istituti della retribuzione ordinaria soltanto la somma erogata una tantum, ai sensi dell'art. 142, a titolo di indennità di vacanza contrattuale;
- mancando un'analoga previsione per l'indennità di cui all'art. 109, può inferirsi che la c.d. AFAC è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro quale elemento fisso, e, in quanto tale, essa va ad incidere su ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la “retribuzione normale di lavoro” (Trib. Milano, 15 febbraio 2023,
. Per_1 6.7. - Tali condivisibili conclusioni del resto resistono alle argomentazioni di parte appellata secondo cui sarebbe erroneo sostenere che l'AFAC ex art. 109 CCNL sia da ricondurre all'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 106 perché trattasi di istituti che fanno riferimento evidentemente a periodi di vacanza diversi tra loro;
l'AFAC infatti si riferisce pacificamente al periodo che va dal 1° gennaio 2016 in poi cioè con la scadenza del ccnl rinnovato nell'aprile 2013, periodo nel quale l'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale non era più giuridicamente esistente, essendo stato abrogato dall'Accordo Interconfederale del
2009. Vale invero osservare che tale obiezione non attinge la correttezza dell'interpretazione secondo cui, in considerazione di quanto sopra evidenziato, l'emolumento in questione va incontrovertibilmente qualificato come indennità di vacanza contrattuale, trattandosi di un elemento fisso della retribuzione ordinaria destinato ad essere assorbito dai futuri incrementi retributivi.
6.8. - Del resto, tale ricostruzione è affatto coerente con la previsione contenuta verbale di accordo per il rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto in data 30.5.2023 e vigente dall'1.6.2023, con cui le parti sociali, hanno espressamente ricompreso nella paga conglobata previgente al rinnovo anche l'elemento di cui all'art. 109 CCNL per cui è causa. Nella tabella allegata al predetto documento, riferita sia al comparto della vigilanza quanto a quella dei servizi fiduciari - prodotto nel presente grado ma certamente acquisibile ex art. 421 c.p.c. e in ogni caso oggetto di contraddittorio tra le parti - risulta espressamente indicato che la “paga conglobata al 31.05.2023” è composta esattamente dalla “Paga base conglobata all'1.2.2015”, più
l'elemento economico previsto dalla contrattazione collettiva “ex art. 109”, pari ad € 20,00.
6.9. - Tale indicazione, accompagnata dall'espressa previsione che l'elemento di copertura economica di cui all'art. 109 del CCNL (e 24 Sezione Servizi Fiduciari) cesserà di essere erogato a tale titolo per effetto del nuovo accordo, non fa che confermare, in senso contrario a quanto sostenuto dalla società appellata, la perfetta corrispondenza e compatibilità di tale emolumento con l'istituto di vacanza contrattuale facente parte, in forza di pregressa disposizione collettiva ex art. 106 del ccnl 2013, nel “salario unico nazionale” vale a dire nella “paga base tabellare conglobata” ex art. 105 cnnl 2013.
6.10. - A ben vedere, le stesse parti sociali, per mezzo di tali clausole, interpretate secondo la comune intenzione delle parti desumibile dal contenuto complessivo dell'articolato, non hanno fatto altro che riordinare la materia retributiva ordinaria, facendo cessare l'erogazione distinta degli AFAC ed inserendoli definitivamente nella paga base conglobata, in perfetta aderenza alla natura pienamente retributiva che aveva contraddistinto tale emolumento sin dalla sua originaria previsione. Nella tabella allegata al predetto documento, riferita sia al comparto della vigilanza quanto a quella dei servizi fiduciari - prodotto nel presente grado ma certamente acquisibile ex art. 421 c.p.c. e in ogni caso oggetto di contraddittorio tra le parti - risulta espressamente indicato che la “paga conglobata al 31.05.2023” è composta esattamente dalla “Paga base conglobata all'1.2.2015”, più l'elemento economico previsto dalla contrattazione collettiva
“ex art. 109”, pari ad € 20,00. 6.9. - Tale indicazione, accompagnata dall'espressa previsione che l'elemento di copertura economica di cui all'art. 109 del CCNL (e 24 Sezione Servizi Fiduciari) cesserà di essere erogato a tale titolo per effetto del nuovo accordo, non fa che confermare, in senso contrario a quanto sostenuto dalla società appellata, la perfetta corrispondenza e compatibilità di tale emolumento con l'istituto di vacanza contrattuale facente parte, in forza di pregressa disposizione collettiva ex art. 106 del ccnl 2013, nel “salario unico nazionale” vale a dire nella “paga base tabellare conglobata” ex art. 105 cnnl 2013.
