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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/12/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 67/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Ada Gambardella Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/01/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALA Parte_1 C.F._1 GEROLAMO, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Cavour n. 71/b, presso il detto difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECHI Parte_2 C.F._2 GABRIELE, elettivamente domiciliato in Via E. Costa n. 66, Sassari, presso il detto difensore nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., iscritto in data 11/01/2025, chiedeva di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni previste in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Sassari in data 11.10.2014, già oggetto di modifica con ordinanza in data 10.6.2017, alla luce dei sopravvenuti motivi rappresentati dalla sopraggiunta indipendenza economica del figlio nato il [...] e dalla cessazione della coabitazione con la madre del figlio Persona_1 Per_2
nato il [...], chiedendo pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “Modificare, inaudita
[...] altera parte, le condizioni di cui all'atto di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel senso che:
pagina 1 di 3 a) non sia più dovuto l'assegno di mantenimento a carico del signor in favore del Parte_1 figlio in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per Per_1 tutte le ragioni di cui in premessa e conseguentemente disporne la revoca;
b) il signor sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento di € 300,00 in favore del Parte_1 figlio direttamente all'avente diritto e cioè a con decorrenza dal 01 gennaio 2025 Per_2 Per_2 entro il 15 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
c) entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie del figlio
; Persona_2
d) Restano confermate le altre condizioni previste negli atti precedenti e non espressamente modificate con le presenti richieste.
e) Con il favore di spese e competenze professionali”.
Si costituiva in giudizio confermando che il figlio era economicamente Parte_2 Per_1 indipendente sin dal 2021 e che vi era già un accordo per il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio e concludendo, pertanto, perché il Tribunale voglia “a parziale Per_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1254/2014 del 11.10.2014, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e dei provvedimenti successivi:
a) disporsi la revoca del mantenimento in favore del figlio Per_1
b) confermare il mantenimento di € 300,00 mensili in favore del figlio da versarsi ogni mese Per_2 direttamente a quest'ultimo (come già avveniva dal 2021);
c) con vittoria di spese ed onorari”.
All'udienza dell'8.10.2025 le parti confermavano le rispettive conclusioni, ribadendo l'accordo in merito alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e alla conferma, a carico Per_1 di del contributo al mantenimento di € 300,00 mensili in favore del figlio Parte_1 Per_2 da versarsi ogni mese direttamente a quest'ultimo.
La causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
DIRITTO
L'istanza di modifica delle condizioni di divorzio merita accoglimento, essendo necessario conformare tale regolamentazione alla situazione attuale, alla luce peraltro del sostanziale accordo delle parti.
Devi infatti tenersi conto che, come allegato da entrambe le parti, il figlio è oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, essendo coniugato ed avendo una stabile occupazione,
e che il figlio maggiorenne non coabita più con la madre (essendosi trasferito a Cagliari per Per_2
pagina 2 di 3 proseguire gli studi universitari) e ha fatto espressa richiesta di percepire direttamente il contributo al mantenimento di € 300,00 al mese.
Si ritiene pertanto accoglibile l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento da parte di Parte_1 nei confronti del figlio e di versamento diretto del contributo al mantenimento quanto
[...] Per_1 al figlio Per_2
Non si rende invece necessaria alcuna pronuncia sulla domanda del ricorrente in ordine all'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie del figlio in misura paritaria tra le parti, essendo Persona_2 ciò già espressamente previsto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
1254/2014 del 11.10.2014.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo tra le stesse in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio nei termini di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1254/2014 pubblicata in data
11.10.2014 e del successivo provvedimento di modifica del 10.6.2017:
1) revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore del figlio Parte_1 Per_1
[...]
