Art. 6.
La tredicesima mensilita' spettante ai dipendenti statali ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , e successive modificazioni e integrazioni, e' corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, numero 740 , convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874 , e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che in deroga alle disposizioni recate dall' articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112 , per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovuti al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La tredicesima mensilita' spettante ai dipendenti statali ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , e successive modificazioni e integrazioni, e' corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, numero 740 , convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874 , e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che in deroga alle disposizioni recate dall' articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112 , per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovuti al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.