Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2860
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'impugnativa autonoma dell'estratto di ruolo

    La ricorrente non ha fornito prova di alcun pregiudizio che rientri nelle fattispecie tassativamente previste dalla legge per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Inoltre, l'estratto di ruolo impugnato non fa seguito ad alcun atto impositivo e la ricorrente indica nel ricorso cartelle non costituenti oggetto della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa per avvenuta rottamazione quater

    La ricorrente non ha documentato l'effettivo pagamento delle somme dovute per la rottamazione quater nei termini e con le modalità previste dalla legge. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, la definizione agevolata diviene inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto.

  • Rigettato
    Omessa notifica della decadenza dalla rottamazione quater

    Nessun obbligo di comunicazione della decadenza dalla definizione agevolata sussiste a carico dell'Agente della Riscossione ai sensi di legge.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione del giudizio per domanda di rottamazione quinquies

    L'istanza di sospensione, così come formulata, appare una mera dichiarazione e non è adeguatamente corredata dei documenti indicati, non fornendo al giudice gli elementi sufficienti a supporto della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2860
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2860
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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