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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240035014379000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 838/2025 depositato il 21/11/2025
Richieste delle parti:
si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.482/25 Ricorrente_1 Difensore_1 Il sig. , a mezzo del impugnava cartella di pagamento n.043 2024 00350143 79 000, notificata in data 13/02/25 da Agenzia Entrate-Riscossione, per recupero imposta IVA anno 2021 dichiarazione 2022, derivante da minor credito, oltre sanzioni e interessi.
Motivi ricorso
Premesso di aver presentata istanza sul Civis, ottenendo riscontro negativo, in ragione della tardiva e quindi ritenuta omessa, dichiarazione per l'anno precedente, osserva in particolare,
• Che la propedeutica comunicazione di irregolarità non obbliga la procedura di controllo della documentazione dell'anno precedente;
così da rilevare il mancato rispetto della metodologia prevista dalla norma per il recupero del credito;
a conforto richiama Circolare n.21/E -2013;
• Che il credito rinviene da precedenti dichiarazione Iva a partire dall'annualità 2016 e che è già stato oggetto di altri recuperi da parte dell'Agenzia, sia attraverso avvisi di accertamento sia con cartelle di pagamento;
che tutti gli atti sono stati prontamente opposti, e allo stato, a seguito di rigetto dei ricorsi, sono pendenti in appello i giudizi;
• In ogni caso chiede l'annullamento dell'iscrizione a ruolo in considerazione che l'importo del credito dell'anno precedente disconosciuto è già riscosso con le iscrizioni a ruolo relative ad annualità precedenti.
Chiede, previa sospensione, la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella. Nominativo_1L'Agenzia Entrate - Riscossione, costituita in giudizio a mezzo della , dipendente dell'Ente, rilevando eccezioni formulate verso l'Ente impositore;
chiede quindi dei dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Concessionario, in quanto semplice incaricato dell'esazione dei tributi e entrate iscritte e ruolo.
Chiede quindi, previo rigetto della sospensione, il rigetto del ricorso con condanna alle spese. L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, rappresenta la piena legittimità dell'atto in controversia in conseguenza del controllo automatico ex art.54-bis DPR 633/72,della dichiarazione fiscale 2022 (anno d'imposta 2021).
Nel merito delle eccezioni in ricorso, osserva che la rettifica, riguardava il credito Iva;
tale credito veniva rettificato a partire dall'anno 2016 con riferimento alla dichiarazione tardiva e quindi considerata omessa, giusta disposizione dell'art.2 c.7 DPR n.322/1998; di poi l'art.30 c.2 DPR 633/72 dispone che <Se dalla dichiarazione annuale, risulta una eccedenza di IVA detraibile “il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”>>; quindi in presenza di dichiarazione omessa l'eccedenza Iva non poteva riportarsi nella successiva dichiarazione. Inoltre, l'articolo 19 del DPR 633/72 c1 a far data dal 24/04/2017, prevede che il diritto alla detrazione è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Quindi non è meritevole di tutela l'interesse a vedersi riconoscere un credito in presenza delle reiterate violazioni della normativa fiscale, specie quella in materia di obblighi dichiarativi;
con conforto di Cassazione nn. 11737/2011 e 19326/ 2011. Quindi si ritiene che non sia possibile riconoscere un credito da dichiarazione omessa in una dichiarazione a sua volta omessa;
e, nel caso in controversia, l'Ufficio ha osservato il principio di lealtà e collaborazione, ma a fronte del reiterato comportamento omissivo, in quanto le dichiarazioni IVA, per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, e 2020, sono tutte omesse poiché presentate con ritardo superiore ai novanta giorni, non ha potuto esaminare la documentazione contabile in assenza di alcuna dichiarazione IVA validamente presentata.
Chiede pertanto, il rigetto della sospensione e del ricorso con la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le argomentazioni dedotte in ricorso non sono condivisibili e sono da rigettare.
La Corte, per ciò che attiene i vizi propri della cartella non dedotti in ricorso, ritiene legittima la richiesta del Concessionario di estrometterlo dal giudizio per evidente carenza di legittimazione passiva.
La Corte, rileva che la pretesa erariale, rinviene da puntuali e precise disposizioni di legge;
infatti come segnalato dall'Ufficio, e non contrastato dalla parte ricorrente, la società incorreva nella tardività della dichiarata, per l'anno in trattazione, presentata oltre il 90° giorno e quindi considerata omessa, secondo il disposto dell'art.2 c.7 DPR n.322/1998.
Tali anomalie, riscontrate anche per le annualità precedenti, cui presentavano, ab origine, un credito, ai sensi dell''art.30 c.2 DPR 633/72 comporta per il contribuente la possibilità di chiedere il rimborso;
quindi in presenza di dichiarazione omessa l'eccedenza Iva non poteva riportarsi nella successiva dichiarazione.
Pertanto la Corte, assorbita ogni altra eccezione, rigetta il ricorso;
la controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di 1 Grado di Foggia sez. 1 così provvede: rigetta il ricorso Spese compensate Così deciso in Foggia il 20/11/2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240035014379000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 838/2025 depositato il 21/11/2025
Richieste delle parti:
si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.482/25 Ricorrente_1 Difensore_1 Il sig. , a mezzo del impugnava cartella di pagamento n.043 2024 00350143 79 000, notificata in data 13/02/25 da Agenzia Entrate-Riscossione, per recupero imposta IVA anno 2021 dichiarazione 2022, derivante da minor credito, oltre sanzioni e interessi.
Motivi ricorso
Premesso di aver presentata istanza sul Civis, ottenendo riscontro negativo, in ragione della tardiva e quindi ritenuta omessa, dichiarazione per l'anno precedente, osserva in particolare,
• Che la propedeutica comunicazione di irregolarità non obbliga la procedura di controllo della documentazione dell'anno precedente;
così da rilevare il mancato rispetto della metodologia prevista dalla norma per il recupero del credito;
a conforto richiama Circolare n.21/E -2013;
• Che il credito rinviene da precedenti dichiarazione Iva a partire dall'annualità 2016 e che è già stato oggetto di altri recuperi da parte dell'Agenzia, sia attraverso avvisi di accertamento sia con cartelle di pagamento;
che tutti gli atti sono stati prontamente opposti, e allo stato, a seguito di rigetto dei ricorsi, sono pendenti in appello i giudizi;
• In ogni caso chiede l'annullamento dell'iscrizione a ruolo in considerazione che l'importo del credito dell'anno precedente disconosciuto è già riscosso con le iscrizioni a ruolo relative ad annualità precedenti.
Chiede, previa sospensione, la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella. Nominativo_1L'Agenzia Entrate - Riscossione, costituita in giudizio a mezzo della , dipendente dell'Ente, rilevando eccezioni formulate verso l'Ente impositore;
chiede quindi dei dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Concessionario, in quanto semplice incaricato dell'esazione dei tributi e entrate iscritte e ruolo.
Chiede quindi, previo rigetto della sospensione, il rigetto del ricorso con condanna alle spese. L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, rappresenta la piena legittimità dell'atto in controversia in conseguenza del controllo automatico ex art.54-bis DPR 633/72,della dichiarazione fiscale 2022 (anno d'imposta 2021).
Nel merito delle eccezioni in ricorso, osserva che la rettifica, riguardava il credito Iva;
tale credito veniva rettificato a partire dall'anno 2016 con riferimento alla dichiarazione tardiva e quindi considerata omessa, giusta disposizione dell'art.2 c.7 DPR n.322/1998; di poi l'art.30 c.2 DPR 633/72 dispone che <Se dalla dichiarazione annuale, risulta una eccedenza di IVA detraibile “il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”>>; quindi in presenza di dichiarazione omessa l'eccedenza Iva non poteva riportarsi nella successiva dichiarazione. Inoltre, l'articolo 19 del DPR 633/72 c1 a far data dal 24/04/2017, prevede che il diritto alla detrazione è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Quindi non è meritevole di tutela l'interesse a vedersi riconoscere un credito in presenza delle reiterate violazioni della normativa fiscale, specie quella in materia di obblighi dichiarativi;
con conforto di Cassazione nn. 11737/2011 e 19326/ 2011. Quindi si ritiene che non sia possibile riconoscere un credito da dichiarazione omessa in una dichiarazione a sua volta omessa;
e, nel caso in controversia, l'Ufficio ha osservato il principio di lealtà e collaborazione, ma a fronte del reiterato comportamento omissivo, in quanto le dichiarazioni IVA, per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, e 2020, sono tutte omesse poiché presentate con ritardo superiore ai novanta giorni, non ha potuto esaminare la documentazione contabile in assenza di alcuna dichiarazione IVA validamente presentata.
Chiede pertanto, il rigetto della sospensione e del ricorso con la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le argomentazioni dedotte in ricorso non sono condivisibili e sono da rigettare.
La Corte, per ciò che attiene i vizi propri della cartella non dedotti in ricorso, ritiene legittima la richiesta del Concessionario di estrometterlo dal giudizio per evidente carenza di legittimazione passiva.
La Corte, rileva che la pretesa erariale, rinviene da puntuali e precise disposizioni di legge;
infatti come segnalato dall'Ufficio, e non contrastato dalla parte ricorrente, la società incorreva nella tardività della dichiarata, per l'anno in trattazione, presentata oltre il 90° giorno e quindi considerata omessa, secondo il disposto dell'art.2 c.7 DPR n.322/1998.
Tali anomalie, riscontrate anche per le annualità precedenti, cui presentavano, ab origine, un credito, ai sensi dell''art.30 c.2 DPR 633/72 comporta per il contribuente la possibilità di chiedere il rimborso;
quindi in presenza di dichiarazione omessa l'eccedenza Iva non poteva riportarsi nella successiva dichiarazione.
Pertanto la Corte, assorbita ogni altra eccezione, rigetta il ricorso;
la controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di 1 Grado di Foggia sez. 1 così provvede: rigetta il ricorso Spese compensate Così deciso in Foggia il 20/11/2025