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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1450/2024 Oggetto: Occupazione
senza titolo di immobile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Catalano
-attore - nei confronti di:
Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Paola Saladino;
- convenuto -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., chiedeva al Tribunale, previa Parte_1 sospensione, di dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile la proposta n. 660 del
31.05.2024 e la contestuale determinazione n. 655 del 31.05.2024 avente ad oggetto decadenza in suo favore dell'assegnazione di alloggio popolare sito in Via Trieste notificato in data 31.05.2024.
1 Spiegava, in particolare le seguenti doglianze: 1) Assenza di motivazione della determinazione n. 655 del 31.5.2024 quale titolo esecutivo e della proposta n. 660 del
31.5.2024; 2) Nullità dell'atto impugnato per omessa scissione della notifica della proposta di decadenza con il titolo esecutivo;
3) Violazione dell'art. 10 bis della L 241/90 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
Si costituiva il deducendo preliminarmente il difetto di Controparte_1 giurisdizione del GO in favore del Ga;
nel merito contestava, comunque, tutte le avverse pretese chiedendone il rigetto.
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, veniva posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137:
è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, sussiste la giurisdizione del giudice adito. Invero, come affermato dalla giurisprudenza, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta non ricorra una nuova valutazione dell'interesse pubblico a mantenere l'assegnazione ovvero una manifestazione di autotutela sull'originario provvedimento (come nel caso in cui si proceda al suo annullamento per avere accertato la mancanza originaria dei requisiti di ammissione al beneficio) bensì la decadenza consegua all'accertamento della carenza di un requisito quale previsto per il diritto alla conservazione dell'alloggio, perciò costituente atto con valenza meramente ricognitiva incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico (così ad esempio TAR Bari, sez. II , 05/04/2024 , n. 412).
Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso in esame poiché, dagli accertamenti successivamente compiuti, è stato riscontrata la carenza del diritto dell'odierno ricorrente alla conservazione dell'alloggio essendo stato appurato che l'appartamento era disabitato e che l'assegnatario era residente in [...]da diverso tempo.
In particolare, dagli accertamenti compiuti è emerso che dal 22.10.1991, ovvero dal mese successivo all'intervenuta assegnazione dell'alloggio popolare in commento e sino al
13.06.2023 (comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza), il , unitamente Pt_1 alla famiglia, aveva trasferito la propria residenza in Germania (cfr. doc. 6 produzione resistente). Tale circostanza risulta altresì confermata dal certificato di iscrizione AIRE del
(cfr. doc. 5 e 5.1 resistente). Pt_1
Nel merito va osservato che il non contesta minimamente la superiore circostanza Pt_1 né spiega altre contestazioni nel merito;
il ricorso è articolato deducendo vizi di natura solo
2 formale per le quali deve evidenziarsi la palese infondatezza, poiché smentite documentalmente dalla copiosa produzione documentale del e da tutte le CP_1 argomentazioni svolte in comparsa.
Innanzitutto, circa l'assenza di motivazione della proposta e della determinazione impugnate in ordine alle ragioni che avrebbero indotto l'amministrazione ad emanare il provvedimento di decadenza dal diritto all'alloggio popolare del , è sufficiente evidenziare che, per Pt_1 costante e consolidata giurisprudenza, è idoneo ad assolvere l'obbligo di una motivazione adeguata anche il richiamo per relationem alle ragioni espresse in un precedente atto;
peraltro, se è vero che l'art. 3, l. n. 241 del 1990 stabilisce che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, tale previsione va intesa semplicemente nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione sui richiesta dell'interessato ( tra le più recenti, v. Consiglio di Stato sez. IV,
26/11/2024, n.9492).
Nel caso di specie, la proposta contiene la chiara esplicazione delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione all'avvio del procedimento per la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio popolare in favore del . Peraltro emerge che già in data 16.06.2023, Pt_1
l'amministrazione comunale aveva trasmesso all'odierno ricorrente la comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza avendo riscontrato l'abbandono dell'immobile che risultava disabitato;
a fronte della suddetta documentazione il ha, peraltro, compiutamente Pt_1 esercitato il proprio diritto di difesa presentando in data 17.07.2023 le proprie controdeduzioni, allegando di aver in corso presso lo procedimento di “riscatto” dell'immobile e CP_2 argomentando su un allontanamento solo temporaneo da . Controparte_1
Analogamente, risulta pure infondato pure il secondo motivo di contestazione sulla scissione tra la proposta e il titolo: invero, venendo in rilievo un procedimento amministrativo caratterizzato da una sequenza di atti preordinati all'emissione di un provvedimento finale, avendo l'ente correttamente comunicato al destinatario l'avvio del procedimento rendendolo edotto della facoltà di visionare gli atti presupposti e di spiegare controdeduzioni, è stato pienamente garantito il contraddittorio, consentendo al di parteciparvi attivamente. Pt_1
Anche l'ultima doglianza sull'omessa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto non è fondata: invero, in seguito alle controdeduzioni del del 17.7.2023 con il quale Pt_1 quest'ultimo comunicava anche di avere in corso una procedura volta al riscatto dell'alloggio in commento, chiedendo pertanto l'archiviazione del procedimento di decadenza (cfr. doc. 8 produzione , con nota del 21.4.2023 assunta al protocollo del Comune di CP_1 CP_1
3 di l'Istituto Autonomo Case Popolari comunicava all'amministrazione ed al di CP_1 Pt_1 non potere accogliere la richiesta di riscatto dell'alloggio, atteso che a far data dal 22.10.1991
e sino al 13.06.2023, l'odierno ricorrente aveva trasferito la propria residenza in Germania, così perdendo il relativo diritto.
Con la medesima nota, l'Istituto Autonomo Case Popolari concedeva al un termine Pt_1 di giorni 10 per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti.
Nonostante detta nota il non si è curato di depositare alcuna memoria difensiva o Pt_1 altra documentazione sicché in data 31.10.2023 l'amministrazione ha provveduto ad adottare provvedimento definitivo di diniego dell'istanza di acquisto dell'immobile de quo.
In definitiva, pertanto, dovendo ribadirsi che nel merito l'odierno ricorrente non mette in discussione di aver del tutto abbandonato l'immobile per essere residente altrove, nessuna delle altre doglianze formulate è meritevole di accoglimento, con conseguente integrale rigetto della domanda spiegata e condanna alle spese di lite secondo il consueto principio della soccombenza, tenendo conto del valore indeterminabile ( in un valore più vicino ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA ogni domanda del e lo condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Pt_1 dall'ente convenuto liquidate, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni in complessivi € 4200,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Si comunichi.
Agrigento, 18 marzo 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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