6.11. - Né vale a confutare tale interpretazione l'assunto secondo cui gli AFAC avrebbero costituito un elemento retributivo distinto e a sé stante rispetto alla paga base conglobata e, dunque, in alcun modo incidente sugli istituti indiretti e differiti della retribuzione, in quanto tale asserzione non spiega a quale diversa natura partecipi l'emolumento in questione tanto da escluderne – soprattutto in assenza di un'espressa previsione contrattuale - la sostanza di elemento fisso della retribuzione qualificabile quale vacanza contrattuale.
6.12. - Non sembra infine censurabile il ragionamento sinora svolto a favore di tale contestato inquadramento sulla mera base di un precedente di altra Corte territoriale ( CdA Napoli 3945/2023) che ha inteso escludere dal computo del TFR l'elemento di copertura economico ex art. 109, giacché
l'interpretazione ad excludendum seguita da quel Collegio muove essenzialmente dalla considerazione che già sulla base del dato letterale relativo all'art. 106 – che espressamente prevede la vacanza contrattuale ma non gli AFAC - non può ritenersi che il compenso in questione sia parificabile a quelli contemplati ed in particolare alla indennità di vacanza contrattuale;
laddove, partendo dalla stessa prospettiva della difesa della società appellata, va osservato che tale argomentazione non tiene conto che gli AFAC si riferiscono ad un periodo successivo al 1° gennaio 2016 in cui non operava più l'istituto della vacanza contrattuale introdotto dall'art. 145 c.c.n.l. del 2 maggio 2006 che, a sua volta, aveva recepito l'art. 2, comma 5, del
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993.
7. - Giova poi evidenziare che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'art. 145 del c.c.n.l. 1° maggio 2004 per i dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la definisce "elemento provvisorio" della retribuzione e prevede espressamente che le parti contrattuali, in sede di rinnovo del contratto, definiscano tempi e modalità di cessazione dell'indennità eventualmente erogata. Ne consegue che essa non è un diritto acquisito al patrimonio del lavoratore, ma costituisce un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo
(Cass. 14356/2014).
7.1. - In forza della citata giurisprudenza, che ha provveduto a riscostruire l'operatività dell'istituto di vacanza contrattuale ex art. 145 nel susseguirsi degli accordi collettivi sino a quello del 2013 ( excursus pedissequamente ripreso dalla difesa della società resistente nella sua memoria difensiva), è stato possibile inoltre affermare i seguenti principi. «L'art. 145 cit., nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la qualifica espressamente come "elemento provvisorio"; ciò che evoca appunto la possibilità di una diversa regolamentazione contrattuale. Inoltre, ha previsto espressamente che le parti contrattuali in sede di accordo di rinnovo del c.c.n.l. avrebbero definito tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata;
ciò che accentua il carattere provvisorio di tale indennità, suscettibile di successiva regolamentazione definitiva in sede di rinnovo contrattuale. Anche l'accordo interconfederale del 1993 faceva riferimento ad un "elemento provvisorio della retribuzione" destinato a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo del contratto. Ma è proprio la natura provvisoria - a titolo di acconto - di questa attribuzione patrimoniale che esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico. Il nuovo contratto collettivo, poi stipulato, in vista (ed in attesa) del quale l'indennità di vacanza contrattuale era prevista, ben può adottare una diversa regolamentazione sia attraverso l'erogazione di miglioramenti salariali con effetto retroattivo, sia con una diversa e nuova disciplina del trattamento economico. È quindi insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell'indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale. In proposito questa Corte
(Cass., sez. lav., 15 aprile 2014. n. 8803) ha affermato che "l'indennità di vacanza costituisce quindi un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti". Se si tratta di un'"anticipazione", non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale» ( Cass. 14356/2014). 7.2. - Alla luce di tali principi, che non si ha motivo ragionevole di mettere in discussione, allora emerge chiaro il valore normativo contrattuale attribuito alla regolamentazione pattizia con cui, da un lato, si è stabilito all'art. 142 cnnl 2013 che la durata della vacanza contrattuale è appunto quella decorrente dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio
2013, e che tale periodo viene coperto mediante l'attribuzione patrimoniale di una somma una tantum di €
450,00, che le parti stesse hanno convenuto non essere utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
dall'altro lato, si è stabilito, per il futuro, e precisamente a valere dal 1° marzo 2016, dopo la normale scadenza del ccnl ( 31 dicembre 2015),
l'erogazione di un elemento di copertura economica a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali avente carattere provvisorio, trattandosi di un mero anticipo destinato ad essere assorbito dai futuri incrementi retributivi, ed in relazione al quale le parti non hanno significativamente escluso il riflesso economico sugli altri istituti contrattuali accessori e differiti che tale voce retributiva, fissa e continuativa, ancorché provvisoria, avrebbe in funzione di vacanza contrattuale e per ciò solo pacificamente compresa nella paga base conglobata di cui all'art. 105 cit.. Tali considerazioni, assorbenti riguardo ad ogni altra questione prospettata, conducono ad affermare il diritto alle differenze retributive scaturenti dalla maggiore retribuzione posta a base di calcolo degli istituti diretti e indiretti in premessa specificamente richiamati”.
