Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2026, proposto da
Onoranze Funebri Giuliano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B9599F3952, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Palma e Massimiliano Basevi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gemona del Friuli, non costituito in giudizio;
nei confronti
ET di ET EN & C s.n.c., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della determinazione n. 1151 del 04.12.2025 del Comune di Gemona del Friuli avente ad oggetto “CIG B9599F3952. Servizio di recupero e trasporto salme nel territorio del Comune di Gemona del Friuli. Affidamento diretto e impegno di spesa”, notificata in data 19.12.2025;
2) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuto e comunque lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente e relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AN SI e udito per la società ricorrente l’avv. Romea Bon in sostituzione dell’avv. Paola Palma come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con atto dimesso in data 20 aprile 2026, notificato in pari data a mezzo pec al Comune di Gemona del Friuli e alla società ET di ET EN & C. s.n.c. ai rispettivi indirizzi digitali, la società Onoranze Funebri Giuliano s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione del fatto che, nelle more del giudizio, il Comune resistente ha annullato, in autotutela, il provvedimento oggetto di gravame.
Celebrata l’udienza camerale del 22 aprile 2026 - nel corso della quale la società ricorrente ha ribadito la volontà di rinunciare al ricorso - l’affare è stato introitato per essere deciso.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 84 del Codice del processo amministrativo, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, notificata alle altri parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Nel caso di specie, nessuno si è opposto.
Nulla osta, quindi, alla dichiarazione di estinzione del giudizio a norma degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del c.p.a..
La mancata costituzione in giudizio del Comune e della società controinteressata esime il Collegio dallo statuire in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR OD de OH di Grisi', Presidente
AN SI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN SI | AR OD de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO