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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 818/2021, introdotta
DA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO Parte_1 C.F._1
FRASCA;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
CHIARA ARGENIO
-resistenti-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.03.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che il ricorrente, Dr. ha lavorato come dipendente di Parte_1
in regime di lavoro subordinato, dal 1996 sino al 20/07/2019, con rapporto previsto e CP_1
disciplinato dal CCNL AIOP (personale medico area privata) - personale a 38 ore settimanali, già in vigore per dipendenti di area sanitaria della società resistente, accertare e dichiarare che, in ragione del predetto rapporto di lavoro, sussiste il diritto del dipendente, Dr. al Parte_1
pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 364.806,17 oltre interessi e rivalutazioni, e
1 conseguenzialmente condannare la resistente al pagamento in favore del Dr. CP_1 [...]
della predetta somma ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà conforme Parte_1
a Giustizia secondo Sua giusta Equità, con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario”.
La parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio presso la suddetta società dal 1994 CP_1
sino alle sue dimissioni, intervenute in data 20.07.2019, ricoprendo, nel corso degli anni, i ruoli di
Direttore Sanitario, Responsabile Direttore Sanitario, Responsabile Area medica con Direzione sanitaria e Responsabile Area Medica.
Il Dott. ha sostenuto di aver lavorato stabilmente presso la struttura, di essere stato inserito Parte_1 nell'organigramma aziendale, di essere stato soggetto ai protocolli e direttive aziendali stabilite dal datore di lavoro, di essere stato tenuto al rispetto di orari prestabiliti e turni di lavoro predeterminati, di essere stato soggetto all'obbligo di indicazione dei periodi di assenza e di aver percepito un compenso mensile prestabilito. Ha concluso di essere stato, per tutto il periodo d'impiego, un lavoratore subordinato stabilmente impiegato alle dipendenze della e di avere dunque CP_1
diritto ai benefici economici e previdenziali tipici del rapporto di lavoro subordinato che non gli sono stati riconosciuti durante il rapporto di lavoro. Ha dedotto di non aver mai ricevuto busta paga, né goduto di ferie retribuite, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamenti previdenziali e di malattia, aggiornamenti di contratto per anzianità lavorativa nonché di alcun trattamento di fine rapporto. Infine ha dedotto che applicando al caso di specie il CCNL AIOP (personale medico area privata) relativo ai dipendenti sanitari della ed in considerazione della ricostruzione di CP_1
carriera allegata al ricorso, di essere creditore nei confronti della resistente di € 364.806,76 a titolo di differenze retributive.
Si è costituita in giudizio la resistente, sostenendo l'inammissibilità dell'azione proposta per CP_2
genericità ed indeterminatezza delle fattispecie evocate, l'infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti di fatto e diritto, non essendo sussistito tra le parti alcun rapporto di lavoro subordinato, bensì un rapporto di collaborazione libero-professionale.
La in subordine, ha eccepito la prescrizione di ogni diritto retributivo derivante dal preteso CP_1
contratto di lavoro subordinato intercorso.
Ammessa ed espletata la prova orale, acquisita la documentazione prodotta, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso deve ritenersi infondato per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, dall'esame dei documenti allegati agli atti di causa emerge come il contratto stipulato tra il e la fosse qualificato dalle stesse parti quale contratto di consulenza Parte_1 CP_1
2 medica, collaborazione continuativa e coordinata o contratto di collaborazione libero professionale.
Pur non essendo, questo, elemento decisivo ai fini della verifica dell'avvenuta instaurazione o meno di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società resistente, costituisce, tuttavia, elemento certamente rilevante, soprattutto nelle fattispecie in cui “la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), come nel caso di specie. Sul punto, la Corte di Cassazione ha infatti, precisato che “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen juris utilizzato dalle parti, se non esime tuttavia dall'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo il giudice “accertare in maniera rigorosa se quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia tradotto nella realtà” (Cass. 18.4.2007, n. 9264; conf. Cass. 20.3.2007, n. 6622), costituisce, tuttavia, elemento certamente rilevante, soprattutto nelle fattispecie in cui “la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata” (Cass. 18.4.2007, n. 9264)”.
Tale elemento testuale è stato confermato dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente in occasione delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza presso gli uffici amministrativi della in data CP_1
11 dicembre 2002, riportate nei verbali di costatazione. Il dottor in tale occasion,e dichiarò Parte_1
spontaneamente di svolgere la funzione di Direttore Sanitario del Centro di riabilitazione “Le Ville” della in qualità di “libero professionista”; quindi, a cadenza mensile, di provvedere a CP_1 fatturare le prestazioni rese presso il centro “Le Ville”.
Al di là del nomen juris attribuito dalle parti al suddetto contratto di lavoro, e passando ad integrare l'esame dell'elemento testuale con una valutazione globale del concreto svolgersi del rapporto di lavoro oggetto dell'analisi attuale, occorre rilevare che non si ravvisano i necessari elementi sintomatici della subordinazione siccome dedotta. La Suprema Corte ha più volte ribadito, da ultimo con la sentenza n. 1095 del 16.01.2023, quanto segue: “Quanto allo schema normativo di cui all'art.
2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato,
e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi
(come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione
3 meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale
(così, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019, n. 24154, ed ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme)” (nello stesso senso, v., ad es., Cass. Cass.
6.8.2004, n. 15275, Cass. 12.5.2004, n. 9060; Cass. 29.4.2003, n. 6673, Cass. 9.12.2002, n. 17534).
Ebbene, nel caso di specie, le caratteristiche concrete del modularsi del rapporto instauratosi tra il e la sono chiarite, oltre che dalle dichiarazioni rilasciate spontaneamente dallo Parte_1 CP_1
stesso ricorrente ed allegate agli atti di causa, anche dalle dichiarazioni rese dai testi che confermano la possibilità di escludere che al rapporto di lavoro autonomo libero professionale prestato dal dott. fosse sotteso un rapporto di lavoro dipendente con la società Parte_1 CP_1
In particolare, il teste , escusso in data 19.10.2022, ha dichiarato che “il dott. Testimone_1
non aveva alcun superiore gerarchico;
in effetti gerarchicamente era in posizione più Parte_1
elevata rispetto ai medici, in quanto direttore sanitario e rispetto ai terapisti, in quanto direttore tecnico” e, confermando il quesito di parte resistente, relativo al se il dott. in diverse Parte_1
occasioni avesse formulato espresse prescrizioni e indicazioni alla società in relazione all'incarico professionale ricevuto, il teste ha precisato che “in particolare, il dottore diede all'azienda Tes_1 indicazioni sull'acquisto di materiale per la palestra, sulla organizzazione della palestra e di tutta
l'attività riabilitativa, sull'attività del personale di assistenza”. Inoltre, a conferma della mancata sottoposizione al potere di alcun datore di lavoro, il teste ha confermato che il ricorrente non fu mai tenuto ad osservare un orario o dei turni predeterminati dal datore di lavoro ma gestì sempre il suo tempo presso il Centro Le Ville in piena autonomia, precisando “Il dottor non era tenuto Parte_1
ad osservare un orario di lavoro, ma si organizzava il lavoro a sua discrezione di mattina o di pomeriggio. Preciso che il dottor era libero di allontanarsi senza chiedere il permesso e Parte_1 senza comunicare la sua assenza”. Ancora il teste ha aggiunto “dichiaro che, per quanto a Tes_1
mia conoscenza, il dottore non doveva chiedere autorizzazioni o presentare giustifiche. Per quanto so, il dottor non aveva bisogno di essere autorizzato ad assentarsi per più giorni, ma si Parte_1 limitava a comunicare al direttore generale quando non si sarebbe presentato presso il centro”.
Allo stesso modo, il teste ha confermato che il ricorrente nei diversi incarichi Testimone_2
espletati non aveva presso il Centro Le Ville alcun superiore gerarchico, chiarendo che “il dottore aveva una certa autonomia di organizzare la sua presenza”. Lo stesso ha aggiunto: “so che il dott. comunicava all'azienda di assentarsi;
a me non risulta che chiedesse il permesso e nulla Parte_1
so in argomento, non gli ho mai visto portare una giustificazione di assenza;
non lavoro alla Teoreo
4 srl in comunicazione. So che in occasione di assenze di più giorni, anche d'estate, il dott. Parte_1 comunicava di assentarsi, non so se le assenze fossero concordate”.
Il teste ha in prima battuta, negato che il ricorrente nei diversi incarichi espletati Testimone_3
non avesse presso il centro Le Ville alcun superiore gerarchico, chiarendo: “non è vero. Le decisioni del Dott erano da egli comunicate alla GN , da quest'ultima vagliate e poi Parte_1 Parte_2
attuate o meno. In concreto quando il Dott. presentava i piani di trattamenti, li Parte_1
sottoponeva alla GN , che dava indicazioni o modificazioni (ad esempio riduceva di Parte_2
alcuni minuti i tempi di trattamento) in ragione delle generali esigenze organizzative della struttura.
La GN tra i dipendenti era definita direttore generale e ho ricevuto comunicazioni Parte_2 nelle quali compariva e si qualificava direttore generale”. Successivamente, il teste , a riprova Tes_3 dell'assenza di una soggezione personale del prestatore di lavoro, al potere direttivo, Parte_1
disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ossia la citata GN , direttrice generale, Parte_2 ha dichiarato: “Preciso di aver visto una comunicazione della GN che in qualità di Parte_2
direttore generale con cui indicava ai medici di limitare le prescrizioni di farmaci non rimborsabili
e tale documento era firmato dalla e dal Dr. Non conosco i dettagli di Parte_2 Parte_1
comunicazione da parte della D.G. al Dott. ma so che per le esigenze amministrative si Parte_1
faceva riferimento alla GN e ai suoi collaboratori. Preciso che la GN Parte_2 Parte_2
è la moglie del Dott , all'epoca dei fatti amministratore delegato della , ma Persona_1 CP_1
non so quale fosse la veste giuridica del suo rapporto con la In questo momento non CP_1 ricordo altre disposizioni date dalla GN al dott. . Parte_2 Parte_1
Inoltre, il teste , confermando che il ricorrente in diverse occasioni formulò espresse Tes_3
prescrizioni e indicazioni alla società in relazione all'incarico professionale ricevuto, ha chiarito: “è vero. In particolare, ricordo che anche col mio ausilio, quando rilevava un'anomalia, un'esigenza per il buon andamento della struttura, lo comunicava a voce o per iscritto alla Direzione Generale che lo vagliava”. Infine, in merito alla gestione degli orari, il teste ha chiarito “Il Dr. era Parte_1
soggetto a rispettare il planning terapeutico della struttura. Tale planning era redatto in collaborazione tra la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria, ovvero dalla Sig.ra e Parte_2 dal Dr. fintanto che ha ricoperto tale mansione”. Parte_1
In merito al quesito relativo al se il ricorrente fosse mai stato tenuto a chiedere ad alcuno l'autorizzazione per non presentarsi presso il Centro Le Ville, o se fosse mai stato tenuto a giustificare l'assenza, il teste ha affermato: “non lo so. Come riferito sono a conoscenza che egli con Tes_3
anticipo, quando possibile, comunicava ferie o ritardi. So che il Dr. comunicava alla Parte_1
Direzione Generale i periodi di ferie onde garantire la presenza continua di un medico facente funzione. Che io sappia, la D.G. non gli ha mai negato di andare in ferie”.
5 Il teste ha confermato che il dr in diverse occasioni formulò espresse prescrizioni Tes_4 Parte_1
e indicazioni alla società in relazione all'incarico professionale ricevuto, affermando: “è vero, diede indicazioni soprattutto nel campo medico o sanitario al team interdisciplinare costituito da medici, fisioterapisti ed infermieri. Dava indicazioni circa la necessità di uso ed acquisto di determinati prodotti anche all'Amministrazione che di volta in volta ne valutava l'opportunità. Preciso che il Dr.
quando è stato Direttore Sanitario, ha provveduto alla stesura delle procedure medico Parte_1 sanitarie, che ha condiviso con la Direzione Amministrativa e poi diffuso”. Infine, rispetto alla possibilità per il di gestire liberamente la sua presenza nel centro riabilitativo Le Ville, il Parte_1
teste , confermando che il ricorrente non fu mai tenuto a chiedere ad alcuno l'autorizzazione Tes_4
per non presentarsi presso il Centro Le Ville, né fu mai tenuto a giustificare le sue assenze, ha chiarito:
“è vero. Comunicava sempre le assenze, i ritardi o l'allontanamento anticipato dalla struttura.
Preciso che per il ruolo dirigenziale che aveva nessuno gli contestò assenze o ritardi ingiustificati”.
La teste pur affermando che il ricorrente era dipendente della struttura e non poteva Testimone_5
disporre dell'orario, aggiunge successivamente “non so se avesse un cartellino da timbrare o un badge, ma so che quando arrivava si fermava sempre in accettazione e direzione”. Inoltre, la stessa, dapprima ha dichiarato “Ricordo che il dr. mi riferiva, prima di assumere alcuna Parte_1 decisione circa l'organizzazione del reparto, di dovere riferire alla direzione ovvero al dr. Per_1
, in particolare”, poi ha confermato che il dr doveva conformare la modalità di
[...] Parte_1
esecuzione della prestazione fornita ai pazienti ai protocolli medici ed alle indicazioni terapeutiche stabilite dalla Dirigenza, specificando: “penso di si, ma non lo so con certezza. Tanto dico perché a volte si confrontava con la direttrice generale, GN , ma non conosco il contenuto Parte_2 delle comunicazioni”. Successivamente, interrogata sul se effettivamente il ricorrente nei diversi incarichi espletati non avesse presso il Centro Le Ville alcun superiore gerarchico, ha esposto: “io credo che fosse il dottor , componente della direzione. Il dottor è uno psichiatra ed Per_1 Per_1
era il riferimento del dr Non ho mai visto il dr dare disposizioni al dr Parte_1 Per_1 Parte_1
In alcuni casi il dr diede indicazioni alla sulle attività di sua competenza quale Parte_1 CP_1 direttore sanitario”, per concludere, relativamente al se il fosse tenuto a chiedere ad Parte_1
alcuno l'autorizzazione per non presentarsi presso il Centro Le Ville o a giustificare l'assenza, la teste ha dichiarato: “so che domandava circa le assenze ma non so se doveva attendere un riscontro positivo prima di effettivamente assentarsi. So che il dr. doveva presentare domanda di Parte_1
ferie ma non so a chi e non so se era il dr. a scegliere il periodo o lo doveva concordare Parte_1 con l'azienda”.
Il teste , allo stesso modo, confermando che il ricorrente nei diversi incarichi espletati Persona_1
non aveva presso il Centro Le Ville alcun superiore gerarchico, ha chiarito: “è vero. Come direttore
6 sanitario il dott. non aveva alcun superiore gerarchico;
le funzioni di direttore sanitario Parte_1
sono esclusive del professionista che ricopre tale incarico;
il dott. le esercitava Parte_1
personalmente, sia per quanto riguarda il controllo igienico-sanitario della struttura, come la verifica delle pulizie, dei detergenti, degli alimenti e dei relativi processi di igiene e sanificazione;
fino ad una certa data il dott. ebbe anche le funzioni di direttore tecnico, o meglio fu Parte_1
sempre direttore tecnico e ad una certa data cessò di essere direttore sanitario, in seguito all'evoluzione normativa della materia”. Relativamente alla formulazione di espresse prescrizioni e indicazioni alla società da parte del ricorrente in relazione all'incarico professionale ricevuto, il teste ha dichiarato: “il dott. sia nelle funzioni di direttore sanitario, sia nelle funzioni di Parte_1
direttore tecnico, consigliava e indicava la dotazione di materiali vari di consumo che lui riteneva più adeguati e più efficienti;
ciò accadeva sia per alimenti e materiali vari di consumo, che per tecnologie e attrezzature connesse all'attività riabilitativa;
per esempio, consigliò anche l'acquisto di alcuni apparecchi elettromedicali;
queste richieste venivano ripetutamente avanzate alla direzione generale della società”. In relazione all'obbligo del di rispettare determinati orari di Parte_1 lavoro, il teste ha esposto: “il dottor non era tenuto a comunicare alla proprietà la Parte_1 variazione dell'orario giornaliero, quando si veniva a determinare, il Dottor liberamente Parte_1 si assentava per questioni personali o anche per altri impegni professionali legati all'attività di docente, e quindi anche di esaminatore, presso la scuola infermieristica presso l'ospedale di
Sant'Angelo dei lombardi. Preciso che il dottor comunicava alla proprietà la sua Parte_1 decisione di assentarsi per i vari motivi di cui sopra e per l'articolazione di tali assenze. Questa comunicazione, della quale la società prendeva atto, era necessaria perché il centro aveva l'obbligo di informare le Asl competenti di ogni sostituzione che avveniva, anche per un solo giorno, nel ruolo di direttore sanitario o direttore tecnico. Conseguentemente, a seguito del ricevimento delle comunicazioni del dottor in merito alle sue assenze, per le quali egli personalmente Parte_1 individuava tra i presenti nell'istituto il collega medico che lo avrebbe sostituito per l'occasione, la società prendeva atto di tale comunicazione e trasmetteva in merito una nota all'Asl. Identica procedura era utilizzata quando per ragioni personali, per andare in vacanza, per congressi, il dottor non veniva al centro per diversi giorni”. Parte_1
Ebbene, è evidente che i testi descrivono un tipo di rapporto, quello tra il dott. e la Parte_1 CP_1
[... che non può essere inquadrato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Difatti, i testi
, e affermano che il non aveva alcun superiore gerarchico, mentre Tes_1 Tes_2 Per_1 Parte_1
gli unici testi che individuano una possibile figura che svolgesse il ruolo di datore di lavoro, affermano anche di non aver mai visto tali figure dare indicazioni o direttive al ed aggiungono che Parte_1
7 lo stesso ricorrente aveva proceduto nel corso del tempo a fornire indicazioni e direttive alla CP_1
[...]
Quanto alla deposizione resa dal teste , escusso in data 19.10.2022, va rilevato che la Testimone_6
stessa pur confermando che nello svolgimento delle proprie mansioni il Dr. era soggetto Parte_1
al rispetto di modelli e direttive aziendali preformati e stabiliti dal datore di lavoro, risulta comunque generica e contraddittoria nella misura in cui non individua una possibile figura che assurgesse a vero e proprio datore di lavoro del al cui controllo lo stesso fosse sottoposto. Il teste infatti Parte_1
dichiara di “si è vero. Tanto so perché essendo fisioterapista coordinatore lavoravo con lui, partecipavo agli stessi team e rapporti con l'asl ed anche io ero soggetto alle direttive datoriali. Il dr. in quanto fisiatra aveva il compito di svolgere il piano terapeutico per ogni paziente”. Parte_1
Il teste si limita ad affermare: “per ogni attività riabilitativa e medica vi erano modelli, identificati da codici alfanumerici che predeterminavano ogni attività e guidavano i processi. Ricordo che
l'azienda per questi processi era soggetta a certificazione di qualità. Preciso che per la riabilitazione
i piani erano redatti dal dott. e non chiedeva ad altri. Dal punto di vista medico, invece, Parte_1 il dr si confrontava con gli altri sanitari e col direttore generale”. Tale deposizione risulta Parte_1
dunque inidonea di per sè a fondare il convincimento del Giudicante.
Analizzata ed esclusa la soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, anche integrando la suddetta verifica con l'esame di altri elementi come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale, elementi sussidiari e indiziari, idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, emerge ancora una volta il carattere di collaborazione sostanzialmente autonoma del rapporto instauratosi tra il ricorrente e la società resistente.
In primo luogo, in relazione alla continuità della prestazione ed al rispetto di un orario determinato,
i testimoni sono concordi nel dichiarare che il ricorrente non fosse sottoposto ad alcuna modalità di controllo delle entrate e delle uscite come anche il resto dei medici, né tantomeno avesse una strumentazione idonea (badge) che rilevasse le sue presenze. Tale elemento di per sé esclude ancora una volta la sottoposizione del ricorrente al controllo del datore di lavoro, essendo evidente la possibilità per lo stesso di gestire la sua presenza all'interno del centro riabilitativo.
Inoltre, ricorrendo ancora una volta alle dichiarazioni dei testi in merito all'orario di lavoro del ricorrente, questi ultimi sono concordi nel ritenere che il prestasse servizio presso il Centro Parte_1
di riabilitazione dalle ore 9:00 circa alle 13:00-13:30 circa per tre volte alla settimana e dalle 14:00 circa alle 18:30-19:00 circa per due volte alla settimana. Il numero totale di ore di servizio presso il centro oscilla dunque tra un totale di 22 e di 25 ore settimanali, e non sulle 38 ore settimanali che,
8 come previsto dal CCNL AIOP (personale medico area privata), costituiscono l'orario normale di lavoro del personale medico dipendente. Ciò consente di escludere ancora una volta che il Parte_1
svolgesse la propria prestazione professionale per la secondo le modalità e nel rispetto CP_1
delle tempistiche proprie di un lavoratore dipendente.
Ancora, sul punto si rileva che, come emerge tanto dall'analisi dei documenti allegati, quanto dalle dichiarazioni dei testi, il è Amministratore unico della società Brain srl, società che Parte_1 gestisce l'ambulatorio di riabilitazione “Brain” in Avellino. Sul punto, in particolare, il teste , Tes_1 ha dichiarato: “confermo il capo 6. Preciso che il centro di riabilitazione e fisioterapia del dr. si chiama “BRAIN” ed io stesso, mia moglie e mia figlia abbiamo usufruito della Parte_1
consulenza del dottore presso il centro. Preciso di non sapere chi ha fondato il centro BRAIN. Preciso inoltre che fu il dottore a dirci che aveva iniziato l'altra attività libero professionale con Parte_1
un proprio ambulatorio e che lo stesso dottore diceva testualmente, quando chiedevo consulenza,
“vieni oggi al mio studio”, riferendosi all'ambulatorio in Avellino alla via ten. Corrado, traversa di via Guarini. Per quanto a mia conoscenza la funzione di direttore sanitario non può essere svolta presso due strutture diverse”. Allo stesso modo, il teste ha dichiarato: “So che il dott. Tes_2
è proprietario del centro Brain in Avellino e ci lavora;
preciso di essere stato in Parte_1
trattamento presso il centro Brain, anni fa, e il dottore indicò al fisioterapista il trattamento da praticarmi”. Il teste ha dichiarato “So che il dr. eseguiva anche visite private Tes_3 Parte_1
quale fisioterapista presso il centro Brain e ricordo infatti che in un dato momento per un'incompatibilità tra la Direzione tecnica del centro Le Ville e la direzione tecnica del centro Brain dovette rinunciare a detto ultimo incarico e presso il centro Brain subentrò al suo posto una collega di cui non ricordo il nome”. Il teste ha dichiarato “sono a conoscenza che svolgeva attività Tes_4 libero professionale presso un centro di riabilitazione fisioterapica del quale non conosco l'assetto societario. So che proprio per evitare conflitti dovette lasciare la Direzione sanitaria de Le Ville e rinunciare alla Direzione tecnica del centro privato per conservare detto ultimo incarico presso il centro Le Ville”.
Il teste ha dichiarato: “è vero. Il dott. ha sempre avuto la direzione o la Per_1 Parte_1
responsabilità del centro Brain che è una struttura di riabilitazione accreditata con il servizio sanitario regionale. Preciso che il centro Brain preesisteva alla ovvero all'apertura del CP_1 centro “Le Ville” e del centro Brain il dott. è stato sempre proprietario e responsabile”, Parte_1 inoltre lo stesso teste ha chiarito che “il dott. non era tenuto ad osservare un orario di Parte_1
lavoro prestabilito, ma organizzava la sua presenza per alcune ore al giorno, per cinque giorni alla settimana. Per diversi anni era presente al centro di mattina e il pomeriggio si dedicava ad altre attività professionali, poi comunicò che aveva bisogno di modificare la sua presenza, recandosi
9 presso il centro i pomeriggi per un paio di giorni alla settimana, per sue esigenze di lavoro, in quanto condivideva con il figlio l'incarico di direttore tecnico o responsabile del centro Brain, ove doveva garantire la sua presenza”.
Ebbene, la mole di attività libero-professionali praticate dal dott. che aveva anche Parte_1 obbligato lo stesso a modificare gli orari della sua presenza al centro riabilitativo “Le Ville”, risulta quantomeno incompatibile con i vincoli temporali ed organizzativi di un rapporto di lavoro subordinato.
Infine, rispetto alla percezione di una retribuzione fissa, ulteriore indizio della subordinazione, ancora una volta, tanto i documenti allegati al presente ricorso, quanto i testi escussi in fase istruttoria, chiariscono le caratteristiche di tale compenso. Lo stesso come risulta dai verbali di Parte_1 costatazione redatti dalla Guardia di finanza all'esito delle ispezioni effettuate presso gli uffici amministrativi della in tale occasione dichiarò spontaneamente di svolgere “la funzione CP_1 di Direttore Sanitario del Centro di riabilitazione “Le Ville” della in qualità di libero CP_1
professionista; quindi, a cadenza mensile, di provvedere a fatturare le prestazioni rese presso il centro
“Le Ville”. Inoltre, il teste ha chiarito sul punto che “fu stabilito un compenso annuale per le Per_1
funzioni esercitate dal Dottor egli chiese che il compenso fosse versato su base mensile Parte_1
e gli venne accordato a prescindere dalla durata delle prestazioni e delle attività svolte”.
Non può ritenersi, infine, idonea a fondare il convincimento del Giudicante la deposizione resa dalla teste in quanto la testimonianza in esame si ritiene inconferente e Testimone_7
irrilevante, stante la genericità delle dichiarazioni rese. La stessa ha riferito di non ricordare in quale periodo il ricorrente avesse lavorato, di non ricordare gli importi che gli venivano corrisposti, di non sapere se gli orari osservati erano imposti dall'azienda o scelti dallo stesso ricorrente e nulla ha saputo riferire in merito agli altri indici sintomatici della subordinazione.
Da tutto quanto precede è evidente che l'istruttoria espletata non abbia provato l'eterodirezione delle prestazioni lavorative del dr e la sua soggezione al potere direttivo, disciplinare e di Parte_1
controllo della resistente. Invero, posto che lo stesso ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto mansioni di direttore sanitario della struttura sottoposto alle direttive della dirigenza amministrativa della stessa ( cfr. in particolare, allegazioni di cui in ricorso e capo 9 delle istanze istruttorie formulate),va escluso che lo stesso possa qualificarsi come dirigente apicale della struttura sanitaria, come tale, soggetto solo al perseguimento degli obiettivi aziendali .Ciò posto, va chiarito che nel particolare ambito della dirigenza medica ( sia pur non apicale) l'analisi del giudicante non può limitarsi ad una generica osservazione – quale discrimine tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo – del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della possibile parte datoriale.Infatti, l'espletamento della prestazione medica, in quanto attività
10 professionale, non richiede di per sé l'esercizio di un potere gerarchico caratterizzato dal dispensare ordini e direttive nonché, d'altra parte, in un percepibile esercizio del potere disciplinare.
L'eventuale sussistenza della subordinazione non potrà che essere apprezzata con riferimento all'intensità della cosiddetta eterorganizzazione laddove incidente in misura maggiore rispetto alle normali esigenze di coordinamento ed invero concretizzata dall'effettiva, diretta e continua dipendenza dell'operatore sanitario dall'impresa presso cui eventualmente presta servizio ( v.
Cass. Sentenza n. 14975 del 14 luglio 2020).
Dovranno quindi valutarsi elementi “sintomatici” quali l'appartenenza al datore di lavoro (Casa di cura) degli strumenti e delle apparecchiature utilizzate dal lavoratore, il potere di decidere e fissare gli orari di lavoro degli operatori medici, nonché l'eventuale obbligatorietà per quest'ultimi di richiedere sostituzioni e permessi in caso di assenza. Ebbene, sono proprio queste ultime circostanze che non sono emerse dalla descritta compiuta istruttoria. L'assenza (ad eccezione dell'uso da parte del ricorrente di apparecchiature appartenenti alla struttura sanitaria) di tali elementi fondamentali per l'accertamento della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, non può comportare l'accoglimento della domanda attorea.
Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in relazione alla nauta complessa delle questioni dedotte in giudizio idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 12.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Monica d'Agostino
11
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 818/2021, introdotta
DA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO Parte_1 C.F._1
FRASCA;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
CHIARA ARGENIO
-resistenti-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.03.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che il ricorrente, Dr. ha lavorato come dipendente di Parte_1
in regime di lavoro subordinato, dal 1996 sino al 20/07/2019, con rapporto previsto e CP_1
disciplinato dal CCNL AIOP (personale medico area privata) - personale a 38 ore settimanali, già in vigore per dipendenti di area sanitaria della società resistente, accertare e dichiarare che, in ragione del predetto rapporto di lavoro, sussiste il diritto del dipendente, Dr. al Parte_1
pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 364.806,17 oltre interessi e rivalutazioni, e
1 conseguenzialmente condannare la resistente al pagamento in favore del Dr. CP_1 [...]
della predetta somma ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà conforme Parte_1
a Giustizia secondo Sua giusta Equità, con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario”.
La parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio presso la suddetta società dal 1994 CP_1
sino alle sue dimissioni, intervenute in data 20.07.2019, ricoprendo, nel corso degli anni, i ruoli di
Direttore Sanitario, Responsabile Direttore Sanitario, Responsabile Area medica con Direzione sanitaria e Responsabile Area Medica.
Il Dott. ha sostenuto di aver lavorato stabilmente presso la struttura, di essere stato inserito Parte_1 nell'organigramma aziendale, di essere stato soggetto ai protocolli e direttive aziendali stabilite dal datore di lavoro, di essere stato tenuto al rispetto di orari prestabiliti e turni di lavoro predeterminati, di essere stato soggetto all'obbligo di indicazione dei periodi di assenza e di aver percepito un compenso mensile prestabilito. Ha concluso di essere stato, per tutto il periodo d'impiego, un lavoratore subordinato stabilmente impiegato alle dipendenze della e di avere dunque CP_1
diritto ai benefici economici e previdenziali tipici del rapporto di lavoro subordinato che non gli sono stati riconosciuti durante il rapporto di lavoro. Ha dedotto di non aver mai ricevuto busta paga, né goduto di ferie retribuite, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamenti previdenziali e di malattia, aggiornamenti di contratto per anzianità lavorativa nonché di alcun trattamento di fine rapporto. Infine ha dedotto che applicando al caso di specie il CCNL AIOP (personale medico area privata) relativo ai dipendenti sanitari della ed in considerazione della ricostruzione di CP_1
carriera allegata al ricorso, di essere creditore nei confronti della resistente di € 364.806,76 a titolo di differenze retributive.
Si è costituita in giudizio la resistente, sostenendo l'inammissibilità dell'azione proposta per CP_2
genericità ed indeterminatezza delle fattispecie evocate, l'infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti di fatto e diritto, non essendo sussistito tra le parti alcun rapporto di lavoro subordinato, bensì un rapporto di collaborazione libero-professionale.
La in subordine, ha eccepito la prescrizione di ogni diritto retributivo derivante dal preteso CP_1
contratto di lavoro subordinato intercorso.
Ammessa ed espletata la prova orale, acquisita la documentazione prodotta, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso deve ritenersi infondato per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, dall'esame dei documenti allegati agli atti di causa emerge come il contratto stipulato tra il e la fosse qualificato dalle stesse parti quale contratto di consulenza Parte_1 CP_1
2 medica, collaborazione continuativa e coordinata o contratto di collaborazione libero professionale.
Pur non essendo, questo, elemento decisivo ai fini della verifica dell'avvenuta instaurazione o meno di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società resistente, costituisce, tuttavia, elemento certamente rilevante, soprattutto nelle fattispecie in cui “la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), come nel caso di specie. Sul punto, la Corte di Cassazione ha infatti, precisato che “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen juris utilizzato dalle parti, se non esime tuttavia dall'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo il giudice “accertare in maniera rigorosa se quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia tradotto nella realtà” (Cass. 18.4.2007, n. 9264; conf. Cass. 20.3.2007, n. 6622), costituisce, tuttavia, elemento certamente rilevante, soprattutto nelle fattispecie in cui “la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata” (Cass. 18.4.2007, n. 9264)”.
Tale elemento testuale è stato confermato dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente in occasione delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza presso gli uffici amministrativi della in data CP_1
11 dicembre 2002, riportate nei verbali di costatazione. Il dottor in tale occasion,e dichiarò Parte_1
spontaneamente di svolgere la funzione di Direttore Sanitario del Centro di riabilitazione “Le Ville” della in qualità di “libero professionista”; quindi, a cadenza mensile, di provvedere a CP_1 fatturare le prestazioni rese presso il centro “Le Ville”.
Al di là del nomen juris attribuito dalle parti al suddetto contratto di lavoro, e passando ad integrare l'esame dell'elemento testuale con una valutazione globale del concreto svolgersi del rapporto di lavoro oggetto dell'analisi attuale, occorre rilevare che non si ravvisano i necessari elementi sintomatici della subordinazione siccome dedotta. La Suprema Corte ha più volte ribadito, da ultimo con la sentenza n. 1095 del 16.01.2023, quanto segue: “Quanto allo schema normativo di cui all'art.
2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato,
e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi
(come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione
3 meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale
(così, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019, n. 24154, ed ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme)” (nello stesso senso, v., ad es., Cass. Cass.
6.8.2004, n. 15275, Cass. 12.5.2004, n. 9060; Cass. 29.4.2003, n. 6673, Cass. 9.12.2002, n. 17534).
Ebbene, nel caso di specie, le caratteristiche concrete del modularsi del rapporto instauratosi tra il e la sono chiarite, oltre che dalle dichiarazioni rilasciate spontaneamente dallo Parte_1 CP_1
stesso ricorrente ed allegate agli atti di causa, anche dalle dichiarazioni rese dai testi che confermano la possibilità di escludere che al rapporto di lavoro autonomo libero professionale prestato dal dott. fosse sotteso un rapporto di lavoro dipendente con la società Parte_1 CP_1
In particolare, il teste , escusso in data 19.10.2022, ha dichiarato che “il dott. Testimone_1
non aveva alcun superiore gerarchico;
in effetti gerarchicamente era in posizione più Parte_1
elevata rispetto ai medici, in quanto direttore sanitario e rispetto ai terapisti, in quanto direttore tecnico” e, confermando il quesito di parte resistente, relativo al se il dott. in diverse Parte_1
occasioni avesse formulato espresse prescrizioni e indicazioni alla società in relazione all'incarico professionale ricevuto, il teste ha precisato che “in particolare, il dottore diede all'azienda Tes_1 indicazioni sull'acquisto di materiale per la palestra, sulla organizzazione della palestra e di tutta
l'attività riabilitativa, sull'attività del personale di assistenza”. Inoltre, a conferma della mancata sottoposizione al potere di alcun datore di lavoro, il teste ha confermato che il ricorrente non fu mai tenuto ad osservare un orario o dei turni predeterminati dal datore di lavoro ma gestì sempre il suo tempo presso il Centro Le Ville in piena autonomia, precisando “Il dottor non era tenuto Parte_1
ad osservare un orario di lavoro, ma si organizzava il lavoro a sua discrezione di mattina o di pomeriggio. Preciso che il dottor era libero di allontanarsi senza chiedere il permesso e Parte_1 senza comunicare la sua assenza”. Ancora il teste ha aggiunto “dichiaro che, per quanto a Tes_1
mia conoscenza, il dottore non doveva chiedere autorizzazioni o presentare giustifiche. Per quanto so, il dottor non aveva bisogno di essere autorizzato ad assentarsi per più giorni, ma si Parte_1 limitava a comunicare al direttore generale quando non si sarebbe presentato presso il centro”.
Allo stesso modo, il teste ha confermato che il ricorrente nei diversi incarichi Testimone_2
espletati non aveva presso il Centro Le Ville alcun superiore gerarchico, chiarendo che “il dottore aveva una certa autonomia di organizzare la sua presenza”. Lo stesso ha aggiunto: “so che il dott. comunicava all'azienda di assentarsi;
a me non risulta che chiedesse il permesso e nulla Parte_1
so in argomento, non gli ho mai visto portare una giustificazione di assenza;
non lavoro alla Teoreo
4 srl in comunicazione. So che in occasione di assenze di più giorni, anche d'estate, il dott. Parte_1 comunicava di assentarsi, non so se le assenze fossero concordate”.
Il teste ha in prima battuta, negato che il ricorrente nei diversi incarichi espletati Testimone_3
non avesse presso il centro Le Ville alcun superiore gerarchico, chiarendo: “non è vero. Le decisioni del Dott erano da egli comunicate alla GN , da quest'ultima vagliate e poi Parte_1 Parte_2
attuate o meno. In concreto quando il Dott. presentava i piani di trattamenti, li Parte_1
sottoponeva alla GN , che dava indicazioni o modificazioni (ad esempio riduceva di Parte_2
alcuni minuti i tempi di trattamento) in ragione delle generali esigenze organizzative della struttura.
La GN tra i dipendenti era definita direttore generale e ho ricevuto comunicazioni Parte_2 nelle quali compariva e si qualificava direttore generale”. Successivamente, il teste , a riprova Tes_3 dell'assenza di una soggezione personale del prestatore di lavoro, al potere direttivo, Parte_1
disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ossia la citata GN , direttrice generale, Parte_2 ha dichiarato: “Preciso di aver visto una comunicazione della GN che in qualità di Parte_2
direttore generale con cui indicava ai medici di limitare le prescrizioni di farmaci non rimborsabili
e tale documento era firmato dalla e dal Dr. Non conosco i dettagli di Parte_2 Parte_1
comunicazione da parte della D.G. al Dott. ma so che per le esigenze amministrative si Parte_1
faceva riferimento alla GN e ai suoi collaboratori. Preciso che la GN Parte_2 Parte_2
è la moglie del Dott , all'epoca dei fatti amministratore delegato della , ma Persona_1 CP_1
non so quale fosse la veste giuridica del suo rapporto con la In questo momento non CP_1 ricordo altre disposizioni date dalla GN al dott. . Parte_2 Parte_1
Inoltre, il teste , confermando che il ricorrente in diverse occasioni formulò espresse Tes_3
prescrizioni e indicazioni alla società in relazione all'incarico professionale ricevuto, ha chiarito: “è vero. In particolare, ricordo che anche col mio ausilio, quando rilevava un'anomalia, un'esigenza per il buon andamento della struttura, lo comunicava a voce o per iscritto alla Direzione Generale che lo vagliava”. Infine, in merito alla gestione degli orari, il teste ha chiarito “Il Dr. era Parte_1
soggetto a rispettare il planning terapeutico della struttura. Tale planning era redatto in collaborazione tra la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria, ovvero dalla Sig.ra e Parte_2 dal Dr. fintanto che ha ricoperto tale mansione”. Parte_1
In merito al quesito relativo al se il ricorrente fosse mai stato tenuto a chiedere ad alcuno l'autorizzazione per non presentarsi presso il Centro Le Ville, o se fosse mai stato tenuto a giustificare l'assenza, il teste ha affermato: “non lo so. Come riferito sono a conoscenza che egli con Tes_3
anticipo, quando possibile, comunicava ferie o ritardi. So che il Dr. comunicava alla Parte_1
Direzione Generale i periodi di ferie onde garantire la presenza continua di un medico facente funzione. Che io sappia, la D.G. non gli ha mai negato di andare in ferie”.
5 Il teste ha confermato che il dr in diverse occasioni formulò espresse prescrizioni Tes_4 Parte_1
e indicazioni alla società in relazione all'incarico professionale ricevuto, affermando: “è vero, diede indicazioni soprattutto nel campo medico o sanitario al team interdisciplinare costituito da medici, fisioterapisti ed infermieri. Dava indicazioni circa la necessità di uso ed acquisto di determinati prodotti anche all'Amministrazione che di volta in volta ne valutava l'opportunità. Preciso che il Dr.
quando è stato Direttore Sanitario, ha provveduto alla stesura delle procedure medico Parte_1 sanitarie, che ha condiviso con la Direzione Amministrativa e poi diffuso”. Infine, rispetto alla possibilità per il di gestire liberamente la sua presenza nel centro riabilitativo Le Ville, il Parte_1
teste , confermando che il ricorrente non fu mai tenuto a chiedere ad alcuno l'autorizzazione Tes_4
per non presentarsi presso il Centro Le Ville, né fu mai tenuto a giustificare le sue assenze, ha chiarito:
“è vero. Comunicava sempre le assenze, i ritardi o l'allontanamento anticipato dalla struttura.
Preciso che per il ruolo dirigenziale che aveva nessuno gli contestò assenze o ritardi ingiustificati”.
La teste pur affermando che il ricorrente era dipendente della struttura e non poteva Testimone_5
disporre dell'orario, aggiunge successivamente “non so se avesse un cartellino da timbrare o un badge, ma so che quando arrivava si fermava sempre in accettazione e direzione”. Inoltre, la stessa, dapprima ha dichiarato “Ricordo che il dr. mi riferiva, prima di assumere alcuna Parte_1 decisione circa l'organizzazione del reparto, di dovere riferire alla direzione ovvero al dr. Per_1
, in particolare”, poi ha confermato che il dr doveva conformare la modalità di
[...] Parte_1
esecuzione della prestazione fornita ai pazienti ai protocolli medici ed alle indicazioni terapeutiche stabilite dalla Dirigenza, specificando: “penso di si, ma non lo so con certezza. Tanto dico perché a volte si confrontava con la direttrice generale, GN , ma non conosco il contenuto Parte_2 delle comunicazioni”. Successivamente, interrogata sul se effettivamente il ricorrente nei diversi incarichi espletati non avesse presso il Centro Le Ville alcun superiore gerarchico, ha esposto: “io credo che fosse il dottor , componente della direzione. Il dottor è uno psichiatra ed Per_1 Per_1
era il riferimento del dr Non ho mai visto il dr dare disposizioni al dr Parte_1 Per_1 Parte_1
In alcuni casi il dr diede indicazioni alla sulle attività di sua competenza quale Parte_1 CP_1 direttore sanitario”, per concludere, relativamente al se il fosse tenuto a chiedere ad Parte_1
alcuno l'autorizzazione per non presentarsi presso il Centro Le Ville o a giustificare l'assenza, la teste ha dichiarato: “so che domandava circa le assenze ma non so se doveva attendere un riscontro positivo prima di effettivamente assentarsi. So che il dr. doveva presentare domanda di Parte_1
ferie ma non so a chi e non so se era il dr. a scegliere il periodo o lo doveva concordare Parte_1 con l'azienda”.
Il teste , allo stesso modo, confermando che il ricorrente nei diversi incarichi espletati Persona_1
non aveva presso il Centro Le Ville alcun superiore gerarchico, ha chiarito: “è vero. Come direttore
6 sanitario il dott. non aveva alcun superiore gerarchico;
le funzioni di direttore sanitario Parte_1
sono esclusive del professionista che ricopre tale incarico;
il dott. le esercitava Parte_1
personalmente, sia per quanto riguarda il controllo igienico-sanitario della struttura, come la verifica delle pulizie, dei detergenti, degli alimenti e dei relativi processi di igiene e sanificazione;
fino ad una certa data il dott. ebbe anche le funzioni di direttore tecnico, o meglio fu Parte_1
sempre direttore tecnico e ad una certa data cessò di essere direttore sanitario, in seguito all'evoluzione normativa della materia”. Relativamente alla formulazione di espresse prescrizioni e indicazioni alla società da parte del ricorrente in relazione all'incarico professionale ricevuto, il teste ha dichiarato: “il dott. sia nelle funzioni di direttore sanitario, sia nelle funzioni di Parte_1
direttore tecnico, consigliava e indicava la dotazione di materiali vari di consumo che lui riteneva più adeguati e più efficienti;
ciò accadeva sia per alimenti e materiali vari di consumo, che per tecnologie e attrezzature connesse all'attività riabilitativa;
per esempio, consigliò anche l'acquisto di alcuni apparecchi elettromedicali;
queste richieste venivano ripetutamente avanzate alla direzione generale della società”. In relazione all'obbligo del di rispettare determinati orari di Parte_1 lavoro, il teste ha esposto: “il dottor non era tenuto a comunicare alla proprietà la Parte_1 variazione dell'orario giornaliero, quando si veniva a determinare, il Dottor liberamente Parte_1 si assentava per questioni personali o anche per altri impegni professionali legati all'attività di docente, e quindi anche di esaminatore, presso la scuola infermieristica presso l'ospedale di
Sant'Angelo dei lombardi. Preciso che il dottor comunicava alla proprietà la sua Parte_1 decisione di assentarsi per i vari motivi di cui sopra e per l'articolazione di tali assenze. Questa comunicazione, della quale la società prendeva atto, era necessaria perché il centro aveva l'obbligo di informare le Asl competenti di ogni sostituzione che avveniva, anche per un solo giorno, nel ruolo di direttore sanitario o direttore tecnico. Conseguentemente, a seguito del ricevimento delle comunicazioni del dottor in merito alle sue assenze, per le quali egli personalmente Parte_1 individuava tra i presenti nell'istituto il collega medico che lo avrebbe sostituito per l'occasione, la società prendeva atto di tale comunicazione e trasmetteva in merito una nota all'Asl. Identica procedura era utilizzata quando per ragioni personali, per andare in vacanza, per congressi, il dottor non veniva al centro per diversi giorni”. Parte_1
Ebbene, è evidente che i testi descrivono un tipo di rapporto, quello tra il dott. e la Parte_1 CP_1
[... che non può essere inquadrato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Difatti, i testi
, e affermano che il non aveva alcun superiore gerarchico, mentre Tes_1 Tes_2 Per_1 Parte_1
gli unici testi che individuano una possibile figura che svolgesse il ruolo di datore di lavoro, affermano anche di non aver mai visto tali figure dare indicazioni o direttive al ed aggiungono che Parte_1
7 lo stesso ricorrente aveva proceduto nel corso del tempo a fornire indicazioni e direttive alla CP_1
[...]
Quanto alla deposizione resa dal teste , escusso in data 19.10.2022, va rilevato che la Testimone_6
stessa pur confermando che nello svolgimento delle proprie mansioni il Dr. era soggetto Parte_1
al rispetto di modelli e direttive aziendali preformati e stabiliti dal datore di lavoro, risulta comunque generica e contraddittoria nella misura in cui non individua una possibile figura che assurgesse a vero e proprio datore di lavoro del al cui controllo lo stesso fosse sottoposto. Il teste infatti Parte_1
dichiara di “si è vero. Tanto so perché essendo fisioterapista coordinatore lavoravo con lui, partecipavo agli stessi team e rapporti con l'asl ed anche io ero soggetto alle direttive datoriali. Il dr. in quanto fisiatra aveva il compito di svolgere il piano terapeutico per ogni paziente”. Parte_1
Il teste si limita ad affermare: “per ogni attività riabilitativa e medica vi erano modelli, identificati da codici alfanumerici che predeterminavano ogni attività e guidavano i processi. Ricordo che
l'azienda per questi processi era soggetta a certificazione di qualità. Preciso che per la riabilitazione
i piani erano redatti dal dott. e non chiedeva ad altri. Dal punto di vista medico, invece, Parte_1 il dr si confrontava con gli altri sanitari e col direttore generale”. Tale deposizione risulta Parte_1
dunque inidonea di per sè a fondare il convincimento del Giudicante.
Analizzata ed esclusa la soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, anche integrando la suddetta verifica con l'esame di altri elementi come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale, elementi sussidiari e indiziari, idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, emerge ancora una volta il carattere di collaborazione sostanzialmente autonoma del rapporto instauratosi tra il ricorrente e la società resistente.
In primo luogo, in relazione alla continuità della prestazione ed al rispetto di un orario determinato,
i testimoni sono concordi nel dichiarare che il ricorrente non fosse sottoposto ad alcuna modalità di controllo delle entrate e delle uscite come anche il resto dei medici, né tantomeno avesse una strumentazione idonea (badge) che rilevasse le sue presenze. Tale elemento di per sé esclude ancora una volta la sottoposizione del ricorrente al controllo del datore di lavoro, essendo evidente la possibilità per lo stesso di gestire la sua presenza all'interno del centro riabilitativo.
Inoltre, ricorrendo ancora una volta alle dichiarazioni dei testi in merito all'orario di lavoro del ricorrente, questi ultimi sono concordi nel ritenere che il prestasse servizio presso il Centro Parte_1
di riabilitazione dalle ore 9:00 circa alle 13:00-13:30 circa per tre volte alla settimana e dalle 14:00 circa alle 18:30-19:00 circa per due volte alla settimana. Il numero totale di ore di servizio presso il centro oscilla dunque tra un totale di 22 e di 25 ore settimanali, e non sulle 38 ore settimanali che,
8 come previsto dal CCNL AIOP (personale medico area privata), costituiscono l'orario normale di lavoro del personale medico dipendente. Ciò consente di escludere ancora una volta che il Parte_1
svolgesse la propria prestazione professionale per la secondo le modalità e nel rispetto CP_1
delle tempistiche proprie di un lavoratore dipendente.
Ancora, sul punto si rileva che, come emerge tanto dall'analisi dei documenti allegati, quanto dalle dichiarazioni dei testi, il è Amministratore unico della società Brain srl, società che Parte_1 gestisce l'ambulatorio di riabilitazione “Brain” in Avellino. Sul punto, in particolare, il teste , Tes_1 ha dichiarato: “confermo il capo 6. Preciso che il centro di riabilitazione e fisioterapia del dr. si chiama “BRAIN” ed io stesso, mia moglie e mia figlia abbiamo usufruito della Parte_1
consulenza del dottore presso il centro. Preciso di non sapere chi ha fondato il centro BRAIN. Preciso inoltre che fu il dottore a dirci che aveva iniziato l'altra attività libero professionale con Parte_1
un proprio ambulatorio e che lo stesso dottore diceva testualmente, quando chiedevo consulenza,
“vieni oggi al mio studio”, riferendosi all'ambulatorio in Avellino alla via ten. Corrado, traversa di via Guarini. Per quanto a mia conoscenza la funzione di direttore sanitario non può essere svolta presso due strutture diverse”. Allo stesso modo, il teste ha dichiarato: “So che il dott. Tes_2
è proprietario del centro Brain in Avellino e ci lavora;
preciso di essere stato in Parte_1
trattamento presso il centro Brain, anni fa, e il dottore indicò al fisioterapista il trattamento da praticarmi”. Il teste ha dichiarato “So che il dr. eseguiva anche visite private Tes_3 Parte_1
quale fisioterapista presso il centro Brain e ricordo infatti che in un dato momento per un'incompatibilità tra la Direzione tecnica del centro Le Ville e la direzione tecnica del centro Brain dovette rinunciare a detto ultimo incarico e presso il centro Brain subentrò al suo posto una collega di cui non ricordo il nome”. Il teste ha dichiarato “sono a conoscenza che svolgeva attività Tes_4 libero professionale presso un centro di riabilitazione fisioterapica del quale non conosco l'assetto societario. So che proprio per evitare conflitti dovette lasciare la Direzione sanitaria de Le Ville e rinunciare alla Direzione tecnica del centro privato per conservare detto ultimo incarico presso il centro Le Ville”.
Il teste ha dichiarato: “è vero. Il dott. ha sempre avuto la direzione o la Per_1 Parte_1
responsabilità del centro Brain che è una struttura di riabilitazione accreditata con il servizio sanitario regionale. Preciso che il centro Brain preesisteva alla ovvero all'apertura del CP_1 centro “Le Ville” e del centro Brain il dott. è stato sempre proprietario e responsabile”, Parte_1 inoltre lo stesso teste ha chiarito che “il dott. non era tenuto ad osservare un orario di Parte_1
lavoro prestabilito, ma organizzava la sua presenza per alcune ore al giorno, per cinque giorni alla settimana. Per diversi anni era presente al centro di mattina e il pomeriggio si dedicava ad altre attività professionali, poi comunicò che aveva bisogno di modificare la sua presenza, recandosi
9 presso il centro i pomeriggi per un paio di giorni alla settimana, per sue esigenze di lavoro, in quanto condivideva con il figlio l'incarico di direttore tecnico o responsabile del centro Brain, ove doveva garantire la sua presenza”.
Ebbene, la mole di attività libero-professionali praticate dal dott. che aveva anche Parte_1 obbligato lo stesso a modificare gli orari della sua presenza al centro riabilitativo “Le Ville”, risulta quantomeno incompatibile con i vincoli temporali ed organizzativi di un rapporto di lavoro subordinato.
Infine, rispetto alla percezione di una retribuzione fissa, ulteriore indizio della subordinazione, ancora una volta, tanto i documenti allegati al presente ricorso, quanto i testi escussi in fase istruttoria, chiariscono le caratteristiche di tale compenso. Lo stesso come risulta dai verbali di Parte_1 costatazione redatti dalla Guardia di finanza all'esito delle ispezioni effettuate presso gli uffici amministrativi della in tale occasione dichiarò spontaneamente di svolgere “la funzione CP_1 di Direttore Sanitario del Centro di riabilitazione “Le Ville” della in qualità di libero CP_1
professionista; quindi, a cadenza mensile, di provvedere a fatturare le prestazioni rese presso il centro
“Le Ville”. Inoltre, il teste ha chiarito sul punto che “fu stabilito un compenso annuale per le Per_1
funzioni esercitate dal Dottor egli chiese che il compenso fosse versato su base mensile Parte_1
e gli venne accordato a prescindere dalla durata delle prestazioni e delle attività svolte”.
Non può ritenersi, infine, idonea a fondare il convincimento del Giudicante la deposizione resa dalla teste in quanto la testimonianza in esame si ritiene inconferente e Testimone_7
irrilevante, stante la genericità delle dichiarazioni rese. La stessa ha riferito di non ricordare in quale periodo il ricorrente avesse lavorato, di non ricordare gli importi che gli venivano corrisposti, di non sapere se gli orari osservati erano imposti dall'azienda o scelti dallo stesso ricorrente e nulla ha saputo riferire in merito agli altri indici sintomatici della subordinazione.
Da tutto quanto precede è evidente che l'istruttoria espletata non abbia provato l'eterodirezione delle prestazioni lavorative del dr e la sua soggezione al potere direttivo, disciplinare e di Parte_1
controllo della resistente. Invero, posto che lo stesso ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto mansioni di direttore sanitario della struttura sottoposto alle direttive della dirigenza amministrativa della stessa ( cfr. in particolare, allegazioni di cui in ricorso e capo 9 delle istanze istruttorie formulate),va escluso che lo stesso possa qualificarsi come dirigente apicale della struttura sanitaria, come tale, soggetto solo al perseguimento degli obiettivi aziendali .Ciò posto, va chiarito che nel particolare ambito della dirigenza medica ( sia pur non apicale) l'analisi del giudicante non può limitarsi ad una generica osservazione – quale discrimine tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo – del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della possibile parte datoriale.Infatti, l'espletamento della prestazione medica, in quanto attività
10 professionale, non richiede di per sé l'esercizio di un potere gerarchico caratterizzato dal dispensare ordini e direttive nonché, d'altra parte, in un percepibile esercizio del potere disciplinare.
L'eventuale sussistenza della subordinazione non potrà che essere apprezzata con riferimento all'intensità della cosiddetta eterorganizzazione laddove incidente in misura maggiore rispetto alle normali esigenze di coordinamento ed invero concretizzata dall'effettiva, diretta e continua dipendenza dell'operatore sanitario dall'impresa presso cui eventualmente presta servizio ( v.
Cass. Sentenza n. 14975 del 14 luglio 2020).
Dovranno quindi valutarsi elementi “sintomatici” quali l'appartenenza al datore di lavoro (Casa di cura) degli strumenti e delle apparecchiature utilizzate dal lavoratore, il potere di decidere e fissare gli orari di lavoro degli operatori medici, nonché l'eventuale obbligatorietà per quest'ultimi di richiedere sostituzioni e permessi in caso di assenza. Ebbene, sono proprio queste ultime circostanze che non sono emerse dalla descritta compiuta istruttoria. L'assenza (ad eccezione dell'uso da parte del ricorrente di apparecchiature appartenenti alla struttura sanitaria) di tali elementi fondamentali per l'accertamento della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, non può comportare l'accoglimento della domanda attorea.
Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in relazione alla nauta complessa delle questioni dedotte in giudizio idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 12.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Monica d'Agostino
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