Sentenza 8 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02507/2026REG.PROV.COLL.
N. 10079/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10079 del 2023, proposto da
Energia Fotovoltaica 31 Società agricola a responsabilità limitata con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alceste Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 16529/2023 depositata in data 8.11.2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il Cons. MA TE AR e uditi per le parti gli avvocati Alceste Campanile e Enrico Campagnano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Società odierna appellante ha impugnato il provvedimento prot. GSE/P20170025933, emesso a conclusione del procedimento di verifica avviato ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 28/2011 e del DM 31 gennaio 2014, con il quale è stata riconosciuta all’impianto fotovoltaico n.600557 sito in Matera una tariffa in misura pari a 0,210 €/Kwh, senza la maggiorazione del premio pari al 10% degli incentivi di cui dall’art. 14, comma 1 lett. d) del citato DM 5/5/2011, previsto per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea.
1.1. La società ricorrente aveva presentato la richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti agli impianti ricadenti nella tipologia installata “altro impianto fotovoltaico” richiedendo altresì la maggiorazione del 10% di cui all’art. 14, comma 1, lettera d) del Decreto, spettante in caso di utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
1.2. Con comunicazione del 30 aprile 2012 (prot. FTV 471422), il GSE aveva riconosciuto la tariffa incentivante richiesta in misura pari a 0,231 €/kWh inclusiva della maggiorazione del 10%, stipulando, successivamente, la Convenzione n. B01L243290207.
1.3. Ma, in seguito ad un sopralluogo effettuato presso l’impianto in commento, preventivamente comunicato con nota prot. GSE/P20150090090, il GSE disponeva la decadenza dagli incentivi, avendo riscontrato che, con riferimento a 2 moduli (peraltro non più nella disponibilità della Società in quanto oggetto di sostituzione), per i quali era stata trasmessa la fattura di acquisto " da cui si evince che la commessa prevedeva l'acquisto di moduli mono marca, modella H3A, direttamente da OS ", precisamente marca LO TE e modello "H3AxxxP", non fosse possibile accertare l'origine europea in quanto, come rappresentato nel provvedimento del 14 novembre 2016 (prot. GSE/P20160088845), il numero di matricola risultava caratterizzato da una struttura indistinguibile da quella dei numeri di serie dei moduli prodotti dal produttore cinese Eoplly.
2. Avverso il provvedimento indicato la Società proponeva ricorso avanti al T.a.r. Lazio, affidato ad unico, articolato, motivo, esteso da pag.4 a pag.8.
3. Con la sentenza oggetto di appello il T.a.r. Lazio adito ha respinto il ricorso, avendo ritenuto “incontestato che i pannelli fotovoltaici installati non sono di produzione europea”, integrandosi così “l’ipotesi decadenziale, di cui alla lettera a) dell’Allegato 1 al DM 31 gennaio 2014”, ed essendo irrilevanti sia la circostanza dell’avvenuta sostituzione dei moduli anteriormente al sopralluogo, sia l’incidenza limitata dei due moduli rispetto il numero dei componenti installati. La ricorrente è stata altresì condannata alla refusione delle spese di giudizio.
4. Con l’appello in epigrafe la Società chiede la riforma della decisione, della quale assume l’erroneità sotto molteplici profili.
4.1. In particolare, con il primo motivo l’appellante lamenta “ ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. OMESSA PRONUNCIA. MANIFESTO TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI CANONI DI DILIGENZA NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE . “. Avrebbe errato il T.a.r. nel ritenere sussistenti “ circostanze oggettive … sufficienti a giustificare la disposta decadenza dal regime incentivante, … non solo sulla maggiorazione del 10% prevista per i moduli di provenienza europea ”, in quanto dal GSE non è stato posto in discussione il diritto all’accesso all’incentivo; infatti, la determinazione del GSE/P20170025933, emessa in data 21/3/2017, impugnata, non riguarda una ipotesi di decadenza dal regime incentivante, ma una rideterminazione della tariffa limitatamente alla maggiorazione del 10% richiesta per aver utilizzato componentistica europea per (oltre) il 60% dei costi sostenuti, sul presupposto, comunque, della ricorrenza dei presupposti per accedere al regime incentivante del c.d. quarto conto energia. Con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e manifesto travisamento degli atti e dei fatti di causa.
4.2. Con il secondo motivo l’appellante lamenta “ ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DOCUMENTI DI CAUSA “, in quanto il GSE, all’esito della verifica condotta, non ha posto in dubbio che i pannelli installati non fossero quelli dichiarati in sede di ammissione ai benefici né che le certificazioni inviate non attenessero ai moduli installati presso l’impianto. Invero, l’impianto è stato realizzato con la installazione di 4320 moduli fotovoltaici di cui, all’esito della verifica condotta, solamente 2 sono risultati “dubbi”, mentre il GSE non ha riscontrato anomalie di sorta in merito ai restanti 4318 moduli di cui ha confermato la produzione di origine europea e di cui ha accertato sia la conformità della certificazione presentata in sede di richiesta della tariffa, che la corrispondenza al Certificato rilasciato dall’ente certificatore TUV. In particolare, la società appellante, già in corso di verifica da parte del GSE, ha prodotto la fattura di acquisto relativa a 4325 moduli prodotti dalla OS EC, tutti modello H3AxxxP (in numero – quindi - eccedente quelli installati, pari a 4320 moduli), tutti di produzione europea, fornendo la relativa certificazione e Factory Inspection (pure prodotte dinanzi al T.a.r.), rispetto alle quali il dubbio è sorto in relazione al numero seriale di due soli pannelli.
