Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 817/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ACCARDO PIETRO, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
BONICIOLI LILIA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha adito il Giudice del Lavoro di Locri, chiedendo accertarsi l'illegittimità della Parte_2
CP_ richiesta di comunicatagli con separate lettere del 29 giugno e dell'1 luglio 2020, volta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013 e 2014 e di indennità di malattia da 20/5 al 28/6/15, pari a complessivi € 2.936,43, in quanto non dovute per avvenuta cancellazione dagli elenchi agricoli.
CP_ Nella resistenza di il Giudice di Locri, con sentenza n. 471 depositata in data 1.6.2022, ha rigettato il ricorso, per essere la parte incorsa nella decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma
1 del D.L. 3.2.1970, n.7.
Ha proposto appello , censurando la sentenza nella parte non ha accolto la specifica Parte_2
CP_ contestazione relativa al mancato percepimento della somma che ha chiesto in restituzione, dando anzi per dimostrato l'avvenuto pagamento, sulla base di documentazione (nella specie cassetto previdenziale del cittadino) prodotta dall'ente previdenziale tardivamente e dunque inutilizzabile.
Ha evidenziato, poi, di non avere chiesto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, alcun accertamento in merito al proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, limitandosi a chiedere unicamente l'accertamento dell'illegittimità del recupero di somme mai realmente corrisposte, dato che gli unici estratti telematici prodotti (quelli denominati “cassetto del cittadino”) non assolvono alla prova dell'effettivo pagamento. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato, reiterando le difese già svolte in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11 marzo 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
°°°°°
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. CP_ L'appellante rileva che – a fronte della contestazione di non avergli erogato le somme Pt_2
chieste in restituzione - non avrebbe dato prova del pagamento delle prestazioni in questione.
In realtà, lo stesso non ha formulato un'eccezione, ex art 2697 comma 2 c.c., in relazione alla
CP_ quale occorreva, da parte di fornire adeguata prova, essendo peraltro l'affermazione “di non avere ricevuto il pagamento” priva del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, oltre che in contrasto con quanto dallo stesso appellante allegato nelle proprie difese.
Ed invero, il non ha mai contestato di aver presentato negli anni in questione la domanda Pt_2
di disoccupazione agricola, nè ha dedotto che le domande non sono state evase o che sono state respinte, ma ha, per converso, nell'atto introduttivo del primo grado riferito di avere lavorato quegli anni e di essere regolarmente iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli (non essendogli mai stati notificati provvedimenti di disconoscimento), allegando quindi circostanze idonee a provare il diritto alla prestazione.
CP_ Il pagamento della prestazione da parte di deve quindi presumersi, poiché, a fronte dell'iscrizione nelle liste e della regolare domanda, l'ente previdenziale (fintanto che a seguito di controllo disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro) difetta di ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione, che si deve “presumere” erogata.
CP_ Va peraltro rilevato che la documentazione prodotta da già nel giudizio di primo grado
(cassetto previdenziale del cittadino), contiene specifiche indicazioni degli importi pagati, dell'ufficio pagatore, delle causali e delle modalità del pagamento.
E' evidente che la generica affermazione di non avere ricevuto il pagamento non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nella citata produzione documentale, idonea a dimostrare il presupposto su cui l' fonda il diritto alla ripetizione, considerando anche che per CP_1 le prestazioni erogate dall' ai lavoratori non è previsto il rilascio di quietanze (cfr. Cassazione CP_2
civile sez. VI, 27/11/2014, n. 25251).
CP_ E' infine da disattendere l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta da tardivamente costituita. E' sufficiente rilevare che la suddetta documentazione attiene ad un fatto estintivo (il pagamento) operante di diritto e rilevabile anche d'ufficio. Per giurisprudenza oramai consolidata il pagamento costituisce eccezione in senso lato ed in tal caso “è nella facoltà del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art 421 cpc, con riferimento ai fatti allegati alle parti ed emersi nel processo a seguito di contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa” (Cass. ord. 2976/2021).
Permangono le condizioni per l'esonero dalle spese e dal contributo.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello CP_ proposto con ricorso, depositato il 15.11.2022, da contro avverso la Parte_1
sentenza n. 471/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 01/06/2022:
- rigetta l'appello.
- Nulla sulle spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 MARZO 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)