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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/11/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1093/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1093/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IN MP, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pachino (Sr), via Cavour n. 38;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
(P. IVA , in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gurrieri giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pachino (Sr), via G. Rossini n. 31;
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, avanti Parte_1 all'intestato Tribunale di Siracusa, la società Controparte_1
avanzando le seguenti conclusioni:
[...]
“PIACCIA” all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Siracusa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: ritenere e dichiarare che La società
“ Controparte_1
, in persona dell'amministratore unico è responsabile di
[...] CP_1
omessa custodia del gommone usato Joker Boat, modello Clubman 21, di circa mt.
6,20 f.t., dotato di numero due motori, uno di marca Suzuki di 140 hp, e l'altro ausiliario di 8 cavalli sempre di marca e, pertanto, è tenuta a risarcire il CP_2
danno arrecato ex art. 1218 e 1768 c.c. o in subordine ex art. 2043 e 2050 c.c. all'attore a seguito del furto del gommone di cui sopra, e per Parte_1
l'effetto condannare, la stessa società “
[...]
, in persona dell'amministratore Controparte_1
unico al risarcimento del danno patrimoniale per omessa custodia CP_1
ai sensi degli artt. 1218 e 1768 c.c. o comunque per fatto illecito, quantificabile nella somma limitata appositamente di € 10.000,00, o, eventualmente, in quella inferiore accertata”.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto la civile responsabilità del titolare e legale rappresentante del cantiere navale Costruzione artigiana pescherecci ed imbarcazioni da diporto di in relazione al furto subìto della propria imbarcazione presso il citato cantiere Controparte_1
navale in data 26.07.2019; ha dedotto, inoltre, la responsabilità del legale rappresentante della società convenuta anche quale titolare della concessione dello spazio acque ove si trovava l'imbarcazione al momento del furto, nonché per la mancata adozione, da parte dello stesso, sia di adeguati mezzi di sicurezza atti a scoraggiare eventuali condotte illecite da parte di terzi soggetti, sia di adeguata copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività espletata.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società Costruzione artigiana pescherecci ed imbarcazioni da diporto di la quale ha contestato la domanda risarcitoria avanzata Controparte_1 chiedendone il rigetto per carenza di responsabilità ex art. 1780 c.c.; con condanna della parte attrice per lite temeraria.
In via istruttoria assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. ed assunti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini di giudizio, è stata avanzata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., al fine di una composizione bonaria della lite, purtuttavia senza riscontrare l'adesione della parte convenuta.
Ammessa, altresì, C.T.U. con la nomina dell'Ing. , la causa è stata rinviata per la Persona_1
precisazione delle conclusioni nonché successivamente trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. I, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
La domanda risarcitoria è fondata secondo le ragioni e nei limiti che seguono.
La responsabilità della società convenuta, in ordine al furto dell'imbarcazione di parte attrice come avvenuta in data 26.07.2019 presso il relativo cantiere navale, discende dal mancato rispetto dell'obbligazione di custodia dalla stessa assunto ex art. 1768 C.c. - il quale articolo recita espressamente che “Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore” - nonché dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte al custode dall'ordinaria diligenza;
il tutto come risultante dalla documentazione in atti nonché dall'esito dell'istruttoria.
Sul punto, si distingue il risalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, come affermato di recente dalla Corte di Appello di Bari, che: “Con riferimento al contratto di ormeggio con obbligo di custodia, in caso di avaria, deterioramento o distruzione della imbarcazione, il concessionario dell'ormeggio non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Tale fatto esterno non deve assumere necessariamente i caratteri del caso fortuito
o della forza maggiore, atteso che non si versa in ipotesi di presunzione di responsabilità, ma di presunzione di colpa. Pertanto la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, con l'avvertenza che ove il concessionario dell'ormeggio si renda conto (o debba rendersi conto) della necessità di uno sforzo maggiore rispetto a quello ordinario, egli è tenuto a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia” (Cassazione civile , sez. III , 01/06/2004 , n. 10484; Corte appello , Bari , sez. III , 28/05/2019 , n. 1252).
Orbene, come risultante dalla denuncia di furto in atti è certo che l'imbarcazione di proprietà di parte attrice si trovava ormeggiata presso il cantiere navale della società convenuta, come è certo che il rappresentante legale della stessa ha assunto l'onere di custodire l'imbarcazione di parte attrice.
Ed invero. Dalla stessa denuncia di furto si leggono le seguenti dichiarazioni rese in data 26.07.2019 dallo stesso rappresentante legale della società convenuta, , ove lo stesso ha dichiarato: CP_1
“premetto che sono il titolare del Cantiere Navale Amato ed in qualità di custode per il tempo utile ad effettuare i lavori richiesti del gommone di proprietà del Sig. (…)” nonché Parte_1
“nella giornata del 26.07.2019, alle ore 09.30 circa, mentre ero intento a svolgere le mie attività lavorative, mi accorgevo che sul lato sul della banchina adibita all'alaggio di imbarcazioni del mio cantiere navale (…) non era più presente il gommone summenzionato, che lo aveva posto in ricovero presso il nostro cantiere per l'esecuzione di lavori vari”.
Ciò risulta confermato, altresì, dai testi assunti, e all'esito delle Testimone_1 Testimone_2
prove testimoniali assunte - specie in risposta all'articolato n. 4 “Vero che, per come è a mia conoscenza, oltre che per eventuali riparazioni e manutenzioni, il motoscafo del Dott. si Parte_1 trovava per tutta l'estate ormeggiato e in custodia presso il Cantiere il quale riceveva il CP_1 compenso di circa € 70,00 al mese?” - i quali hanno rispettivamente affermato che “Confermo la circostanza. Spesso uscivo con il gommone del Dott. che è mio amico, ed al rientro a volte Parte_1 lo vedevo entrare nell'ufficio del cantiere del Sig. per saldare la mensilità (…)” e che CP_1
“confermo la circostanza perché accompagnavo io il Sig. a inizio estate da Marina di Parte_1
Ragusa, dove il motoscafo rimaneva di inverno per le riparazioni, a Portopalo di Capo Passero, presso la struttura del Sig. Questo è successo per circa tre anni (2017, 2018 e 2019) (…);”. CP_1
Inoltre, ai fini di giudizio, rilevamai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., la mancata contestazione dei fatti come narrata da parte attrice in relazione alla fatto che “il cantiere CP_1
risultava non munito di copertura assicurativa contro furto e/o incendio delle varie imbarcazioni detenute a vario titolo presso il cantiere navale di sua proprietà, né il cantiere e lo spazio acqueo antistante era dotato di misure di sicurezza idonee a prevenire o contrastare furti ai danni delle imbarcazioni ivi custodite”, evidenziandosi la mancanza di diligenza da parte del rappresentante legale della società convenuta nella custodia assunta a favore di parte attrice.
Orbene, circa il quantum della domanda risarcitoria si distingue l'esito della C.T.U. come conferita all'Ing. sul seguente quesito: Persona_1 “accerti il presumibile valore di mercato, al tempo della lamentata sottrazione, di una imbarcazione corrispondente per modello, anno di immatricolazione, e caratteristiche a quella oggetto di causa per come emergenti dal materiale fotografico
e documentale in atti”.
Il perito d'ufficio nominato ha espletato le operazioni peritali circa la valutazione economica del valore di mercato del natante rubato in data 26.07.2019 - “gommone”, marca “Joker Boat”, modello
“Clubman 21” anno di immatricolazione 2011, dotato di n°1 motore principale marca “Suzuki” modello “DF140” da 140 Cv e di n°1 motore ausiliario marca “Suzuki” modello “DF8” da 8 Cv entrambe del 2011 -, concludendo che: “Dall'intersezione tra i dati in possesso e delle ricerche di mercato, si può confermare che nel Luglio del 2019, data in cui si è verificato il furto del gommone di proprietà del Sig. lo stesso avrebbe avuto un valore di mercato compreso tra i 22.000€ ed Parte_1
i 23.000 € ”.
Tali conclusioni sono condivisibili da questo decidente in quanto scevre da vizi logici o di calcolo nonché discendenti dall'esame dei documenti allegati agli atti di causa - quali il report fotografico della citata imbarcazione attestante lo stato dell'imbarcazione –, dalle informazioni rese nel corso del giudizio e fondate su valori individuati a seguito di precise ricerche di mercato (più precisamente mediante comparazione fra valori di imbarcazioni con caratteristiche ed accessori simili posti sul libero mercato dell'usato).
Tuttavia, l'importo va limitato alla minore importo di Euro 10.000,00, come richiesto da parte attrice nell'atto introduttivo di causa e reiterato nei successivi atti di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio nonché allo scaglione di riferimento - individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in quello da € 5.201,00 sino ad €
26.000,00, secondo il valore effettivo della controversia - vanno liquidate in € 3.387,00, in applicazione dei valori medi, con congrua riduzione in considerazione delle questioni trattate e dell'esito del giudizio;
il tutto oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22% se dovuta come per legge.
Le spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico di parte attrice, seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte convenuta. Non si ravvisano profili di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale della parte attrice causativa di un tangibile danno alla parte convenuta. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria proposta da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe
Solarino, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1093/2021, così statuisce:
- Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
- Condanna la società Controparte_1 CP_1
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento dell'importo pari ad Euro 10.000,00 a
[...] Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patito per il furto del proprio “gommone”, marca “Joker
[...]
Boat”, modello “Clubman 21” anno di immatricolazione 2011, dotato di n°1 motore principale marca “Suzuki” modello “DF140” da 140 Cv e di n°1 motore ausiliario marca “Suzuki” modello
“DF8” da 8 Cv entrambe del 2011;
- Condanna la società Costruzione artigiana pescherecci ed imbarcazioni da diporto di CP_1
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che
[...] Parte_1 si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA
e IVA se dovute, come per legge:
- Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte soccombente;
- Assorbita o disattesa ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, 19 Novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1093/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IN MP, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pachino (Sr), via Cavour n. 38;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
(P. IVA , in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gurrieri giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pachino (Sr), via G. Rossini n. 31;
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, avanti Parte_1 all'intestato Tribunale di Siracusa, la società Controparte_1
avanzando le seguenti conclusioni:
[...]
“PIACCIA” all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Siracusa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: ritenere e dichiarare che La società
“ Controparte_1
, in persona dell'amministratore unico è responsabile di
[...] CP_1
omessa custodia del gommone usato Joker Boat, modello Clubman 21, di circa mt.
6,20 f.t., dotato di numero due motori, uno di marca Suzuki di 140 hp, e l'altro ausiliario di 8 cavalli sempre di marca e, pertanto, è tenuta a risarcire il CP_2
danno arrecato ex art. 1218 e 1768 c.c. o in subordine ex art. 2043 e 2050 c.c. all'attore a seguito del furto del gommone di cui sopra, e per Parte_1
l'effetto condannare, la stessa società “
[...]
, in persona dell'amministratore Controparte_1
unico al risarcimento del danno patrimoniale per omessa custodia CP_1
ai sensi degli artt. 1218 e 1768 c.c. o comunque per fatto illecito, quantificabile nella somma limitata appositamente di € 10.000,00, o, eventualmente, in quella inferiore accertata”.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto la civile responsabilità del titolare e legale rappresentante del cantiere navale Costruzione artigiana pescherecci ed imbarcazioni da diporto di in relazione al furto subìto della propria imbarcazione presso il citato cantiere Controparte_1
navale in data 26.07.2019; ha dedotto, inoltre, la responsabilità del legale rappresentante della società convenuta anche quale titolare della concessione dello spazio acque ove si trovava l'imbarcazione al momento del furto, nonché per la mancata adozione, da parte dello stesso, sia di adeguati mezzi di sicurezza atti a scoraggiare eventuali condotte illecite da parte di terzi soggetti, sia di adeguata copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività espletata.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società Costruzione artigiana pescherecci ed imbarcazioni da diporto di la quale ha contestato la domanda risarcitoria avanzata Controparte_1 chiedendone il rigetto per carenza di responsabilità ex art. 1780 c.c.; con condanna della parte attrice per lite temeraria.
In via istruttoria assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. ed assunti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini di giudizio, è stata avanzata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., al fine di una composizione bonaria della lite, purtuttavia senza riscontrare l'adesione della parte convenuta.
Ammessa, altresì, C.T.U. con la nomina dell'Ing. , la causa è stata rinviata per la Persona_1
precisazione delle conclusioni nonché successivamente trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. I, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
La domanda risarcitoria è fondata secondo le ragioni e nei limiti che seguono.
La responsabilità della società convenuta, in ordine al furto dell'imbarcazione di parte attrice come avvenuta in data 26.07.2019 presso il relativo cantiere navale, discende dal mancato rispetto dell'obbligazione di custodia dalla stessa assunto ex art. 1768 C.c. - il quale articolo recita espressamente che “Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore” - nonché dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte al custode dall'ordinaria diligenza;
il tutto come risultante dalla documentazione in atti nonché dall'esito dell'istruttoria.
Sul punto, si distingue il risalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, come affermato di recente dalla Corte di Appello di Bari, che: “Con riferimento al contratto di ormeggio con obbligo di custodia, in caso di avaria, deterioramento o distruzione della imbarcazione, il concessionario dell'ormeggio non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Tale fatto esterno non deve assumere necessariamente i caratteri del caso fortuito
o della forza maggiore, atteso che non si versa in ipotesi di presunzione di responsabilità, ma di presunzione di colpa. Pertanto la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, con l'avvertenza che ove il concessionario dell'ormeggio si renda conto (o debba rendersi conto) della necessità di uno sforzo maggiore rispetto a quello ordinario, egli è tenuto a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia” (Cassazione civile , sez. III , 01/06/2004 , n. 10484; Corte appello , Bari , sez. III , 28/05/2019 , n. 1252).
Orbene, come risultante dalla denuncia di furto in atti è certo che l'imbarcazione di proprietà di parte attrice si trovava ormeggiata presso il cantiere navale della società convenuta, come è certo che il rappresentante legale della stessa ha assunto l'onere di custodire l'imbarcazione di parte attrice.
Ed invero. Dalla stessa denuncia di furto si leggono le seguenti dichiarazioni rese in data 26.07.2019 dallo stesso rappresentante legale della società convenuta, , ove lo stesso ha dichiarato: CP_1
“premetto che sono il titolare del Cantiere Navale Amato ed in qualità di custode per il tempo utile ad effettuare i lavori richiesti del gommone di proprietà del Sig. (…)” nonché Parte_1
“nella giornata del 26.07.2019, alle ore 09.30 circa, mentre ero intento a svolgere le mie attività lavorative, mi accorgevo che sul lato sul della banchina adibita all'alaggio di imbarcazioni del mio cantiere navale (…) non era più presente il gommone summenzionato, che lo aveva posto in ricovero presso il nostro cantiere per l'esecuzione di lavori vari”.
Ciò risulta confermato, altresì, dai testi assunti, e all'esito delle Testimone_1 Testimone_2
prove testimoniali assunte - specie in risposta all'articolato n. 4 “Vero che, per come è a mia conoscenza, oltre che per eventuali riparazioni e manutenzioni, il motoscafo del Dott. si Parte_1 trovava per tutta l'estate ormeggiato e in custodia presso il Cantiere il quale riceveva il CP_1 compenso di circa € 70,00 al mese?” - i quali hanno rispettivamente affermato che “Confermo la circostanza. Spesso uscivo con il gommone del Dott. che è mio amico, ed al rientro a volte Parte_1 lo vedevo entrare nell'ufficio del cantiere del Sig. per saldare la mensilità (…)” e che CP_1
“confermo la circostanza perché accompagnavo io il Sig. a inizio estate da Marina di Parte_1
Ragusa, dove il motoscafo rimaneva di inverno per le riparazioni, a Portopalo di Capo Passero, presso la struttura del Sig. Questo è successo per circa tre anni (2017, 2018 e 2019) (…);”. CP_1
Inoltre, ai fini di giudizio, rilevamai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., la mancata contestazione dei fatti come narrata da parte attrice in relazione alla fatto che “il cantiere CP_1
risultava non munito di copertura assicurativa contro furto e/o incendio delle varie imbarcazioni detenute a vario titolo presso il cantiere navale di sua proprietà, né il cantiere e lo spazio acqueo antistante era dotato di misure di sicurezza idonee a prevenire o contrastare furti ai danni delle imbarcazioni ivi custodite”, evidenziandosi la mancanza di diligenza da parte del rappresentante legale della società convenuta nella custodia assunta a favore di parte attrice.
Orbene, circa il quantum della domanda risarcitoria si distingue l'esito della C.T.U. come conferita all'Ing. sul seguente quesito: Persona_1 “accerti il presumibile valore di mercato, al tempo della lamentata sottrazione, di una imbarcazione corrispondente per modello, anno di immatricolazione, e caratteristiche a quella oggetto di causa per come emergenti dal materiale fotografico
e documentale in atti”.
Il perito d'ufficio nominato ha espletato le operazioni peritali circa la valutazione economica del valore di mercato del natante rubato in data 26.07.2019 - “gommone”, marca “Joker Boat”, modello
“Clubman 21” anno di immatricolazione 2011, dotato di n°1 motore principale marca “Suzuki” modello “DF140” da 140 Cv e di n°1 motore ausiliario marca “Suzuki” modello “DF8” da 8 Cv entrambe del 2011 -, concludendo che: “Dall'intersezione tra i dati in possesso e delle ricerche di mercato, si può confermare che nel Luglio del 2019, data in cui si è verificato il furto del gommone di proprietà del Sig. lo stesso avrebbe avuto un valore di mercato compreso tra i 22.000€ ed Parte_1
i 23.000 € ”.
Tali conclusioni sono condivisibili da questo decidente in quanto scevre da vizi logici o di calcolo nonché discendenti dall'esame dei documenti allegati agli atti di causa - quali il report fotografico della citata imbarcazione attestante lo stato dell'imbarcazione –, dalle informazioni rese nel corso del giudizio e fondate su valori individuati a seguito di precise ricerche di mercato (più precisamente mediante comparazione fra valori di imbarcazioni con caratteristiche ed accessori simili posti sul libero mercato dell'usato).
Tuttavia, l'importo va limitato alla minore importo di Euro 10.000,00, come richiesto da parte attrice nell'atto introduttivo di causa e reiterato nei successivi atti di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio nonché allo scaglione di riferimento - individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in quello da € 5.201,00 sino ad €
26.000,00, secondo il valore effettivo della controversia - vanno liquidate in € 3.387,00, in applicazione dei valori medi, con congrua riduzione in considerazione delle questioni trattate e dell'esito del giudizio;
il tutto oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22% se dovuta come per legge.
Le spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico di parte attrice, seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte convenuta. Non si ravvisano profili di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale della parte attrice causativa di un tangibile danno alla parte convenuta. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria proposta da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe
Solarino, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1093/2021, così statuisce:
- Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
- Condanna la società Controparte_1 CP_1
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento dell'importo pari ad Euro 10.000,00 a
[...] Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patito per il furto del proprio “gommone”, marca “Joker
[...]
Boat”, modello “Clubman 21” anno di immatricolazione 2011, dotato di n°1 motore principale marca “Suzuki” modello “DF140” da 140 Cv e di n°1 motore ausiliario marca “Suzuki” modello
“DF8” da 8 Cv entrambe del 2011;
- Condanna la società Costruzione artigiana pescherecci ed imbarcazioni da diporto di CP_1
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che
[...] Parte_1 si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA
e IVA se dovute, come per legge:
- Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte soccombente;
- Assorbita o disattesa ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, 19 Novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011