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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2673/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 2673/2025 promossa con ricorso congiunto da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Alessandra Fioretti e Alessandro Filippi)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Alessandra Luison) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Stino di EN (VE) in data 01.12.2018 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2018, parte I, n. 12 serie - ; che dalla predetta unione sono nate le figlie (n. il 12.01.2019) e (n. il 28.10.2020); Per_1 Per_2
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], residente in [...] Fraz C.F._1
n. 80 e , C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
pagina 1 di 4 EN (TV) il 06/04/1993 e residente in [...], autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
matrimonio contratto nel Comune di San Stino di EN (VE), in data 01/12/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Stino di EN al progressivo n. 12 – p. I, s. Ufficio 1 dell'anno 2018.
2. Le figlie minori ed saranno affidate, in modo condiviso, ad entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente all sio questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (per esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, che poi avvertirà l'altro genitore.
Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime.
3. Le minori sono collocate prevalentemente presso la madre ed avranno quindi residenza abituale presso la stessa.
4. Il padre potrà tenere le minori a week-end alternati dal sabato alle ore 14:00 alla domenica sera ore 21:00 quando le riaccompagnerà dalla madre. Inoltre nei week-end di spettanza della madre, ove quest'ultima lavori il sabato o la domenica il signor terrà le figlie mezza giornata (il Pt_2 sabato pomeriggio o la domenica).
Il signor potrà tenere le bambine in altre giornate, ove fattibile con i propri impegni Pt_2 lavorati, previo preavviso alla madre di almeno 3 giorni.
Resta inteso che i genitori si impegnano a cooperare e gestire al meglio le figlie in base ai rispettivi turni lavorativi nonché ad agevolare qualsivoglia ulteriore visita infrasettimanale da parte del padre alle minori.
Per quanto riguarda i periodi di vacanza, le minori staranno con ciascuno dei genitori una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) con quella di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Il genitore che non avrà con sé le minori la prima settimana potrà vederle il 26/12; il genitore che non avrà con sé le minori la seconda settimana potrà vederle il 02/01.
Durante le vacanze di Pasqua il padre starà con le minori almeno due giorni ed indicativamente Sabato Santo e poi in alternanza con la madre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; le figlie inoltre, durante le vacanze estive, trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il mese di maggio.
5. Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando alla signora Parte_2
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa presso Banca Parte_1
0103036310000001787316, l'importo complessivo di € 400,00 (diconsi Euro quattrocento/00, ossia € 200/00 per ciascuna figlia) mensili (per 12 mensilità), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (primo aggiornamento tra un anno).
6. Le spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale verranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno e le parti stabiliscono di ricomprendere in dette spese straordinarie pagina 2 di 4 anche i buoni pasto dell'asilo, e successivamente della scuola, delle minori. La detrazione delle spese straordinarie, ove consentita dalla normativa fiscale e dalla normativa sull'assegno unico, verrà suddivisa tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. L'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà percepito e interamente trattenuto dalla signora
. Parte_1
8. Il veicolo Alfa Mito targato GY936HR sarà tenuto in proprietà ed uso esclusivo del sig. Pt_2 mentre il veicolo Kia Sportage targata GD249KD sarà tenuto in proprietà ed uso esclusi sig.ra . Poichè il sig. si è reso garante per l'acquisto dell'auto Kia Sportage Parte_1 Pt_2 targata GD249KD di proprietà della sig.ra ove la medesima non dovesse pagare alcune Pt_3 rate del relativo finanziamento poi restitu quanto lui avesse a pagare al posto Pt_2 della stessa. Si rileva che comunque la signora richiesto alla finanziaria la Pt_1 CP_1 liberatoria per il garante e si impegna ad inoltrare la comunicazione di liberatoria del signor al medesimo non appena in suo possesso. Pt_2
9. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e danno atto di aver già risolto ulteriori questioni economiche tra di essi e di aver ripartito il mobilio comune. Nessun assegno di mantenimento sarà corrisposto dai coniugi nei reciproci confronti.
10. La casa familiare è stata venduta ed i coniugi hanno già provveduto, estinto il mutuo, a ripartirsi il corrispettivo residuo. Il conto cointestato, sul quale ricadeva il mutuo nonché ogni eventuale ulteriore conto cointestato tra i coniugi verrà chiuso entro 15 giorni dall'incasso della somma derivante della polizza assicurativa legata al mutuo sopra citata, somma che verrà divisa a metà tra i coniugi. Le spese correnti per le utenze della casa familiare, atteso che da febbraio 2024 sino al 21.03.2025, è stata utilizzata esclusivamente dal padre, sono state pagate integralmente dal signor per costi e consumi maturati sino a tale data, lo stesso fornirà alla signora copia dei Pt_2 Pt_1 pagamenti. Con l'adempimento di quanto qui previsto i coniugi si dichia disfatti e dichiarano di non avere null'altro a che pretendere nei reciproci confronti.
11. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 15 giorni dal cambiamento, i rispettivi indirizzi di residenza e/o domicilio, nonché le utenze telefoniche qualora venissero a mutare. I coniugi si dichiarano sin d'ora disponibili alla sottoscrizione dei documenti necessari ad ottenere i documenti per le minore validi per l'espatrio.
12. Spese legali compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile pagina 3 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Stino di EN (VE) (N. 12 Parte I serie - dell'anno 2018).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 2673/2025 promossa con ricorso congiunto da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Alessandra Fioretti e Alessandro Filippi)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Alessandra Luison) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Stino di EN (VE) in data 01.12.2018 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2018, parte I, n. 12 serie - ; che dalla predetta unione sono nate le figlie (n. il 12.01.2019) e (n. il 28.10.2020); Per_1 Per_2
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], residente in [...] Fraz C.F._1
n. 80 e , C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
pagina 1 di 4 EN (TV) il 06/04/1993 e residente in [...], autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
matrimonio contratto nel Comune di San Stino di EN (VE), in data 01/12/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Stino di EN al progressivo n. 12 – p. I, s. Ufficio 1 dell'anno 2018.
2. Le figlie minori ed saranno affidate, in modo condiviso, ad entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente all sio questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (per esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, che poi avvertirà l'altro genitore.
Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime.
3. Le minori sono collocate prevalentemente presso la madre ed avranno quindi residenza abituale presso la stessa.
4. Il padre potrà tenere le minori a week-end alternati dal sabato alle ore 14:00 alla domenica sera ore 21:00 quando le riaccompagnerà dalla madre. Inoltre nei week-end di spettanza della madre, ove quest'ultima lavori il sabato o la domenica il signor terrà le figlie mezza giornata (il Pt_2 sabato pomeriggio o la domenica).
Il signor potrà tenere le bambine in altre giornate, ove fattibile con i propri impegni Pt_2 lavorati, previo preavviso alla madre di almeno 3 giorni.
Resta inteso che i genitori si impegnano a cooperare e gestire al meglio le figlie in base ai rispettivi turni lavorativi nonché ad agevolare qualsivoglia ulteriore visita infrasettimanale da parte del padre alle minori.
Per quanto riguarda i periodi di vacanza, le minori staranno con ciascuno dei genitori una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) con quella di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Il genitore che non avrà con sé le minori la prima settimana potrà vederle il 26/12; il genitore che non avrà con sé le minori la seconda settimana potrà vederle il 02/01.
Durante le vacanze di Pasqua il padre starà con le minori almeno due giorni ed indicativamente Sabato Santo e poi in alternanza con la madre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; le figlie inoltre, durante le vacanze estive, trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il mese di maggio.
5. Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando alla signora Parte_2
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa presso Banca Parte_1
0103036310000001787316, l'importo complessivo di € 400,00 (diconsi Euro quattrocento/00, ossia € 200/00 per ciascuna figlia) mensili (per 12 mensilità), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (primo aggiornamento tra un anno).
6. Le spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale verranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno e le parti stabiliscono di ricomprendere in dette spese straordinarie pagina 2 di 4 anche i buoni pasto dell'asilo, e successivamente della scuola, delle minori. La detrazione delle spese straordinarie, ove consentita dalla normativa fiscale e dalla normativa sull'assegno unico, verrà suddivisa tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. L'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà percepito e interamente trattenuto dalla signora
. Parte_1
8. Il veicolo Alfa Mito targato GY936HR sarà tenuto in proprietà ed uso esclusivo del sig. Pt_2 mentre il veicolo Kia Sportage targata GD249KD sarà tenuto in proprietà ed uso esclusi sig.ra . Poichè il sig. si è reso garante per l'acquisto dell'auto Kia Sportage Parte_1 Pt_2 targata GD249KD di proprietà della sig.ra ove la medesima non dovesse pagare alcune Pt_3 rate del relativo finanziamento poi restitu quanto lui avesse a pagare al posto Pt_2 della stessa. Si rileva che comunque la signora richiesto alla finanziaria la Pt_1 CP_1 liberatoria per il garante e si impegna ad inoltrare la comunicazione di liberatoria del signor al medesimo non appena in suo possesso. Pt_2
9. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e danno atto di aver già risolto ulteriori questioni economiche tra di essi e di aver ripartito il mobilio comune. Nessun assegno di mantenimento sarà corrisposto dai coniugi nei reciproci confronti.
10. La casa familiare è stata venduta ed i coniugi hanno già provveduto, estinto il mutuo, a ripartirsi il corrispettivo residuo. Il conto cointestato, sul quale ricadeva il mutuo nonché ogni eventuale ulteriore conto cointestato tra i coniugi verrà chiuso entro 15 giorni dall'incasso della somma derivante della polizza assicurativa legata al mutuo sopra citata, somma che verrà divisa a metà tra i coniugi. Le spese correnti per le utenze della casa familiare, atteso che da febbraio 2024 sino al 21.03.2025, è stata utilizzata esclusivamente dal padre, sono state pagate integralmente dal signor per costi e consumi maturati sino a tale data, lo stesso fornirà alla signora copia dei Pt_2 Pt_1 pagamenti. Con l'adempimento di quanto qui previsto i coniugi si dichia disfatti e dichiarano di non avere null'altro a che pretendere nei reciproci confronti.
11. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 15 giorni dal cambiamento, i rispettivi indirizzi di residenza e/o domicilio, nonché le utenze telefoniche qualora venissero a mutare. I coniugi si dichiarano sin d'ora disponibili alla sottoscrizione dei documenti necessari ad ottenere i documenti per le minore validi per l'espatrio.
12. Spese legali compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile pagina 3 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Stino di EN (VE) (N. 12 Parte I serie - dell'anno 2018).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
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