TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 2203, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(FR) alla via R Rizza n.
4 - CF assistito dal Patronato , CodiceFiscale_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Schiavi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Morolo (FR), via Piglio n. 11,
RICORRENTE
CONTRO
, CF Controparte_1
- Sede di Formia - in persona del Direttore della Direzione Regionale per P.IVA_1 il Lazio p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bontempo, elettivamente domiciliato presso la sede in Cassino alla piazza Labriola n. 49, CP_1
RESISTENTE
oggetto: infortunio sul lavoro
conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. si rivolgeva al Tribunale Parte_1
di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver subito, in data
24/10/2017, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, frattura dell'arco anteriore della 3^, 4^, 5^ e 6^ costola di destra e della 2^,3^,4^, e 5^ costola di sinistra,
frattura del manubrio e del corpo dello sterno, trauma distorsivo del ginocchio destro
con interessamento del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale
interno, trauma contusivo-distorsivo della spalla sinistra con lesione del tendine, di essere stato subito condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Pavia e, successivamente, ricoverato presso lo stesso nosocomio dal 24.10.2017 al 27.10.2017.
Affermava di aver aperto la pratica infortunistica presso l' (n. Inf./M.P. CP_1
515580886 del 24/10/2017) e di aver ricevuto comunicazione dell' del CP_1
18.01.2018 ove gli veniva riconosciuto un grado di invalidità accertato pari all'8%, percentuale che andava a sommarsi al precedente infortuno, occorso sempre in ambito lavorativo n° 508027366 del 2% per un totale di percentuale di invalidità pari a 9 punti percentuale;
di aver proposto opposizione ritenendo non corretta tale quantificazione del grado di invalidità. Evidenziava che con verbale collegiale del 22/12/2020, i medici stante la discordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione funzionale, riportate nel provvedimento dell'istituto e nel certificato medico allegato all'opposizione, concludevano in maniera discorde;
di aver ricevuto comunicazione del
24.12.2020 nella quale l' confermava la misura precedentemente comunicata. CP_1
Tanto premesso, così concludeva: “- accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 24/10/2017, ha causato una menomazione dell'integrità Pt_1
Pag. 2 di 5 psico fisica pari a 17 punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà
accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al d.lgs. 38/2000 e del D.M.
12.7.2000, che, sommato alle preesistenze già riconosciute dall' , provoca un CP_1
complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica permanente pari a 19 punti percentuale o alla percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU;
- condannare, per l'effetto, l' in persona del Direttore pro CP_1
tempore, a corrispondere al ricorrente la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per
la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio valutabile in 17 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, che, unitamente ai danni pregressi, ammonta ad una invalidità
permanente pari a complessivi 19 punti percentuale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.”. Il tutto con vittoria e competenze professionali in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Veniva disposta ed espletata CTU medico legale, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il consulente nominato, dott. , sulla base della documentazione medica Persona_1
e dopo aver sottoposto il ricorrente a visita, riteneva congrua una valutazione del danno biologico nella misura del 10%. Tenendo conto anche del precedente infortunio CP_1
valutato nella misura del 2%, riconosceva un complessivo danno biologico nella CP_1
misura dell'11% (Per tali esiti ritengo congrua una valutazione del danno biologico in ambito nella misura del 10%. Per la valutazione del danno biologico ho preso CP_1
come riferimento quanto riportato nelle seguenti voci tabellari di cui al DM del
12/7/2000: * voce tabellare 219 - Esiti di fratture costali multiple, viziosamente
consolidate; per ogni costa - che prevede una valutazione fino ad 1%; * voce tabellare
Pag. 3 di 5 con sfumata compromissione funzionale – che prevede una valutazione fino al 5% Tale grado di invalidità può farsi risalire all'epoca di denuncia dell'infortunio (24-10-2017).
Considerando anche il precedente infortunio valutato nella misura del 2%, si otterrà, nel complesso, un danno biologico dell'11%; anche tale valutazione può farsi CP_1
decorrere dall'epoca di denuncia dell'infortunio in esame (24-10-17). – pag. 7 CTU).
In risposta al quesito posto dal Giudice, concludeva riconoscendo un danno biologico del 10% con decorrenza dalla data di denuncia dell'infortunio (24.10.2017) e, CP_1
procedendo all'unificazione dei postumi con il precedente infortunio (2%), una valutazione dell'11% (1) risulta che in occasione dell'infortunio del 24-10-17, il Sig.
abbia riportato un trauma contusivo a carico del torace caratterizzato Parte_1
da frattura costali multiple e infrazione a carico dello sterno;
2) è proponibile una valutazione nell'ordine del 10% come danno biologico , sulla base della voci CP_1
tabellari n. 219 e 216 di cui al DM del 12-7-2000, con decorrenza dalla data di denuncia dell'infortunio (24-10-17); 3) procedendo all'unificazione dei postumi con il precedente infortunio (2%), si otterrà, nel complesso, una valutazione dell'11%. – pag.
8 CTU).
Tanto premesso, vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto innanzi, sulla base della consulenza espletata, si ritiene che debba riconoscersi in capo al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica
Pag. 4 di 5 permanente nella misura dell'11% con decorrenza dalla data di denuncia dell'infortunio
(24.10.2017).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese per la consulenza, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara che l'infortunio lavorativo del 20.10.2017 ha causato al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica del 10% e, procedendo all'unificazione dei postumi con il precedente infortunio (2%), un danno biologico complessivo dell'11% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli il relativo beneficio CP_1
economico con decorrenza dalla data di denuncia dell'infortunio (24.10.2017), come da CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati,
come per legge.
3. condanna l' resistente, in persona del l.r.p.t., a rifondere al ricorrente le spese CP_1
di lite liquidate in € 1.800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separato CP_1
decreto.
Cassino, 4 6 25
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
216 - Esiti di frattura dello sterno apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 2203, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(FR) alla via R Rizza n.
4 - CF assistito dal Patronato , CodiceFiscale_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Schiavi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Morolo (FR), via Piglio n. 11,
RICORRENTE
CONTRO
, CF Controparte_1
- Sede di Formia - in persona del Direttore della Direzione Regionale per P.IVA_1 il Lazio p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bontempo, elettivamente domiciliato presso la sede in Cassino alla piazza Labriola n. 49, CP_1
RESISTENTE
oggetto: infortunio sul lavoro
conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. si rivolgeva al Tribunale Parte_1
di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver subito, in data
24/10/2017, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, frattura dell'arco anteriore della 3^, 4^, 5^ e 6^ costola di destra e della 2^,3^,4^, e 5^ costola di sinistra,
frattura del manubrio e del corpo dello sterno, trauma distorsivo del ginocchio destro
con interessamento del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale
interno, trauma contusivo-distorsivo della spalla sinistra con lesione del tendine, di essere stato subito condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Pavia e, successivamente, ricoverato presso lo stesso nosocomio dal 24.10.2017 al 27.10.2017.
Affermava di aver aperto la pratica infortunistica presso l' (n. Inf./M.P. CP_1
515580886 del 24/10/2017) e di aver ricevuto comunicazione dell' del CP_1
18.01.2018 ove gli veniva riconosciuto un grado di invalidità accertato pari all'8%, percentuale che andava a sommarsi al precedente infortuno, occorso sempre in ambito lavorativo n° 508027366 del 2% per un totale di percentuale di invalidità pari a 9 punti percentuale;
di aver proposto opposizione ritenendo non corretta tale quantificazione del grado di invalidità. Evidenziava che con verbale collegiale del 22/12/2020, i medici stante la discordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione funzionale, riportate nel provvedimento dell'istituto e nel certificato medico allegato all'opposizione, concludevano in maniera discorde;
di aver ricevuto comunicazione del
24.12.2020 nella quale l' confermava la misura precedentemente comunicata. CP_1
Tanto premesso, così concludeva: “- accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 24/10/2017, ha causato una menomazione dell'integrità Pt_1
Pag. 2 di 5 psico fisica pari a 17 punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà
accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al d.lgs. 38/2000 e del D.M.
