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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14881/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14881/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 13141/2021 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 3.5.2021,
TRA
, C.F. con sede legale in Roma alla via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. , C.F. , nella qualità di Parte_2 C.F._1
procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. Persona_1
P.IVA 46100/racc. rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Bracco, C.F. , giusta C.F._2
procura alle liti in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Napoli al Viale A. Gramsci, n. 18,
appellante
E
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Bacoli (Na) alla Via G. Boccaccio n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giordano, C.F. , giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Sant'Anastasia (NA) alla Via Casaliciello, n. 15,
appellata
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
appellata contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' CP_1 Parte_1
e la proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...] Controparte_2
07120110148698550000, dell'importo di € 5.089,93, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al
Codice della Strada accertate dalla deducendo di esserne venuta a conoscenza Controparte_2
solo tramite estratto di ruolo esattoriale. Eccepiva l'omessa o invalida notifica della cartella e l'estinzione del credito da essa portato per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28
Legge n. 689/1981, anche nel periodo successivo alla pretesa notifica della cartella stessa, in assenza di successivi atti interruttivi.
L'agente della riscossione, costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva l'inammissibilità
dell'opposizione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. nonché, nel merito, l'avvenuta regolare notifica della cartella impugnata e di successivi atti interruttivi.
La non si costituiva restando contumace. Controparte_2
Con la sentenza n. 13141/2021 pubblicata il 3.5.2021, il primo giudice ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta, annullando la cartella impugnata sul rilievo dell'omessa prova della regolarità della sua notifica da parte dell'agente della riscossione, che ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' lamentando Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo esattoriale per difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. nonché, nel merito, l'avvenuta regolare notifica sia della cartella impugnata sia di successivi atti, quali due diverse comunicazioni preventive di iscrizione di fermo amministrativo, che hanno impedito il verificarsi dell'effetto estintivo del credito per prescrizione.
La non si è costituita. Controparte_2
L'appellata ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e, CP_1
nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
In via preliminare, va osservato che, sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione di inammissibilità del gravame perché redatto senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. va, quindi, disattesa.
Tra i motivi di gravame esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo ex art. 100 c.p.c.
Al riguardo, va osservato che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del
17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità
dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle…… ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può
impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attrice, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo,
assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973;
pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. n. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_1
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli il 19 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14881/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 13141/2021 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 3.5.2021,
TRA
, C.F. con sede legale in Roma alla via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. , C.F. , nella qualità di Parte_2 C.F._1
procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. Persona_1
P.IVA 46100/racc. rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Bracco, C.F. , giusta C.F._2
procura alle liti in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Napoli al Viale A. Gramsci, n. 18,
appellante
E
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Bacoli (Na) alla Via G. Boccaccio n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giordano, C.F. , giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Sant'Anastasia (NA) alla Via Casaliciello, n. 15,
appellata
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
appellata contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' CP_1 Parte_1
e la proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...] Controparte_2
07120110148698550000, dell'importo di € 5.089,93, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al
Codice della Strada accertate dalla deducendo di esserne venuta a conoscenza Controparte_2
solo tramite estratto di ruolo esattoriale. Eccepiva l'omessa o invalida notifica della cartella e l'estinzione del credito da essa portato per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28
Legge n. 689/1981, anche nel periodo successivo alla pretesa notifica della cartella stessa, in assenza di successivi atti interruttivi.
L'agente della riscossione, costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva l'inammissibilità
dell'opposizione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. nonché, nel merito, l'avvenuta regolare notifica della cartella impugnata e di successivi atti interruttivi.
La non si costituiva restando contumace. Controparte_2
Con la sentenza n. 13141/2021 pubblicata il 3.5.2021, il primo giudice ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta, annullando la cartella impugnata sul rilievo dell'omessa prova della regolarità della sua notifica da parte dell'agente della riscossione, che ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' lamentando Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo esattoriale per difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. nonché, nel merito, l'avvenuta regolare notifica sia della cartella impugnata sia di successivi atti, quali due diverse comunicazioni preventive di iscrizione di fermo amministrativo, che hanno impedito il verificarsi dell'effetto estintivo del credito per prescrizione.
La non si è costituita. Controparte_2
L'appellata ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e, CP_1
nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
In via preliminare, va osservato che, sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione di inammissibilità del gravame perché redatto senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. va, quindi, disattesa.
Tra i motivi di gravame esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo ex art. 100 c.p.c.
Al riguardo, va osservato che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del
17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità
dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle…… ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può
impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attrice, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo,
assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973;
pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. n. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_1
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli il 19 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale