Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 05/05/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del CE IE Grasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 37717 proposto da XX (C.F.: XX), nato il XX a RA (TA) rappresentato e difeso dall’avv. Anna Francesca Pace (C.F. [...]– pec: annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio di Calabria, alla Via Sbarre Inferiori n. 164/C
CONTRO
-I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Leone (C.F. [...]– PEC: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;
AVVERSO
il diniego opposto al ricorrente a percepire l’indennità una volta tanto prevista per il militare che cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, ex articolo 1845 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, con ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
VISTO il codice di giustizia contabile;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti all’udienza del 18 marzo 2026
TT
Con ricorso depositato in data XX ottobre XX il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, riferiva di essersi arruolato in data XX e di essere stato collocato in congedo assoluta per infermità in data XX a seguito di visita medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale Bari-Palese 5^ Commissione Medica Ospedaliera Distaccata RA che lo riconosceva permanentemente non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza ma idoneo al transito nei ruoli del personale civile.
Dall’XX, a seguito della rinuncia a transitare nei ruoli civili, gli veniva erogata la pensione ordinaria, iscrizione n. XX.
Tuttavia evidenziava che con sentenza n.18066 del 10 gennaio 2018 della Corte di Cassazione veniva definitivamente condannato a anni XX di reclusione per una vicenda risalente all’XX.
Conseguentemente, veniva avviato, nel febbraio XX, procedimento disciplinare che si concludeva il XX con l’irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione che, ai sensi degli articoli 867 comma 5 e 923 comma 5 del D. Lgs. n.66/2010, veniva fatta decorrere dalla data di cessazione dal Servizio (XX).
Dopo aver riferito del negativo esito del ricorso innanzi al giudice amministrativo avverso il provvedimento disciplinare in questione evidenziava che a seguito di comunicazione del C.I.A.N. Guardia di Finanza in ordine alla modifica del titolo di cessazione dal servizio da “infermità” a “perdita del grado per rimozione” a decorrere dal XX, l’INPS di RA con provvedimento del XX provvedeva alla revoca della pensione e al recupero di €.XX quale rimborso per somme non dovute.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, in data XX, il ricorrente formulava domanda per l’ottenimento dell’indennità “una tantum” prevista dall’art. 52 comma 5 del D.P.R. n.1092 del 1973; l’INPS tuttavia con una pec del XX si limitava a rispondere che il ricorrente aveva maturato il diritto alla pensione differita.
Ha, quindi presentato ricorso innanzi a questo CE lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art.1845 del d.lgs.66/2010 in relazione agli artt.52 e 54 del d.p.r. 1092/1973, la mancanza di chiarezza nella risposta dell’INPS che ha genericamente richiamato il diritto alla pensione differita, ricordando che con i criteri introdotti dall’articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 30.04.1997, n.165 non sembrerebbe in discussione la circostanza che, non avendo diritto a pensione alla cessazione, troverebbe applicazione l’art.52 comma 5 del d.p.r.1092/1973 che prevede il diritto al conseguimento della richiesta indennità, non potendo, quindi, ostare la possibilità di presentare una futura domanda all’INPS al maturare dell’età anagrafica.
Ha concluso, quindi, per l’accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell’ente previdenziale al pagamento di quanto richiesto.
Si è costituita l’INPS che, nell’evidenziare che il ricorrente, a seguito del diniego richiesto, avesse ritenuto di non interloquire con l’ente e di non proporre ricorso amministrativo, preferendo adire le vie legali, chiedeva la cessazione della materia del contendere comunicando di aver predisposto la determina di liquidazione, che allegava in bozza, indicando di aver proceduto a quantificare l’indebito dovuto dal ricorrente per effetto della revoca della pensione, di aver effettuato la valutazione del servizio utile alla data del XX pari a XX anni e di non aver effettuato il pagamento in quanto in attesa della riliquidazione del TFS, dell’aggiornamento dell’indebito e delle verifiche che l’ufficio è tenuto ad effettuare ex art.48 bis del d.p.r. 602/1973.
Ha chiesto, pertanto, un rinvio dell’udienza al fine di completare tale iter.
Pertanto con ordinanza a verbale resa nell’udienza dell’11 marzo 2025 la causa veniva rinviata all’udienza del 27 maggio 2025.
L’ente riferiva, poi, di aver provveduto alla liquidazione della indennità una tantum in data XX, quantificandola in € XX.
Con memoria ritualmente depositata il ricorrente ha, tuttavia, contestato la quantificazione della somma erogata sulla scorta di diverse considerazioni che si possono di seguito sintetizzare:
· erroneità del periodo di servizio conteggiato in quanto l’ente avrebbe dovuto indicare la data di cessazione dal servizio al XX e non quella del XX; erroneità del servizio utile conteggiato; mancata indicazione del periodo di sospensione del militare dal servizio, pari a XX anni, che andrebbe calcolato per la metà come indicato dall’art.1847 del d.lgs 66/2010; mancata indicazione del periodo di servizio effettivo dall’XX, termine del periodo di sospensione al XX, data del congedo;
· erronea base di calcolo della retribuzione fissa e continuativa, che non ha tenuto conto della tredicesima mensilità, oltre che per essere riferita all’anno XX piuttosto che all’anno di avvenuta cessazione del servizio;
· erroneo calcolo degli interessi dovuti sulle somme da restituire a seguito della revoca della pensione;
· erroneo calcolo degli interessi dovuti sul TFR pagato in più e non dovuto;
· mancato pagamento sull’importo liquidato degli interessi legali.
L’INPS depositava memoria con la quale evidenziava di aver calcolato l’anzianità in conformità al messaggio Hermes 2161/2018; tuttavia riferiva, a fronte delle osservazioni presentate dal ricorrente, di aver chiesto chiarimenti alla Guardia di finanza in ordine alla natura del provvedimento di destituzione, ritenendo, altresì non dovuti gli interessi legali in assenza di una specifica richiesta in tal senso del ricorrente.
Contestualmente chiedeva un rinvio al fine di consentire l’interlocuzione richiesta.
Pertanto, con ordinanza a verbale resa nell’udienza del 27 maggio 2025, la causa veniva rinviata all’udienza del 22 settembre 2025 nel corso della quale il legale dell’INPS chiedeva ulteriore rinvio, non essendo pervenuto alcun chiarimento dagli uffici competenti.
All’esito dell’udienza del 26 gennaio 2026, poiché ancora una volta non era pervenuta alcuna documentazione, con ordinanza n.3 del 2 febbraio 2026 questo CE ha ordinato alla Direzione Regionale INPS Puglia ed alla Direzione provinciale INPS di RA di fornire i necessari chiarimenti in ordine alla correttezza dei conteggi effettuati per la liquidazione dell’indennità richiesta dal ricorrente ed a seguito dei chiarimenti richiesti alla Guardia di Finanza.
Tuttavia prima della fissata udienza l’INPS depositava memoria con la quale ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
L’ordinanza di questo CE è rimasta, quindi, inosservata.
DI
Alla luce degli atti versati in giudizio il ricorso si appalesa fondato con le precisazioni che verranno di seguito esposte.
Va, in primo luogo ricordato che il ricorrente ha agito per il riconoscimento del diritto all’indennità una tantum prevista dall’art. 1845 del d.lgs.66/2010 il cui riconoscimento appare pacificamente riconosciuto, a dispetto della laconica nota di risposta inviata via pec dall’amministrazione previdenziale da cui è agevole evidenziare, sin da subito, una chiarissima violazione dei principi più elementari di buona amministrazione posti a base del corretto agire della pubblica amministrazione.
Non a caso l’amministrazione previdenziale, a seguito del ricorso presentato innanzi a questo CE ha prontamente proceduto a predisporre il provvedimento di liquidazione dell’indennità.
Al riguardo non appaiono comprensibili le doglianze della difesa previdenziale in ordine ad un presunto mancato espletamento di un ricorso amministrativo da parte dell’odierno ricorrente così come quelle riguardanti eventuali mancate richieste di interlocuzione che, invero, non si comprende per quale motivo avrebbero dovuto essere poste in essere a fronte della laconica risposta fornita.
A seguito dell’ottenuto provvedimento favorevole, poi, parte ricorrente ne ha eccepito la correttezza in ragione degli erronei calcoli formulati.
Sul punto la difesa previdenziale, dopo aver chiesto (ed ottenuto) diversi rinvii dell’udienza per una interlocuzione con la Guardia di Finanza, si è riportata agli atti senza neanche fornire contezza dell’esito di tali interlocuzioni delle quali, infatti, agli atti del giudizio nulla risulta se non una richiesta di chiarimenti avanzata in data XX.
Alla luce di quanto sopra esposto e sulla scorta degli atti depositati in giudizio, questo CE ritiene, in primo luogo, opportuno circoscrivere il petitum alle sole questioni attinenti alle corrette modalità di calcolo dell’indennità una tantum richiesta dal ricorrente.
In tale ottica quindi, le considerazioni formulate dal ricorrente in ordine alla corretta quantificazione di quanto da lui dovuto a titolo di interessi sulle somme indebitamente percepite a titolo di pensione e a titolo di TFR non possono essere oggetti di esame in quanto esulano palesemente dall’ambito di cognizione di questo CE, non essendo state oggetto di specifica domanda in sede di ricorso introduttivo e non essendo in nessun modo collegate – se non per gli effetti compensativi che ne derivano – all’oggetto del presente giudizio.
Le restanti questioni prospettate nelle memorie depositate nel corso del giudizio devono trovare accoglimento.
Ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, infatti, non appaiono correttamente calcolati sia il servizio utile alla data del 10 agosto 2012 (pari a XX, dato non contestato dall’INPS) sia il servizio prestato dalla data di cessazione della sospensione alla data di congedo, sia il periodo di sospensione dal servizio che deve essere computato per un periodo pari alla metà.
Con riferimento alla prima questione l’art.54 ultimo comma del dpr 102/1973 prevede espressamente che l'indennità in questione è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile e non effettivo.
Con riferimento alla seconda questione, dagli atti prodotti in giudizio risulta che il periodo di sospensione dal servizio del ricorrente ha avuto termine in data XX e che dalla data predetta fino all’avvenuta cessazione è risultato in servizio.
Il predetto periodo non è stato preso in considerazione ai fini del quantum dovuto.
Sotto altro profilo anche il periodo di sospensione deve essere calcolato per la metà, non risultando, agli atti, che il provvedimento di rimozione per perdita del grado abbia avuto effetti demolitori retroattivi anche sullo status del ricorrente.
Ciò lo si deduce sia dalle note della Guardia di Finanza che prevedono espressamente la decorrenza del congedo anche per perdita del grado a decorrere dal 23 gennaio 2018 sia dal tenore dell’art.867 comma 5 del d.lgd.66/2010 che, al riguardo testualmente recita:
“La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1;
b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2.”
Nel caso di specie il ricorrente risulta essere stato riammesso in servizio dal XX (data in cui decorreva il periodo massimo della sospensione ); pertanto non può ritenersi applicabile alla fattispecie in questione il diverso termine – peraltro non applicato in concreto dalla Guardia di Finanza - previsto dall’articolato normativo sopra indicato.
Non a caso la nota indicata nella memoria difensiva dell’INPS quale richiesta di chiarimenti, inviata alla Guardia di finanza in data XX si appalesa più come una richiesta formale di adozione in via di autotutela di un provvedimento correttivo rispetto a quello già adottato dalla Guardia di Finanza in quanto nella stessa si chiede espressamente “la verifica della data indicata nel decreto” che, secondo quanto sostenuto dall’INPS risulterebbe errato.
In assenza di riscontro da parte della Guardia di Finanza non si comprende come l’amministrazione previdenziale abbia consapevolmente proceduto a disapplicare, di fatto, gli effetti del provvedimento di perdita del grado.
Conseguentemente, quindi, a base del calcolo da effettuare deve essere presa la retribuzione fissa e continuativa – ivi compreso la tredicesima mensilità – goduta dal ricorrente al momento del congedo e non già quella del XX.
L’INPS dovrà quindi riformulare i calcoli di quanto dovuto al ricorrente sulla scorta di quanto sopra indicato e, conseguentemente, sulla somma complessivamente dovuta spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi-.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ragione del valore medio della questione, opportunamente ridotto, e dello scaglione di riferimento della causa (€ XX - € XX).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica.
Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese legali che liquida in € 5.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% a favore dell’Avv. Anna Francesca Pace, dichiaratasi antistataria.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Il CE TI IE Grasso Depositata in segreteria il 05/05/26 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa. Depositata in segreteria il 05/05/26 IL GIUDICE L’ Assistente Amministrativo IE Grasso Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 05/05/26 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente