Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 102
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Legittimità della cartella di pagamento

    La Corte rileva che la pretesa erariale trova fondamento in precise disposizioni di legge, in particolare l'art. 2 c. 7 DPR n. 322/1998, che considera omessa la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza. Tale anomalia, riscontrata anche per anni precedenti, impedisce il riporto del credito IVA nella successiva dichiarazione ai sensi dell'art. 30 c. 2 DPR 633/72.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva del Concessionario

    La Corte ritiene legittima la richiesta del Concessionario di estrometterlo dal giudizio per evidente carenza di legittimazione passiva.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento

    Le argomentazioni dedotte in ricorso non sono condivisibili e sono da rigettare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 102
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo