Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 06/05/2026, n. 8354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8354 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04282/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4282 del 2026, proposto da AD MO AS BD OU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso, presentata dal sig. AB in favore di AD MO AS BD OU, emesso dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione in data 18 agosto 2025, mai notificato al ricorrente e conosciuto solo in sede di ricorso al Tar del Lazio – Roma, avverso il silenzio RG 13197/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa IA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il ricorso all’esame parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto, emesso dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione del 18 agosto 2025, e notificato in data 20 agosto 2025 ai domicili speciali eletti in domanda ex art. 47 c.c., di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dal sig. AB in favore del ricorrente;
- il provvedimento di revoca gravato è motivato in ragione della mancata allegazione da parte ricorrente dell’asseverazione necessaria ai fini della dimostrazione del requisito economico del datore di lavoro ex art.24 bis T.U. Immigrazione e del fatto che la richiesta inviata dal datore di lavoro al centro per l’impiego di Roma risulta in favore di n. 20 persone, mentre le istanze presentate all’Amministrazione sono risultate pari a n. 39;
- in data 1° maggio 2026 il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 5 maggio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che in sede giudiziale parte ricorrente non ha dedotto elementi a sostegno della sussistenza dei requisiti di cui l’Amministrazione ha rilevato la carenza;
Ritenuto, poi, con riguardo alla dedotta non imputabilità della carenza documentale al ricorrente, che, al momento dell’ingresso in Italia, devono comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare n. 68/2026) e che, in ogni caso, al momento del loro ingresso in Italia, i migranti non godono di alcun diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno, essendo tra l’altro precisato, all’atto stesso del rilascio del nulla osta, che lo stesso potrà essere revocato in caso di verificata assenza dei requisiti legittimanti;
Ritenuto, altresì, che nella vicenda in esame l’Amministrazione non poteva, come invece chiesto da parte ricorrente, rilasciare un permesso per attesa occupazione, attesa l’insussistenza ab origine dei requisiti richiesti e, in primis, del rapporto di lavoro con il rappresentante legale della società Corcas S.r.l., non essendo a tal fine sufficiente la dedotta circostanza dell’intervenuta occupazione con un altro datore di lavoro, atteso tra l’altro che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, “ riconoscere in tali circostanze rilevanza al reperimento postumo di un rapporto di lavoro o alla presenza [dello straniero] sul territorio nazionale da qualche anno significherebbe porre nel nulla la normativa di cui si è testé fatta menzione, finendo per introdurre surrettiziamente una sanatoria delle posizioni di irregolare presenza in Italia del cittadino extracomunitario, che, invece, come dimostra il D.L. 34/2020, necessitano di una previsione normativa ad hoc ” (Tar Lombardia, sez. I, n. 430/2025);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato e vada respinto e che, nondimeno, le spese di lite possano essere compensate;
Ritenuto, infine, di dover rinviare la trattazione della domanda di liquidazione della parcella presentata dall’Avv. Montanari in data 3 maggio 2026, ad un momento successivo alla valutazione da parte della competente Commissione della documentazione integrativa depositata da parte ricorrente in riscontro a quanto richiesto da quest’ultima con decreto n. 244/2026, ai fini dell’ammissione al suddetto beneficio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
IA NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IA NE | SA NA |
IL SEGRETARIO