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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/12/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
1959/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1959/2019, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, riservata in decisione all'udienza del 19.06.2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Mario Signore, presso il quale elegge domicilio, in via XXIV Maggio 8 bis, FORMIA
(LT).
ATTORE
CONTRO
, in persona del Vicesindaco reggente pro tempore, con sede in Controparte_1
Piazza della Repubblica nr. 2, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
RL AR NN (c.f. PEC C.F._2 Email_1
FAX 0733272401) e con lo stesso elettivamente domiciliato presso l'Avv. Filippo
Visocchi (c.f. PEC FAX C.F._3 Email_2
0776609344) in Via G. Visocchi, 6 - 03042 ATINA (FR). pagina 1 di 15 CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER : “ Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, Parte_1
così provvedere: nel merito.
- accertata e dichiarata, per i fatti di cui in premessa, l'esclusiva responsabilità del
, in ordine alla causazione del sinistro subito dal e, Controparte_1 Parte_1
dunque, l'esclusivo responsabile dei danni dallo stesso patiti, inquadrandolo la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art 2051 c.c., e/o in via subordinata ed alternativa, accertati e valutati i medesimi fatti sotto il diverso profilo di cui all'art. 2043 c.c. e, per
l'effetto,
- condannare, il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2
pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno ricorrente (comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, perdita di chance e stress emotivo), della somma da accertarsi e determinarsi in corso di causa, anche a seguito di espletamento di C.T.U. medica, con l'applicazione delle note tabelle, oltre alla ulteriore somma che l'adito Giudice Vorrà ritenere di giustizia, valutata equitativamente, per il risarcimento di tutti i danni-conseguenza (non patrimoniali, perdita di chance, stress emotivo, ecc...) derivanti dal sinistro in oggetto.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dì del fatto illecito al pagamento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
PER IL COMUNE DI : “Piaccia al Giudice monocratico del Tribunale adito CP_1
respingere la domanda attrice perché non provata, infondata in fatto e diritto, mentre vi
è piena prova che il sig. abbia volontariamente assunto il rischio di Parte_1
pagina 2 di 15 procedere in una strada una strada che non conosceva benché quella sera fosse completamente buia, pavimentata in sanpietrini, in discesa e scivolosa, senza adottare alcuna cautela e verosimilmente con passo spedito stante la rovinosità della sua caduta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, , adiva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
chiedendo che venisse accertata la responsabilità esclusiva del stesso nella CP_1
causazione del sinistro e che questi venisse condannato al risarcimento del danno in suo favore.
A sostegno della domanda egli sosteneva quanto segue:
- in data 29/12/2016, alle ore 19,45 circa, in CP_2 Parte_1
percorreva, in discesa e a piedi, la stretta Via Strade Basse, quando, giunto all'altezza del numero civico 1, T'istante inciampava in una "sporgenza" emergente dal sedime stradale, che ne determinava una rovinosa caduta con significative conseguenze fisiche.
- nell'occasione del sinistro il sig. , percorrendo la detta Via Strade Basse, a Pt_1
causa della scarsissima illuminazione e della conformazione, in pendenza, della stessa strada, non poteva avvedersi, infatti, di quel "rilievo e/sporgenza", costituito da una parte di un c.d. "sampietrino" dissestato ed emergente oltre il piano stradale e posto a margine di un tombino ivi stante, la situazione di pericolo, non risultava in alcun modo percepibile anche secondo le norme di comune esperienza, né, a monte, risultava segnalata la pericolosità generica della detta via per la sua conformazione accidentata, tanto è che la presenza di un ostacolo in "in rilievo e dislivello" nel punto in cui si è verificato il sinistro, e più precisamente tra lo stesso selciato ed il margine del tombino, determinava, quale causa unica,
l'evento sinistroso;
pagina 3 di 15 - la detta situazione di pericolo, immanentemente connessa alla struttura e/o alle pertinenze della strada, era percepita e riconosciuta come tale dallo stesso convenuto che, nei giorni immediatamente successivi alla denuncia del CP_1
sinistro da parte del sig. , prontamente inviava, sul Parte_1
"presumibile" luogo del sinistro, operai comunali per effettuare estemporanee opere di livellamento, con l'uso di materiale utile a colmare i dislivelli e le crepe del piano stradale.
- a seguito della rovinosa caduta, il sig , oltre alla lesione Parte_1
meniscale dx subiva un forte trauma al bacino ed al ginocchio, tanto da rendere necessario l'intervento di una autoambulanza per il soccorso e ricovero presso il
P.O. di Macerata, ove, in prime cure, gli veniva diagnosticata la "frattura sotocapitata del collo femore da", per la risoluzione della quale era stato necessario un successivo trasporto presso l'Istituto Rizzoli di Bologna, ove veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici per la riduzione delle fratture e per l'applicazione di protesi;
- inoltre, nell'occasione ed a causa della suddetta caduta, il sig. Parte_1
subiva la rottura dei propri occhiali graduati da vista;
- a distanza di oltre due anni e nonostante i diversi ricoveri ed interventi subiti per dette lesioni, all'attore sono residuati gravi esiti invalidanti di carattere permanente, oltre al danno ulteriore derivante dalla grave prostrazione psichica e stress emotivo cui il era affetto, per il peggioramento della Parte_1
propria qualità di vita, la sospensione delle attività sportive, la perdita di chance lavorative.
concludeva come da atti sopra richiamati. Parte_1
In data 2-10-2019, si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto Controparte_1
delle richieste della parte attrice ed eccepiva quanto segue:
- Non esisteva alcuna sporgenza emergente dal sedime stradale all'altezza del nr. civico 1 di via Strade Basse in e ciò era ben visibile anche dalla CP_1 pagina 4 di 15 documentazione fotografica che lo stesso sig. inviava nell'immediatezza Pt_1
al Comune con l'email del 31 dicembre 2016 protocollata dal il 2 CP_1
gennaio 2017; tantomeno si poteva attribuire a una qualsivoglia irregolarità del selciato la asserita caduta del sig. ; del resto, il fatto che il sig. Pt_1 Pt_1
inciampava in una sporgenza del selciato era una sua mera asserzione, destituita di qualsiasi prova e dalla stessa narrazione fatta dal ricorrente non emergeva che vi siano state persone presenti alla sua caduta: in effetti nella e-mail del 31/12/2016, protocollata dal il 02/01/17, con cui il sig. segnalava l'accaduto CP_1 Pt_1
al lo stesso affermava che i signori poi indicati come testimoni Controparte_1
intervenivano solo in un secondo momento al fine di prestargli i primi soccorsi;
- pertanto la caduta del sig. in fatto non era attribuibile al fondo stradale e Pt_1
comunque mancava qualsivoglia prova che lo stesso sia inciampato a causa del selciato.
- si contestava nel modo più reciso che il selciato fosse disconnesso o presentasse dislivelli e crepe notevoli e tali da costituire insidia e altrettanto si contestava la successiva presenza in loco di operai comunali e l'esecuzione di lavori di livellamento, riparazione o ripristino del selciato di via Strade Basse nei giorni immediatamente successivi alla sopra citata e-mail del sig. ; quest'ultima Pt_1
infatti era circostanza mai avvenuta.
- in realtà la pavimentazione di via Strade Basse era del tutto analoga a quella dell'intero centro storico di e non era perfettamente liscia (come potrebbe CP_1
essere una strada recentemente asfaltata ovvero la pavimentazione di un interno – ad. es. di un centro commerciale) ma presentava delle irregolarità che sono palesi e che chiunque si trovi a percorrere il centro storico di , così come di CP_1
qualunque borgo storico italiano, immediatamente percepiva;
nel caso di specie il sig. era perfettamente a conoscenza di come fosse pavimentata via Pt_1
Strade Basse di in quanto egli era coniugato con la sig.ra CP_1 Persona_1
che ivi risiede al n. 17 e pertanto non poteva ritenersi che la
[...]
pagina 5 di 15 pavimentazione del centro storico di e in particolare quella della suddetta CP_1
via costituisse per lui insidia o trabocchetto;
- ancora si evidenziava che via Strade Basse era regolarmente fornita di illuminazione pubblica in funzione al momento della caduta del sig. , Pt_1
illuminazione a norma e perfettamente operante, né risultano al Comune segnalazioni che alla data e all'ora del sinistro vi erano guasti o malfunzionamenti;
- Infine, sirilevava che via Strade Basse all'epoca del sinistro contava una popolazione residente di 29 unità e mai alcun abitante aveva segnalato incidenti a causa della pavimentazione stradale ovvero aveva avanzate doglianze circa la stessa;
a tutt'oggi in via Strade Basse vi era una popolazione residente pari a 20 unità, nessun infortunio è mai stato segnalato al prima del dicembre 2016 CP_1
e poi fino alla data odierna, e la strada era normalmente transitata dai pedoni.
Si costituiva in data 06/12/19 la eccependo Controparte_3
preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ex art. 38 c.p.c., chiedendo il mutamento nel rito ordinario, eccependo anche la prescrizione del diritto di garanzia invocato dal stante il decorso del termine biennale di cui Controparte_1
all'art. 2952 c.c., in via subordinata contestando l'an debeatur ed il quantum debeatur.
All'udienza del 18/12/19 il ricorrente eccepiva la tardività della contestazione di incompetenza territoriale, mentre il resistente ribadiva di non aver CP_1 CP_1
provveduto alla chiamata del terzo pertanto se ne Controparte_3
richiedeva l'estromissione dal giudizio. L'adito Giudice, ritenuto il carattere non sommario della trattazione del procedimento, convertiva il rito in ordinario, trattenendo la causa in decisione “al fine di statuire sulla necessità o meno di estendere il contraddittorio alla , riservandosi all'esito l'adozione Controparte_3
dei provvedimenti istruttori, concedendo alle parti termine di giorni dieci per il deposito di note.
pagina 6 di 15 Venivano depositate le rispettive note: il 27/12/19 la la Controparte_3
quale non si opponeva alla richiesta di sua estromissione dal giudizio, atteso anche il riconoscimento, da parte del dell'eccezione di prescrizione avanzata Controparte_1
dalla stessa;
il 30/12/19 il il quale confermava di non aver mai Controparte_1
chiamato in causa il terzo avendo invece provveduto ad Controparte_3
una informale comunicazione per richiesta di conferma della eccezione di prescrizione.
Con sentenza non definitiva n. 1/20 depositata il 02/01/20, l'adito Tribunale, rilevato che la Compagnia assicuratrice non rivestisse qualità di litisconsorte necessario, accertato che il non avesse mai provveduto all'integrazione del contraddittorio Controparte_1
nei confronti della predetta Compagnia, “ritenuto, in questa prospettiva, che la partecipazione al processo della osti all'esigenza di Controparte_3
celerità e speditezza del procedimento, avendo l'intervenuta sollevato questioni, tra
l'altro, attinenti all'efficacia del rapporto contrattuale intrattenuto con il CP_1
”, disponeva l'estromissione dal giudizio della
[...] Controparte_3
compensando tra le parti le spese di lite, disponendo la prosecuzione della causa tra il ed il come da separata ordinanza. Pt_1 Controparte_1
Tanto premesso in fatto, la domanda avanzata dalla PARTE ATTRICE va in parte accolta.
Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, occorre premettere alcune generali considerazioni in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c. e alle cause di esclusione di tale responsabilità (invocata da parte convenuta).
In particolare questo giudicante ritiene che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cassazione n. 6034/2018). pagina 7 di 15 Nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso"( Cassa. Cit)
L'obbligo di condotta ragionevole e prudente, nonché attenta, del danneggiato costituisce dunque elemento da valutare non tanto o non solo ai fini della esclusione del nesso causale ma anche ai fini della quantificazione del grado di incidenza dell'evento dannoso. Il richiamo all'art. 1227 c.c., titolato “concorso del fatto colposo del creditore”, fa intendere come rilevante l'elemento soggettivo del danneggiato da valutarsi, come elemento del fatto dannoso. La Corte fa infatti riferimento alla “efficienza causale” del comportamento imprudente (quindi colposo) del danneggiato.
Nel caso di specie ha ottemperato all'onere probatorio su di Parte_1
lui gravante tramite i rilievi fotografici che dimostrano la “sporgenza” del sampietrino generante un ostacolo e la testimonianza del teste il quale ha Testimone_1
confermato sia la mancanza di illuminazione lungo Via Strade Basse sia l'assenza di qualsiasi segnaletica di pericolo.
In particolare, la foto n. 1 mostra l'esistenza di una strada in sampietrini riconosciuta dai testi come via Strade Basse e le altre foto mostrano particolari della situazione del manto stradale nei pressi di un tombino in ferro. Proprio a ridosso di tale tombino vi è un sampietrino in parte incavato ed in parte sporgente rispetto al piano stradale formato pagina 8 di 15 da altri sampietrini. Il teste ed il teste hanno confermato quello che Per_1 Tes_1
era lo stato dei luoghi nel momento in cui accorrevano verso il che era Pt_1
accasciato a terra dopo la caduta.
Inoltre, per quanto concerne l'entità dei danni e la derivazione causale dei medesimi, nella CTU del Consulente d'ufficio Dott. si afferma che: Persona_2
“In merito ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice, si ritiene di poter rispondere con motivata certezza quanto segue: per le lesioni subite, a partire dall'epoca cui fa riferimento il presente accertamento medico-legale il Sig. ha Parte_1
riportato: esiti di frattura collo femore dx trattato con osteosintesi con viti e protesi totale d'anca, con residua limitazione funzionale. il tutto appare in correlazione al sinistro subito in data 29.12.'16, sulla scorta dell'esame clinico obiettivo praticato in
P.S. (come da Legge 37/12), stante la dinamica del sinistro e, tenuto conto dell'età e delle attitudini lavorative generiche e specifiche;
tenuto conto del grado e della natura delle infermità denunciate;
tenuto conte delle preesistenze, tale lesione ha comportato: - un'Invalidità, espressione di un Danno Biologico permanente, complessivamente quantizzabile al 20% (venti %); - un periodo di Inabilità totale ITT per 20 (venti) giorni, mediamente valutabile al 100%, - un'ulteriore periodo di Inabilità parziale ITP per 60
(sessanta) giorni, mediamente valutabile al 50%. Le spese mediche documentate in atti appaiono congrue per un totale di €. 641,00; non appaiono invece di pertinenza del presente accertamento medico-legale alcuni esami prodotti (ematologici ed analisi urine). Non sono al momento prevedibili spese future.”
Questo Giudice condivide pienamente l'iter logico-argomentativo seguito dal C.t.u.
Dott. nel giungere alle conclusioni sopra riportate: non si ravvedono Persona_2
dunque motivazioni tali per cui, ci si debba discostare dalle valutazioni sopra riportate.
Sulla base di tale quadro probatorio non scalfito dalle lacunose dichiarazioni dei testi indicati dal deve ritenersi provato l'esistenza di un nesso rilevante ex art. 2051 CP_1
pagina 9 di 15 c.c. tra la disconnessione della strada in custodia al la caduta del con CP_1 Pt_1
conseguenti danni da questo riportati.
Tuttavia, questo giudice ritiene che la condotta del sebbene non esclusa tale Pt_1
nesso di causalità rileva ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3,
n. 15761 del 29/7/2016).
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019).
Nel caso di specie entrambi i testi hanno riferito che la strada percorsa dall'attore quella sera di dicembre era molto buia per assenza di illuminazione funzionante, che come in altre sere era molto scivolosa per la forte presenza di umidità e che essa era percorsa in discesa dal . Pt_1
Una strada che presentava tali accertate caratteristiche (completamente buia, scivolosa ed umida) delle quali il non poteva non accorgersi nel momento in cui Pt_1
intraprendeva il suo cammino a piedi , imponeva al medesimo di osservare un obbligo di prudenza e di porre in essere comportamenti per la propria incolumità adeguati allo stato dei luoghi, quali il munirsi quantomeno di una torcia per illuminare il cammino ed pagina 10 di 15 il procedere con particolare circospezione, obbligo che alla luce dell'istruttoria svolta risulta inosservato in mancanza di ogni elemento probatorio contrario fornito da parte attrice.
Detta omissione di comportamenti conformi a minime regole di prudenza incide causalmente nella verificazione delle evento in misura che questo giudice stima nel
50%.
Da tutto ciò se ne deduce il concorso di nella causazione del Parte_1
sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c., I comma. Quantificando il danno, in base agli importi per la liquidazione del danno biologico applicando la tabella di Milano, risulta un danno di euro 63.658,00.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 57.908,00
pagina 11 di 15 Con personalizzazione massima (max 39% del danno
€ 80.492,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.750,00
Totale generale: € 63.658,00
Va poi riconosciuto il danno patrimoniale costituito dalle spese mediche ritenute dal
CTU pertinenti rispetto alle lesioni accertate e stimate in euro 641,00.
Inoltre, comprovata è anche la rottura degli occhiali indossati dalla parte istante al momento della caduta per il cui riacquisto si stima congrua una spesa minore di quella indicata in fattura di euro 369,00 non essendo provato quale fosse il precedente modello di montatura e di lenti danneggiate che possa fungere da riferimento, ritenendo quindi adeguata una spesa di euro 200,00 per un montatura di media qualità e di due lenti monofocali graduate.
Il danno complessivo quindi ammonta ad euro 64.499,00.
Nessun incremento per danno morale va riconosciuto atteso che esso non è stato provato.
Al danno come sopra quantificato deve essere detratta la percentuale del 50% in base al concorso di colpa di , così come statuito per cui esso va Parte_1
quantificato nella somma di euro 32.249,50.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro pagina 12 di 15 cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000,
n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (29.12.2026), sull'importo risarcitorio sopra riconosciuto devalutato alla detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo 29 dicembre e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
pagina 13 di 15 Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez.
II, 30 marzo 2012, n).
Le spese sono compensate per la metà atteso che le pretese della PARTE ATTRICE sono state accolte solo parzialmente.
Le spese di CTIU vengono poste a carico do parte convenuta per l'intero atteso che la consulenza di è resa necessaria per accertare anche se in misura ridota la responsabilità dell'ente locale.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
(convenuto) così provvede:
- ACCERTA la responsabilità di e del Parte_1 CP_1
misura pari al 50% ciascuno;
[...]
- ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda di risarcimento danni di e condanna il a titolo di danni Parte_1 Controparte_1 pagina 14 di 15 patrimoniali e non patrimoniali, al pagamento della somma di euro 32.249,50 oltre interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti al 50% ponendo a carico del la CP_1
quota residua che si liquida in euro 2.580,00 per compenso, euro 275,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed iva come per legge.
- PONE le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Cassino, 24.12.2025.
Il Giudice
Dott. LUIGI D'ANGIOLELLA
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1959/2019, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, riservata in decisione all'udienza del 19.06.2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Mario Signore, presso il quale elegge domicilio, in via XXIV Maggio 8 bis, FORMIA
(LT).
ATTORE
CONTRO
, in persona del Vicesindaco reggente pro tempore, con sede in Controparte_1
Piazza della Repubblica nr. 2, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
RL AR NN (c.f. PEC C.F._2 Email_1
FAX 0733272401) e con lo stesso elettivamente domiciliato presso l'Avv. Filippo
Visocchi (c.f. PEC FAX C.F._3 Email_2
0776609344) in Via G. Visocchi, 6 - 03042 ATINA (FR). pagina 1 di 15 CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER : “ Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, Parte_1
così provvedere: nel merito.
- accertata e dichiarata, per i fatti di cui in premessa, l'esclusiva responsabilità del
, in ordine alla causazione del sinistro subito dal e, Controparte_1 Parte_1
dunque, l'esclusivo responsabile dei danni dallo stesso patiti, inquadrandolo la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art 2051 c.c., e/o in via subordinata ed alternativa, accertati e valutati i medesimi fatti sotto il diverso profilo di cui all'art. 2043 c.c. e, per
l'effetto,
- condannare, il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2
pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno ricorrente (comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, perdita di chance e stress emotivo), della somma da accertarsi e determinarsi in corso di causa, anche a seguito di espletamento di C.T.U. medica, con l'applicazione delle note tabelle, oltre alla ulteriore somma che l'adito Giudice Vorrà ritenere di giustizia, valutata equitativamente, per il risarcimento di tutti i danni-conseguenza (non patrimoniali, perdita di chance, stress emotivo, ecc...) derivanti dal sinistro in oggetto.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dì del fatto illecito al pagamento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
PER IL COMUNE DI : “Piaccia al Giudice monocratico del Tribunale adito CP_1
respingere la domanda attrice perché non provata, infondata in fatto e diritto, mentre vi
è piena prova che il sig. abbia volontariamente assunto il rischio di Parte_1
pagina 2 di 15 procedere in una strada una strada che non conosceva benché quella sera fosse completamente buia, pavimentata in sanpietrini, in discesa e scivolosa, senza adottare alcuna cautela e verosimilmente con passo spedito stante la rovinosità della sua caduta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, , adiva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
chiedendo che venisse accertata la responsabilità esclusiva del stesso nella CP_1
causazione del sinistro e che questi venisse condannato al risarcimento del danno in suo favore.
A sostegno della domanda egli sosteneva quanto segue:
- in data 29/12/2016, alle ore 19,45 circa, in CP_2 Parte_1
percorreva, in discesa e a piedi, la stretta Via Strade Basse, quando, giunto all'altezza del numero civico 1, T'istante inciampava in una "sporgenza" emergente dal sedime stradale, che ne determinava una rovinosa caduta con significative conseguenze fisiche.
- nell'occasione del sinistro il sig. , percorrendo la detta Via Strade Basse, a Pt_1
causa della scarsissima illuminazione e della conformazione, in pendenza, della stessa strada, non poteva avvedersi, infatti, di quel "rilievo e/sporgenza", costituito da una parte di un c.d. "sampietrino" dissestato ed emergente oltre il piano stradale e posto a margine di un tombino ivi stante, la situazione di pericolo, non risultava in alcun modo percepibile anche secondo le norme di comune esperienza, né, a monte, risultava segnalata la pericolosità generica della detta via per la sua conformazione accidentata, tanto è che la presenza di un ostacolo in "in rilievo e dislivello" nel punto in cui si è verificato il sinistro, e più precisamente tra lo stesso selciato ed il margine del tombino, determinava, quale causa unica,
l'evento sinistroso;
pagina 3 di 15 - la detta situazione di pericolo, immanentemente connessa alla struttura e/o alle pertinenze della strada, era percepita e riconosciuta come tale dallo stesso convenuto che, nei giorni immediatamente successivi alla denuncia del CP_1
sinistro da parte del sig. , prontamente inviava, sul Parte_1
"presumibile" luogo del sinistro, operai comunali per effettuare estemporanee opere di livellamento, con l'uso di materiale utile a colmare i dislivelli e le crepe del piano stradale.
