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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa LB De Bonis, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2909/2024 R.G. e vertente
fra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Rita Di Trapani ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Potenza, alla Via del Popolo n. 2, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
, in persona Controparte_1 dell'Avvocato Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Potenza al Corso
XVIII Agosto n. 46 ope legis domicilia;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 09.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che con atto di precetto,
1 notificato in data 26 settembre 2024, a mezzo PEC, unitamente al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Potenza-Sezione lavoro n. 101/2018, l' , nella qualità in atti del Controparte_1 procedimento di appello, ingiungeva al ricorrente il pagamento dell'importo di €
15.922,00 per spese di lite di primo e secondo grado di giudizio liquidate in sentenza in € 13.640,00, oltre accessori;
che il presunto creditore,
[...]
Controparte_2
non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata, vantando il
[...] ricorrente, dipendente dell'Amministrazione dall'1.06.1986, un contro credito, certo, liquido ed esigibile pari ad € 148.978,38 a titolo di trattamento di fine servizio svolto fino al 1.01.2020, data di collocamento in quiescenza, come risultante dalla Determina n. 181 del 18 maggio 2020 e presa d'atto del disposto dal Decreto commissariale n. 155 del 18 maggio 2017, comunicata a mezzo pec in data 17 maggio 2022 (13.19.53) protocollo n. 0003412 del 17.05.2022-sez.
Protocollo generale;
che la somma risultante dalla sopradetta Determina dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto a far data dall'1.01.2020, al netto delle ritenute erariali (per € 43.452,98) e del recupero indennità pregresse saldo quota anno 2020 (per € 23.364,40) e saldo quota anno 2021 (per € 23.364,40) era stata complessivamente e definitivamente accertata in € 58.796,60, somma superiore a quanto con l'atto di precetto ingiunto, e ad oggi non ancora corrisposta;
che il ricorrente intendeva portare a compensazione del debito di cui all'atto di precetto opposto tale suo maggior credito nei confronti dell'amministrazione, per essere l'Avvocatura dello Stato, titolare di un mero potere di esazione delle spese di lite conferitole dall'art. 21, comma 1, r.d.1611 del 1933, mentre titolare del diritto di credito relativamente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte soccombente era solamente la parte vittoriosa e, quindi,
l'Amministrazione pubblica da essa patrocinata.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e proponeva opposizione all'esecuzione intrapresa dall' Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante p.t., come rappresentato e difeso dall' Controparte_1
di Potenza, e domandava, disposta la sospensione dell'efficacia
[...]
2 esecutiva della sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 101/2018, di dichiarare che il presunto creditore
[...] non ha diritto di Controparte_2 procedere ad esecuzione forzata in quanto debitore dell'Ing. Parte_1 delle somme accertate a titolo di Trattamento di Fine Servizio maturato;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' di Potenza, in persona Controparte_1 dell'Avvocato Distrettuale dello Stato, e domandava di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque di rigettarlo poiché infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 18 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 26.09.2024, a mezzo PEC, unitamente al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 101/2018 della Corte d'Appello di Potenza, sezione lavoro, con il quale l' ha richiesto il pagamento Controparte_1 delle spese di lite ivi indicate, deducendo la insussistenza del diritto dell' a riscuotere i compensi liquidati nella predetta Controparte_1 sentenza e formulando un'eccezione di compensazione tra il predetto credito rivendicato dall' e un credito vantato dal ricorrente nei Controparte_1 confronti dell' Controparte_2
a titolo di trattamento di fine
[...] servizio.
Giova ricostruire il quadro normativo
3 Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611,
“L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione”, precisando il comma successivo: “Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione” e, successivamente, l'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014 n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 “Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell CP_1
, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento è destinato
[...] al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma
431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.
In relazione alle richiamate disposizioni la giurisprudenza di legittimità ha statuito “Alla stregua della disposizione dell'art. 21 del T.U. 30 Ottobre 1933, n.
161, come modificato dall'art. 27 della legge 3 Aprile 1979, n. 103, l'Avvocatura generale e quella distrettuale dello Stato hanno il potere, in relazione ai giudizi trattati, di provvedere alla esazione delle competenze nei confronti delle controparti a carico delle quali le stesse siano state poste per effetto di sentenze, ordinanze, rinunce o transazioni, senza che dal chiaro tenore della citata disposizione si possano dedurre limiti a tale potere. Ne consegue che non può attribuirsi effetto estintivo dell'obbligazione, derivante dalla condanna di una parte alle spese del giudizio, al pagamento effettuato a mezzo di assegno intestato al titolare "pro tempore" dell'organo della p.a. difeso dall'Avvocatura,
4 non avente alcuna legittimazione, a mente della citata normativa, a ricevere il pagamento, il cui rifiuto non è, pertanto, idoneo a configurare una ipotesi di
"mora accipiendi"” (si veda Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 6723 del 23.05.2000).
Fermo il potere di esazione delle spese di lite in capo all' , Controparte_1 questione centrale del presente giudizio attiene alla individuazione del soggetto che abbia diritto alla liquidazione delle spese legali nei confronti del soccombente e, nella specie, se debba ritenersi l' o il Controparte_1 soggetto da essa patrocinato.
Al riguardo la Corte costituzionale con la sentenza n. 128/2022 in parte motiva ha statuito: “10. – Il giudice rimettente muove dall'assunto che le spese di lite siano riscosse dall' «non per conto dell'amministrazione, Controparte_1 bensì nella sua qualità di distrattaria ex lege» e che le somme così recuperate siano vincolate ex lege «in favore delle persone degli avvocati e dei procuratori dello Stato»
In senso contrario, va invece osservato che la condanna al pagamento delle spese di lite è fatta dal «giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui» a favore della parte (art. 91, primo comma, cod. proc. civ.) – che è quindi titolare del diritto di credito al relativo pagamento nei confronti della controparte soccombente – e non, salvo il caso di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., del suo difensore.
Nella specie, la parte non è l' , bensì l'amministrazione Controparte_1 pubblica da essa patrocinata, che, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle spese legali nei confronti del soccombente. Una parte di queste (il 75 per cento)
è poi ripartita tra gli avvocati e i procuratori dello Stato, come «componente retributiva aggiuntiva legata agli emolumenti per il “riscosso”» (sentenza n. 236 del 2017). Questi emolumenti, quindi, sono indubbiamente «a carico delle finanze pubbliche, senza che il vincolo di destinazione su di essi imposto dall'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell' ) e dall'art. 9, Controparte_1 comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, possa mutarne la natura.
5 11.– L'incidenza della corresponsione di questi emolumenti sulle finanze pubbliche è dimostrata dalla circostanza che le somme riscosse dall' CP_1
confluiscono, in entrata, sul capitolo 3518 capo X art. 1 del bilancio
[...] dello Stato, «per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa [il 4439], da iscrivere nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti» (art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»).
La circostanza stessa che le somme riscosse dall' a titolo Controparte_1 di competenze e spese legali siano accertate in entrata nel bilancio dello Stato comporta che debbano essere considerate risorse pubbliche e che, una volta erogate, integrino una spesa a carico delle finanze pubbliche.
12.– Infine, l' è titolare di un mero potere di esazione Controparte_1 delle spese di lite, conferitole dall'art. 21, comma 1, del r.d. n 1611 del 1933, non ricorrendo la fattispecie disciplinata dall'art. 93 cod. proc. civ., in cui il giudice pronuncia la condanna al pagamento di spese e onorari in favore del difensore. Ciò si desume, oltre che dal chiaro tenore letterale della disposizione, dalla circostanza che, nella specie, non ricorre la ratio dell'istituto della distrazione delle spese.
Con esso, infatti, «[l]a legge ha inteso offrire al difensore un mezzo agevolato di tutela per conseguire gli onorari spettantigli ed il rimborso delle spese anticipate» (sentenza n. 31 del 1973). Esigenza che, nella specie, non sussiste, trattandosi di avvocati dipendenti dall'amministrazione, ancorché esclusi
«dall'area del lavoro pubblico contrattualizzato» (sentenza n. 236 del 2017), che percepiscono una retribuzione per la loro attività professionale composta, oltre che dallo stipendio tabellare, da un compenso variabile «in ragione dell'attività difensiva svolta in giudizio» (sentenza n. 236 del 2017) e non anticipano le spese processuali …”.
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, atteso che nel caso di specie l' deve ritenersi il titolare del diritto di credito al CP_2 pagamento delle spese lite liquidate nella sentenza n. 101/2028 della Corte
6 d'Appello di Potenza, sezione lavoro, nei confronti del sig. Parte_1 quale controparte soccombente, da qui la legittimazione passiva dell'ente e la conseguente ritualità delle notifiche degli atti introduttivi del presente giudizio all'Ente medesimo, patrocinato dall' ; atteso che il credito Controparte_1 della parte ricorrente nei confronti del predetto ente risulta definitivamente accertato, come evincibile dal decreto n. 40 dell'11.09.2025 e dall'allegato piano di riparto (ove vengono riconosciuti: “- al punto n. 117 €. 8.798,97 - con riserva
- per retribuzioni accessorie;
- al punto n. 118 €. 1.372,39 - con riserva – privilegiato – quali differenze retributive ai sensi della determina n.194/2023 per rinnovo CCNL;
- al punto n. 119 €. 43.033,53 - privilegiato 100 % - per trattamento fine servizio;
- al punto n. 143 €. 340,40 - privilegiato 100 % - per contributi previdenziali relativi alle somme di cui al p.to 118), ne consegue, in accoglimento del ricorso, che va dichiarata la insussistenza del diritto in capo all , Controparte_2 CP_2
e di procedere ad esecuzione forzata in quanto debitore CP_2 Controparte_2 del sig. delle somme accertate a titolo di Trattamento di Parte_1
Fine Servizio maturato.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità e la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 09.10.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara la insussistenza del diritto in capo all' Controparte_2
di procedere ad esecuzione forzata in
[...] Controparte_2
7 quanto debitore del sig. delle somme accertate a Parte_1 titolo di Trattamento di Fine Servizio maturato;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 18 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LB De Bonis
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