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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 634/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Pentolai n. 53, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Greco;
-RICORRENTE- contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv.
Nunzio Baja;
-RESISTENTE-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data
11.03.2025, a seguito del deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato, con cui le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, sottoscritto personalmente il 14-15 marzo 2024 e depositato nel fascicolo telematico il 21.03.2024
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (rectius: scioglimento del matrimonio civile) contratto con a Leonforte in data 20.11.2003 e trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del predetto Comune al numero 8, parte I, anno 2003, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata a [...] il [...]), quest'ultima ancora minorenne. Per_2
La ricorrente ha dedotto che con decreto di omologa emesso in data 29.10.2020 nell'ambito del procedimento n. 1329/2019R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliata con il marito;
ha avanzato domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento di € 400,00 nei confronti dei figli, chiedendo, inoltre, disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la stessa. Per_2
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di divorzio e neanche alle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 22.01.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, confermando la condizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto personalmente dalle parti il 14-15 marzo 2024 e depositato nel fascicolo telematico il 21.03.2024, le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente trascritte.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che le condizioni inerenti alla prole non sono contrarie alla legge né all'interesse della figlia minore per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia Per_2
disponibile, va dato atto che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa reso dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 18.10.2023.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 14-15 marzo 2024 e depositato nel fascicolo telematico il 21.03.2024.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Leonforte in data 20.11.2003, tra i coniugi , nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) , trascritto nel registro degli CP_1 C.F._2
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Leonforte al numero 8, parte I, anno 2003;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 14-15 marzo 2024 e depositato nel fascicolo telematico il
21.03.2024, le cui condizioni sono da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 634/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Pentolai n. 53, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Greco;
-RICORRENTE- contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv.
Nunzio Baja;
-RESISTENTE-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data
11.03.2025, a seguito del deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato, con cui le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, sottoscritto personalmente il 14-15 marzo 2024 e depositato nel fascicolo telematico il 21.03.2024
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (rectius: scioglimento del matrimonio civile) contratto con a Leonforte in data 20.11.2003 e trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del predetto Comune al numero 8, parte I, anno 2003, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata a [...] il [...]), quest'ultima ancora minorenne. Per_2
La ricorrente ha dedotto che con decreto di omologa emesso in data 29.10.2020 nell'ambito del procedimento n. 1329/2019R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliata con il marito;
ha avanzato domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento di € 400,00 nei confronti dei figli, chiedendo, inoltre, disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la stessa. Per_2
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di divorzio e neanche alle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 22.01.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, confermando la condizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto personalmente dalle parti il 14-15 marzo 2024 e depositato nel fascicolo telematico il 21.03.2024, le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente trascritte.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che le condizioni inerenti alla prole non sono contrarie alla legge né all'interesse della figlia minore per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia Per_2
disponibile, va dato atto che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa reso dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 18.10.2023.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 14-15 marzo 2024 e depositato nel fascicolo telematico il 21.03.2024.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Leonforte in data 20.11.2003, tra i coniugi , nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) , trascritto nel registro degli CP_1 C.F._2
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Leonforte al numero 8, parte I, anno 2003;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 14-15 marzo 2024 e depositato nel fascicolo telematico il
21.03.2024, le cui condizioni sono da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Cristina Russo