- a seguito della rovinosa caduta, il sig , oltre alla lesione Parte_1
meniscale dx subiva un forte trauma al bacino ed al ginocchio, tanto da rendere necessario l'intervento di una autoambulanza per il soccorso e ricovero presso il
P.O. di Macerata, ove, in prime cure, gli veniva diagnosticata la "frattura sotocapitata del collo femore da", per la risoluzione della quale era stato necessario un successivo trasporto presso l'Istituto Rizzoli di Bologna, ove veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici per la riduzione delle fratture e per l'applicazione di protesi;
- inoltre, nell'occasione ed a causa della suddetta caduta, il sig. Parte_1
subiva la rottura dei propri occhiali graduati da vista;
- a distanza di oltre due anni e nonostante i diversi ricoveri ed interventi subiti per dette lesioni, all'attore sono residuati gravi esiti invalidanti di carattere permanente, oltre al danno ulteriore derivante dalla grave prostrazione psichica e stress emotivo cui il era affetto, per il peggioramento della Parte_1
propria qualità di vita, la sospensione delle attività sportive, la perdita di chance lavorative.
concludeva come da atti sopra richiamati. Parte_1
In data 2-10-2019, si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto Controparte_1
delle richieste della parte attrice ed eccepiva quanto segue:
- Non esisteva alcuna sporgenza emergente dal sedime stradale all'altezza del nr. civico 1 di via Strade Basse in e ciò era ben visibile anche dalla CP_1 pagina 4 di 15 documentazione fotografica che lo stesso sig. inviava nell'immediatezza Pt_1
al Comune con l'email del 31 dicembre 2016 protocollata dal il 2 CP_1
gennaio 2017; tantomeno si poteva attribuire a una qualsivoglia irregolarità del selciato la asserita caduta del sig. ; del resto, il fatto che il sig. Pt_1 Pt_1
inciampava in una sporgenza del selciato era una sua mera asserzione, destituita di qualsiasi prova e dalla stessa narrazione fatta dal ricorrente non emergeva che vi siano state persone presenti alla sua caduta: in effetti nella e-mail del 31/12/2016, protocollata dal il 02/01/17, con cui il sig. segnalava l'accaduto CP_1 Pt_1
al lo stesso affermava che i signori poi indicati come testimoni Controparte_1
intervenivano solo in un secondo momento al fine di prestargli i primi soccorsi;
- pertanto la caduta del sig. in fatto non era attribuibile al fondo stradale e Pt_1
comunque mancava qualsivoglia prova che lo stesso sia inciampato a causa del selciato.
- si contestava nel modo più reciso che il selciato fosse disconnesso o presentasse dislivelli e crepe notevoli e tali da costituire insidia e altrettanto si contestava la successiva presenza in loco di operai comunali e l'esecuzione di lavori di livellamento, riparazione o ripristino del selciato di via Strade Basse nei giorni immediatamente successivi alla sopra citata e-mail del sig. ; quest'ultima Pt_1
infatti era circostanza mai avvenuta.
- in realtà la pavimentazione di via Strade Basse era del tutto analoga a quella dell'intero centro storico di e non era perfettamente liscia (come potrebbe CP_1
essere una strada recentemente asfaltata ovvero la pavimentazione di un interno – ad. es. di un centro commerciale) ma presentava delle irregolarità che sono palesi e che chiunque si trovi a percorrere il centro storico di , così come di CP_1
qualunque borgo storico italiano, immediatamente percepiva;
nel caso di specie il sig. era perfettamente a conoscenza di come fosse pavimentata via Pt_1
Strade Basse di in quanto egli era coniugato con la sig.ra CP_1 Persona_1
che ivi risiede al n. 17 e pertanto non poteva ritenersi che la
[...]
pagina 5 di 15 pavimentazione del centro storico di e in particolare quella della suddetta CP_1
via costituisse per lui insidia o trabocchetto;
- ancora si evidenziava che via Strade Basse era regolarmente fornita di illuminazione pubblica in funzione al momento della caduta del sig. , Pt_1
illuminazione a norma e perfettamente operante, né risultano al Comune segnalazioni che alla data e all'ora del sinistro vi erano guasti o malfunzionamenti;
- Infine, sirilevava che via Strade Basse all'epoca del sinistro contava una popolazione residente di 29 unità e mai alcun abitante aveva segnalato incidenti a causa della pavimentazione stradale ovvero aveva avanzate doglianze circa la stessa;
a tutt'oggi in via Strade Basse vi era una popolazione residente pari a 20 unità, nessun infortunio è mai stato segnalato al prima del dicembre 2016 CP_1
e poi fino alla data odierna, e la strada era normalmente transitata dai pedoni.
Si costituiva in data 06/12/19 la eccependo Controparte_3
preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ex art. 38 c.p.c., chiedendo il mutamento nel rito ordinario, eccependo anche la prescrizione del diritto di garanzia invocato dal stante il decorso del termine biennale di cui Controparte_1
all'art. 2952 c.c., in via subordinata contestando l'an debeatur ed il quantum debeatur.
All'udienza del 18/12/19 il ricorrente eccepiva la tardività della contestazione di incompetenza territoriale, mentre il resistente ribadiva di non aver CP_1 CP_1
provveduto alla chiamata del terzo pertanto se ne Controparte_3
richiedeva l'estromissione dal giudizio. L'adito Giudice, ritenuto il carattere non sommario della trattazione del procedimento, convertiva il rito in ordinario, trattenendo la causa in decisione “al fine di statuire sulla necessità o meno di estendere il contraddittorio alla , riservandosi all'esito l'adozione Controparte_3
dei provvedimenti istruttori, concedendo alle parti termine di giorni dieci per il deposito di note.
pagina 6 di 15 Venivano depositate le rispettive note: il 27/12/19 la la Controparte_3
quale non si opponeva alla richiesta di sua estromissione dal giudizio, atteso anche il riconoscimento, da parte del dell'eccezione di prescrizione avanzata Controparte_1
dalla stessa;
il 30/12/19 il il quale confermava di non aver mai Controparte_1
chiamato in causa il terzo avendo invece provveduto ad Controparte_3
una informale comunicazione per richiesta di conferma della eccezione di prescrizione.
Con sentenza non definitiva n. 1/20 depositata il 02/01/20, l'adito Tribunale, rilevato che la Compagnia assicuratrice non rivestisse qualità di litisconsorte necessario, accertato che il non avesse mai provveduto all'integrazione del contraddittorio Controparte_1
nei confronti della predetta Compagnia, “ritenuto, in questa prospettiva, che la partecipazione al processo della osti all'esigenza di Controparte_3
celerità e speditezza del procedimento, avendo l'intervenuta sollevato questioni, tra
l'altro, attinenti all'efficacia del rapporto contrattuale intrattenuto con il CP_1
”, disponeva l'estromissione dal giudizio della
[...] Controparte_3
compensando tra le parti le spese di lite, disponendo la prosecuzione della causa tra il ed il come da separata ordinanza. Pt_1 Controparte_1
Tanto premesso in fatto, la domanda avanzata dalla PARTE ATTRICE va in parte accolta.
Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, occorre premettere alcune generali considerazioni in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c. e alle cause di esclusione di tale responsabilità (invocata da parte convenuta).
In particolare questo giudicante ritiene che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cassazione n. 6034/2018). pagina 7 di 15 Nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso"( Cassa. Cit)
L'obbligo di condotta ragionevole e prudente, nonché attenta, del danneggiato costituisce dunque elemento da valutare non tanto o non solo ai fini della esclusione del nesso causale ma anche ai fini della quantificazione del grado di incidenza dell'evento dannoso. Il richiamo all'art. 1227 c.c., titolato “concorso del fatto colposo del creditore”, fa intendere come rilevante l'elemento soggettivo del danneggiato da valutarsi, come elemento del fatto dannoso. La Corte fa infatti riferimento alla “efficienza causale” del comportamento imprudente (quindi colposo) del danneggiato.
Nel caso di specie ha ottemperato all'onere probatorio su di Parte_1
lui gravante tramite i rilievi fotografici che dimostrano la “sporgenza” del sampietrino generante un ostacolo e la testimonianza del teste il quale ha Testimone_1
confermato sia la mancanza di illuminazione lungo Via Strade Basse sia l'assenza di qualsiasi segnaletica di pericolo.
In particolare, la foto n. 1 mostra l'esistenza di una strada in sampietrini riconosciuta dai testi come via Strade Basse e le altre foto mostrano particolari della situazione del manto stradale nei pressi di un tombino in ferro. Proprio a ridosso di tale tombino vi è un sampietrino in parte incavato ed in parte sporgente rispetto al piano stradale formato pagina 8 di 15 da altri sampietrini. Il teste ed il teste hanno confermato quello che Per_1 Tes_1
era lo stato dei luoghi nel momento in cui accorrevano verso il che era Pt_1
accasciato a terra dopo la caduta.
Inoltre, per quanto concerne l'entità dei danni e la derivazione causale dei medesimi, nella CTU del Consulente d'ufficio Dott. si afferma che: Persona_2
“In merito ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice, si ritiene di poter rispondere con motivata certezza quanto segue: per le lesioni subite, a partire dall'epoca cui fa riferimento il presente accertamento medico-legale il Sig. ha Parte_1
riportato: esiti di frattura collo femore dx trattato con osteosintesi con viti e protesi totale d'anca, con residua limitazione funzionale. il tutto appare in correlazione al sinistro subito in data 29.12.'16, sulla scorta dell'esame clinico obiettivo praticato in
P.S. (come da Legge 37/12), stante la dinamica del sinistro e, tenuto conto dell'età e delle attitudini lavorative generiche e specifiche;
tenuto conto del grado e della natura delle infermità denunciate;
tenuto conte delle preesistenze, tale lesione ha comportato: - un'Invalidità, espressione di un Danno Biologico permanente, complessivamente quantizzabile al 20% (venti %); - un periodo di Inabilità totale ITT per 20 (venti) giorni, mediamente valutabile al 100%, - un'ulteriore periodo di Inabilità parziale ITP per 60
(sessanta) giorni, mediamente valutabile al 50%. Le spese mediche documentate in atti appaiono congrue per un totale di €. 641,00; non appaiono invece di pertinenza del presente accertamento medico-legale alcuni esami prodotti (ematologici ed analisi urine). Non sono al momento prevedibili spese future.”
Questo Giudice condivide pienamente l'iter logico-argomentativo seguito dal C.t.u.
Dott. nel giungere alle conclusioni sopra riportate: non si ravvedono Persona_2
dunque motivazioni tali per cui, ci si debba discostare dalle valutazioni sopra riportate.
Sulla base di tale quadro probatorio non scalfito dalle lacunose dichiarazioni dei testi indicati dal deve ritenersi provato l'esistenza di un nesso rilevante ex art. 2051 CP_1
pagina 9 di 15 c.c. tra la disconnessione della strada in custodia al la caduta del con CP_1 Pt_1
conseguenti danni da questo riportati.
Tuttavia, questo giudice ritiene che la condotta del sebbene non esclusa tale Pt_1
nesso di causalità rileva ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3,
n. 15761 del 29/7/2016).
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019).
Nel caso di specie entrambi i testi hanno riferito che la strada percorsa dall'attore quella sera di dicembre era molto buia per assenza di illuminazione funzionante, che come in altre sere era molto scivolosa per la forte presenza di umidità e che essa era percorsa in discesa dal . Pt_1
Una strada che presentava tali accertate caratteristiche (completamente buia, scivolosa ed umida) delle quali il non poteva non accorgersi nel momento in cui Pt_1
intraprendeva il suo cammino a piedi , imponeva al medesimo di osservare un obbligo di prudenza e di porre in essere comportamenti per la propria incolumità adeguati allo stato dei luoghi, quali il munirsi quantomeno di una torcia per illuminare il cammino ed pagina 10 di 15 il procedere con particolare circospezione, obbligo che alla luce dell'istruttoria svolta risulta inosservato in mancanza di ogni elemento probatorio contrario fornito da parte attrice.
Detta omissione di comportamenti conformi a minime regole di prudenza incide causalmente nella verificazione delle evento in misura che questo giudice stima nel
50%.
Da tutto ciò se ne deduce il concorso di nella causazione del Parte_1
sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c., I comma. Quantificando il danno, in base agli importi per la liquidazione del danno biologico applicando la tabella di Milano, risulta un danno di euro 63.658,00.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 57.908,00
pagina 11 di 15 Con personalizzazione massima (max 39% del danno
€ 80.492,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.750,00
Totale generale: € 63.658,00
Va poi riconosciuto il danno patrimoniale costituito dalle spese mediche ritenute dal
CTU pertinenti rispetto alle lesioni accertate e stimate in euro 641,00.
Inoltre, comprovata è anche la rottura degli occhiali indossati dalla parte istante al momento della caduta per il cui riacquisto si stima congrua una spesa minore di quella indicata in fattura di euro 369,00 non essendo provato quale fosse il precedente modello di montatura e di lenti danneggiate che possa fungere da riferimento, ritenendo quindi adeguata una spesa di euro 200,00 per un montatura di media qualità e di due lenti monofocali graduate.
Il danno complessivo quindi ammonta ad euro 64.499,00.
Nessun incremento per danno morale va riconosciuto atteso che esso non è stato provato.
Al danno come sopra quantificato deve essere detratta la percentuale del 50% in base al concorso di colpa di , così come statuito per cui esso va Parte_1
quantificato nella somma di euro 32.249,50.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro pagina 12 di 15 cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000,
n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (29.12.2026), sull'importo risarcitorio sopra riconosciuto devalutato alla detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo 29 dicembre e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
pagina 13 di 15 Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez.
II, 30 marzo 2012, n).
Le spese sono compensate per la metà atteso che le pretese della PARTE ATTRICE sono state accolte solo parzialmente.
Le spese di CTIU vengono poste a carico do parte convenuta per l'intero atteso che la consulenza di è resa necessaria per accertare anche se in misura ridota la responsabilità dell'ente locale.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
(convenuto) così provvede:
- ACCERTA la responsabilità di e del Parte_1 CP_1
misura pari al 50% ciascuno;
[...]
- ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda di risarcimento danni di e condanna il a titolo di danni Parte_1 Controparte_1 pagina 14 di 15 patrimoniali e non patrimoniali, al pagamento della somma di euro 32.249,50 oltre interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti al 50% ponendo a carico del la CP_1
quota residua che si liquida in euro 2.580,00 per compenso, euro 275,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed iva come per legge.
- PONE le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Cassino, 24.12.2025.
Il Giudice
Dott. LUIGI D'ANGIOLELLA
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