Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2114/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA la società già , in Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. , con sede in Siano (Sa), Parte_2 alla via Vittoria n. 22 (C.F./P.VA , rappresentata e difesa, in virtù di P.VA_1 mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Bartolo De Vita (C.F.
), con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Roma C.F._1
n. 28 ATTORE E
Controparte_3
, Part. VA e n. REA SA-115469, con sede in – 84020
[...] P.VA_2
- Roscigno (SA), alla via IV Novembre snc, in persona del Presidente dott.ssa
[...]
(nato a [...] il [...], cod.fisc. ), nominata CP_4 CodiceFiscale_2 con atto del 01/05/2016 ed iscritto alla Camera di Commercio di Salerno in data 22/05/16, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alessandro Pasca (cod. C.F._3
) e Filiberto Pasca (cod.fisc. ) dello
[...] CodiceFiscale_4 [...]
(Cod. Fisc. / Partita VA Controparte_5
, tutti elettivamente domiciliati presso l'Unità Locale della stessa Banca P.VA_3 sita in Fisciano (SA), fraz. Lancusi, al C.so San Giovanni Battista presso (Responsabile dott. , in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione CP_6
CONVENUTA
NONCHÉ
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_7
Mercato San Severino (SA) alla via Marcello n. 45, Cod. Fisc.:
, rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di C.F._5 costituzione dall'avv. Bartolo De Vita, Cod. Fisc.: , e presso lo C.F._1 studio di quest'ultimo in Salerno alla via Roma n°28 elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 1
) residente in [...];
[...]
TERZO CHIAMATO
in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_8
Amministrazione, Dott. con sede legale in Brescia, via Corfù 102, Controparte_9
C.F. e P.VA , iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo P.VA_4
Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice generale di società costituita ai sensi dell'art. 3 (società per la Controparte_10 cartolarizzazione dei crediti) Legge n. 130/99, con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, C.F., P.VA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano– Monza – Brianza - DI n. 10901920966, REA n. MI-2564921, iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia al n. 35666.7, in virtù di procura generale per atto del Notaio di Milano in data 9.12.2019, Rep. n. 44109, Persona_1
Racc. n. 13844 (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di intervento dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), C.F._7 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Paolo Glielmi (c.f. ) C.F._8 presso il cui studio in Eboli (SA), via G. Matteotti n. 63 elegge domicilio.
in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_8
Amministrazione, Dott. con sede legale in Brescia, via Corfù 102, Controparte_9
C.F. e P.VA , iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo P.VA_4
Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di con sede legale in Milano (MI), Via San Prospero, 4, C.F., P.VA Parte_3
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano ON DI
, iscritta presso il REA al n. MI-2676671, iscritta nell'elenco delle società P.VA_5 veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 07.06.2017 al n. 48517.7, in virtù di procura speciale del 31.01.2024 per atto del Notaio , Rep. n. 10649 (doc.1), Persona_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di intervento dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), congiuntamente e disgiuntamente C.F._7 all'avv. Paolo Glielmi (c.f. ) presso il cui studio in Eboli (SA), C.F._8 via G. Matteotti n. 63 elegge domicilio. TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 13/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 2 Con atto di citazione ritualmente notificato, la già Parte_4 [...]
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Nocera Controparte_2
Inferiore la Controparte_11
(oggi
[...] Controparte_3
), premettendo quanto segue: nel febbraio 2011 la
[...] Pt_4
apriva presso la Controparte_1 Controparte_11 un conto corrente ordinario contraddistinto
[...] dal n. 02/000100010, oggetto di contestazione unitamente ai rapporti n. 1342/002/100010 e n. 02007100010; in data 29/10/2013 la Parte_4 sottoscriveva con il medesimo Istituto di credito un contratto di mutuo chirografario per l'importo di € 175.000,00 ai fini della sistemazione di partite pregresse e relative anche ad altri soggetti comunque riconducibili a;
sin dall'apertura le Parte_2 condizioni economiche applicate sul conto corrente ordinario n. 02/000100010 erano molto onerose per la società correntista;
in particolare, gli interessi debitori venivano addebitati con periodicità trimestrale, unitamente alla commissione e alle spese;
le commissioni sostitutive della c.m.s. venivano quantificate calcolandole, ogni trimestre, sul saldo debitore più elevato risultante dallo scalare;
sugli importi superiori all'affidamento veniva, in alcuni periodi, applicata una aliquota differenziata;
ad ogni chiusura trimestrale, unitamente agli interessi e alle commissioni, venivano addebitate le spese di tenuta conto e di quelle relative alle singole operazioni;
inoltre, sul conto corrente ordinario n. 02/000100010 venivano addebitate anche le competenze dei rapporti n. 1342/002/100010 e n. 02007100010; secondo quanto emerge dalle scritture contabili dell'Istituto di credito convenuto, alla data del 19/12/2016, il saldo del c/c ordinario 02/000100010 risulterebbe pari ad € 431.403,99 a debito della
[...]
mentre per quel che riguarda il contratto di mutuo del 29 ottobre Parte_5
2013, alla data del 19/12/2016, l'esposizione risulterebbe pari ad € 155.871,61 a debito della in realtà le illegittimità che hanno caratterizzato i conti Parte_5
e il mutuo chirografario sono tali da stravolgere il dato risultante dagli estratti conto;
nel corso dello svolgimento dei rapporti, la ha, infatti, Parte_5 sostenuto condizioni economiche molto penalizzanti che non trovano alcun fondamento giuridico e ha subito comportamenti della Banca convenuta in palese violazione degli obblighi che la normativa impone ad un intermediario finanziario. Tanto premesso in fatto, parte attrice denunciava la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della contabilizzazione delle competenze dei conti anticipi sul conto corrente ordinario applicate in danno della società attrice;
la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola relativa ai tassi di interesse ultralegali utilizzati dalla banca;
l'illegittimo addebito della c.m.s., della commissione su fido accordato e civ e l'illegittima capitalizzazione trimestrale di tali elementi delle competenze;
l'illegittima applicazione della data valuta applicata dalla banca per le operazioni in accredito e in addebito;
la violazione della normativa antiusura;
la violazione degli obblighi informativi in riferimento al contratto di mutuo del 29/10/2013: l'errata quantificazione e comunicazione dell'indicatore sintetico di costo
- i.s.c. e l'omissione del tae;
la nullità del contratto di mutuo chirografario del
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 3 29/10/2013; la nullità del contratto di mutuo chirografario del 29/10/2013; l'invalidità ed inefficacia del titolo cambiario emesso a garanzia. Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di: accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità delle clausole contrattuali e dei calcoli riportati negli estratti contabili del conto corrente ordinario n. 02/000100010, nonché dei conti n. 1342/002/100010 e n. 02007100010 oggetto di rapporto tra la società e la Parte_5 Controparte_11
in persona del legale rappresentante p.t., in particolare in
[...] relazione alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, dell'interesse anatocistico con applicazione trimestrale, all'applicazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi per i c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente ordinario n. 02/000100010, nonché dei contratti di conto n. n. 1342/002/100010 e n. 02007100010 e del contratto di mutuo chirografario n. 00000110181 del 29.10.2013 indicati in premessa perché stipulati in frode alla legge ex art. 1344 c.c.; accertare e dichiarare, previa determinazione del tasso effettivo annuo dei rapporti bancari di che trattasi, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. n. 108/96, perché eccedente il c.d. ”tasso soglia” nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli art. 1339 e 1419 co. 2 c.c., della applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice annuale, per l'effetto; condannare la Controparte_11
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione delle somme
[...] illegittimamente addebitate e/o riscosse, da quantificarsi a seguito di CTU con interessi e rivalutazioni legali creditori in favore dell'opponente, o alla somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, come determinata in corso di causa a seguito della istruttoria compiuta;
condannare la stessa convenuta, altresì, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in citazione, nessuno escluso, subiti dalla società attrice, da quantificarsi in corso di istruttoria e/o equitativamente, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto fino al soddisfo, con pubblicazione della emettenda sentenza;
condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In data 27/6/2017 si costituiva in giudizio la
[...]
, impugnando e Controparte_3 contestando le deduzioni attoree per essere i tassi di interesse debitori ultralegali, al pari della commissione di massimo scoperto, convenzionalmente previsti, e le spese e valute applicate nei limiti di quanto convenuto. Concludeva, previa chiamata in causa dei fideiussori e Parte_2 CP_7
per la improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo
[...] di mediazione obbligatoria di cui al Dlgs n. 28/2010; per la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, per carenza dei presupposti di fatto (esistenza di pagamenti) e di diritto (qualificazione degli stessi quali indebito) soprattutto in riferimento ai versamenti eseguiti in costanza di affidamento con natura ripristinatoria della provvista oltre che per la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ. dovendosi ritenere decorrenti detti termini dal momento in cui ciascuna posta presunta illecita era stata addebitata sul conto;
nel merito, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, chiedendo, in via riconvenzionale: la condanna di parte
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 4 attrice, con vincolo di solidarietà passiva con i garanti chiamati in causa, questi ultimi fino alla concorrenza della garanzia prestata, al pagamento della complessiva somma di € 632,654,58, oltre interessi ai tassi convenuti, ragguagliati tempo per tempo ai tassi- soglia di usura;
in via gradata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse doglianze, per la condanna: (a) comunque di parte attrice al pagamento delle somme che sarebbero risultate dall'espletanda istruttoria ed in ogni caso compensarsi le somme che fossero risultate a credito della stessa con quanto vantato dalla banca ed oggetto della domanda riconvenzionale;
(b) dichiararsi in ogni caso i garanti chiamati in causa tenuti a pagare, in virtù dell'autonomia dell'obbligazione di garanzia contratta (e di cui agli artt. 7 e 8 delle condizioni generali di contratto) la somma così come richiesta dalla banca e nei limiti della garanzia prestata, salvo il loro diritto di rivalsa verso il debitore garantito;
vinte le spese. In data 28/3/2018 si costituiva in giudizio quale fideiussore Controparte_7 della società attrice, la quale in via preliminare eccepiva la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa ex L. 287/1990 per essere, il testo conforme allo schema contrattuale predisposto dall'BI per la stipula delle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie omnibus, frutto di intese anticoncorrenziali in violazione della normativa richiamata;
nullità della fideiussione ai sensi degli artt. 117 TUB e 1326 c.c., risultando agli atti di causa una mera proposta di fideiussione priva dell'accettazione della Banca ex art. 1326 c.c..; trattandosi, poi, di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia, reiterava tutte le ragioni di nullità del contratto di mutuo e di conto corrente già fatte valere dalla società attrice. Concludeva per la declaratoria di nullità e inefficacia delle fideiussioni, facendo proprie le conclusioni già espresse dalla società attrice. Istauratosi il contraddittorio, il Giudice, in accoglimento della eccezione sollevata dalla convenuta, concedeva alle parti termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria che, esperito, aveva esito negativo, giusto verbale del 05/06/2019. Nelle more interveniva in giudizio, la quale procuratrice generale Controparte_8 di cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_12 [...]
Controparte_3
, nei confronti della società attrice, facendo proprie le difese, eccezioni e
[...] domande della Banca cedente. All'udienza del 04/10/2019, la società attrice eccepiva la carenza di legittimazione attiva della rispetto alla domanda riconvenzionale in origine spiegata, CP_8 opponendosi alla istanza ex adverso avanzata di emissione di Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., non accolta dal Giudicante che, per l'effetto, rinviava la causa all'udienza dell'11/06/2020 concedendo alle parti termini con decorrenza dal 01/02/2020 per il deposito di memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.. Contestualmente alla memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. n°2 depositata in data 31/03/2020, parte convenuta depositava comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. per cessione di credito per la quale procuratrice generale di Controparte_8 [...]
cessionaria del credito originariamente vantato dalla CP_10 [...]
(tra cui Controparte_3 Controparte_3
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 5 anche quello della con annessi privilegi, garanzie e Parte_4 dunque anche le fideiussioni rilasciate dai sig.ri e Parte_2 CP_7
, facendo proprie le difese, eccezioni e domande della Banca cedente.
[...]
Depositate le predette memorie, il Giudice con ordinanza del 27/10/2021 disponeva CTU contabile, nominando il dott. il quale, accettato l'incarico, Persona_3 depositava agli atti di causa la sua relazione definitiva in data 18/04/2023. Il Giudice, all'udienza del 21/06/2023, celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., nonostante la richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU avanzata parte attrice, riteneva la causa matura per la decisione, rinviandola per la precisazione delle conclusioni. In data 12/03/2024, con comparsa di costituzione per cessione di credito ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio, la quale procuratrice generale di Controparte_8 ulteriore cessionaria del credito originariamente vantato dalla Parte_3
Controparte_3
, facendo proprie le difese, eccezioni e domande della Banca cedente.
[...]
All'udienza del 13/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
1.Questioni preliminari Parte attrice eccepisce la carenza di legittimazione attiva e titolarità del diritto, essendosi, nel corso, del giudizio, succeduti diversi creditori nei diritti originariamente vantati da , senza che nessuno di questi provasse l'effettiva titolarità Controparte_3 del presunto credito, essendosi limitati, i creditori che si sono succeduti, a fare riferimento alla pubblicazione nella G.U. della avvenuta cessione del credito, che rileverebbe solo ai fini della prova della notificazione, ma non ai fini della prova della avvenuta stipulazione del contratto di cessione. prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigere il credito da parte del preteso cessionario. Detta eccezione va disattesa. Nel caso di specie risultano prodotti in giudizio gli atti di cessione del credito oggetto del presente giudizio. Sono intervenuti in giudizio ex art. 111 c.p.c. i vari cessionari. Deve preliminarmente dichiararsi l'ammissibilità di tale intervento ex art. 111 cpc, l'evento successorio risultando dalla documentazione versata in atti, atteso che in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della disposizione codicistica consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016); quindi l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 6 intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario (cfr. Cass. 14480/2018). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione della , ne consegue che essa deve considerarsi Controparte_3 parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della quale suo successore a titolo CP_8 particolare (Cass. 22424/2009; 8884/2000). Pertanto, la presente pronuncia, salvi i suoi effetti anche nei confronti della CP_8 verrà formulata nei confronti della .
[...] Controparte_3
2. Sul merito. Risultano stipulati tra le parti un conto corrente bancario n. 02/000100010 aperto il 10/02/2011 e chiuso a zero il 30/03/2017 con il passaggio a sofferenza della somma pari a € 475.213,98; un conto FINANZIAMENTO ANTICIPO SU FATTURE n. 002/100010 aperto il 20/04/2011 e chiuso a zero il 31/12/2016 e un contratto di mutuo chirografario di € 175.000,00 n. 00000110181 del 29/10/2013. Il conto corrente ordinario n. 002/000100010, intestato originariamente a
[...]
, è stato stipulato presso la Controparte_13 [...] oggi Controparte_14 [...]
, Controparte_3 CP_3
, filiale di Bracigliano. Il conto corrente n. 100010 è stato chiuso in data
[...]
30/03/2017 con il debito pari a € 475.213,98 dalla con la causale CP_11
“ESTINZIONE X PASSAGGIO A SOFF.” Con riguardo alla documentazione che ha regolato il predetto rapporto, risulta depositato in atti il contratto denominato LETTERA DI APERTURA DI CONTO CORRENTE – ACCETTAZIONE relativo al conto corrente n. 002/1000010 sottoscritto tra le parti in data 10/02/2011. Tale documento rinvia per le condizioni economiche a quelle riportate “nell'unito documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto e ne forma parte integrante e sostanziale e dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione presso i nostri sportelli”, documento non presente in atti. Con Risulta altresì in atti la LETTERA – CONTRATTO DI APERTURA REDITO
– PROPOSTA e ACCETTAZIONE, sottoscritta il 20/04/2011, con la quale la accorda l'apertura di credito in conto corrente fino a concorrenza di € CP_11
30.000,00 alle seguenti condizioni economiche: tasso debitore nominale annuo pari al 9,00% su sul fido concesso e del 12,00% oltre il fido concesso, con capitalizzazione trimestrale;
commissioni di massimo scoperto trimestrale pari a 0.5000% a condizione che l'utilizzo dell'affidamento abbia fatto registrare un saldo a debito per valuta per almeno 30 giorni consecutivi nel trimestre;
le spese per invio comunicazioni e revisione periodica fido sono pari a zero;
la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità trimestrale.
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 7 Nel fascicolo di causa è presente la – CONTRATTO DI AUMENTO Pt_6
APERTURA – PROPOSTA e ACCETTAZIONE, sottoscritta il CP_11
18/02/2013, con la quale la BANCA accorda l'aumento dell'apertura di credito in conto corrente da € 30.000,00 fino a concorrenza di € 50.000,00 alle seguenti condizioni economiche: tasso debitore nominale annuo pari al 7,50% sul fido concesso e del 13,50% oltre il fido concesso, con capitalizzazione trimestrale;
restano invariate le altre condizioni economiche applicabili al rapporto rispetto alle precedenti concordate. Nel fascicolo di causa è presente il DOCUMENTO DI SINTESI del rapporto 02/000100010 del 28/3/2014, sottoscritto dalle parti in causa. Il suddetto documento regolamenta le seguenti condizioni contrattuali: fino a concorrenza del fido di € 150.000,000, il tasso debitore nominale annuale è pari al 7,5%, mentre è del 13,50% oltre il fido concesso;
la commissione di istruttoria veloce per gli extra fido oltre € 500,00 è pari a € 10,00 per ciascun supero;
la commissione per la gestione del fido è pari al 2% massimo fino al max di € 9.999.999,00, il tasso sugli interessi creditori nominale annuo è pari al 0,25%; la periodicità di capitalizzazione è trimestrale;
sono regolate le spese per registrazioni operazione e l'invio dell'estratto conto;
sono regolate le spese trimestrali di conteggio interessi e competenze;
sono regolate le valute di disponibilità e versamento titoli e denaro;
è regolata l'operatività dei bonifici in uscita ed in entrata. Nel fascicolo di causa è presente il contratto ed il documento di sintesi del rapporto 02/000100010 del 13/11/2014, sottoscritto dalle parti in causa in data 14/11/2014 che regolamenta le seguenti condizioni contrattuali: il finanziamento a titolo di apertura di credito in conto corrente fino a concorrenza dell'importo di € 100.000,000 con scadenza il 30/04/2015; il tasso debitore nominale annuale è pari al 7,5%, mentre è del 13,50% oltre il fido concesso;
il tasso degli interessi creditori nominale annuo creditori è pari al 0,25%; sono regolamentate le commissioni, spese e valute delle operazioni;
la capitalizzazione delle competenze dare ed avere è trimestrale.
Dall'esame della documentazione si comprende che il precedente fido di € 150.000,00 del 28/3/2014 viene modificato dalla con la scadenza al 30/4/2015 per € CP_11
100.000,00 e confermato con scadenza fino a revoca per € 50.000,00. Nel fascicolo di causa è presente il contratto di CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA riferito al rapporto 02/000100010 del 15/04/2015 sottoscritto dalle parti in causa. Tale contratto che riporta le regole generali del rapporto finanziario non reca le condizioni economiche di operatività del conto in quanto rinvia al documento di sintesi “allegato in frontespizio, che forma parte integrante e sostanziale del contratto”, documento di sintesi non risulta presente nel fascicolo di causa. Dall'esame della documentazione contrattuale e degli estratti conto corrente il CTU ha ricavato che, in relazione il conto corrente 02/000100010, per tutti i trimestri analizzati, le competenze passive per interessi debitori, commissioni di massimo scoperto e spese di gestione del fido sono state calcolate trimestralmente ed addebitate sullo stesso estratto conto con valuta l'ultimo giorno del trimestre di competenza;
da ciò ha ricavato che il rapporto è stato improntato da condizioni di reciprocità nella gestione
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 8 delle competenze dare e avere per cui non si verificate condizioni di anatocismo nel computo delle competenze attive e passive. Per il IV trimestre 2016 la ha proceduto a calcolare le competenze del IV CP_11 trimestre e a differirne l'addebito in conto alla data del 30/03/2017 (per legge
1/3/2017). Per l'intero periodo esaminato, il CTU ha evidenziato che sul conto corrente n.
002/000100010 per l'intera durata di operatività sono stati addebitati interessi, commissioni e spese amministrative pari a € 79.492,97, come rilevato dagli estratti conto. Il consulente ha poi proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia usura previsto dalla legge 108/96 attenendosi alle istruzioni della Banca D'Italia per il rilevamento della soglia tasso usura, nonché ai principi espressi dalla SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza del 20 giugno 2018 n. 16303. Il cliente ha prodotto nel fascicolo di causa le comunicazioni trimestrali di Banca D'Italia contenenti la rilevazione dei tassi medi applicabili trimestralmente alle operazioni di credito. Per le operazioni classificate nella Cat. 1 Aperture di credito in conto corrente e Cat. 2 Finanziamento per anticipi crediti anche gestite in conto corrente per il calcolo del TEG si applica il paragrafo C3 e C4 delle istruzioni di Vigilanza edizione – agosto 2009 – e - luglio 2016-. Per la determinazione del tasso effettivo applicato dalla BANCA al CLIENTE il CTU ha incluso nel calcolo oltre agli interessi debitori, le commissioni nonché tutti gli oneri collegati alla concessione del fido effettivamente percepiti dalla rilevati nelle CP_11 liquidazioni periodiche, anche se non concordate pattiziamente. Il Ctu ha rilevato che in nessun trimestre è stato superato il tasso soglia usura del periodo di riferimento per gli interessi debitori. Ha poi verificato l'incidenza delle spese collegate alla gestione e concessione del fido rispetto al fido concesso. Ai fini del calcolo ha preso in considerazione: le spese di concessione e rinnovo del fido – una tantum – rilevate dalla lettura di movimenti di conto corrente;
la commissione di massimo scoperto risultante dalle liquidazioni trimestrali se applicata dalla BANCA;
la commissione sull'accordato o commissione per spese gestione fido calcolata dalla BANCA nella misura massima trimestrale dello 0,50% (2% anno); la commissione di istruttoria veloce per il supero del fido addebitata dalla nella misura di € 10,00 per ogni sconfinamento superiore a € 500,00; le CP_11 spese trimestrali di calcolo degli interessi € 30,00 a trimestre. Al termine della disamina delle componenti di competenze che concorrono alla determinazione del TEG, ha poi proceduto sommando le due componenti del costo del fido utilizzato. Dall'esame complessivo del TEG, che tiene conto dell'incidenza degli interessi debitori e degli oneri connessi alla concessione del credito, ha verificato che in nessun trimestre di durata del rapporto è stata superata la soglia tasso usura ex legge 108/96. Verificato che il conto corrente 002/100010 non è stato affetto di fenomeni di usura, il consulente ha proceduto al ricalcolo delle differenze di competenze passive
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 9 addebitate dalla che emergono tra quanto contrattualmente previsto tra le CP_11 parti e le liquidazioni periodiche operate sugli estratti conto corrente bancari. Ai fini del ricalcolo del conto corrente 002/100010, il consulente ha precisa quanto segue: sono stati considerati i tassi debitori disciplinati dal contratto in forma scritta e ovvero in mancanza, il tasso più favorevole al CLIENTE applicato dalla , così CP_11 come risultante dagli estratti conto corrente disponibili nel fascicolo di causa;
dalla data del 10/2/2011 e fino alla data del 27/03/2014 sono state ricalcolate ovvero espunte le commissioni di massimo scoperto, di fido accordato, di revisione veloce, di revisione pratica di affidamento, le spese righe e le spese per operazioni, poiché non disciplinate in forma scritta tra le parti sui contratti presenti nel fascicolo di causa;
il ricalcolo degli interessi debitori per il periodo dal 10/2/2011 e fino al 27/03/2014 è stato eseguito applicando la condizione di data valuta uguale alla data della registrazione dell'operazione in quanto le valute risultavano regolamentate per la prima volta nel contratto del 28/3/2014; dalla data del 28.03.2014 e fino al 30/03/2017 ha proceduto al ricalcolo mantenendo nel conteggio le spese e le commissioni e applicando i tassi debitori previsti contrattualmente ovvero più favorevoli applicati al CLIENTE dalla CP_11 in sede di liquidazione trimestrale. In seguito al ricalcolo l'ammontare delle commissioni e spese espunte dal conto corrente 002/1000100 che devono essere rimborsate al CLIENTE ammontano a € 5.402,82. Ha poi proceduto al ricalcolo degli interessi debitori corrispondenti alle condizioni contrattuali per il primo periodo di ricalcolo dal 10/2/2011 e fino al 27/03/2014: il ricalcolo comporta un minor importo di interessi debitori dovuti dal alla CP_15
pari a € 249.87. CP_11
Ha poi proceduto al ricalcolo degli interessi debitori corrispondenti alle condizioni contrattuali per il secondo periodo di ricalcolo dal 28/03/2014 e fino al 30/03/2017: il ricalcolo comporta un minor importo di interessi debitori dovuti dal alla CP_15
pari a € 5.394,58. CP_11
In seguito al ricalcolo l'ammontare degli interessi debitori ricalcolati che devono essere rimborsati al ammontano a € 5.644,45, di cui € 249,87 per il periodo dal CP_15
10/2/2011 al 27/03/2024 e € 5.394,58 per il periodo dal 28/3/2014 al 30/03/2017 Pertanto, l'ammontare netto delle competenze passive per interessi debitori e commissioni ricalcolate a favore del e a debito della è pari a € CP_15 CP_11
11.049,27. Con riguardo al conto anticipo finanziamenti su fatture n. 002/100010 intestato originariamente a , lo stesso Controparte_13
è incardinato presso la Controparte_14 oggi
[...] Controparte_16
, , filiale di Bracigliano.
[...] Controparte_3
Al conto vengono attribuiti durante il suo funzionamento diversi prefissi numerici (1342 o 002 o 361) ma è sempre distinto descrittivamente n. 002 1000100 FINAZIAMENTI FATTURE. Il conto risulta aperto in data 20.04.2011 e riporta alla data del 31.12.2016 il saldo zero.
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 10 L'ultima operazione registrata sul conto risale al 5/07/2016. È presente nel fascicolo di causa il contratto denominato LETTERA –CONTRATTO DI ANTICIPAZIONI SU FATTURE O ALTRI DOCUMENTI conto n. 002/002/100010 sottoscritto tra le parti in data 20/04/2011. Tale contratto regolamenta l'affidamento sotto forma di anticipazione su fatture o altri documenti fino a concorrenza di € 50.000,00. Il contratto regolamenta il tasso debitore annuale entro fido e oltre fido nella misura unica del 7,50%. Sono regolamentate le spese di istruttoria iniziale e le spese di revisione del fido nella misura dell'1% fino ad un massimo di € 250,00. Il contratto prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. L'articolo 3 delle CONDIZIONI GENERALI – Addebito sul conto corrente di corrispondenza stabilisce che “ La banca è facultata ad addebitare direttamente sul conto corrente ordinario le spese e le commissioni relative al presente rapporto, come pure- alla fine di marzo, giugno, settembre dicembre, ovvero al momento dell'estinzione del rapporto – gli interessi ed ogni altra competenza maturati a suo favore sul conto anticipi a decorrere dalla data di accredito dell'anticipazione sul conto corrente ordinario, per cui il Cliente si impegna a costituire su tale ultimo conto il fondo in misura adeguata”. Inoltre, nelle condizioni generali del contratto la ha specificato che il conto anticipi “anche se contrassegnato da uno specifico numero CP_11 di posizione ha rilievo solo contabile e non dà vita ad un autonomo rapporto di conto corrente bancario, restando quindi escluso ogni obbligo di estratto conto. È presente nel fascicolo di causa il contratto denominato LETTERA – CONTRATTO DI AUMENTO DI ANTICIPAZIONE SU FATTURE O ALTRI DOCUMENTI dell'anticipo fatture n. 002 /100010 sottoscritto tra le parti in data 18/02/2013 e la comunicazione di concessione del fido del 18/02/2013. Tale contratto regolamenta l'aumento dell'affidamento da € 50.000,00 a € 70.000,00 sotto forma di anticipazione su fatture o altri documenti. Il contratto stabilisce il tasso debitore annuale nella misura del 6,50% entro fido e dell'8,5% oltre fido. Spese e commissioni sono a valore zero. La periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori è trimestrale. Dall'esame degli estratti conto periodici il CTU ha rilevato modeste differenze tra i tassi contrattualmente regolamentati ed il tasso debitore applicato nelle liquidazioni trimestrali per gli utilizzi entro e fuori fido e che non risultano applicate al rapporto commissioni di gestione del fido o spese. Le liquidazioni periodiche delle competenze passive sono riportate a margine dell'estratto conto trimestrale, ma risultano addebitate per giroconto sul conto corrente ordinario. Il consulente ha proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia usura previsto dalla legge 108/96 ed ha verificato che il CLIENTE ha prodotto nel fascicolo di causa le comunicazioni trimestrali di Banca D'Italia contenenti la rilevazione dei tassi medi applicabili trimestralmente alle operazioni di credito. Per le operazioni classificate nella Cat. 2 Finanziamento per anticipi crediti anche gestite in conto corrente per il calcolo del TEG si applica il paragrafo C3 e C4 delle istruzioni di Vigilanza edizione – agosto 2009 – e, - luglio 2016 -.
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 11 Per la determinazione del tasso effettivo applicato dalla al CLIENTE devono CP_11 essere inclusi nel calcolo oltre agli interessi debitori, le commissioni e oneri collegati alla concessione del fido effettivamente percepiti dalla rilevati nelle CP_11 liquidazioni periodiche. Poiché, dall'esame dell'estratto conto e dalle liquidazioni relative al conto anticipo su fatture rubricato 002/100010 non risultano addebiti per commissioni ed oneri collegati al fido, la verifica del TEG applicata al rapporto si è limitata al computo degli interessi debitori. Dall'esame complessivo del TEG del conto Controparte_17
che tiene conto dell'incidenza degli interessi debitori e degli oneri connessi
[...] alla concessione del credito emerge che in nessun trimestre è stata superata la soglia tasso usura ex legge 108/96. Le liquidazioni periodiche trimestrali del conto anticipo su finanziamento fatture non sono affette fenomeni di usura, mentre, il consulente ha rilevato che in taluni trimestri si verificano delle modeste differenze tra il tasso debitore risultante dai contratti in forma scritta facenti parte del fascicolo di causa e quelli concretamente applicati dalla nelle liquidazioni periodiche. CP_11
Il CTU ha provveduto al riconteggio utilizzando per ciascun trimestre il tasso debitore contrattualmente previsto ovvero quello più favorevole al CLIENTE risultante dalle liquidazioni trimestrali. La nel periodo di gestione del rapporto ha addebitato al interessi CP_11 CP_15 debitori pari a € 15.296,24. Dal ricalcolo eseguito del conto ANTICIPO FINANZIAMENTI FATTURE risulta che gli interessi debitori dovuti sono pari a € 15.257,77, con una differenza a favore del CLIENTE ed a debito della pari a € 38,00. CP_11
La e il CLIENTE hanno stipulato in data 29/10/2013 il CONTRATTO DI CP_11
MUTUO CHIROGRAFARIO n. 110181 Fil. 2, per la concessione del finanziamento con rimborso rateale di € 175.000,00.
È presente nel fascicolo di causa il contratto in forma scritta sottoscritto in data 29/10/2013. Il suddetto contratto di finanziamento è integrato dal DOCUMENTO DI SINTESI MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO, parimenti sottoscritto in data 29/10/2013. Il finanziamento è assistito dalle seguenti garanzie: da avallo su cambiali dalle persone fisiche aventi C.F. e C.F. , dal Fondo C.F._9 C.F._10 di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese legge 662/96 Controparte_18 per l'80%. Il contratto prevede il versamento dell'importo del finanziamento al netto dell'imposta sostitutiva sul conto corrente n. 02000100010. Il finanziamento è stato erogato per “scopi inerenti alla propria attività imprenditoriale o professionale” del CLIENTE. Il documento di sintesi riporta le seguenti condizioni economiche e contrattuali del finanziamento: contratto della durata di 120 mesi con ammortamento alla francese con rate mensili costanti;
interessi posticipati prima rata scadente il 28.11.2013 ultima rata
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 12 scadente il 28/10/2023; importo rata fissa € 2.077,28; tasso nominale annuo pari al 7,50%; tasso annuo effettivo globale TAEG pari al 8,07% tasso di mora 1 punto percentuale;
spese di istruttoria € 1.650,00; imposta sostitutiva sul capitale finanziato € 437,50 pari all'aliquota del 0,25%; spese per avvisi rata € 1,00; spesa assicurativa zero. È allegato al contratto il piano di ammortamento delle 120 rate indicante per ogni singola rata in scadenza, l'importo rata, la quota capitale, la quota interessi ed il debito residuo. Quali ulteriori informazioni il consulente riferisce che dall'esame dell'estratto conto corrente n. 02/000100010 si rileva che: in data 29/10/2013 la ha accreditato CP_11 sul conto corrente la somma di € 175.000,00 con la descrizione EROGAZIONE MUTUO -Mutuo Nr. M0100000110181; in data 29/10/2013 la ha addebitato CP_11 Con sul conto corrente la somma di € 437,50 con la descrizione IMP.SOST. DPR - Mutuo Nr. M0100000110181; in data 29.10.2013 la ha addebitato sul conto CP_11 corrente la somma di € 1.650,00 con la descrizione SPESE -Mutuo Nr. M0100000110181. Dalla consultazione dell'estratto conto corrente, il consulente ha anche rilevato che in data 18/11/2013 è stata operata una rilevante disposizione di bonifico in addebito dell'importo di € 180.000,00 a favore di con causale ACC VEN AREE CP_20
EDIF MSS DELIB GIUNTA. Per inquadrare il predetto prestito nell'ambito di una delle categorie omogenee previste dalla Banca D'Italia, essendo il rapporto economico iniziato nel 2013, bisogna fare riferimento alle ISTRUZIONI DI RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE USURA, aggiornate ad agosto 2009. I mutui sono classificati nella Categoria n. 7 – Mutui. Rientrano in questa categoria i finanziamenti oltre il breve termine che siano assistiti: a) anche parzialmente da garanzie reali;
b) che non presentano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;
c) che prevedono l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi:1) spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
2) spese di chiusura della pratica;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
4) costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore;
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Sono esclusi: a) le imposte e tasse b) le spese e gli oneri di cui ai punti successivi per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario; c) le spese connesse ai servizi accessori;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento dell'obbligo.
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 13 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del 24/09/2013, ha reso noti i tassi di interesse effettivi globali medi validi, ai fini dell'applicazione della legge antiusura n. 108/96, per il periodo 1 ottobre 2013 – 31 dicembre 2013. Per la categoria MUTUI a tasso fisso, il tasso medio nel periodo di riferimento è pari al 5,11%, mentre il tasso soglia usura ex legge 108/96 è pari al 10,3875%. Ciò detto, il valore del TAEG/ISC applicato al contratto in esame, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo chirografario di € 175.000,00 è pari a 8,012% e risulta inferiore al tasso soglia usura ex legge 108/96, che per il 4° trimestre 2013 è pari al 10,3875%. Ciò posto il contratto di mutuo stipulato in data 29/10/2013 per l'erogazione del finanziamento a 10 anni di € 175.000,00 non è affetto da usura oggettiva. Pertanto, alla luce dell'espletata CTU, che può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posto in sede di affidamento dell'incarico, vanno rigettate le domanda attoree, mentre va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale. Risultano infatti dovute dalla società attrice le seguenti somme, a seguito del ricalcolo effettuato dal CTU: € 464.126,98, per il c/c n. 1000010; € 31.550,00 per il mutuo chirografario n. 110181 del 29/10/2013 (così ridotto a seguito dell'escussione di garanzia prestata dalla , Controparte_21 residuando un debito complessivo a carico della società attrice e dei suoi garanti di € 495.677,39. Con riguardo ai terzi chiamati, e , in virtù delle Controparte_7 Parte_2 fideiussioni rilasciate il 26/4/2011 fino alla concorrenza di €. 120.000,00, il 18- 19/2/2013 ed il 16/9/2014 fino alla concorrenza di €. 255.000,00, gli stessi vanno condannati, in solido con la società al versamento della somma sopra indicata. Va altresì precisato che tali fideiussioni omnibus vanno qualificate come contratti autonomi di garanzia, con esclusione dell'accessorietà essendosi i garanti impegnati a pagare alla Banca quanto dovuto immediatamente, a semplice richiesta. Restano pertanto precluse a norma dell'articolo 1945 c.c., le eccezioni che spettano al debitore principale. Secondo la Cassazione “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. « Garantievertrag »), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. Civ. 19736/11) Va altresì disattesa l'eccezione di intervenuta decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, in quanto l'art. 1957 c.c. è disposizione derogabile e, nel caso di specie, la deroga è contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione appositamente approvato in calce ex art. 1341 c.c.
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 14 Va a questo punto affrontata la questione relativa alla nullità delle fideiussioni in quanto rilasciate sullo schema contrattuale tipo predisposto dall'BI , che agli artt. 2, 6 e 8
“contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto” con la normativa antitrust in dispregio alle disposizioni anticoncorrenziali previsto dall'art. 2 comma 2 lett a) della L. n. 287/1990. Con riferimento all'eccezione di presunta nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa BI, nel caso di specie la stessa risulta generica, difettando la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Invero, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'BI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'BI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”. La Cassazione, con ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha chiarito che il fideiussore deve fornire prova sia dell'effettiva, attuale e perdurante esistenza di un comportamento collusivo antitrust (e che quindi le clausole negoziali siano state il frutto di una specifica intesa e non il mero utilizzo reiterato di modelli ormai consolidatisi sul mercato), sia del fatto che tale comportamento abbia concretamente arrecato un danno risarcibile. Nel caso di specie, al contrario, i fideiusssori non hanno allegato nè provato gli elementi di fatto e di diritto per cui l'asserita intesa anticoncorrenziale ante 2005 risultasse, altresì, esistente all'epoca della conclusione delle garanzie, peraltro relative ad epoche del tutto diverse, in cui il mercato non risultava neanche il medesimo di quello del 2005 (essendosi nel frattempo allargato al Mercato Unico Europeo). I garanti non hanno dimostrato che i contratti siano frutto di intesa dominante perdurante alla data di stipulazione dei relativi contratti, conclusi anni dopo l'adozione dello schema BI rispetto al quale è stato adottato il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, non allegando né dimostrando pertanto la perdurante uniforme applicazione di tale modello da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato. Non hanno i garanti neppure allegato il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, dal momento che in materia di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il riparto dell'onere probatorio deve avvenire alla luce del principio di vicinanza della prova e, pertanto, è onere del cliente allegare la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata. Pertanto, l'eccezione va disattesa.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum.
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 15 Saranno dovute alla la le spese limitatamente alla fase di studio e Controparte_3 introduttiva ed alla quelle della fase di trattazione e decisione. CP_8
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di Parte_5
, , in solido tra loro.
[...] Parte_7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2114/2017 del R.G.A.C., avente Con ad oggetto CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, , pendente tra
[...]
Parte_5 Parte_8
, ,
[...] CP_11 CP_8 Parte_2 CP_7
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande attoree;
2. accoglie, nei limiti e per le causali in motivazione la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta e, per l'effetto:
3. condanna Parte_5 Parte_7
, in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...]
Controparte_3 [...]
, della somma di € 495.677,39, oltre interessi legali Controparte_3 dalla domanda riconvenzionale al soddisfo;
4. condanna Parte_5 Parte_7
, in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...]
Controparte_3
, delle spese di giudizio che si liquidano in €
[...]
1686,00 per spese ed € 5882,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre VA e CPA, se dovute, come per legge;
5. condanna Parte_5 Parte_7
, in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di giudizio che si liquidano in € 16575,00 Controparte_8 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre VA e CPA, se dovute, come per legge;
6. pone definitivamente a carico di , Parte_5 Pt_2
E , in solido tra loro, le spese di CTU,
[...] Controparte_7 liquidate con decreto nel corso del giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 4/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2114/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 16