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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2860/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SS DE ME CO, Presidente
CAMINITI MARIANGELA, RE
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17794/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 07120190021599649000 IRES-ALTRO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190072694253000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712019013013659000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712020004230769000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 371202200003779413000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1436/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa' Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe per l'importo di euro 13.800,18, inerente tributi in cui erano incluse cartelle oggetto di rottamazione quater (cartelle n. 07120190021599649000 di €. 4.742,34; n. 07120190072694253000 di €.
475,22; n. 0712019013013659000 di €. 465,72; n. 0712020004230769000 di €. 35.380,07 e n.
371202200003779413000 di €. 40,33) per globali €. 41.535,78, notificata in data 10/9/2025.
Riferisce la ricorrente di aver effettuato in data 21/9/2025 accesso presso l'area riservata ADER dove ha avuto conoscenza della decadenza della rottamazione quater per le suddette cartelle per globali €. 41.535,78
e non più sospese.
La società ha eccepito la inesistenza della pretesa per l'avvenuta produzione e pagamento della rottamazione quater l'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 per le cartelle impugnate di €. 41.535,78, atteso il relativo pagamento (cfr. all n. 4), senza la notifica di alcuna decadenza della medesima rottamazione che era invece inderogabile per azionare con il fermo impugnato la relativa pretesa.
La società rileva la ammissibilità del ricorso ex artt. 19 del.lgs. 546/92 e 100 c.p.c. in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza della Cassazione in materia di estratto ruolo conseguente ad un atto impositivo quale è il fermo amministrativo notificato il 10/9/2025 per le cartelle ivi indicate già incluse nella rottamazione quater, nel caso di avvenuta conoscenza della decadenza della medesima rottamazione in occasione del detto estratto di ruolo.
Pertanto ha chiesto, previa sospensione della pretesa, la declaratoria di nullità dell'estratto di ruolo del
21/9/2025 inerente le cartelle n. 07120190021599649000 di €. 4.742,34; n. 07120190072694253000 di €.
475,22; n. 0712019013013659000 di €. 465,72; n. 0712020004230769000 di €. 35.380,07 e n.
371202200003779413000 di €. 40,33 per globali €. 41.535,78, appurate con la notifica del fermo amministrativo in data 10/9/2025 inerente altre cartelle incluse nella rottamazione della comunicazione preventiva di fermo, attesa l'inesistenza della pretesa per l'avvenuta rottamazione quater per le cartelle dalla
1 alla 3 ex art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 e il relativo pagamento, senza la notifica di alcuna decadenza della medesima rottamazione, impregiudicata la condanna ex art. 15 d.lgs. 546/1992 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla rifusione delle spese di giudizio ex art. 15 d.lgs. 546/92 da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si è costituita in giudizio in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed ha eccepito la inammissibilità dell'impugnativa autonoma dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 110 del 2024 e della carenza di interesse della parte ricorrente in mancanza di prova di eventuali pregiudizi derivanti dalle fattispecie specifiche indicate nella suddetta norma. Peraltro l'estratto di ruolo impugnato non fa seguito ad alcun atto impositivo e in ogni caso l'operato dell'Agenzia è legittimo atteso che le cartelle indicate nel ricorso non sono oggetto della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 07180202500041302000 ricevuta il 10.09.2025, per cui è di difficile comprensione la doglianza avanzata dalla ricorrente.
Difatti, la Ricorrente_1 srl, sostanzialmente, impugna un estratto di ruolo inerente alle cartelle di pagamento n. 07120190021599649000, n. 07120190072694253000, n. 07120190130131659000, n. 0712020004230769000
e n. 371202200003779413000 per un totale di € 41.535,78 eccependo la nullità dello stesso “…attesa l'inesistenza della pretesa per l'intervenuta rottamazione quater per le cartelle dalla 1 alla 3, ex art. 1 commi da 231 a 252, della Legge 197/22 e il relativo pagamento, senza la notifica di alcuna decadenza della mede- sima rottamazione”.
Sembrerebbe però che la ricorrente faccia riferimento alle cartelle “dalla 1 alla 3” contenute nel preavviso di fermo amministrativo, cartelle di pagamento diverse da quelle di cui all'estratto di ruolo;
rilevando comunque, che seppur la ricorrente avesse ricevuto l'accoglimento della domanda di adesione alla rateizzazione, la stessa non ha fornito prova dell'effettivo pagamento delle somme, nei termini e con le modalità indicate dalla legge. Infine, anche la eccezione relativa alla omessa notifica dalla decadenza della definizione agevolata è infondata, atteso che nessun obbligo di comunicazione sussiste a carico dell'Agente della Riscossione che pertanto, non ha commesso alcuna omissione e/o violazione di legge.
Pertanto l'Agenzia resistente ha concluso per la reiezione del ricorso e della domanda di sospensione dell'efficacia, attesa la inammissibilità e infondatezza delle censure e la mancata di allegazione del pregiudizio e del danno grave.
In prossimità dell'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza del 24 gennaio 2026 di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 87 legge 199 del 30/12/2025 dichiarando che la società ha presentato in data 24 gennaio 2026 domanda di rottamazione quinquies per i ruoli oggetto del presente ricorso.
Alla udienza del 28 gennaio 2026, sentito il difensore di parte ricorrente collegato da remoto come risulta in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe per l'importo di euro 13.800,18, inerente tributi in cui erano incluse cartelle oggetto di rottamazione quater (cartelle n. 07120190021599649000 di €. 4.742,34; n. 07120190072694253000 di €. 475,22; n.
0712019013013659000 di €. 465,72; n. 0712020004230769000 di €. 35.380,07 e n.
371202200003779413000 di €. 40,33) per globali €. 41.535,78, notificata in data 10/9/2025. La società ricorrente riferisce di aver avuto conoscenza a seguito di accesso all'area riservata ADER con estratto di ruolo della decadenza della rottamazione quater per le suddette cartelle per globali €. 41.535,78 e non più sospese. Pertanto ha chiesto una pronuncia di declaratoria di nullità dell'estratto di ruolo del 21/9/2025 inerente le cartelle n. 07120190021599649000 di €. 4.742,34; n. 07120190072694253000 di €. 475,22; n.
0712019013013659000 di €. 465,72; n. 0712020004230769000 di €. 35.380,07 e n.
371202200003779413000 di €. 40,33 per globali €. 41.535,78, conosciute con la notifica del fermo amministrativo in data 10/9/2025 inerente altre cartelle incluse nella rottamazione della comunicazione preventiva di fermo, attesa l'inesistenza della pretesa per l'avvenuta rottamazione quater per le cartelle dalla
1 alla 3 ex art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 e il relativo pagamento, senza la notifica di alcuna decadenza della medesima rottamazione, impregiudicata la condanna dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, alla rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Preliminarmente va rilevato che l'estratto ruolo e le cartelle di pagamento, la cui pretesa viene contestata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi, espressamente previsti dal legislatore ,in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio. Questo principio
(cfr da ultimo Cass ordinanza n. 24760 dell'8 settembre 2025; Cass SS.UU sentenza del 7 maggio 2024 n.
12459) segna il perimetro d'impugnabilità dell'estratto di ruolo con l'inserimento del comma 4-bis, nell'articolo
12 del dPR n. 602/1973 da parte del d.lgs. n.110/2024, in vigore dall'8/8/2024, nel senso che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, co. 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, co. 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M.E.F. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione».
Nello specifico, le fattispecie in cui al contribuente può derivare un pregiudizio riguardano: - la partecipazione ad una gara di appalto;
- il blocco dei pagamenti da parte della pa;
- la perdita di un beneficio nei rapporti con la pa.
Pertanto considerata la natura dell'estratto di ruolo – che non costituisce un atto della riscossione e non contiene, per sua natura, nessuna pretesa esattiva, né impositiva e non ha natura direttamente lesiva della sfera patrimoniale del debitore – il legislatore ha previsto la sua non impugnabilità, garantendo comunque i diritti dei debitori che potranno impugnare il primo atto di riscossione ad essi notificato;
inoltre è stata ammessa l'impugnazione dell'estratto di ruolo nelle predette peculiari situazioni, tassativamente previste, nelle quali la esigenza di tutela giurisdizionale risulti indifferibile.
Nel caso in esame, nessuna prova di eventuali pregiudizi è stata fornita dalla società ricorrente, per cui non rientra la fattispecie tra quelle dettate per l'impugnativa dell'estratto di ruolo. Peraltro va rilevato che l'estratto di ruolo impugnato non fa seguito ad alcun atto impositivo e riguardo alla comunicazione impugnata si rileva che parte ricorrente non censura vizi propri e indica nel ricorso cartelle non costituenti oggetto della comunicazione, rendendo non chiara l'effettiva domanda di annullamento.
Va altresì rilevato che la ricorrente fa riferimento alle cartelle “dalla 1 alla 3” contenute nel preavviso di fermo amministrativo, cartelle di pagamento diverse da quelle di cui all'estratto di ruolo parimenti impugnato.
Inoltre non va sottaciuto che la ricorrente riferisce della intervenuta rateizzazione, ma non documenta e non fornisce prova concreta dell'effettivo pagamento delle somme, nei termini stabiliti e con le modalità indicate dalla legge.
Al riguardo va richiamata la normativa vigente che stabilisce che, in caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata diventa inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
A tale proposito è infondata la censura riguardante l'illegittimità dell'operato dell'Agenzia per la omessa notifica della decadenza della definizione agevolata in quanto nella specie nessun obbligo di comunicazione sussiste a carico dell'Agente della Riscossione stabilito dalla legge.
Infine non può essere accolta l'istanza depositata dal difensore della parte ricorrente in data 24 gennaio
2026 di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 87 legge 199 del 30/12/2025 per la dichiarata presentazione alla medesima data della domanda di rottamazione quinquies per i ruoli oggetto del presente ricorso, atteso che tale istanza così come formulata appare come una mera dichiarazione e non è adeguatamente corredata dei documenti ivi indicati, sussistendo l'onere del contribuente di comprovare le proprie richieste e di fornire al giudice gli elementi sufficienti a supporto della domanda.
In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente da liquidare nella misura stabilita in dispositivo in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
P.Q.M.
Rigetta e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese per euro 1.000,00
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SS DE ME CO, Presidente
CAMINITI MARIANGELA, RE
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17794/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 07120190021599649000 IRES-ALTRO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190072694253000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712019013013659000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712020004230769000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 371202200003779413000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1436/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa' Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe per l'importo di euro 13.800,18, inerente tributi in cui erano incluse cartelle oggetto di rottamazione quater (cartelle n. 07120190021599649000 di €. 4.742,34; n. 07120190072694253000 di €.
475,22; n. 0712019013013659000 di €. 465,72; n. 0712020004230769000 di €. 35.380,07 e n.
371202200003779413000 di €. 40,33) per globali €. 41.535,78, notificata in data 10/9/2025.
Riferisce la ricorrente di aver effettuato in data 21/9/2025 accesso presso l'area riservata ADER dove ha avuto conoscenza della decadenza della rottamazione quater per le suddette cartelle per globali €. 41.535,78
e non più sospese.
La società ha eccepito la inesistenza della pretesa per l'avvenuta produzione e pagamento della rottamazione quater l'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 per le cartelle impugnate di €. 41.535,78, atteso il relativo pagamento (cfr. all n. 4), senza la notifica di alcuna decadenza della medesima rottamazione che era invece inderogabile per azionare con il fermo impugnato la relativa pretesa.
La società rileva la ammissibilità del ricorso ex artt. 19 del.lgs. 546/92 e 100 c.p.c. in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza della Cassazione in materia di estratto ruolo conseguente ad un atto impositivo quale è il fermo amministrativo notificato il 10/9/2025 per le cartelle ivi indicate già incluse nella rottamazione quater, nel caso di avvenuta conoscenza della decadenza della medesima rottamazione in occasione del detto estratto di ruolo.
Pertanto ha chiesto, previa sospensione della pretesa, la declaratoria di nullità dell'estratto di ruolo del
21/9/2025 inerente le cartelle n. 07120190021599649000 di €. 4.742,34; n. 07120190072694253000 di €.
475,22; n. 0712019013013659000 di €. 465,72; n. 0712020004230769000 di €. 35.380,07 e n.
371202200003779413000 di €. 40,33 per globali €. 41.535,78, appurate con la notifica del fermo amministrativo in data 10/9/2025 inerente altre cartelle incluse nella rottamazione della comunicazione preventiva di fermo, attesa l'inesistenza della pretesa per l'avvenuta rottamazione quater per le cartelle dalla
1 alla 3 ex art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 e il relativo pagamento, senza la notifica di alcuna decadenza della medesima rottamazione, impregiudicata la condanna ex art. 15 d.lgs. 546/1992 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla rifusione delle spese di giudizio ex art. 15 d.lgs. 546/92 da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si è costituita in giudizio in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed ha eccepito la inammissibilità dell'impugnativa autonoma dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 110 del 2024 e della carenza di interesse della parte ricorrente in mancanza di prova di eventuali pregiudizi derivanti dalle fattispecie specifiche indicate nella suddetta norma. Peraltro l'estratto di ruolo impugnato non fa seguito ad alcun atto impositivo e in ogni caso l'operato dell'Agenzia è legittimo atteso che le cartelle indicate nel ricorso non sono oggetto della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 07180202500041302000 ricevuta il 10.09.2025, per cui è di difficile comprensione la doglianza avanzata dalla ricorrente.
Difatti, la Ricorrente_1 srl, sostanzialmente, impugna un estratto di ruolo inerente alle cartelle di pagamento n. 07120190021599649000, n. 07120190072694253000, n. 07120190130131659000, n. 0712020004230769000
e n. 371202200003779413000 per un totale di € 41.535,78 eccependo la nullità dello stesso “…attesa l'inesistenza della pretesa per l'intervenuta rottamazione quater per le cartelle dalla 1 alla 3, ex art. 1 commi da 231 a 252, della Legge 197/22 e il relativo pagamento, senza la notifica di alcuna decadenza della mede- sima rottamazione”.
Sembrerebbe però che la ricorrente faccia riferimento alle cartelle “dalla 1 alla 3” contenute nel preavviso di fermo amministrativo, cartelle di pagamento diverse da quelle di cui all'estratto di ruolo;
rilevando comunque, che seppur la ricorrente avesse ricevuto l'accoglimento della domanda di adesione alla rateizzazione, la stessa non ha fornito prova dell'effettivo pagamento delle somme, nei termini e con le modalità indicate dalla legge. Infine, anche la eccezione relativa alla omessa notifica dalla decadenza della definizione agevolata è infondata, atteso che nessun obbligo di comunicazione sussiste a carico dell'Agente della Riscossione che pertanto, non ha commesso alcuna omissione e/o violazione di legge.
Pertanto l'Agenzia resistente ha concluso per la reiezione del ricorso e della domanda di sospensione dell'efficacia, attesa la inammissibilità e infondatezza delle censure e la mancata di allegazione del pregiudizio e del danno grave.
In prossimità dell'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza del 24 gennaio 2026 di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 87 legge 199 del 30/12/2025 dichiarando che la società ha presentato in data 24 gennaio 2026 domanda di rottamazione quinquies per i ruoli oggetto del presente ricorso.
Alla udienza del 28 gennaio 2026, sentito il difensore di parte ricorrente collegato da remoto come risulta in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe per l'importo di euro 13.800,18, inerente tributi in cui erano incluse cartelle oggetto di rottamazione quater (cartelle n. 07120190021599649000 di €. 4.742,34; n. 07120190072694253000 di €. 475,22; n.
0712019013013659000 di €. 465,72; n. 0712020004230769000 di €. 35.380,07 e n.
371202200003779413000 di €. 40,33) per globali €. 41.535,78, notificata in data 10/9/2025. La società ricorrente riferisce di aver avuto conoscenza a seguito di accesso all'area riservata ADER con estratto di ruolo della decadenza della rottamazione quater per le suddette cartelle per globali €. 41.535,78 e non più sospese. Pertanto ha chiesto una pronuncia di declaratoria di nullità dell'estratto di ruolo del 21/9/2025 inerente le cartelle n. 07120190021599649000 di €. 4.742,34; n. 07120190072694253000 di €. 475,22; n.
0712019013013659000 di €. 465,72; n. 0712020004230769000 di €. 35.380,07 e n.
371202200003779413000 di €. 40,33 per globali €. 41.535,78, conosciute con la notifica del fermo amministrativo in data 10/9/2025 inerente altre cartelle incluse nella rottamazione della comunicazione preventiva di fermo, attesa l'inesistenza della pretesa per l'avvenuta rottamazione quater per le cartelle dalla
1 alla 3 ex art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 e il relativo pagamento, senza la notifica di alcuna decadenza della medesima rottamazione, impregiudicata la condanna dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, alla rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Preliminarmente va rilevato che l'estratto ruolo e le cartelle di pagamento, la cui pretesa viene contestata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi, espressamente previsti dal legislatore ,in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio. Questo principio
(cfr da ultimo Cass ordinanza n. 24760 dell'8 settembre 2025; Cass SS.UU sentenza del 7 maggio 2024 n.
12459) segna il perimetro d'impugnabilità dell'estratto di ruolo con l'inserimento del comma 4-bis, nell'articolo
12 del dPR n. 602/1973 da parte del d.lgs. n.110/2024, in vigore dall'8/8/2024, nel senso che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, co. 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, co. 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M.E.F. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione».
Nello specifico, le fattispecie in cui al contribuente può derivare un pregiudizio riguardano: - la partecipazione ad una gara di appalto;
- il blocco dei pagamenti da parte della pa;
- la perdita di un beneficio nei rapporti con la pa.
Pertanto considerata la natura dell'estratto di ruolo – che non costituisce un atto della riscossione e non contiene, per sua natura, nessuna pretesa esattiva, né impositiva e non ha natura direttamente lesiva della sfera patrimoniale del debitore – il legislatore ha previsto la sua non impugnabilità, garantendo comunque i diritti dei debitori che potranno impugnare il primo atto di riscossione ad essi notificato;
inoltre è stata ammessa l'impugnazione dell'estratto di ruolo nelle predette peculiari situazioni, tassativamente previste, nelle quali la esigenza di tutela giurisdizionale risulti indifferibile.
Nel caso in esame, nessuna prova di eventuali pregiudizi è stata fornita dalla società ricorrente, per cui non rientra la fattispecie tra quelle dettate per l'impugnativa dell'estratto di ruolo. Peraltro va rilevato che l'estratto di ruolo impugnato non fa seguito ad alcun atto impositivo e riguardo alla comunicazione impugnata si rileva che parte ricorrente non censura vizi propri e indica nel ricorso cartelle non costituenti oggetto della comunicazione, rendendo non chiara l'effettiva domanda di annullamento.
Va altresì rilevato che la ricorrente fa riferimento alle cartelle “dalla 1 alla 3” contenute nel preavviso di fermo amministrativo, cartelle di pagamento diverse da quelle di cui all'estratto di ruolo parimenti impugnato.
Inoltre non va sottaciuto che la ricorrente riferisce della intervenuta rateizzazione, ma non documenta e non fornisce prova concreta dell'effettivo pagamento delle somme, nei termini stabiliti e con le modalità indicate dalla legge.
Al riguardo va richiamata la normativa vigente che stabilisce che, in caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata diventa inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
A tale proposito è infondata la censura riguardante l'illegittimità dell'operato dell'Agenzia per la omessa notifica della decadenza della definizione agevolata in quanto nella specie nessun obbligo di comunicazione sussiste a carico dell'Agente della Riscossione stabilito dalla legge.
Infine non può essere accolta l'istanza depositata dal difensore della parte ricorrente in data 24 gennaio
2026 di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 87 legge 199 del 30/12/2025 per la dichiarata presentazione alla medesima data della domanda di rottamazione quinquies per i ruoli oggetto del presente ricorso, atteso che tale istanza così come formulata appare come una mera dichiarazione e non è adeguatamente corredata dei documenti ivi indicati, sussistendo l'onere del contribuente di comprovare le proprie richieste e di fornire al giudice gli elementi sufficienti a supporto della domanda.
In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente da liquidare nella misura stabilita in dispositivo in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
P.Q.M.
Rigetta e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese per euro 1.000,00