Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 2972
CS
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Legittimazione e interesse ad agire

    La Corte ritiene sussistenti la legittimazione e l'interesse ad agire dell'appellante, poiché un imprenditore del settore ha interesse alla realizzazione di opere nel proprio campo di attività, anche se il cofinanziamento va a favore degli utenti, in quanto ciò aumenta le probabilità di successo dell'iniziativa.

  • Rigettato
    Competenza della Giunta regionale

    La Corte ritiene che la deliberazione rientri nella competenza della Giunta regionale, in quanto contiene considerazioni tecniche e rientra nella competenza residuale della Giunta, come delineato dalla normativa regionale e dallo statuto.

  • Rigettato
    Vizio di eccesso di potere per irragionevolezza

    La Corte ritiene che la condotta non sia abnorme o illogica, poiché a fronte di una volontà contraria espressa dal rappresentante del Comune, è logico non localizzare l'impianto in un territorio che lo avversa, cercando soluzioni alternative. La Regione non ha potere di imporre la localizzazione contro la volontà locale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 21-septies e 21-quinquies della l. 241/1990

    La Corte ritiene che la nota del Sindaco sia una manifestazione di volontà politico-amministrativa, non un provvedimento, e pertanto non soggetta a impugnazione diretta. Si esclude che si tratti di un atto di annullamento o revoca, ma di un esercizio della discrezionalità nel localizzare gli impianti.

  • Rigettato
    Violazione dell'affidamento ingenerato da precedenti atti comunali

    La Corte ritiene che non si possa configurare una lesione dell'affidamento ingenerato da atti del Comune, poiché si controverte solo del procedimento regionale volto a includere o escludere l'opera dal cofinanziamento, mentre il procedimento comunale non è stato posto nel nulla.

  • Rigettato
    Annullamento del precedente decreto AGER

    La Corte non esamina specificamente questo motivo, ma lo ricomprende nella valutazione complessiva della discrezionalità della Regione e della natura degli atti impugnati, escludendo che si tratti di un atto di annullamento o revoca.

  • Rigettato
    Lesione del legittimo affidamento e richiesta di risarcimento

    La domanda risarcitoria è respinta in conseguenza del rigetto nel merito della domanda di annullamento. Il TAR aveva già ritenuto la domanda infondata nel merito, escludendo un affidamento tutelabile in quanto il procedimento si era arrestato in una fase prodromica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 2972
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2972
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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