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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1923/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Tamanti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio situato in Grosseto, Via
Roma n. 36;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
di Firenze, Sezione
[...] di Livorno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
APPELLATI
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti:
per parte appellante Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma del decreto del decreto del Tribunale di Firenze, sez. specializzata in materia di immigrazione n. cron.
4674/2024 del 02.8.2024 del 10.7.2024 nel procedimento n. 13235/2021 rgnr, accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti e dei fondati motivi per ritenere che in caso di rientro nel Pese di origine correrebbe un rischio di
1 subire un grave danno come definito dall'art. 14 d.lgs. 251/07, e quindi riconoscere in capo al medesimo lo status di persona cui è accordata la protezione internazionale nelle modalità di status di rifugiato o di persone cui spetta la protezione sussidiaria, in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 32 co
3 d.lgs. 25/08 in relazione all'art. 5 co 6 d.lgs. 286/98 con conseguente trasmissione degli atti al Questore con ordine di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi speciali anche ai sensi dell'art. 10 Cost.
In via ulteriormente subordinata, ordinare alla
[...]
di Firenze di provvedere ad esaminare Controparte_1
l'istanza di rinnovo ai sensi della normativa in vigore al momento del deposito della relativa istanza.
In via istruttoria si chiede che l'adito Corte di Appello voglia:
2) disporre l'audizione del ricorrente e la nomina di un interprete anche ai fini della traduzione della documentazione allegata o acquisita.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” per parte appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto.
Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale di Firenze con decreto emesso il 10.07.2024 n. 4674/2024 si pronunciava sul ricorso, proposto da in ordine alla richiesta di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale, così di seguito:
“Rigetta il ricorso, dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti”.
Il Giudice di primo grado, rilevato che:
-in data 02.11.2021 parte ricorrente presentava domanda reiterata di protezione internazionale, ribadendo di aver dovuto abbandonare la Nigeria a causa del suo orientamento sessuale e allegando, davanti alla
[...]
di Firenze, Sezione Livorno, nuova e Controparte_1 ulteriore documentazione a fondamento della propria richiesta: tessera Arcigay, articolo di giornale, relazione dell'avv. Massimo Eleuteri – il cui contenuto non è stato riprodotto nelle more di giudizio di primo grado – e una scansione del verbale della polizia nigeriana.
-la Commissione respingeva, nuovamente, l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e/o di persona meritevole della protezione sussidiaria, assumendo che “i
2 motivi dedotti non possono considerarsi nuovi elementi” ai sensi dell'art 29 comma 1 lett. b) del D.lgs. 251/2007. In particolare, rispetto alla scansione del verbale di polizia, assumeva di come lo stesso appariva ““non genuina, sia perché titolata come
“affidavit”, sia poiché contrastante con quanto il richiedente ha dichiarato in sede amministrativa prima e giudiziaria poi, in quanto rappresenta circostanze diverse, taciute precedentemente dall'istante: la polizia lo avrebbe ricercato attivamente ed egli sarebbe fuggito per evitare l'arresto (e non come, riferito precedentemente, in quanto scoperto dai vicini nel compimento di un atto sessuale)”;
- il ricorrente impugnava, ai sensi dell'art 35 D.lgs. 25/2008, la decisione - emessa in data 08.11.2021 dalla e proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di CP_1
Firenze, insistendo in via principale per il riconoscimento della protezione internazionale e in via subordinata per il riconoscimento della protezione speciale.
Lamentava da un lato la contraddittorietà del provvedimento di diniego con il quale, seppur veniva dato atto della presentazione di nuovi documenti, si decretava l'inammissibilità della domanda ex art 29, comma 1, lett. b) D.lgs. 251/2007; dall'altro lato gli elementi addotti erano stati oggetto di un solo esame preliminare anziché di un'attenta valutazione nel merito.
Resisteva in giudizio il Controparte_2
di Firenze, sezione Livorno;
[...]
-ritenuta la causa documentalmente istruita, si pronunciava come da dispositivo con adesione alla valutazione già espressa dalla . Controparte_1
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Tribunale di primo grado motivava la propria decisione ritenendo che la vicenda riproposta da non Parte_1 presentava elementi di novità rispetto a ciò che ebbe a narrare nella prima domanda sulle proprie condizioni personali vissute in Nigeria;
che l'unico elemento nuovo in tal senso poteva rilevarsi nella produzione documentale depositata che però non appariva sufficiente: in particolare il verbale di polizia, come già rilevato dalla non poteva considerarsi genuino nella forma e nel Controparte_1 contenuto, risultando in contrasto con le dichiarazioni rese a seguito della prima domanda di protezione;
il possesso di una tessera personale delle associazioni facenti capo all' nella specie l'ArciGay, non poteva essere indicativo di un CP_3 orientamento di genere omosessuale, trattandosi di un'associazione culturale dove chiunque può iscriversi al solo fine di assistere a qualsiasi evento da questa organizzato.
Il Giudice di primo grado rilevava che neppure la protezione sussidiaria poteva essere riconosciuta, in quanto nella regione di provenienza non si rinvenivano – come
3 emerso rispettivamente dal report USDOS – US Department of State: Country Report on Terrorism 2018 - Chapter 1 - Nigeria, 1 November 2019, dal report di International
Crisis Group (ICG), Crisis Watch- Tracking Conflict Worldwide, February 2019 e dal rapporto EASO del 2021 - situazioni di violenza generalizzata atti a consentire la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lett. c) D.lgs. n. 251/2007.
Rispetto alla protezione speciale invocata in ipotesi dal ricorrente, questa non veniva riconosciuta in quanto quest'ultimo nulla esponeva circa situazioni di particolare fragilità personale da dover affrontare al rientro nella propria zona di provenienza;
dagli atti emergeva che negli otto anni successivi all'arrivo in Italia, i rapporti di lavoro
– oltre a non essere dettagliatamente documentati poiché carenti di buste paga o della sottoscrizione –apparivano sporadici e occasionali. Inoltre, non attestavano un inserimento sul territorio nazionale così avanzato e radicato da far ragionevolmente ritenere probabili prospettive di vita autonoma che “confrontate con le condizioni di vita che troverebbe al rientro nel suo paese di origine, consenta di ravvisare
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” ovvero tale da rendere il rimpatrio inumano e crudele, secondo il comune sentire e il generale rispetto della persona umana, o comunque tale e tale da poter compromettere
l'equilibrio psicofisico del soggetto respinto”.
Infine, dalla documentazione in atti emergeva che il ricorrente risultasse ancora nel circuito dell'accoglienza, indice di ulteriore assenza totale di un percorso di inserimento sociale e lavorativo volto a realizzare l'integrazione del nel Pt_1 tessuto sociale italiano.
Per tali motivi, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso e confermava la decisione assunta con ordinanza del 09.12.2020.
II. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze proponeva appello Parte_1 lamentando la violazione dell'art. 1 della Convezione di Ginevra del 28 luglio 1951, dell'art. 10 Costituzione, D.lgs. n. 251/2007 artt. 2, 3, 7, 14 e 17; D.lgs. n. 25/2008 art. 8 e art. 32 comma 3, D.lgs. n. 286/1998 art. 5 comma 6; inoltre, rilevava la mancata attivazione, da parte del Giudice di prime cure, di quei poteri officiosi necessari per una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale della
Nigeria, avendo limitato la propria indagini a fonti informative parzialmente non attuali.
L'appellante assumeva la necessità, per il riconoscimento del diritto al permesso umanitario ai sensi dell'art 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998, di un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con
4 riferimento al Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani anche in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Cass. 8020/2020;
Cass. 4455/2018); il Tribunale di primo grado errava nel rigettare la suddetta domanda sulla base dell'inattendibilità del racconto del ricorrente poiché mancava di valutare delle diverse circostanze che avrebbero potuto concretizzarsi in una situazione di vulnerabilità del richiedente in caso di rientro nel proprio paese di origine in tema di compromissione dei diritti umani fondamentali. A sostegno di ciò,
l'appellante nei suoi scritti difensivi allegava una serie di notizie di cronaca atte a testimoniare l'elevato pericolo di un danno grave alla vita del ricorrente in caso di rientro nel proprio paese di origine.
Alla luce di ciò, rilevava la necessità della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per tutta CP_1 la durata dell'azione giudiziaria.
III. Con comparsa di risposta il assumeva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 35 bis del nuovo D.lgs. n.25/2008 poiché avverso un provvedimento di diniego di un permesso di protezione speciale è esperibile il ricorso per Cassazione, con esclusione dell'appello.
Nel merito, parte appellante doleva l'infondatezza delle censure mosse dal richiedente poiché non emergevano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale: l'aver abbandonato la Nigeria a causa del proprio orientamento sessuale veniva già riferita in ambito della prima domanda e già ritenuta a quel tempo non credibile sia dalla Commissione Territoriale che dal
Tribunale di Firenze;
la scansione del verbale di polizia, oltre a non risultare genuina in quanto titolata come “affidavit”, contrastava con quanto dichiarato in sede amministrativa prima e giudiziaria poi ovvero “la polizia lo avrebbe ricercato attivamente ed egli sarebbe fuggito per evitare l'arresto (e non, come riferito precedentemente, in quanto scoperto dai vicini nel compimento di un atto sessuale), confermando così la generale inattendibilità dell'istante”.
Infine, rilevava la mancata allegazione di elementi a testimonianza di un'integrazione, da parte del richiedente, nel tessuto socioculturale italiano ovvero alla sussistenza di una vita privata e familiare da tutelare.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21.03.2025 con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
_______________________________________
L'appello risulta inammissibile poiché il decreto impugnato è inappellabile.
5 Ai sensi dell'art. 35 bis del decreto legislativo n. 25/2008, introdotto dall'articolo 6 della legge 46/2017, “il decreto non è reclamabile”, bensì ricorribile in Cassazione.
L'art. 35 bis regolamenta tutte le “controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35”.
Quest'ultimo, a sua volta, fa riferimento alle impugnazioni avverso la decisione della stabilendo che è ammesso ricorso dinanzi all'autorità Controparte_1 giudiziaria ordinaria.
La norma fa generale rimando, dunque, alle pronunce della , Controparte_1 non operando distinzioni quanto all'oggetto delle decisioni adottate da tale organo
(cfr. Cass. ord. n. 241/2021).
Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale che aveva sostenuto che ai sensi del cit. art. 3, comma 4 bis, fossero soggette al rito camerale speciale solo le controversie di cui al comma 1, lett. c), dello stesso articolo (concernente le controversie in materia di protezione internazionale di cui all'art. 35), deve ritenersi superato alla luce del nuovo dato normativo.
Invero l'art. 35 bis, comma 1, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. n. 113/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 132/2018, n. 132, contiene esplicito riferimento alle impugnazioni “anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3”.
Dunque, sulla domanda di protezione umanitaria dello straniero la competente sezione specializzata del tribunale giudica in composizione collegiale secondo il rito speciale di cui all'art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008, pronunciando decreto non impugnabile, ma ricorribile per cassazione.
La disposizione suddetta è applicabile, ratione temporis, al caso di specie, atteso che il deposito dell'atto introduttivo del processo di primo grado è datato 2.11.2021.
Ogni altra questione risulta assorbita.
La definizione in rito del presente giudizio ed il conseguente mancato vaglio nel merito della vicenda depongono per un'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si dà atto - ai sensi dell'art. 130 bis DPR 115/2002 come modificato dall'art. 3, secondo comma, d.l. 5 ottobre 2023, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176 - che la inammissibilità dell'impugnazione comporta che il difensore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non abbia Parte_1 diritto alla liquidazione del compenso.
6 Si rileva altresì che sussistono in astratto i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, fatta salva la verifica dell'entità e della concreta debenza, che compete in via esclusiva all'amministrazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, avverso il decreto emesso CP_1 dal Tribunale di Firenze in data 10.7.2024, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) compensa per intero tra le parti le spese di lite;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1quater DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia, se dovuto.
Firenze 25.3.25
Il consigliere relatore
Vincenzo Savoia
Il presidente
Isabella Mariani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1923/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Tamanti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio situato in Grosseto, Via
Roma n. 36;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
di Firenze, Sezione
[...] di Livorno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
APPELLATI
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti:
per parte appellante Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma del decreto del decreto del Tribunale di Firenze, sez. specializzata in materia di immigrazione n. cron.
4674/2024 del 02.8.2024 del 10.7.2024 nel procedimento n. 13235/2021 rgnr, accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti e dei fondati motivi per ritenere che in caso di rientro nel Pese di origine correrebbe un rischio di
1 subire un grave danno come definito dall'art. 14 d.lgs. 251/07, e quindi riconoscere in capo al medesimo lo status di persona cui è accordata la protezione internazionale nelle modalità di status di rifugiato o di persone cui spetta la protezione sussidiaria, in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 32 co
3 d.lgs. 25/08 in relazione all'art. 5 co 6 d.lgs. 286/98 con conseguente trasmissione degli atti al Questore con ordine di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi speciali anche ai sensi dell'art. 10 Cost.
In via ulteriormente subordinata, ordinare alla
[...]
di Firenze di provvedere ad esaminare Controparte_1
l'istanza di rinnovo ai sensi della normativa in vigore al momento del deposito della relativa istanza.
In via istruttoria si chiede che l'adito Corte di Appello voglia:
2) disporre l'audizione del ricorrente e la nomina di un interprete anche ai fini della traduzione della documentazione allegata o acquisita.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” per parte appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto.
Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale di Firenze con decreto emesso il 10.07.2024 n. 4674/2024 si pronunciava sul ricorso, proposto da in ordine alla richiesta di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale, così di seguito:
“Rigetta il ricorso, dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti”.
Il Giudice di primo grado, rilevato che:
-in data 02.11.2021 parte ricorrente presentava domanda reiterata di protezione internazionale, ribadendo di aver dovuto abbandonare la Nigeria a causa del suo orientamento sessuale e allegando, davanti alla
[...]
di Firenze, Sezione Livorno, nuova e Controparte_1 ulteriore documentazione a fondamento della propria richiesta: tessera Arcigay, articolo di giornale, relazione dell'avv. Massimo Eleuteri – il cui contenuto non è stato riprodotto nelle more di giudizio di primo grado – e una scansione del verbale della polizia nigeriana.
-la Commissione respingeva, nuovamente, l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e/o di persona meritevole della protezione sussidiaria, assumendo che “i
2 motivi dedotti non possono considerarsi nuovi elementi” ai sensi dell'art 29 comma 1 lett. b) del D.lgs. 251/2007. In particolare, rispetto alla scansione del verbale di polizia, assumeva di come lo stesso appariva ““non genuina, sia perché titolata come
“affidavit”, sia poiché contrastante con quanto il richiedente ha dichiarato in sede amministrativa prima e giudiziaria poi, in quanto rappresenta circostanze diverse, taciute precedentemente dall'istante: la polizia lo avrebbe ricercato attivamente ed egli sarebbe fuggito per evitare l'arresto (e non come, riferito precedentemente, in quanto scoperto dai vicini nel compimento di un atto sessuale)”;
- il ricorrente impugnava, ai sensi dell'art 35 D.lgs. 25/2008, la decisione - emessa in data 08.11.2021 dalla e proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di CP_1
Firenze, insistendo in via principale per il riconoscimento della protezione internazionale e in via subordinata per il riconoscimento della protezione speciale.
Lamentava da un lato la contraddittorietà del provvedimento di diniego con il quale, seppur veniva dato atto della presentazione di nuovi documenti, si decretava l'inammissibilità della domanda ex art 29, comma 1, lett. b) D.lgs. 251/2007; dall'altro lato gli elementi addotti erano stati oggetto di un solo esame preliminare anziché di un'attenta valutazione nel merito.
Resisteva in giudizio il Controparte_2
di Firenze, sezione Livorno;
[...]
-ritenuta la causa documentalmente istruita, si pronunciava come da dispositivo con adesione alla valutazione già espressa dalla . Controparte_1
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Tribunale di primo grado motivava la propria decisione ritenendo che la vicenda riproposta da non Parte_1 presentava elementi di novità rispetto a ciò che ebbe a narrare nella prima domanda sulle proprie condizioni personali vissute in Nigeria;
che l'unico elemento nuovo in tal senso poteva rilevarsi nella produzione documentale depositata che però non appariva sufficiente: in particolare il verbale di polizia, come già rilevato dalla non poteva considerarsi genuino nella forma e nel Controparte_1 contenuto, risultando in contrasto con le dichiarazioni rese a seguito della prima domanda di protezione;
il possesso di una tessera personale delle associazioni facenti capo all' nella specie l'ArciGay, non poteva essere indicativo di un CP_3 orientamento di genere omosessuale, trattandosi di un'associazione culturale dove chiunque può iscriversi al solo fine di assistere a qualsiasi evento da questa organizzato.
Il Giudice di primo grado rilevava che neppure la protezione sussidiaria poteva essere riconosciuta, in quanto nella regione di provenienza non si rinvenivano – come
3 emerso rispettivamente dal report USDOS – US Department of State: Country Report on Terrorism 2018 - Chapter 1 - Nigeria, 1 November 2019, dal report di International
Crisis Group (ICG), Crisis Watch- Tracking Conflict Worldwide, February 2019 e dal rapporto EASO del 2021 - situazioni di violenza generalizzata atti a consentire la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lett. c) D.lgs. n. 251/2007.
Rispetto alla protezione speciale invocata in ipotesi dal ricorrente, questa non veniva riconosciuta in quanto quest'ultimo nulla esponeva circa situazioni di particolare fragilità personale da dover affrontare al rientro nella propria zona di provenienza;
dagli atti emergeva che negli otto anni successivi all'arrivo in Italia, i rapporti di lavoro
– oltre a non essere dettagliatamente documentati poiché carenti di buste paga o della sottoscrizione –apparivano sporadici e occasionali. Inoltre, non attestavano un inserimento sul territorio nazionale così avanzato e radicato da far ragionevolmente ritenere probabili prospettive di vita autonoma che “confrontate con le condizioni di vita che troverebbe al rientro nel suo paese di origine, consenta di ravvisare
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” ovvero tale da rendere il rimpatrio inumano e crudele, secondo il comune sentire e il generale rispetto della persona umana, o comunque tale e tale da poter compromettere
l'equilibrio psicofisico del soggetto respinto”.
Infine, dalla documentazione in atti emergeva che il ricorrente risultasse ancora nel circuito dell'accoglienza, indice di ulteriore assenza totale di un percorso di inserimento sociale e lavorativo volto a realizzare l'integrazione del nel Pt_1 tessuto sociale italiano.
Per tali motivi, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso e confermava la decisione assunta con ordinanza del 09.12.2020.
II. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze proponeva appello Parte_1 lamentando la violazione dell'art. 1 della Convezione di Ginevra del 28 luglio 1951, dell'art. 10 Costituzione, D.lgs. n. 251/2007 artt. 2, 3, 7, 14 e 17; D.lgs. n. 25/2008 art. 8 e art. 32 comma 3, D.lgs. n. 286/1998 art. 5 comma 6; inoltre, rilevava la mancata attivazione, da parte del Giudice di prime cure, di quei poteri officiosi necessari per una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale della
Nigeria, avendo limitato la propria indagini a fonti informative parzialmente non attuali.
L'appellante assumeva la necessità, per il riconoscimento del diritto al permesso umanitario ai sensi dell'art 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998, di un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con
4 riferimento al Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani anche in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Cass. 8020/2020;
Cass. 4455/2018); il Tribunale di primo grado errava nel rigettare la suddetta domanda sulla base dell'inattendibilità del racconto del ricorrente poiché mancava di valutare delle diverse circostanze che avrebbero potuto concretizzarsi in una situazione di vulnerabilità del richiedente in caso di rientro nel proprio paese di origine in tema di compromissione dei diritti umani fondamentali. A sostegno di ciò,
l'appellante nei suoi scritti difensivi allegava una serie di notizie di cronaca atte a testimoniare l'elevato pericolo di un danno grave alla vita del ricorrente in caso di rientro nel proprio paese di origine.
Alla luce di ciò, rilevava la necessità della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per tutta CP_1 la durata dell'azione giudiziaria.
III. Con comparsa di risposta il assumeva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 35 bis del nuovo D.lgs. n.25/2008 poiché avverso un provvedimento di diniego di un permesso di protezione speciale è esperibile il ricorso per Cassazione, con esclusione dell'appello.
Nel merito, parte appellante doleva l'infondatezza delle censure mosse dal richiedente poiché non emergevano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale: l'aver abbandonato la Nigeria a causa del proprio orientamento sessuale veniva già riferita in ambito della prima domanda e già ritenuta a quel tempo non credibile sia dalla Commissione Territoriale che dal
Tribunale di Firenze;
la scansione del verbale di polizia, oltre a non risultare genuina in quanto titolata come “affidavit”, contrastava con quanto dichiarato in sede amministrativa prima e giudiziaria poi ovvero “la polizia lo avrebbe ricercato attivamente ed egli sarebbe fuggito per evitare l'arresto (e non, come riferito precedentemente, in quanto scoperto dai vicini nel compimento di un atto sessuale), confermando così la generale inattendibilità dell'istante”.
Infine, rilevava la mancata allegazione di elementi a testimonianza di un'integrazione, da parte del richiedente, nel tessuto socioculturale italiano ovvero alla sussistenza di una vita privata e familiare da tutelare.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21.03.2025 con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
_______________________________________
L'appello risulta inammissibile poiché il decreto impugnato è inappellabile.
5 Ai sensi dell'art. 35 bis del decreto legislativo n. 25/2008, introdotto dall'articolo 6 della legge 46/2017, “il decreto non è reclamabile”, bensì ricorribile in Cassazione.
L'art. 35 bis regolamenta tutte le “controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35”.
Quest'ultimo, a sua volta, fa riferimento alle impugnazioni avverso la decisione della stabilendo che è ammesso ricorso dinanzi all'autorità Controparte_1 giudiziaria ordinaria.
La norma fa generale rimando, dunque, alle pronunce della , Controparte_1 non operando distinzioni quanto all'oggetto delle decisioni adottate da tale organo
(cfr. Cass. ord. n. 241/2021).
Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale che aveva sostenuto che ai sensi del cit. art. 3, comma 4 bis, fossero soggette al rito camerale speciale solo le controversie di cui al comma 1, lett. c), dello stesso articolo (concernente le controversie in materia di protezione internazionale di cui all'art. 35), deve ritenersi superato alla luce del nuovo dato normativo.
Invero l'art. 35 bis, comma 1, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. n. 113/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 132/2018, n. 132, contiene esplicito riferimento alle impugnazioni “anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3”.
Dunque, sulla domanda di protezione umanitaria dello straniero la competente sezione specializzata del tribunale giudica in composizione collegiale secondo il rito speciale di cui all'art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008, pronunciando decreto non impugnabile, ma ricorribile per cassazione.
La disposizione suddetta è applicabile, ratione temporis, al caso di specie, atteso che il deposito dell'atto introduttivo del processo di primo grado è datato 2.11.2021.
Ogni altra questione risulta assorbita.
La definizione in rito del presente giudizio ed il conseguente mancato vaglio nel merito della vicenda depongono per un'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si dà atto - ai sensi dell'art. 130 bis DPR 115/2002 come modificato dall'art. 3, secondo comma, d.l. 5 ottobre 2023, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176 - che la inammissibilità dell'impugnazione comporta che il difensore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non abbia Parte_1 diritto alla liquidazione del compenso.
6 Si rileva altresì che sussistono in astratto i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, fatta salva la verifica dell'entità e della concreta debenza, che compete in via esclusiva all'amministrazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, avverso il decreto emesso CP_1 dal Tribunale di Firenze in data 10.7.2024, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) compensa per intero tra le parti le spese di lite;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1quater DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia, se dovuto.
Firenze 25.3.25
Il consigliere relatore
Vincenzo Savoia
Il presidente
Isabella Mariani
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