Articolo 2 della Legge 22 giugno 1956, n. 578
Articolo 1
Versione
13 luglio 1956
Art. 2.
All'onere di lire 1.040.448.000 relativo all'esercizio 1955-56 si fara' fronte col versamento al bilancio dell'entrata, di ugual somma proveniente dalla gestione speciale dei beni gia' assegnati alla dotazione della corona di cui all' art. 13, comma primo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 luglio 1956