2) dispone il versamento da parte di dell'assegno di mantenimento di € 300,00 in Parte_1 favore del figlio direttamente all'avente diritto, con decorrenza dall'1 gennaio 2025, Persona_2 entro il 15 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sassari in data 3/12/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Francesca Fiorentini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Ada Gambardella Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/01/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALA Parte_1 C.F._1 GEROLAMO, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Cavour n. 71/b, presso il detto difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECHI Parte_2 C.F._2 GABRIELE, elettivamente domiciliato in Via E. Costa n. 66, Sassari, presso il detto difensore nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., iscritto in data 11/01/2025, chiedeva di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni previste in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Sassari in data 11.10.2014, già oggetto di modifica con ordinanza in data 10.6.2017, alla luce dei sopravvenuti motivi rappresentati dalla sopraggiunta indipendenza economica del figlio nato il [...] e dalla cessazione della coabitazione con la madre del figlio Persona_1 Per_2
nato il [...], chiedendo pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “Modificare, inaudita
[...] altera parte, le condizioni di cui all'atto di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel senso che:
pagina 1 di 3 a) non sia più dovuto l'assegno di mantenimento a carico del signor in favore del Parte_1 figlio in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per Per_1 tutte le ragioni di cui in premessa e conseguentemente disporne la revoca;
b) il signor sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento di € 300,00 in favore del Parte_1 figlio direttamente all'avente diritto e cioè a con decorrenza dal 01 gennaio 2025 Per_2 Per_2 entro il 15 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
c) entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie del figlio
; Persona_2
d) Restano confermate le altre condizioni previste negli atti precedenti e non espressamente modificate con le presenti richieste.
e) Con il favore di spese e competenze professionali”.
Si costituiva in giudizio confermando che il figlio era economicamente Parte_2 Per_1 indipendente sin dal 2021 e che vi era già un accordo per il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio e concludendo, pertanto, perché il Tribunale voglia “a parziale Per_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1254/2014 del 11.10.2014, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e dei provvedimenti successivi:
a) disporsi la revoca del mantenimento in favore del figlio Per_1
b) confermare il mantenimento di € 300,00 mensili in favore del figlio da versarsi ogni mese Per_2 direttamente a quest'ultimo (come già avveniva dal 2021);
c) con vittoria di spese ed onorari”.
All'udienza dell'8.10.2025 le parti confermavano le rispettive conclusioni, ribadendo l'accordo in merito alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e alla conferma, a carico Per_1 di del contributo al mantenimento di € 300,00 mensili in favore del figlio Parte_1 Per_2 da versarsi ogni mese direttamente a quest'ultimo.
La causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
DIRITTO
L'istanza di modifica delle condizioni di divorzio merita accoglimento, essendo necessario conformare tale regolamentazione alla situazione attuale, alla luce peraltro del sostanziale accordo delle parti.
Devi infatti tenersi conto che, come allegato da entrambe le parti, il figlio è oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, essendo coniugato ed avendo una stabile occupazione,
e che il figlio maggiorenne non coabita più con la madre (essendosi trasferito a Cagliari per Per_2
pagina 2 di 3 proseguire gli studi universitari) e ha fatto espressa richiesta di percepire direttamente il contributo al mantenimento di € 300,00 al mese.
Si ritiene pertanto accoglibile l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento da parte di Parte_1 nei confronti del figlio e di versamento diretto del contributo al mantenimento quanto
[...] Per_1 al figlio Per_2
Non si rende invece necessaria alcuna pronuncia sulla domanda del ricorrente in ordine all'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie del figlio in misura paritaria tra le parti, essendo Persona_2 ciò già espressamente previsto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
1254/2014 del 11.10.2014.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo tra le stesse in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio nei termini di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1254/2014 pubblicata in data
11.10.2014 e del successivo provvedimento di modifica del 10.6.2017:
1) revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore del figlio Parte_1 Per_1
[...]
2) dispone il versamento da parte di dell'assegno di mantenimento di € 300,00 in Parte_1 favore del figlio direttamente all'avente diritto, con decorrenza dall'1 gennaio 2025, Persona_2 entro il 15 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sassari in data 3/12/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Francesca Fiorentini
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