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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” dell'11.11.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7032 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Paolo Galluccio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Agnese Grassia, ed elettivamente domiciliata in via Unità Italiana n. 28 CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di essere dipendente dell' con mansioni di infermiere professionale, cat. D, e di CP_1 osservare un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, con un'articolazione giornaliera suddivisa in tre turni (8-14; 14-20; 20-08); ha inoltre dedotto di aver percepito, dal 2002 sino a tutto il 2008, il ticket mensa (del valore giornaliero di € 4,13) solo in corrispondenza dei turni mattutino e pomeridiano, e non anche per quello notturno. Tanto premesso, Contr lamentando l'illegittimità della determinazione dell e richiamando la normativa Contr contrattuale in tema, ha chiesto la condanna dell al pagamento, anche a titolo risarcitorio, del ticket mensa per il periodo indicato, quantificato nell'importo complessivo di € 549,29, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito l'intervenuta CP_1 prescrizione quinquennale del credito azionato e, nel merito, ha contestato con varie argomentazioni la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.
Ciò posto, il Tribunale – mutando il proprio precedente orientamento – ritiene di condividere i principi di diritto enunciati recentemente dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenze in atti n. 930/2024 e n. 935/2024), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Ai fini di un corretto iter espositivo, è necessario evidenziare l'evoluzione normativo – contrattuale sviluppatasi sul tema.
L'art. 31 del DPR n.348/1983 disponeva quanto segue: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile. Il dipendente è tenuto a pagare almeno un terzo del costo effettivo del pasto completo.
L'art.33 del DPR n. 270/1987 prevedeva: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile”.
L'art. 29 del CCNL comparto sanità 2001, integrativo del CCNL 7-4-1999, a sua volta dispone: “1 Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2 Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3 Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 4 Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
£.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR
270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Ebbene, come si rileva dalle succitate previsioni, il diritto al riconoscimento del cd. ticket mensa è collegato alla “particolare articolazione” dell'orario di lavoro, quindi al suo atteggiarsi nell'arco della giornata con modalità tali da generare, in ciascuna fascia oraria,
l'esigenza cui è sottesa l'erogazione dei ticket.
Deve poi osservarsi che con verbale di riunione del 13.12.1996 i rappresentanti delle
OO.SS. e la direzione generale amministrativa dell stabilivano che “Per quanto Pt_2 concerne l'istituto mensa si conviene che nelle more dell'espletamento della apposita gara, si erogano dei buoni ticket a tutti i lavoratori presenti in servizio nella fascia oraria dalle 12,30 alle 14,30 da utilizzare presso ristoranti, snack bar, fast food, ipermercati con tavola calda disponibili a ritirare i ticket”.
In seguito, nell'incontro del 16.12.2008, le OO.SS. ribadivano il riconoscimento del diritto anche al personale impiegato nel turno notturno, dando atto che il riconoscimento a far data dall'1.01.2009 avveniva a modifica dei precedenti accordi.
A questo punto, il Tribunale (aderendo al ragionamento adottato con costanza dalla
C.d.A. di Napoli) intende dare continuità al principio dettato dalla Corte di legittimità con sent. n. 15614 del 2015, resa in identica fattispecie: “La Corte partenopea non ha fatto derivare il diritto in questione direttamente ed in via immediata dalla disposizione di cui all'art 29 del C.C.N.L. 20.09.2001 (che non prevede un diritto alla mensa generalizzato ma lo riconosce solo in capo ai dipendenti “in relazione alla particolare articolazione dell'orario”), anzi ha evidenziato la non univocità e non esaustività, a tal fine, dell'espressione utilizzata specificando che la stessa rimandava a valutazioni da adottarsi in ambito aziendale, anche alla luce della circostanza che all'azienda era demandata la regolamentazione della più generale materia dell'articolazione dell'orario di servizio (art.
6, comma 1, lettera B primo alinea del C.C.N.L. del 7 Aprile 1999). Partendo da tale premessa, la Corte territoriale è pervenuta, quindi, ad affermare che proprio nel suddetto ambito aziendale fossero rinvenibili comportamenti delle parti sociali deponenti nel senso di ritenere che un turno continuativo di 12 ore, svolto dalle 20:00 alle 08:00, integrasse quella” particolare articolazione dell'orario” di cui al citato articolo 29 del CCNL. Ciò ha Contr fatto valorizzando le scelte operate dall medesima e dalle organizzazioni sindacali in sede di incontro del 16 Dicembre 2008 nel corso del quale era stato “ribadito” (ed il verbo appare significativo della riaffermazione di una valutazione dei medesimi termini già espressa) il riconoscimento del diritto anche al personale in turno di servizio nella fascia notturna, ritenuto in linea con la nozione di “particolare articolazione dell'orario” di cui all'art. 29 del CCNL del 2001, rispetto alla quale era, al contrario, dissonante quanto provvisoriamente stabilito ("nelle more dell'espletamento dell'apposita gara") nel verbale di riunione del 13 dicembre 1996. Trattasi di valutazione di merito che non è stata idoneamente censurata dall'asl ricorrente la quale, oltre a denunciare una, come detto, inesistente erronea interpretazione della norma contrattuale, si è limitata ad un mero cenno al contenuto dell'accordo aziendale del 12.12.1996 (secondo la Corte territoriale di fatto superato dalle successive determinazioni delle parti sociali ritenute più razionali ed eque in rapporto alla previsione del CCNL del 2001) ed a considerazioni metagiuridiche circa la compatibilità dell'esigenza del servizio mensa solo con il turno diurno e non anche con quello notturno (in disparte essendo la considerazione che non è affatto detto che, secondo gli usi comuni, non si debba consumare il pasto- inteso quale momento di ritempramento delle energie psicofisiche – nell'arco di 12 ore di servizio dalle 20:00 alle
08:00 periodo anche eccedente quello che dal D.LGS. 8 aprile 2003 n. 66, art. 1, comma
2, “Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/10
4/Ce e 2000/34/Ce “viene definito come periodo notturno e cioè “periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino”)”.
D'altro canto, la medesima posizione è stata assunta dalla Suprema Corte – sempre in una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del ticket mensa durante l'espletamento dell'attività lavorativa in turno notturno – che ha ribadito la pregnanza dell'art. 8 D.Lgs. n. 66 del 2003: “Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. … 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 n. 31137, in relazione alle previsioni dell'art. 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI” (cfr. Cass. sent. n. 5547/2021).
Deve allora concludersi che alla parte ricorrente spetta un ticket mensa per ogni giornata di presenza al lavoro, anche laddove sia stato osservato il turno dalle ore 20.00 alle ore
8.00. Per espressa previsione normativa, infatti, la concessione del ticket è condizionata da due presupposti:
a) lo svolgimento dell'attività lavorativa;
b) la “particolare articolazione dell'orario” di lavoro.
Quanto al primo presupposto, lo stesso risulta per tabulas (doc. in atti).
Il nodo principale della questione, invece, attiene alla sussistenza del secondo presupposto (“particolare articolazione dell'orario”).
In proposito va osservato che tanto la disposizione legislativa quanto quella contrattuale si riferiscono alla “particolare articolazione dell'orario” di lavoro osservato;
e tale articolazione, sia per la continua rotazione dei turni, sia per la loro durata, sia ancora per la collocazione temporale degli stessi, è certamente “particolare”.
Del resto, se “normale” è l'articolazione dell'orario che si sostanzia in 40 ore settimanali
(o 36 nel caso di specie) suddivise in 5 (o 6) giorni (con cadenza regolare), certamente
“particolare” è quell'orario (come quello in esame) che prevede una continua rotazione dei turni, uno dei quali (quello in questione) addirittura di 12 ore consecutive, comprendenti l'intera serata e notte.
Conseguentemente, appare illegittimo il rifiuto (poi rimosso dal 1° gennaio 2009) dell' convenuta di concedere il ticket mensa in relazione al turno 20.00- Controparte_1
8.00.
Ed invero, non può affermarsi che lo svolgimento dell'attività lavorativa nel turno 20.00-
8.00 non integri la “particolare articolazione dell'orario”, anche se posto in relazione agli altri due turni di lavoro (8.00-14.00 e 14.00-20.00), per i quali l' ha Controparte_1 regolarmente provveduto a corrispondere i ticket mensa: infatti, quanto alla durata, si tratta di un turno di ben 12 ore consecutive, di durata doppia rispetto sia agli altri 2 turni
(per i quali è sempre stato riconosciuto il ticket mensa) sia all'ordinario orario di lavoro giornaliero di 6 ore (ai sensi del CCNL Comparto Sanità Pubblica l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, suddivisi su 6 giorni); quanto alla sua collocazione temporale, si tratta di un turno che ricomprende (e addirittura travalica) l'intero orario di lavoro notturno, per tale intendendosi (ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 66/2003) il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”.
Resta, infine, da osservare che il diritto al ticket mensa è confermato anche dalla ratio delle disposizioni surrichiamate e dalla natura stessa del c.d. buono pasto, da sempre ritenuta bivalente, giacché alla semplice natura retributiva, fondata sulla corrispettività intrinseca al sinallagma contrattuale posto alla base del rapporto contrattuale di lavoro, si unisce certamente anche una funzione risarcitoria del danno psicofisico ed esistenziale patito dal lavoratore che ponga in essere una particolare prestazione lavorativa, o che ponga in essere la medesima prestazione lavorativa con modalità particolari.
Sulla base di siffatte considerazioni, quindi, agganciare l'erogazione dell'emolumento in questione semplicemente al dato che la prestazione lavorativa sia svolta in concomitanza con la consumazione del pasto di metà giornata (come ha operato la ) si CP_1 risolve in un'operazione ermeneutica del tutto ingiustificata ed errata, così come già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. 15614/2015).
Più specificatamente, l'orario del pasto è legato a disparate e casuali circostanze, sicché non si comprende perché debba ritenersi normale mangiare tra le 12 e le 14 e non, invece, alle 20.00. Al contrario, è indiscutibile che abbia carattere “particolare” il turno dalle 20.00 alle 8.00; turno che viene a ricomprendere sia il pasto serale che quello di prima mattina.
Ne consegue il riconoscimento del diritto per cui è causa.
Quanto all'eccezione di prescrizione (quinquennale) del credito, essa è infondata, rinvenendosi nella produzione di parte ricorrente numerosi atti interruttivi del termine (cfr. missive del 2004, 2008, 2011, 2016 e 2021, riferite espressamente anche al dipendente
). Parte_1
In definitiva, l deve essere condannata al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 549,29 (come da conteggi non specificamente contestati), oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione della difformità di orientamenti giurisprudenziali sulla questione e del mutamento di orientamento della scrivente, nonché del carattere seriale del contenzioso, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 549,29, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 25.11.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino