Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/12/2024, n. 33204
CASS
Sentenza 18 dicembre 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto dalla società Rubner Haus S.p.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, la quale aveva confermato, in parte, un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2007. L'accertamento riguardava due riprese: la prima, relativa all'omessa imputazione di interessi attivi su finanziamenti infruttiferi erogati a società controllate estere, ai sensi dell'art. 110 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR); la seconda, concernente la riqualificazione del rapporto con i montatori della controllata austriaca da prestazioni di servizi a lavoro dipendente, con conseguente omessa applicazione di ritenute IRPEF e indebita deduzione ai fini IRAP. La Commissione di primo grado aveva accolto parzialmente la prima ripresa, rettificando il calcolo degli interessi, e annullato la seconda. La Commissione di secondo grado aveva rigettato gli appelli di entrambe le parti. La società ricorrente ha sollevato due motivi di ricorso, contestando l'applicabilità della disciplina del transfer pricing ai finanziamenti infruttiferi e l'insussistenza di elementi di comparazione per la determinazione del valore normale degli interessi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale, articolato in quattro motivi, censurando l'applicazione del tasso di interesse legale anziché quello BCE per la determinazione del valore normale degli interessi (primo e secondo motivo) e contestando l'esclusione del rapporto di lavoro subordinato e l'apparenza della motivazione sulla seconda ripresa (terzo e quarto motivo).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati i motivi proposti dalla società. Ha infatti affermato che, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche i finanziamenti intercompany infruttiferi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR, in quanto la disciplina del transfer pricing mira a valutare le operazioni in un'ottica di comparazione con analoghe operazioni tra imprese indipendenti, al fine di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali. Ha altresì considerato inammissibili le integrazioni probatorie tardivamente prodotte dalla società in memoria. Ha invece accolto i primi due motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, relativi alla determinazione del tasso di interesse sui finanziamenti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tali motivi, rinviando la causa alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per un nuovo esame. In particolare, ha ritenuto che la CTR avesse apoditticamente determinato il tasso di interesse legale, senza adeguata motivazione, anziché considerare parametri più appropriati per la determinazione del valore normale, come il tasso BCE, pur dovendo l'amministrazione fornire la prova della transazione a un tasso inferiore a quello normale e spettando alla società contribuente la prova contraria. Ha infine rigettato il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, relativi alla seconda ripresa, ritenendo infondato il quarto motivo per apparenza della motivazione e inammissibile e infondato il terzo motivo, poiché la censura dell'Agenzia si basava su una diversa qualificazione giuridica del contratto senza rispettare i canoni di ermeneutica contrattuale e senza considerare la possibilità di un interesse del distaccante in un gruppo societario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/12/2024, n. 33204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33204
    Data del deposito : 18 dicembre 2024

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