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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1926/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1631/2023 r.g. e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. MATTEO NARDINI Parte_1
RICORRENTE
E
con il patrocinio dell'avv. ERNESTINA PORTELLI Controparte_1
RESISTENTE
pagina 1 di 7
in sede Controparte_2
Come in atti.
NONCHE'
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.7.2023, adiva l'intestato Tribunale per ottenere Parte_1
la parziale revisione del provvedimento con il quale lo stesso Tribunale, nel 2020, con decreto n.
2925/2020 (rgn 1028/2019) aveva disposto, ratificando l'accordo delle parti, la corresponsione a carico di della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_1
figlia minore nata l'[...] e la fruizione integrale degli assegni familiari Persona_1
da parte della stessa ricorrente. Chiedeva, pertanto, l'innalzamento del contributo ad € 350,00, oltre alla totale percezione dell'assegno unico, sostitutivo dell'assegno familiare, ponendo a sostegno della richiesta, l'accrescimento delle esigenze della minore.
Si costituiva in giudizio la parte resistente che chiedeva il rigetto delle avverse richieste e, in via riconvenzionale, domandava l'affido esclusivo della minore o, in subordine, la permanenza della formula dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la sua abitazione, in ogni caso, con condanna della controparte al versamento di un contributo al mantenimento della figlia nella misura di
€ 250,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie e 50% dell'assegno unico, allegando a sostegno della richiesta, la inidoneità abitativa dell'immobile ove la ricorrente risiedeva con la figlia e gli impedimenti costantemente frapposti dalla stessa al sereno esercizio del diritto di visita.
A seguito delle contestazioni del resistente concernenti la genericità delle motivazioni poste alla base della richiesta di aumento del contributo al mantenimento, la ricorrente chiariva che, attesa la sostanziale sovrapponibilità tra l'attuale Assegno Unico e il soppresso Assegno familiare, persistesse il diritto della IG.ra di percepire integralmente detto emolumento, in ragione delle Parte_1
statuizioni contenute nel decreto di cui si è chiesta la parziale modifica, il quale già prevedeva la sua totale corresponsione in favore della donna. Inoltre, precisava che la necessità di adeguare il contributo mensile di mantenimento a favore della minore nella misura pari ad € 350,00 si basasse sulle sopraggiunte problematiche di salute, peraltro in continuo peggioramento, in cui versa, già riconosciuta soggetto invalido nella percentuale dell' 80% in data 08.02.2022, che non le consentirebbero di far fronte da sola alle esigenze sempre più crescenti della minore “relativamente alle sue inclinazioni e aspirazioni di vita”. Aggiungeva che, a causa delle condizioni di salute in continuo peggioramento, dovesse seguire un percorso terapeutico per far fronte alle patologie sopravvenute e accertate come da
Certificazione Medica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna e pertanto necessitasse dell'ausilio di una persona che, a fronte di un corrispettivo, potesse prendersi cura della piccola durante Persona_1
le sue ore di assenza.
pagina 3 di 7 All'udienza del 13.11.2023 l'avv. Nardini rendeva nota la disponibilità della ricorrente a mantenere la misura attuale dell'assegno di mantenimento di € 250,00, purché ad esso si aggiungesse l'importo integrale dell'assegno unico, pari ad € 175,00, da versarsi interamente alla L'avv. Portelli Parte_1
si opponeva a tale proposta, sottolineando l'importanza che per il suo assistito rivestisse la percezione della sua quota di assegno unico (50%) , ritenendo congruo l'importo attualmente corrisposto pari ad €
250,00.
Istruita la causa attraverso l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, gli interrogatori liberi delle parti e l'esame della documentazione prodotta, il Giudice relatore invitava le parti a rassegnare le conclusioni e riservava di riferire al Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28
c.p.c.
Nelle note conclusive dell'11.9.2024, la ricorrente, in difformità alle conclusioni formulate nel ricorso, proponeva ulteriori domande, senza alcuna indicazione delle sopravvenienze che l'avessero indotta a tale mutamento, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE:
a) accertare e dichiarare il diritto della IG.ra nella sua qualità di genitore collocatario a Parte_1 percepire l'Assegno Unico INPS nella misura del 100% così come previsto dal Provvedimento datato
02.12.2019 poiché il previgente Assegno Unico I.N.P.S. ha una ratio pressoché sovrapponibile a quella del soppresso Assegno familiare;
b) disporre l'affido esclusivo della minore a favore della madre IG.ra Persona_1 [...]
, ferma restanda la possibilità del padre di frequentare la minore liberamente previo Parte_1 preavviso alla madre, che trova fondamento nella condotta del padre che nell'esercizio del suo diritto di visita e di tenere con sé la figlia non ha mai rispettato gli impegni concordati espressamente nel
Provvedimento datato 02.12.2019 adducendo motivazioni spesso strumentali e comunicando
l'intenzione di tenere con sé la figlia sistematicamente al di fuori dei giorni concordati e solo il giorno prima rendendo impossibile alla IG.ra qualsiasi pianificazione degli impegni nonché nelle Parte_1
Relazioni depositate dai Servizi sociali ove si evince chiaramente sia come la minore Persona_1 conduca una vita serena assieme alla madre in un'abitazione assolutamente idonea (differentemente da quanto insinuato da controparte) sia come, in relazione al rapporto con il padre, la minore “si senta messa da parte in alcune situazioni” oltre a riferire di non voler dormire a casa del padre a meno che non vi fosse il fratello e “di non volere più subire interrogatori da parte del padre, Per_2
quando sono assieme. Infatti, la stessa ripotava di ricevere domande continue sulla madre, con atteggiamento indagatorio” (pag. 2 Relazione del 12.03.2024).
IN VIA SUBORDINATA
pagina 4 di 7 a) accertare e dichiarare il diritto della IG.ra nella sua qualità di genitore collocatario a Parte_1 percepire l'Assegno Unico INPS nella misura del 100% così come previsto dal Provvedimento datato
02.12.2019 poiché il previgente Assegno Unico I.N.P.S. ha una ratio pressoché sovrapponibile a quella del soppresso Assegno familiare;
b) affido condiviso della minore con collocamento presso la madre così come stabilito dal
Provvedimento del Tribunale di Teramo datato 02.12.2019 e fermo restando con obbligo del padre IG.
di comunicare alla IG.ra almeno 5 giorni prima i giorni che Controparte_1 Parte_1
vorrà tenere con sé la minore con revoca del pernottamento presso il padre in virtù Persona_1
della Relazione dei servizi sociali”
Si osserva preliminarmente che la revisione delle condizioni concordate in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex conviventi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del contributo, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale necessario per procedere al giudizio di revisione.
Si deve dunque verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere.
In primo luogo, mette conto rilevare l'assoluta genericità dell'assunto della ricorrente, secondo cui l'aumento del contributo sarebbe giustificato dalle crescenti esigenze della minore, la cui astrattezza impedisce al Collegio di operare qualsiasi valutazione sulla fondatezza della domanda. In secondo luogo, occorre evidenziare che, solo a seguito delle contestazioni avversarie, la ricorrente ha aggiunto, in contraddizione rispetto a quanto inizialmente sostenuto, che tali esigenze dipendessero dall'aggravamento delle sue condizioni di salute. Allegazione che, tuttavia, risulta totalmente carente dell'indicazione dell'esatta natura delle spese sopravvenute e della loro entità, rendendo, di fatto, impossibile qualsiasi valutazione in relazione alla necessità, alla tipologia e alla quantificazione delle stesse.
Quanto, invece, alla spettanza integrale o parziale dell'assegno unico da parte della si Parte_1
osserva che, nel decreto di cui si è chiesta la modifica, veniva disposta la sua totale corresponsione alla ricorrente (all'epoca, trattavasi di assegno familiare). Ne discende che - vista la sostanziale sovrapponibilità degli assegni (entrambi costituenti misure di sostegno per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a fronteggiare le spese quotidiane e garantire un tenore di vita dignitoso) tanto che, a partire dal primo marzo 2022, l'Assegno familiare per i figli è stato sostituito dall'Assegno unico e universale per i figli – la modifica delle percentuali di rispettiva spettanza, sostanziandosi in un mutamento delle pagina 5 di 7 condizioni economiche stabilite dal Tribunale, avrebbe dovuto essere supportata da un sopravvenuto peggioramento della situazione reddituale del (il quale sostiene di aver diritto al 50% dello CP_1
stesso), il quale è risultato, invece, indimostrato. A tal proposito, le sopravvenienze allegate dal resistente non risultano essere tali, in quanto attengono a spese già esistenti alla data del decreto del
2020. In particolare, l'esborso sostenuto per il mantenimento del figlio nato da un precedente Per_2
matrimonio, risulta cristallizzato in un provvedimento giudiziario risalente al 2016 e quello relativo al pagamento del rateo del mutuo ipotecario risulta da atto pubblico del 2011. Infine, appare totalmente indimostrata la cessione del quinto dello stipendio, di cui non è stato prodotto alcun documento diretto a verificarne la sussistenza, la data di insorgenza e la causale. Elementi fondamentali per consentire al
Tribunale di valutare l'effettivo peggioramento delle condizioni economiche.
Tanto premesso, occorre confermare le statuizioni pregresse e mai modificate, che stabiliscono che la somma integrale dell'assegno unico spetti alla ricorrente.
A medesime conclusioni si perviene in ordine alla richiesta di modifica della formula dell'affidamento condiviso e del collocamento, in assenza di elementi sufficientemente idonei a ritenere pregiudizievole per la minore le condizioni attualmente in essere. Sono, infatti, rimaste indimostrate le accuse concernenti l'inidoneità dell'abitazione in cui vive la minore, le quali paiono integralmente sconfessate dal contenuto della relazione dei Servizi Sociali del 9.2.2024, appositamente incaricati dal Giudice relatore di verificare le condizioni abitative della bambina.
Del pari indimostrate sono rimaste le contestazioni relative ad una presunta condotta ostativa della ricorrente nei riguardi del resistente all'atto dell'esercizio del diritto di visita, le quali, vista anche l'assenza di rilievi critici sulla idoneità genitoriale da parte degli assistenti sociali, vanno attribuite ad una scarsa capacità delle parti di gestire il conflitto di coppia più che ad un'inettitudine all'esercizio del ruolo materno/paterno.
Peraltro, il resistente, pur avendo adombrato una diversa regolamentazione del diritto di visita, si è limitato a insistere per la modifica della modalità di affidamento e/o collocazione della figlia, senza richiedere che, in ipotesi di conferma delle statuizioni precedenti, gli incontri con la stessa potessero tenersi a condizioni diverse da quelle attuali, di tal che va integralmente confermato il contenuto del decreto n. 2925/2020.
A medesime conclusioni si perviene in relazione alla domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente nelle note conclusive che, oltre che presentare profili di dubbia ammissibilità, risulta integralmente destituita di fondamento e di allegazioni di supporto, dovendosi richiamare, anche in pagina 6 di 7 questo caso, il contenuto delle suddette relazioni sociali, che attestano l'assenza di problematiche nella relazione della minore con entrambi i genitori.
La reciproca soccombenza induce all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale;
- conferma il contenuto del decreto n. 2925/2020 del Tribunale di Teramo (nrg 1028/2019) anche in relazione alla spettanza integrale dell'assegno unico alla ricorrente;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Teramo, 18.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1631/2023 r.g. e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. MATTEO NARDINI Parte_1
RICORRENTE
E
con il patrocinio dell'avv. ERNESTINA PORTELLI Controparte_1
RESISTENTE
pagina 1 di 7
in sede Controparte_2
Come in atti.
NONCHE'
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.7.2023, adiva l'intestato Tribunale per ottenere Parte_1
la parziale revisione del provvedimento con il quale lo stesso Tribunale, nel 2020, con decreto n.
2925/2020 (rgn 1028/2019) aveva disposto, ratificando l'accordo delle parti, la corresponsione a carico di della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_1
figlia minore nata l'[...] e la fruizione integrale degli assegni familiari Persona_1
da parte della stessa ricorrente. Chiedeva, pertanto, l'innalzamento del contributo ad € 350,00, oltre alla totale percezione dell'assegno unico, sostitutivo dell'assegno familiare, ponendo a sostegno della richiesta, l'accrescimento delle esigenze della minore.
Si costituiva in giudizio la parte resistente che chiedeva il rigetto delle avverse richieste e, in via riconvenzionale, domandava l'affido esclusivo della minore o, in subordine, la permanenza della formula dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la sua abitazione, in ogni caso, con condanna della controparte al versamento di un contributo al mantenimento della figlia nella misura di
€ 250,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie e 50% dell'assegno unico, allegando a sostegno della richiesta, la inidoneità abitativa dell'immobile ove la ricorrente risiedeva con la figlia e gli impedimenti costantemente frapposti dalla stessa al sereno esercizio del diritto di visita.
A seguito delle contestazioni del resistente concernenti la genericità delle motivazioni poste alla base della richiesta di aumento del contributo al mantenimento, la ricorrente chiariva che, attesa la sostanziale sovrapponibilità tra l'attuale Assegno Unico e il soppresso Assegno familiare, persistesse il diritto della IG.ra di percepire integralmente detto emolumento, in ragione delle Parte_1
statuizioni contenute nel decreto di cui si è chiesta la parziale modifica, il quale già prevedeva la sua totale corresponsione in favore della donna. Inoltre, precisava che la necessità di adeguare il contributo mensile di mantenimento a favore della minore nella misura pari ad € 350,00 si basasse sulle sopraggiunte problematiche di salute, peraltro in continuo peggioramento, in cui versa, già riconosciuta soggetto invalido nella percentuale dell' 80% in data 08.02.2022, che non le consentirebbero di far fronte da sola alle esigenze sempre più crescenti della minore “relativamente alle sue inclinazioni e aspirazioni di vita”. Aggiungeva che, a causa delle condizioni di salute in continuo peggioramento, dovesse seguire un percorso terapeutico per far fronte alle patologie sopravvenute e accertate come da
Certificazione Medica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna e pertanto necessitasse dell'ausilio di una persona che, a fronte di un corrispettivo, potesse prendersi cura della piccola durante Persona_1
le sue ore di assenza.
pagina 3 di 7 All'udienza del 13.11.2023 l'avv. Nardini rendeva nota la disponibilità della ricorrente a mantenere la misura attuale dell'assegno di mantenimento di € 250,00, purché ad esso si aggiungesse l'importo integrale dell'assegno unico, pari ad € 175,00, da versarsi interamente alla L'avv. Portelli Parte_1
si opponeva a tale proposta, sottolineando l'importanza che per il suo assistito rivestisse la percezione della sua quota di assegno unico (50%) , ritenendo congruo l'importo attualmente corrisposto pari ad €
250,00.
Istruita la causa attraverso l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, gli interrogatori liberi delle parti e l'esame della documentazione prodotta, il Giudice relatore invitava le parti a rassegnare le conclusioni e riservava di riferire al Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28
c.p.c.
Nelle note conclusive dell'11.9.2024, la ricorrente, in difformità alle conclusioni formulate nel ricorso, proponeva ulteriori domande, senza alcuna indicazione delle sopravvenienze che l'avessero indotta a tale mutamento, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE:
a) accertare e dichiarare il diritto della IG.ra nella sua qualità di genitore collocatario a Parte_1 percepire l'Assegno Unico INPS nella misura del 100% così come previsto dal Provvedimento datato
02.12.2019 poiché il previgente Assegno Unico I.N.P.S. ha una ratio pressoché sovrapponibile a quella del soppresso Assegno familiare;
b) disporre l'affido esclusivo della minore a favore della madre IG.ra Persona_1 [...]
, ferma restanda la possibilità del padre di frequentare la minore liberamente previo Parte_1 preavviso alla madre, che trova fondamento nella condotta del padre che nell'esercizio del suo diritto di visita e di tenere con sé la figlia non ha mai rispettato gli impegni concordati espressamente nel
Provvedimento datato 02.12.2019 adducendo motivazioni spesso strumentali e comunicando
l'intenzione di tenere con sé la figlia sistematicamente al di fuori dei giorni concordati e solo il giorno prima rendendo impossibile alla IG.ra qualsiasi pianificazione degli impegni nonché nelle Parte_1
Relazioni depositate dai Servizi sociali ove si evince chiaramente sia come la minore Persona_1 conduca una vita serena assieme alla madre in un'abitazione assolutamente idonea (differentemente da quanto insinuato da controparte) sia come, in relazione al rapporto con il padre, la minore “si senta messa da parte in alcune situazioni” oltre a riferire di non voler dormire a casa del padre a meno che non vi fosse il fratello e “di non volere più subire interrogatori da parte del padre, Per_2
quando sono assieme. Infatti, la stessa ripotava di ricevere domande continue sulla madre, con atteggiamento indagatorio” (pag. 2 Relazione del 12.03.2024).
IN VIA SUBORDINATA
pagina 4 di 7 a) accertare e dichiarare il diritto della IG.ra nella sua qualità di genitore collocatario a Parte_1 percepire l'Assegno Unico INPS nella misura del 100% così come previsto dal Provvedimento datato
02.12.2019 poiché il previgente Assegno Unico I.N.P.S. ha una ratio pressoché sovrapponibile a quella del soppresso Assegno familiare;
b) affido condiviso della minore con collocamento presso la madre così come stabilito dal
Provvedimento del Tribunale di Teramo datato 02.12.2019 e fermo restando con obbligo del padre IG.
di comunicare alla IG.ra almeno 5 giorni prima i giorni che Controparte_1 Parte_1
vorrà tenere con sé la minore con revoca del pernottamento presso il padre in virtù Persona_1
della Relazione dei servizi sociali”
Si osserva preliminarmente che la revisione delle condizioni concordate in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex conviventi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del contributo, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale necessario per procedere al giudizio di revisione.
Si deve dunque verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere.
In primo luogo, mette conto rilevare l'assoluta genericità dell'assunto della ricorrente, secondo cui l'aumento del contributo sarebbe giustificato dalle crescenti esigenze della minore, la cui astrattezza impedisce al Collegio di operare qualsiasi valutazione sulla fondatezza della domanda. In secondo luogo, occorre evidenziare che, solo a seguito delle contestazioni avversarie, la ricorrente ha aggiunto, in contraddizione rispetto a quanto inizialmente sostenuto, che tali esigenze dipendessero dall'aggravamento delle sue condizioni di salute. Allegazione che, tuttavia, risulta totalmente carente dell'indicazione dell'esatta natura delle spese sopravvenute e della loro entità, rendendo, di fatto, impossibile qualsiasi valutazione in relazione alla necessità, alla tipologia e alla quantificazione delle stesse.
Quanto, invece, alla spettanza integrale o parziale dell'assegno unico da parte della si Parte_1
osserva che, nel decreto di cui si è chiesta la modifica, veniva disposta la sua totale corresponsione alla ricorrente (all'epoca, trattavasi di assegno familiare). Ne discende che - vista la sostanziale sovrapponibilità degli assegni (entrambi costituenti misure di sostegno per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a fronteggiare le spese quotidiane e garantire un tenore di vita dignitoso) tanto che, a partire dal primo marzo 2022, l'Assegno familiare per i figli è stato sostituito dall'Assegno unico e universale per i figli – la modifica delle percentuali di rispettiva spettanza, sostanziandosi in un mutamento delle pagina 5 di 7 condizioni economiche stabilite dal Tribunale, avrebbe dovuto essere supportata da un sopravvenuto peggioramento della situazione reddituale del (il quale sostiene di aver diritto al 50% dello CP_1
stesso), il quale è risultato, invece, indimostrato. A tal proposito, le sopravvenienze allegate dal resistente non risultano essere tali, in quanto attengono a spese già esistenti alla data del decreto del
2020. In particolare, l'esborso sostenuto per il mantenimento del figlio nato da un precedente Per_2
matrimonio, risulta cristallizzato in un provvedimento giudiziario risalente al 2016 e quello relativo al pagamento del rateo del mutuo ipotecario risulta da atto pubblico del 2011. Infine, appare totalmente indimostrata la cessione del quinto dello stipendio, di cui non è stato prodotto alcun documento diretto a verificarne la sussistenza, la data di insorgenza e la causale. Elementi fondamentali per consentire al
Tribunale di valutare l'effettivo peggioramento delle condizioni economiche.
Tanto premesso, occorre confermare le statuizioni pregresse e mai modificate, che stabiliscono che la somma integrale dell'assegno unico spetti alla ricorrente.
A medesime conclusioni si perviene in ordine alla richiesta di modifica della formula dell'affidamento condiviso e del collocamento, in assenza di elementi sufficientemente idonei a ritenere pregiudizievole per la minore le condizioni attualmente in essere. Sono, infatti, rimaste indimostrate le accuse concernenti l'inidoneità dell'abitazione in cui vive la minore, le quali paiono integralmente sconfessate dal contenuto della relazione dei Servizi Sociali del 9.2.2024, appositamente incaricati dal Giudice relatore di verificare le condizioni abitative della bambina.
Del pari indimostrate sono rimaste le contestazioni relative ad una presunta condotta ostativa della ricorrente nei riguardi del resistente all'atto dell'esercizio del diritto di visita, le quali, vista anche l'assenza di rilievi critici sulla idoneità genitoriale da parte degli assistenti sociali, vanno attribuite ad una scarsa capacità delle parti di gestire il conflitto di coppia più che ad un'inettitudine all'esercizio del ruolo materno/paterno.
Peraltro, il resistente, pur avendo adombrato una diversa regolamentazione del diritto di visita, si è limitato a insistere per la modifica della modalità di affidamento e/o collocazione della figlia, senza richiedere che, in ipotesi di conferma delle statuizioni precedenti, gli incontri con la stessa potessero tenersi a condizioni diverse da quelle attuali, di tal che va integralmente confermato il contenuto del decreto n. 2925/2020.
A medesime conclusioni si perviene in relazione alla domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente nelle note conclusive che, oltre che presentare profili di dubbia ammissibilità, risulta integralmente destituita di fondamento e di allegazioni di supporto, dovendosi richiamare, anche in pagina 6 di 7 questo caso, il contenuto delle suddette relazioni sociali, che attestano l'assenza di problematiche nella relazione della minore con entrambi i genitori.
La reciproca soccombenza induce all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale;
- conferma il contenuto del decreto n. 2925/2020 del Tribunale di Teramo (nrg 1028/2019) anche in relazione alla spettanza integrale dell'assegno unico alla ricorrente;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Teramo, 18.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 7 di 7