Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 331
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Sentenza 18 marzo 2025

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Il Tribunale di Agrigento, in funzione monocratica, ha esaminato la controversia promossa da un cittadino, attore, nei confronti di un ente pubblico locale, convenuto, avente ad oggetto l'impugnazione della proposta n. 660 del 31.05.2024 e della determinazione n. 655 del 31.05.2024, con le quali era stata disposta la decadenza dell'assegnazione di un alloggio popolare. L'attore aveva sollevato tre motivi di ricorso: l'assenza di motivazione degli atti impugnati, la nullità per omessa scissione della notifica della proposta di decadenza dal titolo esecutivo, e la violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi. L'ente convenuto si era preliminarmente costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, e nel merito aveva contestato tutte le pretese attoree, chiedendone il rigetto. Il procedimento era stato istruito documentalmente e posto in decisione con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda dell'attore, condannandolo alla rifusione delle spese legali. In via preliminare, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la decadenza dall'assegnazione di un alloggio popolare, derivante dall'accertamento della carenza di un requisito per la conservazione del diritto, costituisca un atto meramente ricognitivo di una posizione di diritto soggettivo, rientrante nella competenza del giudice ordinario. Nel merito, ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Quanto all'assenza di motivazione, ha richiamato la giurisprudenza consolidata che ammette la motivazione per relationem, purché gli atti richiamati siano resi disponibili all'interessato. Ha evidenziato che la proposta conteneva le ragioni dell'avvio del procedimento e che l'attore aveva già ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza per abbandono dell'immobile. In relazione alla presunta omessa scissione tra proposta e titolo esecutivo, il Tribunale ha considerato garantito il contraddittorio attraverso la corretta comunicazione dell'avvio del procedimento e la possibilità per l'attore di presentare controdeduzioni. Infine, riguardo all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ha rilevato che, a seguito delle controdeduzioni dell'attore relative a una procedura di "riscatto" dell'immobile, l'Istituto Autonomo Case Popolari aveva comunicato l'impossibilità di accogliere la richiesta di riscatto, concedendo all'attore un termine per la presentazione di memorie, termine che non era stato utilizzato. Pertanto, accertata la carenza del diritto dell'attore alla conservazione dell'alloggio per residenza all'estero, il Tribunale ha rigettato il ricorso e liquidato le spese legali in complessivi € 4.200,00 per compensi professionali, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 331
    Giurisdizione : Trib. Agrigento
    Numero : 331
    Data del deposito : 18 marzo 2025

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