4.3. Con il terzo motivo l’appellante lamenta “ ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA RITENUTA VIOLAZIONE RILEVANTE. OMESSA PRONUNCIA . “.
Pur prescindendo da ogni considerazione in ordine alla insignificante incidenza sul valore dell’investimento, che certamente non fa venir meno il presupposto costituito dall’aver impiegato componentistica di origine europea per almeno il 60% del costo sostenuto, la parte esclude di aver presentato al GSE dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti o di aver omesso informazioni essenziali, avendo al contrario fornito in sede di chiarimenti richiesti dal GSE copia delle fatture di acquisto per comprovare l’origine europea dell’intera fornitura, mentre, in merito alla specifica censura mossa dal GSE relativa al numero seriale di soli due pannelli dei 4320 installati, l’appellante sottolinea come lo stesso GSE avesse riscontrato che il numero seriale dei pannelli in questione trova corrispondenza, quale produzione europea, nella Factory Inspection dell’ente certificatore TUV del 29/9/2011 che individua come stabilimento di produzione quello di OS EC in Carmignano del Brenta.
Di fatti, il dubbio in capo al GSE nasce non dal numero seriale in sé considerato, quanto dalla circostanza che, se da tale numerazione seriale (formata da 17 numeri/caratteri) si “elimina” la lettera “M”, tale regola seriale diviene indistinguibile da quella adottata dal produttore cinese OP (che, invece, adotta(va) una regola seriale composta da 16 numeri/caratteri).
Con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
Sotto altro profilo, l’appellante adduce che, in ogni caso, la dichiarazione resa non era rilevante ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti neppure relativamente alla maggiorazione del 10% per l’utilizzo di componentistica di origine europea, considerato che il dubbio relativamente a due soli pannelli fotovoltaici non avrebbe comunque fatto venir meno il diritto a percepire la tariffa incentivante, atteso che l’impianto risulta, in ogni caso, originariamente realizzato con componentistica di provenienza europea per ben oltre il 60% del costo dell’investimento.
5. Il GSE si è costituito in giudizio il 28/12/2023 e il 13/02/2026 ha prodotto una memoria, con la quale, dopo aver dettagliatamente descritto il procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato, ha eccepito, quanto al primo motivo di appello, che, sebbene non sia stata pronunciata la decadenza integrale dagli incentivi, il GSE avrebbe legittimamente respinto la richiesta di maggiorazione UE del 10% per la mancata prova dei relativi presupposti, il cui onere incombeva sull’appellante in ossequio al noto principio di autoresponsabilità vigente in materia.
5.1. Quanto al secondo motivo, il GSE, richiamata la normativa di riferimento di cui al DM 05.05.2011 e relative Regole applicative, ha ribadito come la ricorrente non avrebbe dato prova della provenienza UE dei moduli in esame, il cui onere incombeva sulla stessa in ossequio al noto principio di autoresponsabilità in materia incentivante.
Non avendo la Società fornito la documentazione atta a comprovare l’origine europea dei moduli, non poteva ritenersi che questa avesse pienamente adempiuto ad assolvere l’onere sulla stessa incombente, derivando da ciò il rigetto della maggiorazione del 10% senza alcun margine di discrezionalità.
5.2. Quanto al terzo motivo di appello, il Gestore, ricordato che il potere esercitato dal GSE è un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato, ha ribadito come le criticità accertate dal GSE in sede procedimentale abbiano comportato l’automatica decadenza dal diritto alla maggiorazione UE, non residuando in capo al Gestore alcun margine di discrezionalità.
6. All'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 le parti hanno discusso la causa che è stata posta in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio ritiene il ricorso fondato.
7.1. Occorre in punto di fatto sottolineare come risulti dalla stessa memoria prodotta in appello dal Gestore che il diniego impugnato sia riconducibile esclusivamente alla circostanza che due moduli originariamente installati (ma sostituiti prima del sopralluogo) erano di marca "OS TE", modello “H3A220P”, e numeri di matricola:
• EPM156P1010030381;
• EPM156P1010040215.
Le predette matricole, espone il Gestore, sono caratterizzate da una struttura (EP(M)156PCYYY’YYYY} che trova corrispondenza nella regola sequenziale [“XX(YYYYYYYY)NNNNNN(Z)] di cui alla Factory Inspection Attestation del 29 settembre 2011, struttura che, al netto della lettera “M” è indistinguibile dalla struttura dei numeri di serie dei moduli prodotti dalla Eoplly.
7.2. Il Collegio osserva che la Sezione ha avuto occasione di occuparsi (cfr. decisione n. 7966 del 10/10/2025) delle problematiche insorte dalle forniture per impianti fotovoltaici provenienti dalla OS EC (da cui anche l’appellante aveva acquistato i moduli) la quale “ fornisce con suo marchio moduli prodotti dalla società OP ”.
La citata sentenza ha affrontato analogo problema, affermando che <… i codici di produzione, apposti sui moduli, potrebbero riguardare lo stabilimento italiano, pur dovendosi criticare la scelta della società di impiegare sequenze sovrapponibili creando ambiguità e incoerenza nella documentazione. Però le indicazioni del GSE, sotto tale profilo, restano sul piano di mere ipotesi non idonee ad integrare il presupposto della falsità della documentazione presentata per la decadenza dei benefici……
lo stesso legislatore ha ritenuto, con l'art. 57 quater della legge n. 96 del 2017, che le violazioni della normativa in materia di certificazioni, addirittura in caso di installazione di "moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento" non giustificasse di per sé la decadenza dagli incentivi prevedendone la decurtazione nella misura minima prima del 20% e poi del 10%, con l'art. 13 bis della legge 2 novembre 2019, di conversione del d.l. 3 settembre 2019, n. 101. Questa normativa - di cui peraltro la parte odierna appellante non ha richiesto l'applicazione, ritenendo di avere installato moduli integralmente certificati - costituisce comunque un ausilio interpretativo, al fine di verificare la rilevanza della violazione, facendo emergere che, in ordine alle certificazioni, il GSE dovesse valutare attentamente il profilo della rilevanza, al fine di non perseguire violazioni meramente formali, dal momento che, sulla base della citata normativa, solo l'installazione di "moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento" deve ritenersi un idoneo presupposto della decadenza nel regime previgente. (Consiglio di Stato sez. II, 04/03/2025, n. 1837) >.
7.3. Anche nel caso in esame, pur dovendosi ribadire la inopportunità della “ scelta della società (OS) di impiegare sequenze sovrapponibili creando ambiguità e incoerenza nella documentazione “, si deve convenire con la ricorrente come non potesse adottarsi la conseguenza sfavorevole dell’esclusione della maggiorazione pur in carenza di alcuna prova della produzione extraeuropea dei moduli; tanto più che, come ammesso nelle stesse difese in giudizio del GSE, le sequenze non erano identiche ai numeri di serie dei moduli prodotti dalla Eoplly, atteso che nella struttura compariva la lettera “M” che rendeva distinguibile la struttura da quelle cinesi.
8. Ma il provvedimento risulta illegittimo anche sotto ulteriore profilo, evidenziato dalle difese della ricorrente.
8.1. L'art. 14, comma 1, lett. d), del d.m. 5 maggio 2011, riconosce il premio del 10 % " per gli impianti il cui costo di investimento [...] per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60 % riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea "; esso, come pacifico in giurisprudenza, non può che riferirsi al caso in cui il costo totale strettamente necessario per la realizzazione dell'impianto (al netto di quello relativo al lavoro) e per la quota minima stabilita (60%) sia - per intero - riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione Europea. Ove così non fosse, verrebbero svantaggiate le produzioni di Paesi comunitari, assai meno competitive rispetto a quelle extra UE (in particolare cinesi) per gli incomprimibili costi della manodopera.
Il costo totale strettamente necessario per la realizzazione dell'impianto, al netto di quello relativo al lavoro, e per la quota minima stabilita, pari al 60%, deve dunque essere per intero riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione Europea. L'incremento del 10% è pertanto accordato sull'intera produzione energetica dell'impianto fotovoltaico avente tali specifiche caratteristiche.
8.2. Venendo al caso in questione, è pacifico tra le parti come l’appellante avesse prodotto le fatture di acquisto di oltre quattromila moduli, tutti di produzione europea, ad eccezione di due (rispetto i quali, peraltro, è insorto il dubbio, e non la certezza, circa la provenienza extraeuropea).
Non risulta smentita in giudizio la circostanza, addotta dalla ricorrente, che l’incidenza dei due componenti “dubbi” sul valore dell’investimento fosse minima, e non tale da compromettere la quota (60%) stabilita dalle disposizioni sopra richiamate al fine di aspirare alla maggiorazione premiale di cui si discute.
La decisione appellata risulta quindi erronea anche sotto questo profilo.
9. Conclusivamente, ed assorbiti gli ulteriori profili (al cui esame la parte non mantiene alcun interesse), l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado, deve essere accolto il ricorso introduttivo, con il conseguente annullamento degli atti ivi impugnati.
10. Le spese del doppio grado, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
11. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso ed in riforma della decisione di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati.
Condanna il GSE a rifondere all’appellante le spese del doppio grado, liquidate in euro seimila, oltre accessori e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG AS AR, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
MA TE AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TE AR | IG AS AR |
IL SEGRETARIO