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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Te- desco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 470 del ruolo generale degli affari con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di man- Parte_1 dato in atti, dall'avv. Alfredo Riccardi, presso il cui studio elettiva- mente domicilia in Napoli alla via Piazza Giovanni Bovio n. 14;
ATTRICE
E
, sito in Castel Volturno al viale del Verroc- Controparte_1
chio, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in vir- tù di mandato in atti, dall'avv. Davide Natale, presso il cui studio elet- tivamente domicilia in Casagiove alla Via Arcivescovo Pontillo n. 75;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha impugnato la delibera assembleare del 18.10.2022, per non essere stata validamente convocata all'assemblea.
L'attrice, in particolare, ha dedotto di aver avuto conoscenza della de- libera assembleare impugnata, in virtù di p.e.c. inoltrata in data
25.10.2022 dall'amministratrice condominiale all'avv. CP_2
ed ha disconosciuto la firma apposta sull'avviso di ricevimento
[...]
della raccomandata a.r. n. 15415725013-8 del 04.10.2022 con la quale l'amministratrice ha inviato l'avviso di convocazione all'assemblea nella quale è stata assunta la delibera impugnata, avviso della quale
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l'attrice ha dedotto di aver avuto conoscenza in quanto prodotto dal
Condominio in altro giudizio pendente tra le stesse parti.
Si è costituito il convenuto il quale, eccependo CP_1
l'inidoneità dell'azione di disconoscimento della firma e proponendo- ne, comunque, la verificazione, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita con il deposito dei documenti e con l'espletamento di una consulenza grafologica per accertare l'autenticità della firma apposta all'avviso di ricevimento della racco- mandata sopra richiamata.
Quindi, è stata rinviata all'udienza del 17.02.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo sta- to esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs.
28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del
13.12.2022).
Ciò premesso, occorre, in primo luogo, ribadire quanto già rilevato nell'ordinanza del 18.10.2023, circa l'ammissibilità nel caso di specie del disconoscimento della firma apposta all'avviso di ricevimento del- la raccomandata inviata per la convocazione all'assemblea condomi- niale nella quale è stata adottata la delibera impugnata nel presente giudizio, non trattandosi di notificazione di atti giudiziari.
Invero, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e ri- chiamato dal convenuto, secondo cui “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale
l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'uffi- ciale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avvi- so di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente posta- le, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certifi-
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catoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso av- viso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della no- tificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. 22058/19), si riferisce unicamente alle notificazioni di atti giudiziari, come può evincersi dal richiamo alla legge 890 del
1982, in cui solo l'ufficiale postale agisce come pubblico ufficiale quale delegato dell'ufficiale giudiziario.
Ammissibile il disconoscimento della firma in questione, considerata l'istanza di verificazione proposta dal convenuto, è stata CP_1
espletata nel corso del giudizio una consulenza grafologica per accer- tare l'autenticità della detta firma.
Ebbene, la perizia grafologica espletata dalla dott.ssa le Persona_1
cui conclusioni questo giudice fa proprie in quanto sufficientemente ed adeguatamente argomentate, ha dimostrato, tramite la comparazio- ne con altre firme di verificazione, che la sigla riportata sull'avviso di ricevimento n. 15415725013-8 non è riconducibile all'attrice.
Pertanto, non essendo l'attrice stata convocata all'assemblea del
18.10.2022 la delibera assunta in detta assemblea va annullata.
Una precisazione va, tuttavia, fatta in merito alla dichiarazione di
[...]
prodotta in atti dal convenuto, nella quale si legge Parte_2 che “da verifiche presso il Centro di Distribuzione si è rilevato che all'atto del tentativo di recapito, su indicazione di persona qualifica- tasi destinataria contattata, come di consueto, la raccomandata sa- rebbe stata inserita nella cassetta della corrispondenza per
l'immediato ritiro, senza l'acquisizione della sottoscrizione del rice-
e, pertanto, con un processo non in linea con le vigenti procedu- Pt_3 re”.
Tale dichiarazione, per quanto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, non essendovi comunque alcuna prova o dichiara- zione dell'agente postale idonea a dimostrare la conoscenza dell'attrice della convocazione all'assemblea, assume rilevanza ai fini della regolazione delle spese di lite, quantomeno per una compensa-
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zione parziale, dimostrando la buona fede del CP_1 nell'affidamento sulla valida convocazione all'assemblea condominia- le nella quale è stata assunta la delibera impugnata.
Conseguentemente le spese di lite vengono compensate per la metà e per la restante metà poste a carico del convenuto Esse si CP_1
liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particola- re, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trat- tate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Le spese della CTU, già liquidate, vengono interamente poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, de- finitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) annulla la delibera condominiale impugnata del 18.10.2022;
b) compensa per la metà le spese di lite e condanna il CP_3
[...
convenuto alla refusione della restante metà delle stesse in favore dell'attrice, che liquida, già dimezzate, in complessivi €
2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, le spese di lite;
c) pone le spese della CTU definitivamente a carico del CP_4
convenuto.
[...]
Santa Maria Capua Vetere, 17.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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