La seconda questione concerne le altre pretese economiche vantate dal ricorrente.
Tutte le argomentazioni difensive utilizzate dl lavoratore per sostenere le sue pretese sono condivisibili e, per giunta, sono rimaste incontestate stante la contumacia della resistente. CP_5
La parte resistente, restando contumace, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice
(articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato il quadro probatorio documentale e la cornice normativa di riferimento cui il lavoratore ha ancorato le sue pretese, il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 5.703,74, oltre interessi e rivalutazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA da distrarsi.
Roma, 4 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 30 maggio 2025 si riservava la decisione nella causa n. R.G. 1780 / 2024 tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta e decisa con la seguente sentenza
TRA
(con l'Avv. Maria Cingari) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, – dipendente della società Parte_1 [...]
con mansioni e qualifica di guardia giurata, inquadrato nel VI livello CCNL per i Controparte_2
Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, per 40 ore settimanali, con inizio prestazioni il
22 maggio 2003 – deduceva di aver prestato servizio di vigilanza armata a Roma, sia di pattugliamento che di piantonamento, inizialmente senza avere una postazione fissa per poi venire assegnato alla linea A
Metropolitana di Roma appalto ATAC, tratta Anagnina – Termini con servizio di pattuglia itinerante.
Faceva presente che, a seguito di un cambio appalto a decorrere dal 28 febbraio 2021 il servizio di vigilanza prestato presso la committente ATAC veniva assegnato alla che diventava, così, a Controparte_3 partire dal 1 marzo 2021 la sua nuova datrice di lavoro. Era stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria perché non aveva percepito dalla odierna società convenuta la giusta retribuzione, maturando così un credito per differenze retributive paria ad euro
5.703,74.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva di non aver percepito nella misura corretta le somme dovutegli a titolo di Acconto Futuri Aumenti Contrattuali (cd. AFAC), previsto dall'art. 109 della contrattazione collettiva applicata, in quanto la società gli aveva erogato l'emolumento previsto quale indennità separata e assoluta anziché quale emolumento della paga base conglobata e, come tale, incidente su tutti gli altri istituti contrattuali. Il credito sopra quantificato trovava la sua causale nella retribuzione ordinaria, festività, straordinario, 13° e 14° mensilità, indennità sostitutiva del preavviso, copertura economica ex art. 109
CCNL, permessi, ferie, TFR.
Tanto premesso, formulava le richieste di cui alle conclusioni del ricorso da intendersi qui integralmente richiamate.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, la società resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Sul contraddittorio così comunque instauratosi, la causa è stata trattenuta in decisione stante la sua natura documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il thema decidendum posto all'attenzione del Giudice si compone di due questioni da affrontare, una ad una, seguendo l'ordine stabilito nell'atto introduttivo.
La prima – partendo dalla lettura dell'art. 109 del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari avente validità 1.2.2013 – 31.12.2015 – investe la natura della voce cd. AFAC e il peso da attribuirgli nel trattamento economico del lavoratore, se intesa come una indennità assoluta oppure se, elemento essenziale della retribuzione, voce che incide su tutti gli istituti contrattuali riconosciuti.
A tale proposito questo Giudice ritiene di aderire integralmente alla lettura interpretativa data dalla Corte
d'Appello di Roma nella pronuncia n.208/2024, di cui si riporta il brano di interesse ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“6.1 Per quanto, innanzi tutto, attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art. 109 del ccnl applicato
(Copertura Economica: "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza
1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi") l'orientamento che si è consolidato tra i giudici di merito, che questo
Collegio condivide in quanto si basa su un corretto approccio alla definizione dell' in esame e alla CP_4 ratio ad esso sottesa, fonda le proprie ragioni su un'interpretazione secondo la quale indubbiamente la
"copertura economica" di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale e che essa debba rientrare nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da computare nel montante retributivo.
6.2. - Parte datrice contesta una siffatta ricostruzione, asserendo, in sintesi, che la copertura economica
AFAC di euro 20,00 (lorde) non sia ricompresa nell'importo del salario unico nazionale (paga conglobata) di cui all'art. 106 ccnl ma è disciplinata da un ulteriore ed apposito articolo (art. 109), nel quale viene espressamente indicata quale "Copertura Economica” e, pertanto, ne discende la non incidenza su tutti gli istituti contrattuali. Invero, secondo la società appellata, la copertura economica ex art. 109, stante la sua natura di elemento economico provvisorio erogato a titolo di acconto sul futuro una tantum, non può in alcun modo rientrare, nella paga base conglobata.
6.3. - Tale prospettazione si fonda tuttavia su una controvertibile giustapposizione dell'elemento della provvisorietà a quello della variabilità e non continuatività che possono caratterizzare l'essenza stessa della retribuzione, trascurando di considerare che si tratta di concetti significativamente distinti e che solo la volontà espressa delle parti contrattuali può valere a far attribuire o meno a quella specifica voce retributiva la funzione di ordinaria retribuzione. Pertanto, non è la caratteristica di "provvisorietà" dell'indennità di vacanza contrattuale a precluderle il riconoscimento della natura "pienamente retributiva", essendo invece demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso.
6.4. - Tale interpretazione del resto trova supporto, da un lato, nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale" a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013 e 2015 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio
2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del gennaio/febbraio 2013), precisa – a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto e fino al suo rinnovo - che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. “La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti” ( v. tra tante Corte di appello Milano 13 settembre 2021 e altre ivi richiamate).
6.5. - Deve pertanto convenirsi, in coerenza con le argomentazioni che precedono, che: - alla luce di una stretta interpretazione letterale all'art. 109 ccnl la qualificazione da darsi a detto emolumento è quella di
“indennità di vacanza contrattuale”, essendo chiarito dalla norma stessa che tale somma è corrisposta “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”; - depone per la natura di elemento fisso della retribuzione ordinaria la previsione a mente della quale gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “dai futuri incrementi retributivi”; - da un raffronto delle due disposizioni si evince l'intento delle parti sociali di escludere come base di computo degli istituti della retribuzione ordinaria soltanto la somma erogata una tantum, ai sensi dell'art. 142, a titolo di indennità di vacanza contrattuale;
- mancando un'analoga previsione per l'indennità di cui all'art. 109, può inferirsi che la c.d. AFAC è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro quale elemento fisso, e, in quanto tale, essa va ad incidere su ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la “retribuzione normale di lavoro” (Trib. Milano, 15 febbraio 2023,
. Per_1 6.7. - Tali condivisibili conclusioni del resto resistono alle argomentazioni di parte appellata secondo cui sarebbe erroneo sostenere che l'AFAC ex art. 109 CCNL sia da ricondurre all'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 106 perché trattasi di istituti che fanno riferimento evidentemente a periodi di vacanza diversi tra loro;
l'AFAC infatti si riferisce pacificamente al periodo che va dal 1° gennaio 2016 in poi cioè con la scadenza del ccnl rinnovato nell'aprile 2013, periodo nel quale l'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale non era più giuridicamente esistente, essendo stato abrogato dall'Accordo Interconfederale del
2009. Vale invero osservare che tale obiezione non attinge la correttezza dell'interpretazione secondo cui, in considerazione di quanto sopra evidenziato, l'emolumento in questione va incontrovertibilmente qualificato come indennità di vacanza contrattuale, trattandosi di un elemento fisso della retribuzione ordinaria destinato ad essere assorbito dai futuri incrementi retributivi.
6.8. - Del resto, tale ricostruzione è affatto coerente con la previsione contenuta verbale di accordo per il rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto in data 30.5.2023 e vigente dall'1.6.2023, con cui le parti sociali, hanno espressamente ricompreso nella paga conglobata previgente al rinnovo anche l'elemento di cui all'art. 109 CCNL per cui è causa. Nella tabella allegata al predetto documento, riferita sia al comparto della vigilanza quanto a quella dei servizi fiduciari - prodotto nel presente grado ma certamente acquisibile ex art. 421 c.p.c. e in ogni caso oggetto di contraddittorio tra le parti - risulta espressamente indicato che la “paga conglobata al 31.05.2023” è composta esattamente dalla “Paga base conglobata all'1.2.2015”, più
l'elemento economico previsto dalla contrattazione collettiva “ex art. 109”, pari ad € 20,00.
6.9. - Tale indicazione, accompagnata dall'espressa previsione che l'elemento di copertura economica di cui all'art. 109 del CCNL (e 24 Sezione Servizi Fiduciari) cesserà di essere erogato a tale titolo per effetto del nuovo accordo, non fa che confermare, in senso contrario a quanto sostenuto dalla società appellata, la perfetta corrispondenza e compatibilità di tale emolumento con l'istituto di vacanza contrattuale facente parte, in forza di pregressa disposizione collettiva ex art. 106 del ccnl 2013, nel “salario unico nazionale” vale a dire nella “paga base tabellare conglobata” ex art. 105 cnnl 2013.
6.10. - A ben vedere, le stesse parti sociali, per mezzo di tali clausole, interpretate secondo la comune intenzione delle parti desumibile dal contenuto complessivo dell'articolato, non hanno fatto altro che riordinare la materia retributiva ordinaria, facendo cessare l'erogazione distinta degli AFAC ed inserendoli definitivamente nella paga base conglobata, in perfetta aderenza alla natura pienamente retributiva che aveva contraddistinto tale emolumento sin dalla sua originaria previsione. Nella tabella allegata al predetto documento, riferita sia al comparto della vigilanza quanto a quella dei servizi fiduciari - prodotto nel presente grado ma certamente acquisibile ex art. 421 c.p.c. e in ogni caso oggetto di contraddittorio tra le parti - risulta espressamente indicato che la “paga conglobata al 31.05.2023” è composta esattamente dalla “Paga base conglobata all'1.2.2015”, più l'elemento economico previsto dalla contrattazione collettiva
“ex art. 109”, pari ad € 20,00. 6.9. - Tale indicazione, accompagnata dall'espressa previsione che l'elemento di copertura economica di cui all'art. 109 del CCNL (e 24 Sezione Servizi Fiduciari) cesserà di essere erogato a tale titolo per effetto del nuovo accordo, non fa che confermare, in senso contrario a quanto sostenuto dalla società appellata, la perfetta corrispondenza e compatibilità di tale emolumento con l'istituto di vacanza contrattuale facente parte, in forza di pregressa disposizione collettiva ex art. 106 del ccnl 2013, nel “salario unico nazionale” vale a dire nella “paga base tabellare conglobata” ex art. 105 cnnl 2013.
6.11. - Né vale a confutare tale interpretazione l'assunto secondo cui gli AFAC avrebbero costituito un elemento retributivo distinto e a sé stante rispetto alla paga base conglobata e, dunque, in alcun modo incidente sugli istituti indiretti e differiti della retribuzione, in quanto tale asserzione non spiega a quale diversa natura partecipi l'emolumento in questione tanto da escluderne – soprattutto in assenza di un'espressa previsione contrattuale - la sostanza di elemento fisso della retribuzione qualificabile quale vacanza contrattuale.
6.12. - Non sembra infine censurabile il ragionamento sinora svolto a favore di tale contestato inquadramento sulla mera base di un precedente di altra Corte territoriale ( CdA Napoli 3945/2023) che ha inteso escludere dal computo del TFR l'elemento di copertura economico ex art. 109, giacché
l'interpretazione ad excludendum seguita da quel Collegio muove essenzialmente dalla considerazione che già sulla base del dato letterale relativo all'art. 106 – che espressamente prevede la vacanza contrattuale ma non gli AFAC - non può ritenersi che il compenso in questione sia parificabile a quelli contemplati ed in particolare alla indennità di vacanza contrattuale;
laddove, partendo dalla stessa prospettiva della difesa della società appellata, va osservato che tale argomentazione non tiene conto che gli AFAC si riferiscono ad un periodo successivo al 1° gennaio 2016 in cui non operava più l'istituto della vacanza contrattuale introdotto dall'art. 145 c.c.n.l. del 2 maggio 2006 che, a sua volta, aveva recepito l'art. 2, comma 5, del
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993.
7. - Giova poi evidenziare che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'art. 145 del c.c.n.l. 1° maggio 2004 per i dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la definisce "elemento provvisorio" della retribuzione e prevede espressamente che le parti contrattuali, in sede di rinnovo del contratto, definiscano tempi e modalità di cessazione dell'indennità eventualmente erogata. Ne consegue che essa non è un diritto acquisito al patrimonio del lavoratore, ma costituisce un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo
(Cass. 14356/2014).
7.1. - In forza della citata giurisprudenza, che ha provveduto a riscostruire l'operatività dell'istituto di vacanza contrattuale ex art. 145 nel susseguirsi degli accordi collettivi sino a quello del 2013 ( excursus pedissequamente ripreso dalla difesa della società resistente nella sua memoria difensiva), è stato possibile inoltre affermare i seguenti principi. «L'art. 145 cit., nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la qualifica espressamente come "elemento provvisorio"; ciò che evoca appunto la possibilità di una diversa regolamentazione contrattuale. Inoltre, ha previsto espressamente che le parti contrattuali in sede di accordo di rinnovo del c.c.n.l. avrebbero definito tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata;
ciò che accentua il carattere provvisorio di tale indennità, suscettibile di successiva regolamentazione definitiva in sede di rinnovo contrattuale. Anche l'accordo interconfederale del 1993 faceva riferimento ad un "elemento provvisorio della retribuzione" destinato a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo del contratto. Ma è proprio la natura provvisoria - a titolo di acconto - di questa attribuzione patrimoniale che esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico. Il nuovo contratto collettivo, poi stipulato, in vista (ed in attesa) del quale l'indennità di vacanza contrattuale era prevista, ben può adottare una diversa regolamentazione sia attraverso l'erogazione di miglioramenti salariali con effetto retroattivo, sia con una diversa e nuova disciplina del trattamento economico. È quindi insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell'indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale. In proposito questa Corte
(Cass., sez. lav., 15 aprile 2014. n. 8803) ha affermato che "l'indennità di vacanza costituisce quindi un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti". Se si tratta di un'"anticipazione", non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale» ( Cass. 14356/2014). 7.2. - Alla luce di tali principi, che non si ha motivo ragionevole di mettere in discussione, allora emerge chiaro il valore normativo contrattuale attribuito alla regolamentazione pattizia con cui, da un lato, si è stabilito all'art. 142 cnnl 2013 che la durata della vacanza contrattuale è appunto quella decorrente dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio
2013, e che tale periodo viene coperto mediante l'attribuzione patrimoniale di una somma una tantum di €
450,00, che le parti stesse hanno convenuto non essere utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
dall'altro lato, si è stabilito, per il futuro, e precisamente a valere dal 1° marzo 2016, dopo la normale scadenza del ccnl ( 31 dicembre 2015),
l'erogazione di un elemento di copertura economica a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali avente carattere provvisorio, trattandosi di un mero anticipo destinato ad essere assorbito dai futuri incrementi retributivi, ed in relazione al quale le parti non hanno significativamente escluso il riflesso economico sugli altri istituti contrattuali accessori e differiti che tale voce retributiva, fissa e continuativa, ancorché provvisoria, avrebbe in funzione di vacanza contrattuale e per ciò solo pacificamente compresa nella paga base conglobata di cui all'art. 105 cit.. Tali considerazioni, assorbenti riguardo ad ogni altra questione prospettata, conducono ad affermare il diritto alle differenze retributive scaturenti dalla maggiore retribuzione posta a base di calcolo degli istituti diretti e indiretti in premessa specificamente richiamati”.
La seconda questione concerne le altre pretese economiche vantate dal ricorrente.
Tutte le argomentazioni difensive utilizzate dl lavoratore per sostenere le sue pretese sono condivisibili e, per giunta, sono rimaste incontestate stante la contumacia della resistente. CP_5
La parte resistente, restando contumace, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice
(articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato il quadro probatorio documentale e la cornice normativa di riferimento cui il lavoratore ha ancorato le sue pretese, il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 5.703,74, oltre interessi e rivalutazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA da distrarsi.
Roma, 4 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli