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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 12090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12090 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 22178/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 22178/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 19.6.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Giulio Cesare n. 146, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Francesco Cilea n. 183, presso lo studio dell'avv. Gilda Squillace (c.f. ) dalla quale è rappresentata C.F._2 e difesa, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo ATTRICE E (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Luigi Battaglini Ciciriello e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via degli Scipioni n. 9, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E (P.IVA ), con sede in Afragola (NA) alla via E. Sereni n. Controparte_3 P.IVA_2 8, in persona del legale rappresentate p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 Salvatore De Pasquale (c.f. ), in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta e con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Napoli, alla via Luigi Volpicella n. 372 CHIAMATA IN CAUSA E (P.IVA , in persona dei procuratori speciali Controparte_5 P.IVA_3 [...] e , con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14, CP_6 Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano (c.f. , presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Napoli al viale Augusto n. 162, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATA IN CAUSA E P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_8 P.IVA_4 con sede in Trieste, al largo Ugo Irneri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Lauro (c.f.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via C.F._5
pagina 1 di 10 Palestrina n. 63, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e Controparte_9 risposta CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale Conclusioni: all'udienza del 19.6.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.10.2019, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del , deducendo di Controparte_10 aver subìto danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi il giorno 16.8.2019, alle ore 18.00 circa, presso il suddetto condominio. A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, in data 16.8.2019, alle ore 18:00 circa, si trovava all'interno dell'ascensore della scala B del fabbricato del sito in Napoli alla via Giulio Cesare n. 146, in cui abita, CP_1 quando, ad un certo punto, arrivata al piano terra, nell'uscire dal vano ascensore, cadeva al suolo;
- che, in particolare, non si accorgeva che l'ascensore si era fermata al di sotto del livello del piano ed urtava con il piede destro contro il gradino, di circa 10 cm, che si era formato a causa del mancato allineamento tra il pavimento della cabina ed il piano;
- che, a causa della caduta, riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli, dove veniva accertata “frattura scafoide tarsale piede destro, frattura con distacco del margine anterolaterale dello scafoide tarsale piede destro con ingessatura a stivaletto” da cui derivavano postumi permanenti;
- che, in data 18.10.2019, l'ascensore veniva ispezionata dalla società Controparte_3 titolare del contratto di manutenzione e, in data 30.10.2019, la stessa veniva riparata (sostituzione olio, pulizia generale motore centralina, sostituzione guarnizione pistone, sostituzione gruppo guarnizione e fasce pistone) a spese del condominio, mentre la sostituzione del gruppo motore (sostituzione gruppo valvole e centralina motore) veniva effettuata a spese della Controparte_3 Tanto premesso, la ravvisando una responsabilità da custodia del vano ascensore da Pt_1 parte del , chiedeva allo stesso il risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti (sub specie di danno biologico, morale ed esistenziale), nonché del danno patrimoniale, per le spese mediche sostenute e per la lesione della capacità lavorativa generica. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 negando ogni addebito e chiedendo il rigetto della domanda. Il convenuto, in particolare, deduceva:
- che, nel periodo precedente all'infortunio dell'attrice, nessun condomino si era mai lamentato del cattivo funzionamento dell'impianto ascensore;
- che, nell'immediatezza dell'incidente, era stata avvisata la ditta CP_3
pagina 2 di 10 - che, in data 1.9.2019 e in data 17.9.2019, l'amministratore del condominio aveva provveduto, a mezzo pec, a denunziare il sinistro alla in qualità di società CP_8 assicuratrice del fabbricato, senza ottenere risposta;
- che, in data 6.9.2019, l'amministratore condominiale aveva chiesto alla ditta di manutenzione una verifica straordinaria sull'impianto ascensore che veniva eseguita in data 9.9.2019, con esito positivo evidenziando solo un rallentamento. Alla luce di quanto sopra, il convenuto Condominio chiedeva di poter chiamare in causa la CP_3 e la onde esser manlevato dalle stesse. Controparte_3 CP_8 Differita l'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ed autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della pretesa nei suoi confronti e di CP_3 accertare l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1 del danno così come lamentato dall'attrice. In via subordinata, chiedeva di accertarsi la corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso;
infine, chiedeva di essere a sua volta a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, Controparte_5
onde essere manlevata dalla stessa.
[...] Si costituiva in giudizio anche la la quale deduceva l'inoperatività della polizza CP_8 a causa della tardività della denuncia del sinistro e, comunque, non riconosceva le spese di lite incontrate dall'assicurato ex art.
7.13 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso rilevava l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa attorea. Da ultimo, si costituiva in giudizio la società la quale deduceva Controparte_5 l'inoperatività della polizza per rischio non in copertura e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa. Quindi, escussi i testi e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 deferito interrogatorio formale all'attrice ed espletata CTU medico-legale, il Testimone_4 Giudice, all'udienza del 19.6.2025 che si celebrava nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., riservava la causa per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e, per quanto di ragione, deve essere quindi accolta.