12.7.2000, che, sommato alle preesistenze già riconosciute dall' , provoca un CP_1
complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica permanente pari a 19 punti percentuale o alla percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU;
- condannare, per l'effetto, l' in persona del Direttore pro CP_1
tempore, a corrispondere al ricorrente la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per
la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio valutabile in 17 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, che, unitamente ai danni pregressi, ammonta ad una invalidità
permanente pari a complessivi 19 punti percentuale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.”. Il tutto con vittoria e competenze professionali in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Veniva disposta ed espletata CTU medico legale, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il consulente nominato, dott. , sulla base della documentazione medica Persona_1
e dopo aver sottoposto il ricorrente a visita, riteneva congrua una valutazione del danno biologico nella misura del 10%. Tenendo conto anche del precedente infortunio CP_1
valutato nella misura del 2%, riconosceva un complessivo danno biologico nella CP_1
misura dell'11% (Per tali esiti ritengo congrua una valutazione del danno biologico in ambito nella misura del 10%. Per la valutazione del danno biologico ho preso CP_1
come riferimento quanto riportato nelle seguenti voci tabellari di cui al DM del
12/7/2000: * voce tabellare 219 - Esiti di fratture costali multiple, viziosamente
consolidate; per ogni costa - che prevede una valutazione fino ad 1%; * voce tabellare
Pag. 3 di 5 con sfumata compromissione funzionale – che prevede una valutazione fino al 5% Tale grado di invalidità può farsi risalire all'epoca di denuncia dell'infortunio (24-10-2017).
Considerando anche il precedente infortunio valutato nella misura del 2%, si otterrà, nel complesso, un danno biologico dell'11%; anche tale valutazione può farsi CP_1
decorrere dall'epoca di denuncia dell'infortunio in esame (24-10-17). – pag. 7 CTU).
In risposta al quesito posto dal Giudice, concludeva riconoscendo un danno biologico del 10% con decorrenza dalla data di denuncia dell'infortunio (24.10.2017) e, CP_1
procedendo all'unificazione dei postumi con il precedente infortunio (2%), una valutazione dell'11% (1) risulta che in occasione dell'infortunio del 24-10-17, il Sig.
abbia riportato un trauma contusivo a carico del torace caratterizzato Parte_1
da frattura costali multiple e infrazione a carico dello sterno;
2) è proponibile una valutazione nell'ordine del 10% come danno biologico , sulla base della voci CP_1
tabellari n. 219 e 216 di cui al DM del 12-7-2000, con decorrenza dalla data di denuncia dell'infortunio (24-10-17); 3) procedendo all'unificazione dei postumi con il precedente infortunio (2%), si otterrà, nel complesso, una valutazione dell'11%. – pag.
8 CTU).
Tanto premesso, vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto innanzi, sulla base della consulenza espletata, si ritiene che debba riconoscersi in capo al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica
Pag. 4 di 5 permanente nella misura dell'11% con decorrenza dalla data di denuncia dell'infortunio
(24.10.2017).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese per la consulenza, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara che l'infortunio lavorativo del 20.10.2017 ha causato al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica del 10% e, procedendo all'unificazione dei postumi con il precedente infortunio (2%), un danno biologico complessivo dell'11% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli il relativo beneficio CP_1
economico con decorrenza dalla data di denuncia dell'infortunio (24.10.2017), come da CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati,
come per legge.
3. condanna l' resistente, in persona del l.r.p.t., a rifondere al ricorrente le spese CP_1
di lite liquidate in € 1.800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separato CP_1
decreto.
Cassino, 4 6 25
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
216 - Esiti di frattura dello sterno apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o