2. La fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità del custode e che lo esonera se prova il caso fortuito. La ratio della norma sembra fondarsi su un'esigenza di giustizia distributiva in base alla quale appare preferibile far ricadere le conseguenze dannose cagionate da una cosa inanimata su chi la custodisce ed ha il potere di governarla piuttosto che sul terzo incolpevole. La responsabilità del custode si basa sulla mera relazione di custodia tra il soggetto e la cosa che ha cagionato l'evento lesivo, senza che rilevi il comportamento del custode. Ed infatti, la prova liberatoria non riguarda la condotta diligente del responsabile bensì la riconducibilità dell'evento ad un fattore esterno (ad esempio, fatto del terzo, colpa del danneggiato, evento interruttivo del nesso di causalità) la cui prova incombe sul custode. Sono consolidati gli arresti della giurisprudenza di legittimità in materia:
“...l'art. 2051 cod. civ. determina infatti un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a
pagina 3 di 10 carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) -, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa - mantenuta. È allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'"estensione" e dell'''uso diretto della cosa" da parte della collettività che, estranei alla "struttura" della fattispecie e pertanto n configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole) (cfr. Cass. civ. Sez. Un., Sentenza n. 20943/2022 che richiama Cass. civ. n. 3651/2006)”. Nello stesso senso: “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. discende dall'oggettivo rapporto di custodia del bene nelle sue condizioni e concerne l'evento di danno che è causalmente riconducibile a questo (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15513 del 4.6.2024)”. Ne consegue che richiedere tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 2051 c. c. significa, di fatto, accedere ad un regime probatorio “semplificato” per il danneggiato, potendo egli domandare il risarcimento del danno subìto per il mero rapporto intercorrente tra la res ed il soggetto preposto alla sua custodia, prescindendo da una condotta soggettivamente imputabile al soggetto stesso. In questo senso, la Suprema Corte ha più volte chiarito che, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 11526 dell'11.5.2017).
3. Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente la responsabilità del CP_1 convenuto, quale proprietario e custode dell'impianto, per le conseguenze pregiudizievoli conseguite all'infortunio occorso all'attrice. La prova orale raccolta nel corso del giudizio, infatti, ha consentito di ricostruire i fatti in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fattane dall'attrice, in Parte_1 citazione. In particolare, amica dell'attrice, escussa all'udienza del 4.5.2023, ha riferito che Tes_1 il 16.8.2019 si era recata con il marito a casa della per il pranzo e che, alle 18.00 circa, Pt_1 prendeva l'ascensore insieme al marito, e al marito dell'attrice, Testimone_2
pagina 4 di 10 per uscire a fare una passeggiata, aggiungendo che l'attrice scendeva Parte_2 di lì a poco, in quanto intenta a prepararsi e ad accudire il cane. La teste ha precisato che, dopo essere uscita dall'ascensore, insieme ai due uomini, si intratteneva nell'androne del palazzo per parlare con , il figlio della (che in quel frangente CP_7 Pt_1 stava rientrando a casa) e che, poco dopo, utilizzando l'ascensore, li raggiungeva anche l'attrice. La , in particolare, ha dichiarato di aver visto che, nell'uscire dal vano ascensore, la Tes_1 cadeva a terra in avanti, urlando per il dolore che avvertiva al piede destro, Pt_1 aggiungendo di essersi poi avvicinata e di aver avuto modo di constatare che l'ascensore si era arrestata a circa 8-10 centimetri, più in basso, rispetto al piano terra, creando così una specie di scalino che non si era formato quando, poco prima, aveva usufruito lei dell'impianto. Infine, ha precisato che “non vi era segnalazione alcuna nel palazzo in ordine ad eventuale malfunzionamento dell'ascensore” e che, a causa dell'infortunio, la veniva trasportata Pt_1 prontamente all'Ospedale “San Paolo”. Tale ricostruzione è stata sostanzialmente confermata dagli altri testi di parte attrice,
[...]
, marito della , e il figlio dell'attrice, i quali – Tes_2 Tes_1 Testimone_3 escussi all'udienza del 9.11.2023 – hanno confermato che la caduta della è avvenuta Pt_1 mentre la stessa usciva dall'ascensore, in quanto quest'ultima si era fermata al di sotto del livello del pavimento, formando un gradino di 6/7 cm. Quanto al teste giova appena precisare che lo stesso, in quanto figlio Testimone_3 dell'attrice, non versava in un'ipotesi di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., dal momento che non aveva nella causa un interesse che potesse in qualche modo legittimare una sua partecipazione al giudizio. Le dichiarazioni dei testi escussi, inoltre, risultano confermate dai rilievi fotografici che sono stati prodotti in atti da parte attrice e che ritraggono lo stato dei luoghi. È sufficiente, infatti, esaminare le fotografie prodotte dall'attrice che ritraggono lo stato dei luoghi e, in particolare, il vano dell'ascensore (all. 10 all'atto di citazione), per rendersi conto che la stessa, essendo disallineata rispetto al pavimento, in quanto sottoposta di diversi centimetri rispetto al piano terra, creava un vero e proprio gradino e costituiva quindi, al momento del fatto, una sicura fonte di pericolo per tutti coloro che utilizzavano l'ascensore. Guardando le fotografie, quindi, non sorprende che l'attrice possa essere caduta nell'uscire dal vano ascensore, specie se si considera che il gesto di usufruire dell'ascensore e di uscire dalla stessa è un gesto quotidiano ed automatico, che non richiede particolare attenzione da parte degli utenti. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto la caduta CP_1 dell'attrice, che in base al principio dell'affidamento ben poteva confidare nel fatto che l'ascensore, all'apertura delle porte, si sarebbe allineata perfettamente al piano, non può attribuirsi ad un difetto di diligenza da parte sua. A ciò si aggiunga che il possibile malfunzionamento dell'ascensore non era stato in alcun modo segnalato dall'amministrazione condominiale, prima dell'infortunio per cui è causa;
circostanza che avrebbe indotto gli utenti a non adoperare l'ascensore, bensì le scale, fino alla sua riparazione. Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dall'attrice e l'incidente occorso alla stessa, questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta verificatasi a causa del gradino creatosi tra il vano ascensore e il pagina 5 di 10 piano terra del a causa dell'omessa manutenzione dell'impianto da parte del custode CP_1 e proprietario dello stesso. Né sono emersi dall'istruttoria elementi sufficienti per ritenere che l'attrice abbia concorso in qualche modo nella determinazione del danno. Va dunque affermata la responsabilità nella determinazione del danno del Controparte_1
, il quale era tenuto alla custodia dell'ascensore e non ha fornito la prova della
[...] ricorrenza del “caso fortuito”, nei termini sopra indicati.
4. Va, invece, rigettata la domanda di manleva formulata dal Controparte_1
nei confronti della
[...] Controparte_3 Orbene, la suddetta società, legata al convenuto da un regolare contratto di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta della
[...]
, ha dimostrato di aver adempiuto al suo obbligo di manutenzione ordinaria Controparte_3 semestrale nel periodo immediatamente precedente all'infortunio occorso alla Ed, Pt_1 infatti, nonostante in data 13.2.2019 era stata rilevata dalla ditta un'anomalia nel funzionamento del “ritorno al piano in emergenza” (cfr. rapporto di manutenzione ordinaria, all. 7), successivamente, in data 26.4.2019, l'impianto era stato nuovamente ispezionato e la verifica aveva dato esito positivo (cfr. rapporto di manutenzione ordinaria, all. 5). In merito alle manutenzioni effettuate dal febbraio 2019 al settembre 2019, inoltre, su richiesta della è stato sentito il teste il quale, all'udienza del Controparte_3 Testimone_4 9.11.2023, ha riferito di aver lavorato per la ditta di manutenzione in qualità di operaio durante il periodo in cui si verificava l'infortunio e di aver effettuato, presso il Condominio CP_1
, due controlli all'impianto ascensore: il primo, nell'agosto 2019, a seguito della
[...] segnalazione di un guasto e, il secondo, nel settembre 2019, allorquando effettuava l'intervento di manutenzione ordinaria. Ebbene il teste ha chiarito che, durante entrambi gli accessi, a seguito dei controlli effettuati, non aveva constatato alcun tipo di criticità. Ne deriva che, sulla scorta della suddetta testimonianza e della documentazione prodotta, può affermarsi che alcuna responsabilità deve essere addebitata alla chiamata in causa,
[...] in quanto quest'ultima ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali nei confronti del CP_3
convenuto. CP_1 In particolare, l'istruttoria ha consentito di accertare che, prima dell'infortunio oggetto del presente procedimento, la ditta in questione effettuava ben due controlli (uno, di ordinaria manutenzione, in data 13.2.2019 e, un altro, di manutenzione straordinaria, in data 26.4.2019) e che entrambi davano esito positivo. Di conseguenza, resta assorbita la domanda di manleva che la ha spiegato nei CP_3 confronti della propria compagnia assicuratrice, Controparte_5
5. Accertata, dunque, la responsabilità esclusiva del convenuto in ordine al sinistro CP_1 in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Pt_1
[...] In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito pagina 6 di 10 della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subito una “frattura con distacco del margine antero-laterale dello scafoide tarsale destro”, “affrontata mediante l'utilizzo protratto di uno stivaletto gessato (dopo un'iniziale fase di immobilizzazione provvisoria)”. Quanto alla condizione clinica della il perito ha rilevato che “allo stato residua una Pt_1 discreta limitazione funzionale dell'articolazione tibio-tarsica e sottoastragalica a destra con moderato plus perimetrale del piede omolaterale” e che tali esiti sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo così come riferita dall'attrice (cfr. CTU a firma della dott.ssa Per_1
pagg. 9 e ss).
[...] Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 4% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale (ITT) in giorni 40 (quaranta) e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in giorni 20 (venti) al 50% e in giorni 20 (venti) al 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, tra l'altro, che lo stesso non è stato motivatamente contestato dalle parti. Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia.
pagina 7 di 10 Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 48 anni
– deve essere quantificato in € 4.057,84 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 3.089,90, per un totale di complessivi € 7.147,74 . Tenuto conto dei principi espressi dalle sezioni unite civili della Suprema Corte (Cass. 11.11.2008 n. 26972) non può essere liquidato il danno morale né quello esistenziale, non avendo parte attrice offerto prova neppure in via presuntiva della sofferenza morale patita, né essendovi le condizioni per un aumento dell'ammontare del danno biologico. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (agosto 2019), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza. Per ciò che concerne la richiesta di risarcimento del danno consistente nella lesione della capacità lavorativa generica, questa deve essere rigettata per carenza di prova sul punto. Quanto, invece, al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, in considerazione della documentazione che è stata prodotta dall'attrice, deve liquidarsi la somma di € 2.101,62, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Va, infine, accolta la domanda di garanzia azionata dal convenuto Controparte_1
nei confronti della terza chiamata in causa, atteso che la polizza
[...] CP_8 invocata e prodotta (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa) risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio e non sussistono contestazioni concrete al riguardo da parte della compagnia assicurativa. Ed infatti, quest'ultima ha eccepito la violazione dell'art. 7.1, lett. b) delle Condizioni di Assicurazione in quanto il avrebbe avuto conoscenza del sinistro in data 17.8.2019 attraverso una denuncia CP_1 inviata dalla mentre la comunicazione dello stesso alla compagnia assicurativa Pt_1 avveniva solo in data 1.9.2019, eccedendo, dunque, il termine di 5 giorni dedotto in polizza. Senonché, deve dirsi che la violazione della suddetta condizione contrattuale non produce di per sé, quale conseguenza, l'inoperatività della polizza. La clausola, infatti, si limita a richiamare gli artt. 1913 e 1915 c.c. e, in base a tale ultima norma, si deve distinguere tra violazione dolosa e colposa dell'obbligo di comunicazione da parte dell'assicurato, con la precisazione che solo, nel primo caso, vi è la perdita del diritto all'indennità; laddove, invece, in caso di violazione colposa dell'obbligo di comunicazione tempestiva, è prevista soltanto una riduzione dell'indennità “in ragione del pregiudizio sofferto” dall'assicuratore. Ne deriva che, in base all'art. 2697 c.c., l'assicuratore avrebbe dovuto provare che il comportamento omissivo dell'assicurato sia stato doloso o che, in caso di omissione colposa, il ritardo di poco più di 10 giorni nella comunicazione del sinistro ha comportato un pregiudizio per la compagnia assicurativa. Ebbene, nel caso di specie la ha stigmatizzato la violazione del termine di 5 CP_8 giorni da parte del , ma non ha dedotto, né provato alcunché. Controparte_1 Ne consegue che, nel caso di specie, la violazione dell'obbligo comunicativo deve presumersi colposa (cosa che esclude in radice la perdita del diritto all'indennizzo, sia totale, che parziale) e pagina 8 di 10 che, d'altra parte, dalla mancata tempestiva comunicazione alla compagnia assicurativa non è derivato alcun reale pregiudizio per quest'ultima. In tal senso, del resto, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr. Cass. sentenza n. 24210/2019)”. La dunque, deve essere condannata a tenere indenne il convenuto CP_8 [...]
di tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare per effetto della Controparte_1 presente sentenza, eccetto le spese di lite. Nel caso di specie, infatti, deve trovare applicazione l'art.
7.13 delle Condizioni di polizza, secondo cui l'assicuratore non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essa designati.
7. Le spese di lite sostenute dall'attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., Controparte_1 devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). Parimenti, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del CP_1 convenuto, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo. Sussistono giuste ragioni per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio (vale a dire, tra il e la e tra costoro e le rispettive CP_1 Controparte_3 compagnie assicurative).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di € 7.147,74, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (agosto 2019), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della somma di € 2.101,62, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dì del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in € 314,00 per Parte_1 spese vive, e € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
pagina 9 di 10 - pone le spese di CTU in via definitiva a carico del convenuto Controparte_1
[...]
- accoglie la domanda di garanzia formulata dal Controparte_1
e, per l'effetto, condanna a tenere indenne il convenuto di tutto quanto lo CP_8 stesso sarà tenuto a pagare per effetto della presente sentenza, eccetto le spese di lite;
- rigetta la domanda formulata dal nei Controparte_1 confronti di Controparte_3
- dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata da nei confronti di Controparte_3
Controparte_5
- dichiara interamente compensate le spese di lite del presente giudizio tra tutte le altre parti.
Napoli, 20/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 22178/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 19.6.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Giulio Cesare n. 146, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Francesco Cilea n. 183, presso lo studio dell'avv. Gilda Squillace (c.f. ) dalla quale è rappresentata C.F._2 e difesa, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo ATTRICE E (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Luigi Battaglini Ciciriello e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via degli Scipioni n. 9, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E (P.IVA ), con sede in Afragola (NA) alla via E. Sereni n. Controparte_3 P.IVA_2 8, in persona del legale rappresentate p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 Salvatore De Pasquale (c.f. ), in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta e con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Napoli, alla via Luigi Volpicella n. 372 CHIAMATA IN CAUSA E (P.IVA , in persona dei procuratori speciali Controparte_5 P.IVA_3 [...] e , con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14, CP_6 Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano (c.f. , presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Napoli al viale Augusto n. 162, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATA IN CAUSA E P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_8 P.IVA_4 con sede in Trieste, al largo Ugo Irneri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Lauro (c.f.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via C.F._5
pagina 1 di 10 Palestrina n. 63, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e Controparte_9 risposta CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale Conclusioni: all'udienza del 19.6.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.10.2019, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del , deducendo di Controparte_10 aver subìto danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi il giorno 16.8.2019, alle ore 18.00 circa, presso il suddetto condominio. A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che, in data 16.8.2019, alle ore 18:00 circa, si trovava all'interno dell'ascensore della scala B del fabbricato del sito in Napoli alla via Giulio Cesare n. 146, in cui abita, CP_1 quando, ad un certo punto, arrivata al piano terra, nell'uscire dal vano ascensore, cadeva al suolo;
- che, in particolare, non si accorgeva che l'ascensore si era fermata al di sotto del livello del piano ed urtava con il piede destro contro il gradino, di circa 10 cm, che si era formato a causa del mancato allineamento tra il pavimento della cabina ed il piano;
- che, a causa della caduta, riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli, dove veniva accertata “frattura scafoide tarsale piede destro, frattura con distacco del margine anterolaterale dello scafoide tarsale piede destro con ingessatura a stivaletto” da cui derivavano postumi permanenti;
- che, in data 18.10.2019, l'ascensore veniva ispezionata dalla società Controparte_3 titolare del contratto di manutenzione e, in data 30.10.2019, la stessa veniva riparata (sostituzione olio, pulizia generale motore centralina, sostituzione guarnizione pistone, sostituzione gruppo guarnizione e fasce pistone) a spese del condominio, mentre la sostituzione del gruppo motore (sostituzione gruppo valvole e centralina motore) veniva effettuata a spese della Controparte_3 Tanto premesso, la ravvisando una responsabilità da custodia del vano ascensore da Pt_1 parte del , chiedeva allo stesso il risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti (sub specie di danno biologico, morale ed esistenziale), nonché del danno patrimoniale, per le spese mediche sostenute e per la lesione della capacità lavorativa generica. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 negando ogni addebito e chiedendo il rigetto della domanda. Il convenuto, in particolare, deduceva:
- che, nel periodo precedente all'infortunio dell'attrice, nessun condomino si era mai lamentato del cattivo funzionamento dell'impianto ascensore;
- che, nell'immediatezza dell'incidente, era stata avvisata la ditta CP_3
pagina 2 di 10 - che, in data 1.9.2019 e in data 17.9.2019, l'amministratore del condominio aveva provveduto, a mezzo pec, a denunziare il sinistro alla in qualità di società CP_8 assicuratrice del fabbricato, senza ottenere risposta;
- che, in data 6.9.2019, l'amministratore condominiale aveva chiesto alla ditta di manutenzione una verifica straordinaria sull'impianto ascensore che veniva eseguita in data 9.9.2019, con esito positivo evidenziando solo un rallentamento. Alla luce di quanto sopra, il convenuto Condominio chiedeva di poter chiamare in causa la CP_3 e la onde esser manlevato dalle stesse. Controparte_3 CP_8 Differita l'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ed autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della pretesa nei suoi confronti e di CP_3 accertare l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1 del danno così come lamentato dall'attrice. In via subordinata, chiedeva di accertarsi la corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso;
infine, chiedeva di essere a sua volta a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, Controparte_5
onde essere manlevata dalla stessa.
[...] Si costituiva in giudizio anche la la quale deduceva l'inoperatività della polizza CP_8 a causa della tardività della denuncia del sinistro e, comunque, non riconosceva le spese di lite incontrate dall'assicurato ex art.
7.13 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso rilevava l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa attorea. Da ultimo, si costituiva in giudizio la società la quale deduceva Controparte_5 l'inoperatività della polizza per rischio non in copertura e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa. Quindi, escussi i testi e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 deferito interrogatorio formale all'attrice ed espletata CTU medico-legale, il Testimone_4 Giudice, all'udienza del 19.6.2025 che si celebrava nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., riservava la causa per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e, per quanto di ragione, deve essere quindi accolta.
2. La fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità del custode e che lo esonera se prova il caso fortuito. La ratio della norma sembra fondarsi su un'esigenza di giustizia distributiva in base alla quale appare preferibile far ricadere le conseguenze dannose cagionate da una cosa inanimata su chi la custodisce ed ha il potere di governarla piuttosto che sul terzo incolpevole. La responsabilità del custode si basa sulla mera relazione di custodia tra il soggetto e la cosa che ha cagionato l'evento lesivo, senza che rilevi il comportamento del custode. Ed infatti, la prova liberatoria non riguarda la condotta diligente del responsabile bensì la riconducibilità dell'evento ad un fattore esterno (ad esempio, fatto del terzo, colpa del danneggiato, evento interruttivo del nesso di causalità) la cui prova incombe sul custode. Sono consolidati gli arresti della giurisprudenza di legittimità in materia:
“...l'art. 2051 cod. civ. determina infatti un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a
pagina 3 di 10 carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) -, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa - mantenuta. È allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'"estensione" e dell'''uso diretto della cosa" da parte della collettività che, estranei alla "struttura" della fattispecie e pertanto n configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole) (cfr. Cass. civ. Sez. Un., Sentenza n. 20943/2022 che richiama Cass. civ. n. 3651/2006)”. Nello stesso senso: “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. discende dall'oggettivo rapporto di custodia del bene nelle sue condizioni e concerne l'evento di danno che è causalmente riconducibile a questo (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15513 del 4.6.2024)”. Ne consegue che richiedere tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 2051 c. c. significa, di fatto, accedere ad un regime probatorio “semplificato” per il danneggiato, potendo egli domandare il risarcimento del danno subìto per il mero rapporto intercorrente tra la res ed il soggetto preposto alla sua custodia, prescindendo da una condotta soggettivamente imputabile al soggetto stesso. In questo senso, la Suprema Corte ha più volte chiarito che, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 11526 dell'11.5.2017).
3. Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente la responsabilità del CP_1 convenuto, quale proprietario e custode dell'impianto, per le conseguenze pregiudizievoli conseguite all'infortunio occorso all'attrice. La prova orale raccolta nel corso del giudizio, infatti, ha consentito di ricostruire i fatti in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fattane dall'attrice, in Parte_1 citazione. In particolare, amica dell'attrice, escussa all'udienza del 4.5.2023, ha riferito che Tes_1 il 16.8.2019 si era recata con il marito a casa della per il pranzo e che, alle 18.00 circa, Pt_1 prendeva l'ascensore insieme al marito, e al marito dell'attrice, Testimone_2
pagina 4 di 10 per uscire a fare una passeggiata, aggiungendo che l'attrice scendeva Parte_2 di lì a poco, in quanto intenta a prepararsi e ad accudire il cane. La teste ha precisato che, dopo essere uscita dall'ascensore, insieme ai due uomini, si intratteneva nell'androne del palazzo per parlare con , il figlio della (che in quel frangente CP_7 Pt_1 stava rientrando a casa) e che, poco dopo, utilizzando l'ascensore, li raggiungeva anche l'attrice. La , in particolare, ha dichiarato di aver visto che, nell'uscire dal vano ascensore, la Tes_1 cadeva a terra in avanti, urlando per il dolore che avvertiva al piede destro, Pt_1 aggiungendo di essersi poi avvicinata e di aver avuto modo di constatare che l'ascensore si era arrestata a circa 8-10 centimetri, più in basso, rispetto al piano terra, creando così una specie di scalino che non si era formato quando, poco prima, aveva usufruito lei dell'impianto. Infine, ha precisato che “non vi era segnalazione alcuna nel palazzo in ordine ad eventuale malfunzionamento dell'ascensore” e che, a causa dell'infortunio, la veniva trasportata Pt_1 prontamente all'Ospedale “San Paolo”. Tale ricostruzione è stata sostanzialmente confermata dagli altri testi di parte attrice,
[...]
, marito della , e il figlio dell'attrice, i quali – Tes_2 Tes_1 Testimone_3 escussi all'udienza del 9.11.2023 – hanno confermato che la caduta della è avvenuta Pt_1 mentre la stessa usciva dall'ascensore, in quanto quest'ultima si era fermata al di sotto del livello del pavimento, formando un gradino di 6/7 cm. Quanto al teste giova appena precisare che lo stesso, in quanto figlio Testimone_3 dell'attrice, non versava in un'ipotesi di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., dal momento che non aveva nella causa un interesse che potesse in qualche modo legittimare una sua partecipazione al giudizio. Le dichiarazioni dei testi escussi, inoltre, risultano confermate dai rilievi fotografici che sono stati prodotti in atti da parte attrice e che ritraggono lo stato dei luoghi. È sufficiente, infatti, esaminare le fotografie prodotte dall'attrice che ritraggono lo stato dei luoghi e, in particolare, il vano dell'ascensore (all. 10 all'atto di citazione), per rendersi conto che la stessa, essendo disallineata rispetto al pavimento, in quanto sottoposta di diversi centimetri rispetto al piano terra, creava un vero e proprio gradino e costituiva quindi, al momento del fatto, una sicura fonte di pericolo per tutti coloro che utilizzavano l'ascensore. Guardando le fotografie, quindi, non sorprende che l'attrice possa essere caduta nell'uscire dal vano ascensore, specie se si considera che il gesto di usufruire dell'ascensore e di uscire dalla stessa è un gesto quotidiano ed automatico, che non richiede particolare attenzione da parte degli utenti. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto la caduta CP_1 dell'attrice, che in base al principio dell'affidamento ben poteva confidare nel fatto che l'ascensore, all'apertura delle porte, si sarebbe allineata perfettamente al piano, non può attribuirsi ad un difetto di diligenza da parte sua. A ciò si aggiunga che il possibile malfunzionamento dell'ascensore non era stato in alcun modo segnalato dall'amministrazione condominiale, prima dell'infortunio per cui è causa;
circostanza che avrebbe indotto gli utenti a non adoperare l'ascensore, bensì le scale, fino alla sua riparazione. Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dall'attrice e l'incidente occorso alla stessa, questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta verificatasi a causa del gradino creatosi tra il vano ascensore e il pagina 5 di 10 piano terra del a causa dell'omessa manutenzione dell'impianto da parte del custode CP_1 e proprietario dello stesso. Né sono emersi dall'istruttoria elementi sufficienti per ritenere che l'attrice abbia concorso in qualche modo nella determinazione del danno. Va dunque affermata la responsabilità nella determinazione del danno del Controparte_1
, il quale era tenuto alla custodia dell'ascensore e non ha fornito la prova della
[...] ricorrenza del “caso fortuito”, nei termini sopra indicati.
4. Va, invece, rigettata la domanda di manleva formulata dal Controparte_1
nei confronti della
[...] Controparte_3 Orbene, la suddetta società, legata al convenuto da un regolare contratto di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta della
[...]
, ha dimostrato di aver adempiuto al suo obbligo di manutenzione ordinaria Controparte_3 semestrale nel periodo immediatamente precedente all'infortunio occorso alla Ed, Pt_1 infatti, nonostante in data 13.2.2019 era stata rilevata dalla ditta un'anomalia nel funzionamento del “ritorno al piano in emergenza” (cfr. rapporto di manutenzione ordinaria, all. 7), successivamente, in data 26.4.2019, l'impianto era stato nuovamente ispezionato e la verifica aveva dato esito positivo (cfr. rapporto di manutenzione ordinaria, all. 5). In merito alle manutenzioni effettuate dal febbraio 2019 al settembre 2019, inoltre, su richiesta della è stato sentito il teste il quale, all'udienza del Controparte_3 Testimone_4 9.11.2023, ha riferito di aver lavorato per la ditta di manutenzione in qualità di operaio durante il periodo in cui si verificava l'infortunio e di aver effettuato, presso il Condominio CP_1
, due controlli all'impianto ascensore: il primo, nell'agosto 2019, a seguito della
[...] segnalazione di un guasto e, il secondo, nel settembre 2019, allorquando effettuava l'intervento di manutenzione ordinaria. Ebbene il teste ha chiarito che, durante entrambi gli accessi, a seguito dei controlli effettuati, non aveva constatato alcun tipo di criticità. Ne deriva che, sulla scorta della suddetta testimonianza e della documentazione prodotta, può affermarsi che alcuna responsabilità deve essere addebitata alla chiamata in causa,
[...] in quanto quest'ultima ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali nei confronti del CP_3
convenuto. CP_1 In particolare, l'istruttoria ha consentito di accertare che, prima dell'infortunio oggetto del presente procedimento, la ditta in questione effettuava ben due controlli (uno, di ordinaria manutenzione, in data 13.2.2019 e, un altro, di manutenzione straordinaria, in data 26.4.2019) e che entrambi davano esito positivo. Di conseguenza, resta assorbita la domanda di manleva che la ha spiegato nei CP_3 confronti della propria compagnia assicuratrice, Controparte_5
5. Accertata, dunque, la responsabilità esclusiva del convenuto in ordine al sinistro CP_1 in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Pt_1
[...] In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito pagina 6 di 10 della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subito una “frattura con distacco del margine antero-laterale dello scafoide tarsale destro”, “affrontata mediante l'utilizzo protratto di uno stivaletto gessato (dopo un'iniziale fase di immobilizzazione provvisoria)”. Quanto alla condizione clinica della il perito ha rilevato che “allo stato residua una Pt_1 discreta limitazione funzionale dell'articolazione tibio-tarsica e sottoastragalica a destra con moderato plus perimetrale del piede omolaterale” e che tali esiti sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo così come riferita dall'attrice (cfr. CTU a firma della dott.ssa Per_1
pagg. 9 e ss).
[...] Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 4% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale (ITT) in giorni 40 (quaranta) e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in giorni 20 (venti) al 50% e in giorni 20 (venti) al 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, tra l'altro, che lo stesso non è stato motivatamente contestato dalle parti. Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia.
pagina 7 di 10 Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 48 anni
– deve essere quantificato in € 4.057,84 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 3.089,90, per un totale di complessivi € 7.147,74 . Tenuto conto dei principi espressi dalle sezioni unite civili della Suprema Corte (Cass. 11.11.2008 n. 26972) non può essere liquidato il danno morale né quello esistenziale, non avendo parte attrice offerto prova neppure in via presuntiva della sofferenza morale patita, né essendovi le condizioni per un aumento dell'ammontare del danno biologico. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (agosto 2019), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza. Per ciò che concerne la richiesta di risarcimento del danno consistente nella lesione della capacità lavorativa generica, questa deve essere rigettata per carenza di prova sul punto. Quanto, invece, al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, in considerazione della documentazione che è stata prodotta dall'attrice, deve liquidarsi la somma di € 2.101,62, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Va, infine, accolta la domanda di garanzia azionata dal convenuto Controparte_1
nei confronti della terza chiamata in causa, atteso che la polizza
[...] CP_8 invocata e prodotta (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa) risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio e non sussistono contestazioni concrete al riguardo da parte della compagnia assicurativa. Ed infatti, quest'ultima ha eccepito la violazione dell'art. 7.1, lett. b) delle Condizioni di Assicurazione in quanto il avrebbe avuto conoscenza del sinistro in data 17.8.2019 attraverso una denuncia CP_1 inviata dalla mentre la comunicazione dello stesso alla compagnia assicurativa Pt_1 avveniva solo in data 1.9.2019, eccedendo, dunque, il termine di 5 giorni dedotto in polizza. Senonché, deve dirsi che la violazione della suddetta condizione contrattuale non produce di per sé, quale conseguenza, l'inoperatività della polizza. La clausola, infatti, si limita a richiamare gli artt. 1913 e 1915 c.c. e, in base a tale ultima norma, si deve distinguere tra violazione dolosa e colposa dell'obbligo di comunicazione da parte dell'assicurato, con la precisazione che solo, nel primo caso, vi è la perdita del diritto all'indennità; laddove, invece, in caso di violazione colposa dell'obbligo di comunicazione tempestiva, è prevista soltanto una riduzione dell'indennità “in ragione del pregiudizio sofferto” dall'assicuratore. Ne deriva che, in base all'art. 2697 c.c., l'assicuratore avrebbe dovuto provare che il comportamento omissivo dell'assicurato sia stato doloso o che, in caso di omissione colposa, il ritardo di poco più di 10 giorni nella comunicazione del sinistro ha comportato un pregiudizio per la compagnia assicurativa. Ebbene, nel caso di specie la ha stigmatizzato la violazione del termine di 5 CP_8 giorni da parte del , ma non ha dedotto, né provato alcunché. Controparte_1 Ne consegue che, nel caso di specie, la violazione dell'obbligo comunicativo deve presumersi colposa (cosa che esclude in radice la perdita del diritto all'indennizzo, sia totale, che parziale) e pagina 8 di 10 che, d'altra parte, dalla mancata tempestiva comunicazione alla compagnia assicurativa non è derivato alcun reale pregiudizio per quest'ultima. In tal senso, del resto, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr. Cass. sentenza n. 24210/2019)”. La dunque, deve essere condannata a tenere indenne il convenuto CP_8 [...]
di tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare per effetto della Controparte_1 presente sentenza, eccetto le spese di lite. Nel caso di specie, infatti, deve trovare applicazione l'art.
7.13 delle Condizioni di polizza, secondo cui l'assicuratore non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essa designati.
7. Le spese di lite sostenute dall'attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., Controparte_1 devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). Parimenti, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del CP_1 convenuto, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo. Sussistono giuste ragioni per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio (vale a dire, tra il e la e tra costoro e le rispettive CP_1 Controparte_3 compagnie assicurative).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di € 7.147,74, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (agosto 2019), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della somma di € 2.101,62, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dì del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in € 314,00 per Parte_1 spese vive, e € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
pagina 9 di 10 - pone le spese di CTU in via definitiva a carico del convenuto Controparte_1
[...]
- accoglie la domanda di garanzia formulata dal Controparte_1
e, per l'effetto, condanna a tenere indenne il convenuto di tutto quanto lo CP_8 stesso sarà tenuto a pagare per effetto della presente sentenza, eccetto le spese di lite;
- rigetta la domanda formulata dal nei Controparte_1 confronti di Controparte_3
- dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata da nei confronti di Controparte_3
Controparte_5
- dichiara interamente compensate le spese di lite del presente giudizio tra tutte le altre parti.
Napoli, 20/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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