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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4471/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8359/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 23/09/2022, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] _1 C.F._1
il 04/10/1951 ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Via Cigliano n.10/E, presso lo studio dell'Avv. Valentina Di Bonito (C.F.: ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E (P. IVA Controparte_1
, con sede in Bacoli (Na) alla via Gaetano De Rosa n.22, P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli
[...] C.F._3
alla via Diocleziano n.67 presso lo studio degli avvocati Teresa Marino
(C.F.: e Mike Lubrano (C.F.: C.F._4
), dai quali è rappresentata e difesa giusta C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il 24 marzo CP_2 C.F._6
1964, residente in [...]n.167, rappresentata e difesa dall' Avvocato Giuseppe De Santo (C.F.:
), giusta procura in calce all'atto di costituzione;
C.F._7
APPELLATA
E
(C.F. - P.IVA ), con Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
sede in Mogliano Veneto - Via Marocchesa n.14, in persona del l.r.p.t., ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Domenico n° 18, presso lo studio dell'Avv. Federico Antignani (C.F. ), dal CodiceFiscale_8
quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio;
pag. 2/45 APPELLATA
E
(C.F.: ), con sede legale Controparte_4 P.IVA_4
in Bologna alla Via Stalingrado n. 45 in persona del dott. CP_5
- Procuratore in forza di procura speciale con atto per Notar
[...]
di Bologna ai nn. 95247/11284 di rep. Fasc. del Persona_1
25.06.2021 - elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Giancarlo Crimaldi, (C.F.: ) in Napoli alla Via R. C.F._9
Morghen n. 181, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità dell'ormeggiatore ex art. 1218 c.c./risarcimento danni per responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Conclusioni:
l'appellante, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
12.03.2025, richiamava le conclusioni rese nell'atto di citazione in appello, scritto con il quale aveva chiesto: “in via preliminare:
1. dichiarare ammissibile l'impugnazione proposta dal SI. _1
; in via principale e nel merito:
2. accogliere per i motivi tutti
[...]
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.8359/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 23/09/2022, VI Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Cacace Monica,
pag. 3/45 nell'ambito del giudizio N.R.G.12498/2019, depositata in cancelleria in data 23/09/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure:
3. dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da ascriversi a colpa della Controparte_1
e/o in via alternativa e/o concorsuale e/o in solido della;
CP_2
4. rigettare tutte le avverse domande ed eccezione in quanto infondate in fatto e diritto, nonché le “domande nuove e/o riconvenzionali” di tutte le parti convenute e intervenute nel giudizio perché tardive, assolutamente inammissibili ed improcedibili oltre che infondate in fatto e in diritto e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
5. condannare la anche in Controparte_1 Controparte_1
solido con la in caso di manleva e/o in via Controparte_4
alternativa e/o concorsuale e/o in solido della anche in CP_2
solido con la già in caso Controparte_3 Controparte_6
di manleva, al risarcimento dei danni a cose e, quindi, al pagamento in favore del sig. della somma di €.15.130,33 così _1
suddivisa: €.8.361,04 per danni a cose, oltre 1.269,29 per la riparazione dell'impianto elettrico separatamente stimato, €.3.000,00 a titolo di pregiudizio economico derivante dal mancato uso dell'imbarcazione danneggiato in re ipsa, €.700,00 per alaggio da mare a terraferma,
€.1000.00 per il costo del rimessaggio dove la fu Parte_2
parcheggiata il tempo necessario al ripristino ed €.700,00 per il varo da terraferma in acqua, ovvero di quella somma che sarà ritenuta di
Giustizia, con la condanna altresì al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
6.
pag. 4/45 condannare la anche in Controparte_1
solido con la in caso di manleva e/o in via Controparte_4
alternativa e/o concorsuale e/o in solido della anche in CP_2
solido con la già in caso Controparte_3 Controparte_6
di manleva, al pagamento delle spese, costi di consulenza ed accessori di causa anticipate e sostenute dal SI. per il giudizio di Pt_1 _1
Accertamento Tecnico Preventivo recante n. Rg.1053/2013 ex Giudice di
Pace di Pozzuoli stimabili in €.2.500,00. 7. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
l'appellante incidentale, Controparte_1
concludeva come segue: “In via preliminare a) dichiarare la
[...]
inammissibilità e/o l'improponibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis
c.p.c.; b) dichiarare la nullità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 163 e
342 c.p.c.; c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della perché non Controparte_1
provata; Nel merito d) rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.8359/2022 resa dal Tribunale di Napoli sesta sezione civile in persona del G.I. dott.ssa Cacace pubblicata il 23.09.2022; e) per i motivi dedotti accogliere tutte le conclusioni da questa difesa formulate con il giudizio di primo grado;
f) confermare la decadenza della sig.ra CP_2
stante la mancata riassunzione del giudizio in seguito all'ordinanza
n.192 del 30.07.2014 resa dal Giudice di Pace di Pozzuoli;
g) rigettare le domande promosse da e da nei confronti di _1 CP_2
pag. 5/45 perché improponibili, improcedibili, inammissibili Controparte_1
nonché infondate in fatto e in diritto;
h) in ogni caso rigettare sia la domanda promossa da che la domanda promossa in _1
via riconvenzionale da nei confronti di CP_2 [...]
i) in accoglimento del proposto Controparte_1
appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza n.8359/2022 del
Tribunale di Napoli e condannare e/o _1 CP_2
al pagamento in favore Controparte_1
delle spese e competenze di lite per il primo grado di giudizio liquidate come da D.M. 55/2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, ed oneri di legge;
j) in via gradata nella denegata ipotesi di fondatezza, seppur parziale della domanda di gravame, dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da ascriversi a colpa esclusiva della sig.ra ; k) in via ulteriormente gradata, CP_2
nella denegata ipotesi di fondatezza, seppur parziale della domanda di gravame, dichiarare esso istante e/o corresponsabili dei CP_2
presunti danni lamentati, qualora provati, conseguenti al loro comportamento negligente e colposo;
l) nell'ipotesi di soccombenza, totale o parziale, della Controparte_1
condannare la in virtù del dedotto rapporto Controparte_4
assicurativo, a manlevare la Controparte_1
i tutte le somme oggetto di condanna, per sorta, accessori e spese di
[...]
lite in uno agli oneri di legge, nessuna esclusa, per qualsivoglia titolo o ragione, che sarà obbligata a versare sia nei confronti di _1
che nei confronti di . m)in ogni caso con vittoria
[...] CP_2
pag. 6/45 di spese di lite del doppio grado di giudizio, con i.v.a. e c.p.a. come per legge”;
concludeva come segue: “- rigettare, perché destituito di CP_2
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal SI. _1
avverso la sentenza n. 8359/2022 del Tribunale Civile di Napoli nella parte in cui sono state, correttamente, rigettate le domande proposte dal
SI. nei confronti della SI.ra ; - rigettare, perché _1 CP_2
destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello incidentale proposto dalla laddove chiede la riforma della Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui non ha condannato alle spese la SI.ra ; - condannare il SI. e la CP_2 _1 Controparte_1
pagare alla SI.ra le spese di giudizio del presente grado di CP_2
giudizio determinate ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.p.a. 4%, I.V.A. 22%, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”;
concludeva come segue: “- accerti, dichiari e disponga la Controparte_3
reiezione dell'avverso appello perché __ nullo, inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto e diritto;
- in ogni caso, in via subordinata, accerti la carenza di legittimazione __ passiva di
[...]
per inoperatività della garanzia assicurativa respingendo CP_3
ogni domanda di manleva formulata in danno della comparente;
- condanni controparte al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della convenuta Società”;
la così concludeva: “1. rigettare l'appello Controparte_4
principale del sig. per inammissibilità ed infondatezza _1
pag. 7/45 dei motivi di gravame e accogliere l'appello spiegato in via incidentale da parte della società sulle spese e, per l'effetto, 2. Controparte_1
condannare ex art. 91 c.p.c. l'appellante al pagamento in favore della società delle spese e dei compensi di entrambi i Controparte_7
gradi di giudizio, oltre le spese generali e gli accessori come per legge;
il tutto con la maggiorazione del 30% del compenso previsto dell'art. 4, comma 1- bis del D.M. 55/2014 in quanto il presente atto (e tutti gli atti difensivi connessi e conseguenti) sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
3. in subordine, rigettare la domanda di condanna in solido avanzata dall'appellante principale anche nei confronti della interventrice/appellata società perché del tutto Controparte_7
inammissibile;
4. sempre in subordine rigettare la domanda di manleva avanzata da parte della nei confronti della Controparte_1 [...]
perché irrituale, inammissibile e, gradatamente, perché CP_7
infondata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 06-07.03.2014, _1
conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli, e la CP_2
“ deducendo che: - la Controparte_1 Parte_3
notte tra il 29 e il 30 novembre 2012, l'imbarcazione di sua proprietà,
Fly 34 mod. 8061 SRM25 con motori matricole Parte_2
619641 e 370447, mentre si trovava all'interno dell'ormeggio della sito in Bacoli (NA) Controparte_1
pag. 8/45 alla via Miseno n.179, veniva ripetutamente urtata dall'imbarcazione
Dufour numero 5102315621 denominata Sagittares, di proprietà di
, ormeggiata alla sua destra;
- in particolare, il sinistro si CP_2
verificava poiché, a causa della rottura delle cime di prua, il natante
Dufour ruotava sulla sinistra collidendo ripetutamente la murata destra della che, per effetto dell'evento descritto, Parte_2
riportava danni alla murata stessa e, in particolare, al passamano in acciaio, alla zona poppiera con fori lungo lo scafo ubicati all'altezza del predellino di poppa e dello sfiatatoio posti sulla murata di poppa, determinando l'allagamento della sentina;
-nel giudizio di ATP, da esso instaurato, si costituiva la quale, senza contestare il CP_2
fatto storico, deduceva che la responsabilità non poteva esserle addebitata in quanto l'imbarcazione di sua proprietà era stata affidata in custodia alla - nel giudizio veniva, inoltre, Controparte_1
acquisita la denuncia inoltrata dalla alla propria CP_1
compagnia assicurativa, allora con la quale CP_8
l'ormeggiatore deduceva che la responsabilità del sinistro andava addebitata a poiché i passacavi di prua CP_2
dell'imbarcazione Dufour erano difettosi ed avevano segato le cime;
- i danni subiti dall'imbarcazione venivano quantificati in euro 8.361,04 e quelli per il mancato utilizzo del bene venivano stimati in euro
3.000,00.
L'attore concludeva, quindi, domandando accertarsi la responsabilità di entrambi i convenuti nella produzione dell'evento dannoso e condannarsi gli stessi, in solido o in via alternativa, al risarcimento dei danni da esso sofferti, da quantificarsi in euro 12.000,00.
pag. 9/45 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_2
deducendo che la responsabilità del sinistro andava ascritta alla CP_1
custode dell'imbarcazione, nei confronti della quale spiegava
[...]
domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, quantificati in euro 17.080,00 per i costi di riparazione della sua imbarcazione e in euro 5.000,00 per il mancato utilizzo della stessa. In subordine, l'attrice in riconvenzionale eccepiva il concorso di colpa del danneggiato
[...]
. Inoltre, la eccepiva l'incompetenza del _1 CP_2
Giudice di Pace adito e chiedeva di chiamare in causa l'allora odierna , in forza della polizza n. Controparte_6 Controparte_3
846/00 092381121, al fine di essere dalla stessa manlevata.
La imaneva contumace. Controparte_1
Autorizzata dal Giudice di Pace l'estensione del contraddittorio, si costituiva la terza chiamata, odierna Controparte_6
la quale eccepiva la nullità della citazione, nonché Controparte_3
l'incompetenza del giudice adito, associandosi, nel merito, alle difese della CP_2
Con ordinanza del 30/07/2014, il G.d.P. rigettava l'eccezione di incompetenza, ritenendo sussistere la competenza per valore del
Giudice di Pace per la domanda principale proposta da _1
, mentre rispetto alla domanda formulata da
[...] CP_2
riteneva competente per valore il Tribunale di Napoli, assegnando alla convenuta termine per la relativa riassunzione.
non riassumeva il giudizio, relativo alla riconvenzionale, CP_2
dinanzi al Tribunale, ma formulava un'istanza di revoca della precedente ordinanza che veniva rigettata.
pag. 10/45 La causa era istruita mediante l'escussione dei testi e Testimone_1
indotti dal . Testimone_2 _1
Con ordinanza del 4.2.2019, il G.d.P., dopo aver riservato la causa in decisione, dichiarava la propria incompetenza per valore e concedeva alle parti termine di novanta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Napoli.
Con atto, notificato in data 16/04/2019, riassumeva _1
il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, così concludendo: “dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da ascriversi a colpa esclusiva della SI.ra anche in solido con la CP_2 Controparte_3
già e/o della
[...] Controparte_6 [...]
2) rigettare le “domande nuove e/o Controparte_1
riconvenzionale” di parte convenuta perché assolutamente inammissibili ed improcedibili oltre che infondate in fatto e in diritto. 3) condannare la
SI.ra anche in solido con la già CP_2 Controparte_3
e/o della Controparte_6 Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni a cose e, quindi, al pagamento Parte_3
in favore del sig. della somma di 15.130,33 così _1
suddivisa: €. 8.361,04 per danni a cose, oltre 1.269,29 per la riparazione dell'impianto elettrico separatamente stimato, €.3.000,00 a titolo di pregiudizio economico derivante dal mancato uso dell'imbarcazione danneggiato in re ipsa, €.700,00 per alaggio da mare a terraferma,
€.1000.00 per il costo del rimessaggio dove la fu Parte_2
parcheggiata il tempo necessario al ripristino ed €.700,00 per il varo da terraferma in acqua, ovvero di quella somma che sarà ritenuta di
Giustizia, con la condanna altresì al pagamento di interessi e
pag. 11/45 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio e del giudizio recante n.rg. 2695/14 Giudice di pace di Napoli, nonché del giudizio di
Accertamento Tecnico Preventivo recante n. rg. 1053/2013 Giudice di
Pace di Napoli, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in CP_2
data 15.7.2019, ribadiva che l'esclusiva responsabilità del sinistro andava ascritta alla società di ormeggio, nei cui CP_1 CP_1
confronti proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti per l'importo complessivo di euro 23.080,00. In via subordinata, in caso di accertamento della sua responsabilità, CP_2
chiedeva l'accertamento del concorso di colpa di
[...] _1
e, in ogni caso, reiterava la domanda di manleva nei confronti
[...]
di . Controparte_3
La nel costituirsi in Controparte_9
giudizio con comparsa depositata in data 16.7.2019, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, la nullità della citazione, il difetto di legittimazione dell'attore e di essa convenuta. La società, inoltre, deduceva che il contratto di ormeggio stipulato con i clienti non prevedeva l'obbligo di custodia dei natanti e che in ogni caso la responsabilità dell'occorso doveva essere ascritta ad un difetto dei passacavi dell'imbarcazione Dufour 32 di proprietà della il CP_2
quale aveva determinato la rottura delle cime di ormeggio. In ultimo, la società chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della pag. 12/45 già in forza della polizza n. CP_10 Controparte_11
253551996, al fine di essere dalla stessa manlevata.
nel costituirsi in giudizio, faceva proprie le difese Controparte_3
dell'assicurata e deduceva che le “Le Condizioni Generali CP_2
di Contratto prevedono nella Sezione Copertura per danni all'unità da diporto, all'art. 11 - Rischi Esclusi: al punto c) insufficienza delle misure
e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza sia temporanea, sia stagionale, in acqua o a terra”.
, benché citata, non si costituiva. CP_10
Con comparsa di intervento adesivo del 23.12.2019, si costituiva la quale deduceva che la polizza n. Controparte_4
5577500980976, invocata dalla a fondamento della Controparte_1
chiamata in garanzia, stipulata con la società Controparte_11
rientrava nel suo portafogli di polizze per effetto dell'acquisizione della da parte della Controparte_11 CP_4
L'interventrice, nel merito, deduceva che il contratto di ormeggio stipulato dall'attore con la non presentava i caratteri del CP_1
deposito, bensì della locazione e, quanto alla domanda di manleva, eccepiva la violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c., l'intervenuta prescrizione della domanda di manleva e, in subordine,
l'inammissibilità di una pronuncia di condanna in solido.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1- dichiara
l'estromissione dal giudizio di in persona del l.r.p.t.; 2- CP_10
rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
3- _1
pag. 13/45 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da
;
4- compensa integralmente le spese processuali.”. CP_2
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatale in data 30.09.2022 dalla interponeva appello, mediante citazione CP_4 _1
tempestivamente notificata in data 22.10.2022, nel rispetto del termine cd. breve di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma in conformità alle conclusioni dinanzi trascritte.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 3.3.2023,
sollecitava il rigetto dell'appello e reiterava, per il caso CP_2
di relativo accoglimento, le domande di condanna diretta o, in subordine, di manleva, già proposte nei confronti di . Controparte_3
Con comparsa, anch'essa depositata in data 3.3.2023, nel rispetto del termine di venti giorni prima della data di udienza, fissata in citazione per il 24.3.2023, si costituiva la Controparte_1
la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità
[...]
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., la nullità della citazione e nel merito contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione. La
[...]
inoltre, interponeva appello incidentale, censurando il CP_1
capo della sentenza con cui era stata disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Controparte_3
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne contestava la fondatezza, concludendo per il rigetto del gravame.
pag. 14/45 Si costituiva, altresì, la contestando la Controparte_4
fondatezza dell'appello principale e deducendo che la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla era CP_1
inammissibile, perché proposta tardivamente, solo con la comparsa di costituzione innanzi al Tribunale, a preclusioni ormai maturate.
Con ordinanza del 24.3.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, la Corte disponeva la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 14.3.2025.
Precisate dalle parti le conclusioni, nelle note dalle stesse depositate ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 14.3.2025, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini, ex art. 190, I comma c.p.c., di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche.
Depositate da tutte le parti le comparse conclusionali e dagli appellanti, principale ed incidentale, nonché da , anche le memorie CP_2
di replica, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da osservando che CP_2
quest'ultima, a seguito dell'ordinanza n. 192 del 30.7.2014, con la quale il Giudice di Pace si era ritenuto incompetente rispetto a detta pag. 15/45 domanda, non aveva provveduto alla riassunzione della stessa nel termine assegnatole di dieci giorni.
Tale capo di decisione, in difetto di impugnazione incidentale da parte della deve ritenersi coperto dal giudicato. CP_2
§ 4.
Il Tribunale, nell'esaminare la domanda principale, proposta da
[...]
nei confronti della società si _1 CP_1
soffermava, anzitutto, sulla qualificazione giuridica del contratto di ormeggio, posto dall'attore a fondamento della pretesa.
Al riguardo, dopo avere ricordato che, quello in esame, è un contratto atipico, nel quale, a fianco all'obbligo principale dell'ormeggiatore di mettere a disposizione un “posto barca” per l'ormeggiante, è possibile che sussista anche un obbligo di custodia in capo al gestore, rilevava che, alla stregua della prevalente giurisprudenza, fosse necessario procedere ad una verifica concreta da parte del giudice sulla reale volontà delle parti. Osservava che, in base a siffatta impostazione, solo qualora fosse stata accertata in concreto la sussistenza dell'obbligo di custodia in capo all'ormeggiatore, quest'ultimo, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento fosse derivato da causa a lui non imputabile e che, in caso di danneggiamento, sussisteva l'obbligo di risarcire il danno, salva la prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dello stesso, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia. In definitiva, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale condiviso dal pag. 16/45 Tribunale, “la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, con
l'avvertenza che ove il concessionario dell'ormeggio si renda conto della necessità di uno sforzo maggiore rispetto a quello ordinario egli è tenuto
a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia”.
Operato il descritto inquadramento della fattispecie contrattuale e venendo all'esame del contratto intercorso tra le parti per il periodo dal 01.10.2012 al 30.04.2013, in relazione all'imbarcazione di proprietà dell'attore denominata , per il pattuito Parte_4
corrispettivo di euro 1.500,00, il Giudice riteneva che, in base alle pattuizioni negoziali, il cui contenuto era riportato nelle difese della società convenuta, l'obbligo dell'ormeggiatore doveva ritenersi esteso alla custodia dello stesso natante ormeggiato.
A questo punto il Giudice si interrogava circa l'assolvimento, da parte della società convenuta, dell'onere di provare la riconducibilità dell'evento dannoso a caso fortuito o forza maggiore o, comunque, di avere diligentemente custodito l'imbarcazione di proprietà dell'attore.
Quindi, valorizzando le risultanze istruttorie acquisite nella fase del giudizio svoltasi dinanzi al Giudice di Pace, rappresentate dalle relazioni peritali redatte dai C.T.U. geom. nell'ambito del CP_12
procedimento di ATP recante rg. 1053713 e dall'ing. Persona_2
nel giudizio recante rg. 2217/2013 oltre che dalle deposizioni dei testi, il Giudice asseriva che i danni all'imbarcazione del erano _1
stati causati “dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi quale
pag. 17/45 fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, estraneo alla sfera soggettiva della convenuta . Controparte_1
Nel pervenire a siffatta conclusione, il Giudice valorizzava i seguenti elementi: la previsione, contenuta nel contratto per la custodia dei natanti intercorso tra le parti, secondo cui” La non è Controparte_1
responsabile dei danni subiti dalle imbarcazioni causati da condizioni meteorologiche avverse, furto, incendio e affondamento”; le avverse condizioni meteorologiche, in relazione alle quali la Controparte_13
aveva diramato un'allerta meteo per la notte del 28, 29 novembre
2012; le deposizioni dei testi e da Testimone_1 Testimone_2
cui emergeva che il mare era agitato a causa del forte vento, che “la barca del sig. era ormeggiata con le 4 cime, ed era ferma;
_1
mentre la barca a vela posta sulla destra rispetto alla barca del
[...]
aveva le due cime di prua spezzate”; le risultanze della C.T.U. Pt_1
svolta nel giudizio di ATP instaurato dal , da cui emergeva che _1
“in condizioni meteo avverse verificatesi nella notte tra il 28 ed il
29/11/2012 l'imbarcazione Dufour ormeggiata sulla destra rispetto all'imbarcazione dell'istante, causa rottura della cima di prua, ruotava sulla sinistra, collidendo ripetutamente la paratia destra dell'imbarcazione dell'istante”.
Quindi, ad avviso del Giudice, le affermazioni del CTU e le coerenti deposizioni dei testi, inducevano a ritenere che il sinistro era stato causato dalla rottura delle cime dell'imbarcazione della e che, CP_2
invece, non si fosse verificata la rottura del cd. corpo morto.
§ 5.
pag. 18/45 Con un unico motivo, censurava la sentenza nella _1
parte in cui il primo Giudice aveva escluso la responsabilità dell'evento dannoso tanto in capo alla che a . CP_1 CP_2
In particolare, relativamente al capo della sentenza che escludeva la responsabilità della società di ormeggio, l'istante deduceva che il
Tribunale, nel sostenere che la aveva adottato le CP_1
precauzioni occorrenti secondo un criterio di ordinaria diligenza al fine di prevenire il danneggiamento del natante, non indicava le prove a sostegno del proprio assunto.
L'appellante asseriva che la non aveva dimostrato di CP_1
avere adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento, condotta dalla stessa esigibile in quanto nei giorni precedenti “al 28 novembre 2012 fu diramato dalla Controparte_13
avviso di allerta meteo per previste condizioni meteorologiche avverse, con invito a prestare maggiore attenzione alle aree esposte al moto ondoso ed elevare lo stato di vigilanza provvedendo, altresì, al rinforzo degli ancoraggi”.
Invero, soggiungeva l'istante, le condizioni metereologiche avverse erano ben note alla avendo la stessa prodotto la CP_1
comunicazione delle autorità che diramava l'allerta con decorrenza dal
27 novembre 2012, sicché l'evento non poteva dirsi imprevedibile, come invece ritenuto dal primo Giudice, né eccezionale tenuto conto che eventi di quella portata rientravano “sicuramente nella norma delle condizioni meteo stagionali al quale un ormeggiatore deve tenersi sicuramente pronto”.
pag. 19/45 Rispetto a tale ultimo assunto, la difesa dell'appellante evidenziava che, dall'analisi dei bollettini meteo mensili dei mesi di ottobre e novembre dei dodici anni antecedenti al sinistro, si evinceva come i giorni in cui il vento era della stessa intensità di quello registrato alla data del sinistro erano molteplici e ve ne erano anche nello stesso mese, in giornate antecedenti al verificarsi del sinistro, dovendo pertanto escludersi l'eccezionalità dell'evento metereologico avverso.
Inoltre, la difesa della nel dedurre che la responsabilità CP_1
del sinistro andava ascritta a , armatrice della Dufour 32 CP_2
e responsabile del difetto ai passacavi dell'imbarcazione, aveva riconosciuto di essere a conoscenza di tale difettosità, avendola comunicata all'armatrice in precedenti occasioni.
Asseriva, altresì, l'istante che, in ogni caso, l'ormeggiatore non aveva tenuto una condotta diligente nell'adempiere ai propri obblighi di custodia, come risultava dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, a tenore delle quali essi avevano riscontrato che il giorno seguente, quando vennero condotti, insieme al , a prendere _1
visione dei danni subiti all'imbarcazione, la Dufour 32 non era stata ancora ormeggiata correttamente onde evitare che continuasse ad urtare contro il natante del . _1
§ 6.
L'appello è fondato in relazione al capo di sentenza che respingeva la domanda proposta nei confronti dell'ormeggiatore.
pag. 20/45 Preliminarmente, giova osservare che, secondo la sentenza di primo grado, il contratto di ormeggio, stipulato dalla e dal CP_1 [...]
, contemplava, in capo all'ormeggiatore, un obbligo di custodia Pt_1
dell'imbarcazione (cfr. pagine 11 e 12 della pronuncia impugnata, ove testualmente si legge “Accertata, dunque, nel caso in esame la sussistenza di un obbligo di fonte contrattuale per la custodia dell'imbarcazione.. ”).
Orbene, tale capo di decisione, contenente la qualificazione giuridica del rapporto e l'individuazione delle obbligazioni gravanti sull'ormeggiatore, deve ritenersi coperto dal giudicato per acquiescenza, siccome non oggetto né di impugnazione principale, da parte del , che, anzi, lo invocava a conforto delle proprie _1
ragioni, né incidentale da parte di alcuno degli appellati.
A conforto di quanto osservato merita rilevare in diritto che, secondo la giurisprudenza della S.C., “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame,
pag. 21/45 diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (cfr. Sez. U - ,
Sentenza n. 11799 del 12/05/2017; conf. ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza
n. 25876 del 27/09/2024).
Alla stregua delle considerazioni dinanzi svolte, i rilievi difensivi svolti, in comparsa di costituzione, dalla finalizzati a CP_1
dimostrare che il contratto di ormeggio aveva ad oggetto la sola assegnazione di un delimitato spazio acqueo, per la semplice sosta dell'unità senza ulteriori prestazioni e senza ogni obbligo di custodia del natante e/o delle cose in esso contenute, non obbligano questa
Corte ad alcuna pronuncia, vertendo su aspetti già decisi, con efficacia di giudicato, dalla sentenza di primo grado.
Infatti, al cospetto della sopra riportata affermazione del primo
Giudice, secondo cui, invece, il contratto di ormeggio contemplava la custodia del natante da parte della società odierna appellata, questa non poteva limitarsi a svolgere mere deduzioni difensive, ma doveva proporre impugnazione incidentale per evitare che rispetto a tale capo di decisione si formasse il giudicato.
Sul punto, giova rimarcare, infatti, che il capo di sentenza in esame aveva esaminato, disattendendola, l'eccezione, svolta dalla difesa della società convenuta, secondo cui, appunto, il rapporto negoziale tra le parti non contemplava la custodia e la sorveglianza del natante, ma solo dei corpi morti forniti dall'ormeggiatore (cfr. pag. 7 ove il Giudice richiamava le deduzioni difensive della . CP_1
pag. 22/45 Né, invero, è sostenibile che le difese, svolte in comparsa di costituzione dalla possano qualificarsi come CP_1
impugnazione incidentale, per l'assorbente ragione che, a prescindere dalla mancata dichiarazione della parte di voler proporre gravame incidentale sul punto, pur nell'ambito di uno scritto difensivo che conteneva invece la formulazione di tale mezzo avverso altro capo di pronuncia (quale quello afferente alle spese di lite), manca ogni critica alla decisione di primo grado. Infatti, l'appellata, nel sostenere che il contratto di ormeggio non contemplava un obbligo di custodia del natante da parte dell'ormeggiatore, non aveva cura di confrontarsi con le argomentazioni svolte dal primo Giudice, ma si limitava a sostenere l'erroneità, sul punto, delle pretese del danneggiato.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi in relazione al capo della sentenza, nel quale il primo Giudice riteneva che non sussistesse alcun vizio di nullità dell'atto di citazione per presunta incertezza del petitum e della causa petendi, in specie, in relazione all'esatta collocazione temporale dell'evento (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado).
Ne segue che anche le ulteriori difese, svolte in comparsa di costituzione dalla consistenti nella mera reiterazione CP_1
dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per una pretesa incertezza circa il momento di verificazione del sinistro, esulino dall'ambito del devolutum, vertendo su questione già decisa in primo grado con efficacia di giudicato.
§ 7.
pag. 23/45 Tanto premesso e venendo al merito, deve, anzitutto, rimarcarsi che, come affermato dallo stesso Tribunale, “in condizioni meteo avverse verificatesi nella notte tra il 28 ed il 29/11/2012 l'imbarcazione Dufour ormeggiata sulla destra rispetto all'imbarcazione dell'istante, causa rottura della cima di prua, ruotava sulla sinistra, collidendo ripetutamente la paratia destra dell'imbarcazione dell'istante” (cfr. pag.
13 della sentenza).
Ciò posto, la decisione impugnata non merita di essere condivisa, in quanto il Giudice ha fatto discendere, in modo pressocché automatico, dall'avvenuta emanazione dell'avviso di allerta per condizioni metereologiche avverse, diramato dalle autorità alle ore 14.00 del
28.11.2012 (documento prot. 2012.0880012 del 28.11.2012), la prova della sussistenza del caso fortuito, idoneo ad incidere, recidendolo, sul nesso causale tra il danno ed il comportamento assunto dal titolare dell'obbligo di custodia.
Così motivando, il primo Giudice si è, però, discostato da quell'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “in relazione agli eventi naturali - e, segnatamente, alle precipitazioni atmosferiche dotati di un'efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso - .. la loro riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità", giacché "quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico" (così, in motivazione, Cass. Civ. ord. 10 febbraio pag. 24/45 2018, n. 2482; richiamata da Cass. Civ.
Ordinanza n. 14861 del 31/05/2019 con la quale, in applicazione del principio, la S.C., in fattispecie di danni riportati da un'imbarcazione ormeggiata in un porto turistico, ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, nel ritenere sussistente il caso fortuito, era stata attribuita efficacia dirimente all'adozione di un decreto emergenziale, che aveva interessato un amplissimo territorio, senza verificare l'incidenza, nel luogo del sinistro, dell'evento atmosferico verificatosi).
La riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata dalla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato diramato, dalle autorità competenti, un avviso di allerta per condizioni metereologiche avverse.
Alla stregua di tale orientamento, ribadito in numerose successive pronunce, la verifica, circa il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento naturale (precipitazioni atmosferiche), deve, invero, operarsi “sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto meno di numerosi decenni” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 4588 del 2022).
Facendo applicazione del riportato insegnamento, nella specie, la prova del caso fortuito non può ritenersi integrata in ragione del solo avviso, valorizzato dal Tribunale, di allerta per condizioni metereologiche avverse diramato dalle autorità alle ore 14.00 del
28.11.2012.
pag. 25/45 Infatti, tale documento attesta unicamente l'esistenza di condizioni metereologiche avverse dalle 08.00 del 28.11.2012 alle 08.00 del
29.11.2012, ma non dimostra affatto che l'intensità del vento, registrata in tale arco temporale, configuri un evento del tutto eccezionale rispetto a quelli verificatisi in epoca precedente.
Tra l'altro, in senso coerente con quanto sin qui osservato, merita rimarcare che, come dedotto dall'appellante alle pagine 11 e 12 dell'atto di gravame, con rilievi non contrastati da avverse emergenze istruttorie o contrarie convincenti obiezioni, le condizioni metereologiche verificatesi la notte tra il 28 e il 29 novembre 2012, caratterizzate da un vento che spirava a 37 Km/h e da raffiche di 61
Km/h, non erano eccezionali, essendosene verificate di simili, nello stesso periodo dell'anno, anche in epoca precedente (così, ad esempio, il 13.11.2011 vi era stato vento a 33 km/h e raffiche di 52 Km/h, il
22.11.2008 vento di 43 Km/h e raffiche di 69 Km/h, il 15.11.2008 vento di 100 Km/h, il 29 ottobre 2003 vento 37km/h, raffiche 67 km/h).
Né, del resto, riveste portata dirimente la circostanza che, come previsto dal contratto di ormeggio, “La non è Controparte_1
responsabile dei danni subiti dalle imbarcazioni causati da condizioni meteorologiche avverse”.
Sul punto va, infatti, replicato che l'evento dannoso in esame non è stato conseguenza diretta di condizioni meteorologiche avverse, come sarebbe, per esempio, accaduto laddove il natante fosse stato danneggiato da un fulmine, da una pioggia particolarmente intensa, da pag. 26/45 un moto ondoso di eccezionale forza, quanto, piuttosto, dell'inadempimento dell'ormeggiatore all'obbligo, contrattualmente assunto, di garantire un corretto ormeggio della Dufour di
[...]
Se, infatti, quest'ultima non si fosse disormeggiata, CP_2
l'imbarcazione del non avrebbe sofferto alcun danno, _1
nonostante le avverse condizioni meteorologiche.
Peraltro, nemmeno risulta condivisibile il rilievo del primo Giudice, secondo cui non sarebbe ravvisabile la responsabilità dell'ormeggiatore in quanto, nella specie, il disormeggio non era dovuto ad una rottura del cd. corpo morto, ma alla rottura delle cime dell'imbarcazione Dufour 32 di proprietà della CP_2
Infatti, è di tutta evidenza che soprattutto quando, come accaduto nella fattispecie in esame, l'ormeggiatore assuma anche l'obbligo della custodia dell'imbarcazione, rientri tra gli obblighi dello stesso quello di apprestare idonei sistemi per garantire un sicuro ormeggio del natante. Ne segue che la rottura delle cime, che rappresentano innegabilmente uno (se non il principale) strumento mediante il quale l'imbarcazione è ancorata alla boa o al , sia chiaro sintomo di Per_3
una condotta negligente dell'ormeggiatore.
In senso coerente a quanto appena osservato, merita, altresì, rimarcare che la deduzione difensiva della a tenore della quale la CP_1
rottura delle cime era causata dai “difetti” che l'imbarcazione della presentava, non possa ritenersi idonea ad esonerare la stessa CP_2
da responsabilità.
pag. 27/45 In primo luogo, si deve rilevare che gli asseriti difetti, di cui discorreva l'ormeggiatore, non possano ritenersi dimostrati.
Ed invero, il P.A. , nella CTU depositata all'esito del Persona_4
procedimento di ATP recante r.g. n. 1053/13, instaurato dal , _1
dichiarava di non essere in grado di riferire se, alla data dell'evento, le cime di prua dell'imbarcazione Dufour fossero segate per anomalia del passacavi di prua, non avendo potuto ispezionarle a distanza di cinque mesi dal sinistro.
Peraltro, nemmeno l'ing. CTU nell'ambito del Persona_5
procedimento di ATP r.g. n. 2217/13, instaurato dalla Caramia dinanzi al Tribunale di Napoli, rilevava difetti delle bitte di ormeggio, avendole ispezionate e trovate integre ed in buone condizioni di servizio (cfr. pag. 5 della relazione di CTU allegata alla produzione telematica della
. CP_2
Né, d'altra parte, appare decisivo il contenuto della denuncia cautelativa, che la stessa inoltrava alla propria CP_1
compagnia assicurativa, nella quale Controparte_11
l'ormeggiatore indicava quale causa del disormeggio il difetto dei passacavi di prua che avevano segato le cime.
Invero, quella in esame, configura, a ben vedere, una dichiarazione a sé favorevole resa dall'ormeggiatore ad un terzo, peraltro dopo il verificarsi del sinistro, non confortata né dagli esiti delle CTU svolte nel corso dei procedimenti di ATP, né dalle deposizioni dei testi (come dinanzi osservato, infatti, la rimaneva contumace nella CP_1
pag. 28/45 fase di giudizio svoltasi dinanzi al Giudice di Pace, quando si procedeva all'audizione dei testi).
Ma, a tutto voler concedere, anche ove si ammettesse il lamentato difetto della Dufour, l'ormeggiatore, comunque, non andrebbe esente da responsabilità, in quanto, a quel punto, essendo, per sua stessa ammissione, consapevole dei maggiori rischi connessi all'ormeggio di tale imbarcazione, avrebbe dovuto adottare le opportune precauzioni o, al limite, al fine di salvaguardare l'integrità degli altri natanti, giungere finanche a risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale con la CP_2
D'altra parte, ad onta di quanto opinato dal primo Giudice, non vi è agli atti la prova che la abbia adottato le precauzioni CP_1
necessarie per assicurare, specie in condizioni metereologiche avverse, un ormeggio sicuro del natante di proprietà della CP_2
Infatti, l'ormeggiatore, rimanendo contumace dinanzi al Giudice di
Pace, non dimostrava in alcun modo di avere rinforzato gli ormeggi, come pure si imponeva proprio alla luce dell'avviso di avverse condizioni metereologiche diramato dalla Protezione Civile della
Regione comunicato alle ore 14.00 del giorno antecedente il CP_13
verificarsi del sinistro.
Peraltro, in senso contrario alla (dall'ormeggiatore) solo dedotta adozione delle cautele imposte dalle avverse condizioni meteo, milita la stessa CTU del P.A. , nella quale l'ausiliare, nel ricostruire la CP_12
dinamica, asseriva essere plausibile che “in assenza di persone a bordo
pag. 29/45 e nelle immediate vicinanze, la barca a vela Dufour, senza governo, si sia traversata al vento .. gli urti .. sono stati originati.. dalla prua dell'unità
Dufour e dall'ancora, tenuta a bordo fissata alla prua”.
Coerente con le conclusioni del CTU erano, poi, gli esiti dell'istruttoria orale svolta in primo grado, da cui logicamente si ricava che, al momento del verificarsi del disancoraggio, alcun addetto era presente all'interno dell'ormeggio della CP_1
Ed invero, entrambi i testi escussi in primo grado, e Testimone_1
- della cui attendibilità, nonostante le obiezioni Testimone_2
sollevate dalla non vi è ragione di dubitare, non CP_1
potendosi, in senso contrario ad essa, valorizzare minime discordanze ravvisabili nelle rispettive dichiarazioni, circa l'ora di accesso all'ormeggio -, riferivano che, la mattina del 29.11.2012, l'imbarcazione della si presentava con le due cime di prua spezzate e CP_2
continuava a sbattere contro la murata destra della barca del . _1
Gli stessi, in particolare, dichiaravano che “la barca a vela posta sulla destra rispetto alla barca del aveva le due cime di prua _1
spezzate... quelle collocate sul corpo morto che non si vedevano perché erano in acqua” e che “quindi faceva un movimento rotatorio, sbattendo contro la barca” Parte_2
Orbene, dalle richiamate risultanze si ricava, anzitutto, che la CP_1
ad onta dell'avviso di allerta meteo, non abbia dato prova di
[...]
avere rinforzato gli ormeggi, avendo finanche omesso di calare a mare l'ancora della Dufour, manovra che avrebbe consentito di rendere più stabile il natante e di ridurre il rischio di disancoraggio.
pag. 30/45 Inoltre, come riferito dai testi e come sostenuto dalla stessa CP_2
nelle proprie difese, deve ritenersi certo che, il mattino successivo all'evento, gli addetti della non avessero ancora CP_1
provveduto a mettere in sicurezza l'imbarcazione della tanto CP_2
che questa continuava a sbattere contro la murata di destra del natante del . _1
Invero, dalla stessa prospettazione difensiva della (cfr. ricorso CP_2
per ATP dalla stessa depositato in data 25.1.2013 dinanzi al Tribunale di Napoli, allegato alla produzione telematica dell'appellata), si ricava che la veniva edotta dell'accaduto, dalla alle CP_1 CP_2
08.30 circa del mattino del giorno 29.11.2012, quando la proprietaria della Dufour, transitando nei pressi dell'ormeggio, si avvedeva del fatto che l'imbarcazione di sua proprietà era posizionata di traverso e si era staccata dall'ormeggio. Sempre dal ricorso per ATP e dagli altri scritti difensivi della emerge come la avvisata del CP_2 CP_1
fatto, provvedeva, solo dopo alcune ore, a raggiungere il ove si Per_3
trovava la Dufour e ad ormeggiare nuovamente il natante, utilizzando nuove cime.
In conclusione, sulla scorta di quanto dinanzi rilevato, deve ritenersi non assolto, dall'ormeggiatore, l'onere di provare di avere esattamente adempiuto all'obbligazione, contrattualmente assunta, di custodia del natante. Di conseguenza, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, deve affermarsi la responsabilità della Controparte_1
per il verificarsi del sinistro occorso al natante Fly Parte_2
pag. 31/45 34 mod. 8061 SRM25, di proprietà di , nella notte tra _1
il 28 e il 29 novembre 2012.
§ 8.
Il Tribunale, valorizzando la CTU redatta dall'ing. che aveva Per_6
escluso difetti alle bitte di ormeggio dell'imbarcazione di proprietà della convenuta, e quella a firma del P.A. , che aveva dichiarato CP_12
di non poter stabilire se, alla data dell'evento, le cime di prua fossero segate o se l'ormeggio fosse stato effettuato a regola d'arte ed idoneamente rinforzato in presenza di condizioni climatiche avverse, respingeva anche la domanda proposta contro la osservando CP_2
che “la rottura delle cime di ormeggio della barca Dufour 32, è stata causata dalle cattive condizioni metereologiche”.
§ 9.
Nel censurare tale capo di pronuncia, l'appellante, ribadendo considerazioni già svolte con riguardo alla posizione della CP_1
deduceva che il sinistro non poteva essere eziologicamente
[...]
ricondotto alle condizioni metereologiche registrate nella notte tra il
28 e il 29 novembre 2012 in quanto, se così fosse stato, avrebbero dovuto verificarsi altrettanti sinistri, anche ai danni delle altre imbarcazioni ormeggiate presso lo stesso molo, mentre il fatto che l'evento dannoso aveva interessato esclusivamente l'imbarcazione della dimostrava che la causa dello stesso non poteva essere CP_2
ricondotta alle avverse condizioni metereologiche.
pag. 32/45 Inoltre, entrambi i tecnici incaricati nei giudizi di ATP avevano affermato che la parte posteriore dei passacavi di dritta (o bocca di rancio) della Dufour era leggermente flessa verso il basso o deformata.
§ 10.
L'appello è, in parte qua, infondato, pur imponendo di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza.
Giova, invero, premettere che la domanda proposta dal nei _1
confronti della vada sussunta nella fattispecie di cui all'art. CP_2
2051 c.c., avendo l'attore ricondotto la responsabilità della convenuta alla rottura delle cime dell'imbarcazione Dufour 32, cui faceva seguito lo spostamento della stessa e la sua collisione contro quella dell'attore.
Da siffatto inquadramento discende, in coerenza con quanto ritenuto in relazione alla posizione dell'ormeggiatore, che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale dinanzi già citato, le avverse condizioni metereologiche, verificatesi al momento del sinistro, non possano configurare gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità della quale proprietaria dell'imbarcazione. CP_2
Ciò posto, occorre poi rilevare che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza della S.C., “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da
pag. 33/45 imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode” (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del
30/06/2022; nn.2480 e 2481 del 2018; n.2477/2018; Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Fatta tale doverosa premessa, appare condivisibile il rilievo dell'appellata a mente del quale “se l'ormeggiatore era custode CP_2
delle imbarcazioni, e a conoscenza sia delle condizioni meteo avverse che dell'asserita difettosità dei passacavi della barca della SI.ra CP_2
che avrebbe potuto determinare la rottura delle funi (circostanza che si nega, come si dirà), è conseguenziale che egli sarebbe stato l'unico a poter evitare i danni alla barca del SI. mediante misure _1
idonee a prevenirli (ad esempio, non avrebbe dovuto consentire
l'ormeggio della barca della SI.ra , tanto più se, come affermato CP_2
ma non dimostrato in primo grado dalla già in altre Controparte_1
occasioni si era verificata la rottura delle cime)”.
Ed invero, nella specie, deve ritenersi che la condotta inadempiente dell'ormeggiatore integri, rispetto alla posizione della gli CP_2
estremi del caso fortuito, in quanto si connota in “termini di imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale”.
Infatti, una volta affidato il proprio natante all'ormeggiatore, la confidava, ragionevolmente, nella capacità dello stesso di CP_2
adottare gli accorgimenti necessari ad assicurare l'integrità sia pag. 34/45 dell'imbarcazione di proprietà della stessa e che di quelle dei terzi pure presenti nel medesimo spazio d'acqua.
D'altra parte, come dinanzi già osservato, la dedotta presenza dei vizi dell'imbarcazione della in ipotesi idonei a provocare la CP_2
rottura delle cime, non risulta dimostrata.
In contrario non soccorre il rilievo del P.A. , valorizzato CP_12
dall'appellante, secondo cui il passacavo di dritta, nella sua parte posteriore, era leggermente flesso verso il basso.
Infatti, da tale rilievo il CTU non traeva alcuna conseguenza in merito alla causa della rottura delle cime, avendo, come prima chiarito, dichiarato di non essere in grado di accertare quale fosse stata la causa del disormeggio.
La sentenza deve, quindi, essere confermata nella parte in cui rigettava la domanda proposta dal nei confronti della _1 CP_2
dovendosi l'evento dannoso ricondurre in via esclusiva alla condotta inadempiente dell'ormeggiatore.
§ 11.
Venendo all'esame del quantum, profilo che il primo Giudice aveva ritenuto assorbito in ragione del rigetto della domanda, dalla CTU a firma del perito , espletata nel giudizio ex art. 696 c.p.c. CP_12
instaurato dal , dinanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli, nei _1
confronti, oltre che della anche di si CP_2 Controparte_6
ricava che la , a seguito Controparte_14
dell'evento dannoso in esame, riportava “superficiali asportazioni di
pag. 35/45 gelcoat alla falchetta, all'opera morta della murata per sfregamento, all'incirca a metà barca, la deformazione della battagliola, di una presa
d'aria motore, del cilindro flap di dritta, di una bitta ed altresì
l'asportazione della plancetta o pedana di poppa”.
Inoltre, il natante subiva danni al quadro elettrico del motore a causa dell'imbarco di acqua.
Il costo complessivo delle opere occorrenti al ripristino del natante veniva stimato dal Ctu in euro 8.361,04 IVA inclusa, importo che, in difetto di specifiche contestazioni ed alla stregua delle motivate argomentazioni svolte dall'ausiliare, può ritenersi congruo.
Peraltro, il Collegio rileva che la richiamata CTU, pur se redatta all'esito di un procedimento di ATP nel quale la non era parte, CP_1
non avendo il notificato ad essa il ricorso, sia pienamente _1
utilizzabile ai fini del decidere, alla stregua di quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche", se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del
01/02/2023).
pag. 36/45 L'ulteriore somma richiesta dal , pari a “€.3.000,00 a titolo di _1
pregiudizio economico derivante dal mancato uso dell'imbarcazione danneggiata in re ipsa …”, non può essere riconosciuta, in applicazione del principio secondo cui “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022) e considerato che, nella specie, la pretesa è assolutamente generica sul piano assertivo, avendo l'istante omesso di chiarire quale fosse il danno sofferto in concreto (che, come detto, non può ravvisarsi nella mera indisponibilità del natante incidentato).
Riguardo, poi, all'ulteriore importo, pure oggetto di domanda, di “ …
€.1000.00 per il costo del rimessaggio dove la fu Parte_2
parcheggiata il tempo necessario al ripristino”, la pretesa è, del pari, indimostrata, dal momento che, trattandosi di una spesa che l'attore avrebbe, per sua ammissione, già sostenuto, la prova andava fornita mediante la produzione dei relativi documenti di spesa (fattura, bonifico, assegno o altro mezzo di pagamento attestante l'esborso in ipotesi sostenuto).
Infine, quanto agli “ €.700,00 per il varo da terraferma in acqua”, si tratta, a ben vedere, di una voce di danno che il CTU, P.A. , ha CP_12
incluso nella stima del pregiudizio (cfr. allegato alla CTU, contenente pag. 37/45 l'indicazione analitica dei danni, nel quale figura, tra gli altri, l'importo di euro 650,00 a titolo di spese scalo, alaggio e varo) e che, quindi, deve ritenersi compresa nell'importo del risarcimento riconosciuto da questa Corte.
Lo stesso è a dirsi in ordine all'importo di euro 1.269,29, richiesto dall'appellante per la riparazione dell'impianto elettrico, tenuto conto del fatto che anche tale voce di danno era considerata nel computo redatto dal CTU.
Il danno va, pertanto, quantificato nella misura stimata dal P.A. Per_4
di euro 8.361,04 IVA inclusa.
[...]
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al mese di settembre 2013, epoca nella quale veniva redatta la CTU, la stessa deve rivalutarsi all'attualità, stante l'espressa richiesta in tal senso avanzata dal nell'atto di riassunzione della causa dinanzi al _1
Tribunale.
Quindi, applicando l'indice di rivalutazione Istat al 30.4.2025, che risulta essere quello più aggiornato alla data di deliberazione della presente pronuncia, il risarcimento spettante all'appellante ammonta ad euro 10.133,58 (indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza:
121,3; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,212; totale rivalutazione: € 1.772,54).
Sul richiamato importo spettano, poi, all'istante, che, in proposito formulava espressa richiesta nell'atto di riassunzione, gli interessi al tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., con decorrenza pag. 38/45 dalla data del fatto dannoso, da computare sulla predetta somma previamente devalutata a detta data ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a tale data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 12.
Costituendosi in grado di appello, reiterava, per il caso CP_2
di accoglimento dell'avversa impugnazione, la domanda di pagamento diretto, ai sensi dell'art. 1917, II comma, c.c., e in subordine quella di manleva, già formulata in primo grado nei confronti dell'allora odierna . Controparte_6 Controparte_3
Ovviamente l'esame di tale domanda risulta assorbito in ragione del rigetto, in parte qua, dell'appello.
§ 13.
Risulta, invece, infondato l'appello incidentale, proposto dalla società avverso il capo di sentenza che aveva compensato CP_1
integralmente le spese processuali tra le parti.
Ed invero, alla riforma della sentenza di primo grado, laddove aveva rigettato la domanda proposta dall'attore nei confronti della CP_1
deve seguire, d'ufficio, un rinnovato regolamento delle spese
[...]
processuali, da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa, con conseguente condanna dell'ormeggiatore, risultato soccombente, alla rifusione delle stesse nei confronti del . _1
§ 14.
pag. 39/45 Deve, infine, dichiararsi inammissibile la domanda di manleva, spiegata in grado di appello dall'ormeggiatore contro la (cfr. CP_4
punto l) delle conclusioni della comparsa di costituzione in appello della . Infatti, la essendo rimasta CP_1 CP_1
contumace nella fase del giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al
Giudice di Pace, era decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi.
In tal senso, del resto, già si era espresso il Giudice di primo grado (cfr. pag. 4, paragrafo 3 della sentenza), con statuizione che, non essendo stata attinta da impugnazione incidentale della risulta CP_1
coperta dal giudicato.
§ 15.
Venendo al governo delle spese processuali, si è dinanzi già osservato che le stesse, nel rapporto tra il e la debbano _1 CP_1
seguire la soccombenza dell'ormeggiatore, con esclusione, ovviamente, del giudizio di accertamento tecnico preventivo r.g. n. 1053/2013, instaurato dal dinanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli, cui, _1
come già detto, la rimaneva estranea. CP_1
La liquidazione delle spese processuali, che deve riguardare la fase del giudizio di merito di primo grado svoltasi dinanzi al Giudice di Pace, la fase del giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli dopo la riassunzione ed, ovviamente, l'appello, viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, ratione temporis applicabile, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello pag. 40/45 scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum, corrispondente al risarcimento in concreto riconosciuto, con applicazione dei compensi tabellari medi per tutte le fasi di giudizio di merito svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, minimi per la fase di giudizio successiva alla riassunzione, svoltasi dinanzi al Tribunale, nella quale le parti si sono limitate a ribadire le difese già svolte ed alcuna ulteriore attività istruttoria è stata svolta, e, infine, medi per il grado di appello, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, rispetto alla quale, in ragione della ridotta attività difensiva espletata, è giustificata l'applicazione dei minimi.
Va, poi, osservato che, avendo spiegato intervento adesivo ad adiuvandum della posizione della la vada CP_1 CP_4
ritenuta soccombente al pari della parte adiuvata e debba condannarsi, in solido con essa, alla rifusione delle spese processuali (cfr. Cass. civ.
Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019), peraltro, relative alla fase del giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli
(posto che, solo in detta fase, la predetta impresa assicurativa spiegava intervento), oltre che del giudizio di appello.
§ 16.
Al rigetto dell'appello, proposto dal nei confronti della _1
deve seguire la condanna del primo a rifondere all'appellata, CP_2
nonché a , dalla medesima chiamata in causa in Controparte_3 CP_2
primo grado a fini di manleva, le spese processuali del grado di appello.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, rispetto alla ed a , applicando per tutte le fasi del giudizio di CP_2 Controparte_3
appello i compensi minimi di cui allo scaglione dinanzi indicato, tenuto pag. 41/45 conto, quanto alla prima, che si tratta pur sempre della proprietaria dell'imbarcazione danneggiante e, quanto alla seconda, dell'assorbimento della pronunzia rispetto alla domanda di manleva.
Le spese processuali debbono, infine, distrarsi in favore dell'avvocato
Giuseppe De Santo, dichiaratosi antistatario.
Stante il rigetto della domanda proposta nei confronti della CP_2
l'appellante non ha, ovviamente, titolo per potere esigere dalla stessa la ripetizione delle spese relative alla CTU a firma del PA Per_4
, come liquidate all'esito del procedimento di ATP, identificato
[...]
dal n. RG 1053/2013 del Giudice di Pace di Pozzuoli, che, quindi, vanno dichiarate irripetibili.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
previsto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da _1 [...]
avverso la sentenza in epigrafe Controparte_1
indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara
[...]
esclusiva responsabile Controparte_1
dei danni riportati dall'imbarcazione Fly 34 Parte_2
mod. 8061 SRM25, di proprietà di , in _1
pag. 42/45 conseguenza dell'evento oggetto di causa, e, per l'effetto, condanna la stessa a pagare, in favore dell'appellante principale, la somma di euro 10.133,58, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. da calcolare sul predetto importo previamente devalutato al 29.11.2012 ed anno per anno rivalutato, secondo indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) condanna ed Controparte_1
in solido, la seconda limitatamente Controparte_4
alla fase del giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al Tribunale ed al giudizio di appello, alla rifusione, in favore di _1
, delle spese processuali che liquida, per la fase del
[...]
giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al Giudice di Pace, in euro 16,89 per esborsi, euro 2.090,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, per la fase del giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al Tribunale, in euro 264,00 per esborsi, euro
2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello in euro 382,5 per esborsi, euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pag. 43/45 c) dichiara irripetibili dall'appellante principale le spese della CTU, come liquidate nel procedimento di ATP n. RG 1053/2013 del
Giudice di Pace di Pozzuoli;
d) rigetta l'appello incidentale;
e) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
f) condanna alla rifusione, in favore di _1 CP_2
, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida
[...]
in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe De Santo;
g) condanna alla rifusione, in favore di _1 [...]
delle spese processuali del giudizio di appello, che CP_3
liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
h) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ). Persona_7
pag. 44/45
pag. 45/45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4471/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8359/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 23/09/2022, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] _1 C.F._1
il 04/10/1951 ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Via Cigliano n.10/E, presso lo studio dell'Avv. Valentina Di Bonito (C.F.: ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E (P. IVA Controparte_1
, con sede in Bacoli (Na) alla via Gaetano De Rosa n.22, P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli
[...] C.F._3
alla via Diocleziano n.67 presso lo studio degli avvocati Teresa Marino
(C.F.: e Mike Lubrano (C.F.: C.F._4
), dai quali è rappresentata e difesa giusta C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il 24 marzo CP_2 C.F._6
1964, residente in [...]n.167, rappresentata e difesa dall' Avvocato Giuseppe De Santo (C.F.:
), giusta procura in calce all'atto di costituzione;
C.F._7
APPELLATA
E
(C.F. - P.IVA ), con Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
sede in Mogliano Veneto - Via Marocchesa n.14, in persona del l.r.p.t., ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Domenico n° 18, presso lo studio dell'Avv. Federico Antignani (C.F. ), dal CodiceFiscale_8
quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio;
pag. 2/45 APPELLATA
E
(C.F.: ), con sede legale Controparte_4 P.IVA_4
in Bologna alla Via Stalingrado n. 45 in persona del dott. CP_5
- Procuratore in forza di procura speciale con atto per Notar
[...]
di Bologna ai nn. 95247/11284 di rep. Fasc. del Persona_1
25.06.2021 - elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Giancarlo Crimaldi, (C.F.: ) in Napoli alla Via R. C.F._9
Morghen n. 181, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità dell'ormeggiatore ex art. 1218 c.c./risarcimento danni per responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Conclusioni:
l'appellante, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
12.03.2025, richiamava le conclusioni rese nell'atto di citazione in appello, scritto con il quale aveva chiesto: “in via preliminare:
1. dichiarare ammissibile l'impugnazione proposta dal SI. _1
; in via principale e nel merito:
2. accogliere per i motivi tutti
[...]
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.8359/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 23/09/2022, VI Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Cacace Monica,
pag. 3/45 nell'ambito del giudizio N.R.G.12498/2019, depositata in cancelleria in data 23/09/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure:
3. dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da ascriversi a colpa della Controparte_1
e/o in via alternativa e/o concorsuale e/o in solido della;
CP_2
4. rigettare tutte le avverse domande ed eccezione in quanto infondate in fatto e diritto, nonché le “domande nuove e/o riconvenzionali” di tutte le parti convenute e intervenute nel giudizio perché tardive, assolutamente inammissibili ed improcedibili oltre che infondate in fatto e in diritto e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
5. condannare la anche in Controparte_1 Controparte_1
solido con la in caso di manleva e/o in via Controparte_4
alternativa e/o concorsuale e/o in solido della anche in CP_2
solido con la già in caso Controparte_3 Controparte_6
di manleva, al risarcimento dei danni a cose e, quindi, al pagamento in favore del sig. della somma di €.15.130,33 così _1
suddivisa: €.8.361,04 per danni a cose, oltre 1.269,29 per la riparazione dell'impianto elettrico separatamente stimato, €.3.000,00 a titolo di pregiudizio economico derivante dal mancato uso dell'imbarcazione danneggiato in re ipsa, €.700,00 per alaggio da mare a terraferma,
€.1000.00 per il costo del rimessaggio dove la fu Parte_2
parcheggiata il tempo necessario al ripristino ed €.700,00 per il varo da terraferma in acqua, ovvero di quella somma che sarà ritenuta di
Giustizia, con la condanna altresì al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
6.
pag. 4/45 condannare la anche in Controparte_1
solido con la in caso di manleva e/o in via Controparte_4
alternativa e/o concorsuale e/o in solido della anche in CP_2
solido con la già in caso Controparte_3 Controparte_6
di manleva, al pagamento delle spese, costi di consulenza ed accessori di causa anticipate e sostenute dal SI. per il giudizio di Pt_1 _1
Accertamento Tecnico Preventivo recante n. Rg.1053/2013 ex Giudice di
Pace di Pozzuoli stimabili in €.2.500,00. 7. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
l'appellante incidentale, Controparte_1
concludeva come segue: “In via preliminare a) dichiarare la
[...]
inammissibilità e/o l'improponibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis
c.p.c.; b) dichiarare la nullità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 163 e
342 c.p.c.; c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della perché non Controparte_1
provata; Nel merito d) rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.8359/2022 resa dal Tribunale di Napoli sesta sezione civile in persona del G.I. dott.ssa Cacace pubblicata il 23.09.2022; e) per i motivi dedotti accogliere tutte le conclusioni da questa difesa formulate con il giudizio di primo grado;
f) confermare la decadenza della sig.ra CP_2
stante la mancata riassunzione del giudizio in seguito all'ordinanza
n.192 del 30.07.2014 resa dal Giudice di Pace di Pozzuoli;
g) rigettare le domande promosse da e da nei confronti di _1 CP_2
pag. 5/45 perché improponibili, improcedibili, inammissibili Controparte_1
nonché infondate in fatto e in diritto;
h) in ogni caso rigettare sia la domanda promossa da che la domanda promossa in _1
via riconvenzionale da nei confronti di CP_2 [...]
i) in accoglimento del proposto Controparte_1
appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza n.8359/2022 del
Tribunale di Napoli e condannare e/o _1 CP_2
al pagamento in favore Controparte_1
delle spese e competenze di lite per il primo grado di giudizio liquidate come da D.M. 55/2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, ed oneri di legge;
j) in via gradata nella denegata ipotesi di fondatezza, seppur parziale della domanda di gravame, dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da ascriversi a colpa esclusiva della sig.ra ; k) in via ulteriormente gradata, CP_2
nella denegata ipotesi di fondatezza, seppur parziale della domanda di gravame, dichiarare esso istante e/o corresponsabili dei CP_2
presunti danni lamentati, qualora provati, conseguenti al loro comportamento negligente e colposo;
l) nell'ipotesi di soccombenza, totale o parziale, della Controparte_1
condannare la in virtù del dedotto rapporto Controparte_4
assicurativo, a manlevare la Controparte_1
i tutte le somme oggetto di condanna, per sorta, accessori e spese di
[...]
lite in uno agli oneri di legge, nessuna esclusa, per qualsivoglia titolo o ragione, che sarà obbligata a versare sia nei confronti di _1
che nei confronti di . m)in ogni caso con vittoria
[...] CP_2
pag. 6/45 di spese di lite del doppio grado di giudizio, con i.v.a. e c.p.a. come per legge”;
concludeva come segue: “- rigettare, perché destituito di CP_2
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal SI. _1
avverso la sentenza n. 8359/2022 del Tribunale Civile di Napoli nella parte in cui sono state, correttamente, rigettate le domande proposte dal
SI. nei confronti della SI.ra ; - rigettare, perché _1 CP_2
destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello incidentale proposto dalla laddove chiede la riforma della Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui non ha condannato alle spese la SI.ra ; - condannare il SI. e la CP_2 _1 Controparte_1
pagare alla SI.ra le spese di giudizio del presente grado di CP_2
giudizio determinate ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.p.a. 4%, I.V.A. 22%, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”;
concludeva come segue: “- accerti, dichiari e disponga la Controparte_3
reiezione dell'avverso appello perché __ nullo, inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto e diritto;
- in ogni caso, in via subordinata, accerti la carenza di legittimazione __ passiva di
[...]
per inoperatività della garanzia assicurativa respingendo CP_3
ogni domanda di manleva formulata in danno della comparente;
- condanni controparte al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della convenuta Società”;
la così concludeva: “1. rigettare l'appello Controparte_4
principale del sig. per inammissibilità ed infondatezza _1
pag. 7/45 dei motivi di gravame e accogliere l'appello spiegato in via incidentale da parte della società sulle spese e, per l'effetto, 2. Controparte_1
condannare ex art. 91 c.p.c. l'appellante al pagamento in favore della società delle spese e dei compensi di entrambi i Controparte_7
gradi di giudizio, oltre le spese generali e gli accessori come per legge;
il tutto con la maggiorazione del 30% del compenso previsto dell'art. 4, comma 1- bis del D.M. 55/2014 in quanto il presente atto (e tutti gli atti difensivi connessi e conseguenti) sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
3. in subordine, rigettare la domanda di condanna in solido avanzata dall'appellante principale anche nei confronti della interventrice/appellata società perché del tutto Controparte_7
inammissibile;
4. sempre in subordine rigettare la domanda di manleva avanzata da parte della nei confronti della Controparte_1 [...]
perché irrituale, inammissibile e, gradatamente, perché CP_7
infondata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 06-07.03.2014, _1
conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli, e la CP_2
“ deducendo che: - la Controparte_1 Parte_3
notte tra il 29 e il 30 novembre 2012, l'imbarcazione di sua proprietà,
Fly 34 mod. 8061 SRM25 con motori matricole Parte_2
619641 e 370447, mentre si trovava all'interno dell'ormeggio della sito in Bacoli (NA) Controparte_1
pag. 8/45 alla via Miseno n.179, veniva ripetutamente urtata dall'imbarcazione
Dufour numero 5102315621 denominata Sagittares, di proprietà di
, ormeggiata alla sua destra;
- in particolare, il sinistro si CP_2
verificava poiché, a causa della rottura delle cime di prua, il natante
Dufour ruotava sulla sinistra collidendo ripetutamente la murata destra della che, per effetto dell'evento descritto, Parte_2
riportava danni alla murata stessa e, in particolare, al passamano in acciaio, alla zona poppiera con fori lungo lo scafo ubicati all'altezza del predellino di poppa e dello sfiatatoio posti sulla murata di poppa, determinando l'allagamento della sentina;
-nel giudizio di ATP, da esso instaurato, si costituiva la quale, senza contestare il CP_2
fatto storico, deduceva che la responsabilità non poteva esserle addebitata in quanto l'imbarcazione di sua proprietà era stata affidata in custodia alla - nel giudizio veniva, inoltre, Controparte_1
acquisita la denuncia inoltrata dalla alla propria CP_1
compagnia assicurativa, allora con la quale CP_8
l'ormeggiatore deduceva che la responsabilità del sinistro andava addebitata a poiché i passacavi di prua CP_2
dell'imbarcazione Dufour erano difettosi ed avevano segato le cime;
- i danni subiti dall'imbarcazione venivano quantificati in euro 8.361,04 e quelli per il mancato utilizzo del bene venivano stimati in euro
3.000,00.
L'attore concludeva, quindi, domandando accertarsi la responsabilità di entrambi i convenuti nella produzione dell'evento dannoso e condannarsi gli stessi, in solido o in via alternativa, al risarcimento dei danni da esso sofferti, da quantificarsi in euro 12.000,00.
pag. 9/45 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_2
deducendo che la responsabilità del sinistro andava ascritta alla CP_1
custode dell'imbarcazione, nei confronti della quale spiegava
[...]
domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, quantificati in euro 17.080,00 per i costi di riparazione della sua imbarcazione e in euro 5.000,00 per il mancato utilizzo della stessa. In subordine, l'attrice in riconvenzionale eccepiva il concorso di colpa del danneggiato
[...]
. Inoltre, la eccepiva l'incompetenza del _1 CP_2
Giudice di Pace adito e chiedeva di chiamare in causa l'allora odierna , in forza della polizza n. Controparte_6 Controparte_3
846/00 092381121, al fine di essere dalla stessa manlevata.
La imaneva contumace. Controparte_1
Autorizzata dal Giudice di Pace l'estensione del contraddittorio, si costituiva la terza chiamata, odierna Controparte_6
la quale eccepiva la nullità della citazione, nonché Controparte_3
l'incompetenza del giudice adito, associandosi, nel merito, alle difese della CP_2
Con ordinanza del 30/07/2014, il G.d.P. rigettava l'eccezione di incompetenza, ritenendo sussistere la competenza per valore del
Giudice di Pace per la domanda principale proposta da _1
, mentre rispetto alla domanda formulata da
[...] CP_2
riteneva competente per valore il Tribunale di Napoli, assegnando alla convenuta termine per la relativa riassunzione.
non riassumeva il giudizio, relativo alla riconvenzionale, CP_2
dinanzi al Tribunale, ma formulava un'istanza di revoca della precedente ordinanza che veniva rigettata.
pag. 10/45 La causa era istruita mediante l'escussione dei testi e Testimone_1
indotti dal . Testimone_2 _1
Con ordinanza del 4.2.2019, il G.d.P., dopo aver riservato la causa in decisione, dichiarava la propria incompetenza per valore e concedeva alle parti termine di novanta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Napoli.
Con atto, notificato in data 16/04/2019, riassumeva _1
il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, così concludendo: “dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da ascriversi a colpa esclusiva della SI.ra anche in solido con la CP_2 Controparte_3
già e/o della
[...] Controparte_6 [...]
2) rigettare le “domande nuove e/o Controparte_1
riconvenzionale” di parte convenuta perché assolutamente inammissibili ed improcedibili oltre che infondate in fatto e in diritto. 3) condannare la
SI.ra anche in solido con la già CP_2 Controparte_3
e/o della Controparte_6 Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni a cose e, quindi, al pagamento Parte_3
in favore del sig. della somma di 15.130,33 così _1
suddivisa: €. 8.361,04 per danni a cose, oltre 1.269,29 per la riparazione dell'impianto elettrico separatamente stimato, €.3.000,00 a titolo di pregiudizio economico derivante dal mancato uso dell'imbarcazione danneggiato in re ipsa, €.700,00 per alaggio da mare a terraferma,
€.1000.00 per il costo del rimessaggio dove la fu Parte_2
parcheggiata il tempo necessario al ripristino ed €.700,00 per il varo da terraferma in acqua, ovvero di quella somma che sarà ritenuta di
Giustizia, con la condanna altresì al pagamento di interessi e
pag. 11/45 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio e del giudizio recante n.rg. 2695/14 Giudice di pace di Napoli, nonché del giudizio di
Accertamento Tecnico Preventivo recante n. rg. 1053/2013 Giudice di
Pace di Napoli, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in CP_2
data 15.7.2019, ribadiva che l'esclusiva responsabilità del sinistro andava ascritta alla società di ormeggio, nei cui CP_1 CP_1
confronti proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti per l'importo complessivo di euro 23.080,00. In via subordinata, in caso di accertamento della sua responsabilità, CP_2
chiedeva l'accertamento del concorso di colpa di
[...] _1
e, in ogni caso, reiterava la domanda di manleva nei confronti
[...]
di . Controparte_3
La nel costituirsi in Controparte_9
giudizio con comparsa depositata in data 16.7.2019, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, la nullità della citazione, il difetto di legittimazione dell'attore e di essa convenuta. La società, inoltre, deduceva che il contratto di ormeggio stipulato con i clienti non prevedeva l'obbligo di custodia dei natanti e che in ogni caso la responsabilità dell'occorso doveva essere ascritta ad un difetto dei passacavi dell'imbarcazione Dufour 32 di proprietà della il CP_2
quale aveva determinato la rottura delle cime di ormeggio. In ultimo, la società chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della pag. 12/45 già in forza della polizza n. CP_10 Controparte_11
253551996, al fine di essere dalla stessa manlevata.
nel costituirsi in giudizio, faceva proprie le difese Controparte_3
dell'assicurata e deduceva che le “Le Condizioni Generali CP_2
di Contratto prevedono nella Sezione Copertura per danni all'unità da diporto, all'art. 11 - Rischi Esclusi: al punto c) insufficienza delle misure
e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza sia temporanea, sia stagionale, in acqua o a terra”.
, benché citata, non si costituiva. CP_10
Con comparsa di intervento adesivo del 23.12.2019, si costituiva la quale deduceva che la polizza n. Controparte_4
5577500980976, invocata dalla a fondamento della Controparte_1
chiamata in garanzia, stipulata con la società Controparte_11
rientrava nel suo portafogli di polizze per effetto dell'acquisizione della da parte della Controparte_11 CP_4
L'interventrice, nel merito, deduceva che il contratto di ormeggio stipulato dall'attore con la non presentava i caratteri del CP_1
deposito, bensì della locazione e, quanto alla domanda di manleva, eccepiva la violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c., l'intervenuta prescrizione della domanda di manleva e, in subordine,
l'inammissibilità di una pronuncia di condanna in solido.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1- dichiara
l'estromissione dal giudizio di in persona del l.r.p.t.; 2- CP_10
rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
3- _1
pag. 13/45 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da
;
4- compensa integralmente le spese processuali.”. CP_2
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatale in data 30.09.2022 dalla interponeva appello, mediante citazione CP_4 _1
tempestivamente notificata in data 22.10.2022, nel rispetto del termine cd. breve di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma in conformità alle conclusioni dinanzi trascritte.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 3.3.2023,
sollecitava il rigetto dell'appello e reiterava, per il caso CP_2
di relativo accoglimento, le domande di condanna diretta o, in subordine, di manleva, già proposte nei confronti di . Controparte_3
Con comparsa, anch'essa depositata in data 3.3.2023, nel rispetto del termine di venti giorni prima della data di udienza, fissata in citazione per il 24.3.2023, si costituiva la Controparte_1
la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità
[...]
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., la nullità della citazione e nel merito contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione. La
[...]
inoltre, interponeva appello incidentale, censurando il CP_1
capo della sentenza con cui era stata disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Controparte_3
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne contestava la fondatezza, concludendo per il rigetto del gravame.
pag. 14/45 Si costituiva, altresì, la contestando la Controparte_4
fondatezza dell'appello principale e deducendo che la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla era CP_1
inammissibile, perché proposta tardivamente, solo con la comparsa di costituzione innanzi al Tribunale, a preclusioni ormai maturate.
Con ordinanza del 24.3.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, la Corte disponeva la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 14.3.2025.
Precisate dalle parti le conclusioni, nelle note dalle stesse depositate ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 14.3.2025, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini, ex art. 190, I comma c.p.c., di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche.
Depositate da tutte le parti le comparse conclusionali e dagli appellanti, principale ed incidentale, nonché da , anche le memorie CP_2
di replica, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da osservando che CP_2
quest'ultima, a seguito dell'ordinanza n. 192 del 30.7.2014, con la quale il Giudice di Pace si era ritenuto incompetente rispetto a detta pag. 15/45 domanda, non aveva provveduto alla riassunzione della stessa nel termine assegnatole di dieci giorni.
Tale capo di decisione, in difetto di impugnazione incidentale da parte della deve ritenersi coperto dal giudicato. CP_2
§ 4.
Il Tribunale, nell'esaminare la domanda principale, proposta da
[...]
nei confronti della società si _1 CP_1
soffermava, anzitutto, sulla qualificazione giuridica del contratto di ormeggio, posto dall'attore a fondamento della pretesa.
Al riguardo, dopo avere ricordato che, quello in esame, è un contratto atipico, nel quale, a fianco all'obbligo principale dell'ormeggiatore di mettere a disposizione un “posto barca” per l'ormeggiante, è possibile che sussista anche un obbligo di custodia in capo al gestore, rilevava che, alla stregua della prevalente giurisprudenza, fosse necessario procedere ad una verifica concreta da parte del giudice sulla reale volontà delle parti. Osservava che, in base a siffatta impostazione, solo qualora fosse stata accertata in concreto la sussistenza dell'obbligo di custodia in capo all'ormeggiatore, quest'ultimo, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento fosse derivato da causa a lui non imputabile e che, in caso di danneggiamento, sussisteva l'obbligo di risarcire il danno, salva la prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dello stesso, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia. In definitiva, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale condiviso dal pag. 16/45 Tribunale, “la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, con
l'avvertenza che ove il concessionario dell'ormeggio si renda conto della necessità di uno sforzo maggiore rispetto a quello ordinario egli è tenuto
a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia”.
Operato il descritto inquadramento della fattispecie contrattuale e venendo all'esame del contratto intercorso tra le parti per il periodo dal 01.10.2012 al 30.04.2013, in relazione all'imbarcazione di proprietà dell'attore denominata , per il pattuito Parte_4
corrispettivo di euro 1.500,00, il Giudice riteneva che, in base alle pattuizioni negoziali, il cui contenuto era riportato nelle difese della società convenuta, l'obbligo dell'ormeggiatore doveva ritenersi esteso alla custodia dello stesso natante ormeggiato.
A questo punto il Giudice si interrogava circa l'assolvimento, da parte della società convenuta, dell'onere di provare la riconducibilità dell'evento dannoso a caso fortuito o forza maggiore o, comunque, di avere diligentemente custodito l'imbarcazione di proprietà dell'attore.
Quindi, valorizzando le risultanze istruttorie acquisite nella fase del giudizio svoltasi dinanzi al Giudice di Pace, rappresentate dalle relazioni peritali redatte dai C.T.U. geom. nell'ambito del CP_12
procedimento di ATP recante rg. 1053713 e dall'ing. Persona_2
nel giudizio recante rg. 2217/2013 oltre che dalle deposizioni dei testi, il Giudice asseriva che i danni all'imbarcazione del erano _1
stati causati “dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi quale
pag. 17/45 fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, estraneo alla sfera soggettiva della convenuta . Controparte_1
Nel pervenire a siffatta conclusione, il Giudice valorizzava i seguenti elementi: la previsione, contenuta nel contratto per la custodia dei natanti intercorso tra le parti, secondo cui” La non è Controparte_1
responsabile dei danni subiti dalle imbarcazioni causati da condizioni meteorologiche avverse, furto, incendio e affondamento”; le avverse condizioni meteorologiche, in relazione alle quali la Controparte_13
aveva diramato un'allerta meteo per la notte del 28, 29 novembre
2012; le deposizioni dei testi e da Testimone_1 Testimone_2
cui emergeva che il mare era agitato a causa del forte vento, che “la barca del sig. era ormeggiata con le 4 cime, ed era ferma;
_1
mentre la barca a vela posta sulla destra rispetto alla barca del
[...]
aveva le due cime di prua spezzate”; le risultanze della C.T.U. Pt_1
svolta nel giudizio di ATP instaurato dal , da cui emergeva che _1
“in condizioni meteo avverse verificatesi nella notte tra il 28 ed il
29/11/2012 l'imbarcazione Dufour ormeggiata sulla destra rispetto all'imbarcazione dell'istante, causa rottura della cima di prua, ruotava sulla sinistra, collidendo ripetutamente la paratia destra dell'imbarcazione dell'istante”.
Quindi, ad avviso del Giudice, le affermazioni del CTU e le coerenti deposizioni dei testi, inducevano a ritenere che il sinistro era stato causato dalla rottura delle cime dell'imbarcazione della e che, CP_2
invece, non si fosse verificata la rottura del cd. corpo morto.
§ 5.
pag. 18/45 Con un unico motivo, censurava la sentenza nella _1
parte in cui il primo Giudice aveva escluso la responsabilità dell'evento dannoso tanto in capo alla che a . CP_1 CP_2
In particolare, relativamente al capo della sentenza che escludeva la responsabilità della società di ormeggio, l'istante deduceva che il
Tribunale, nel sostenere che la aveva adottato le CP_1
precauzioni occorrenti secondo un criterio di ordinaria diligenza al fine di prevenire il danneggiamento del natante, non indicava le prove a sostegno del proprio assunto.
L'appellante asseriva che la non aveva dimostrato di CP_1
avere adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento, condotta dalla stessa esigibile in quanto nei giorni precedenti “al 28 novembre 2012 fu diramato dalla Controparte_13
avviso di allerta meteo per previste condizioni meteorologiche avverse, con invito a prestare maggiore attenzione alle aree esposte al moto ondoso ed elevare lo stato di vigilanza provvedendo, altresì, al rinforzo degli ancoraggi”.
Invero, soggiungeva l'istante, le condizioni metereologiche avverse erano ben note alla avendo la stessa prodotto la CP_1
comunicazione delle autorità che diramava l'allerta con decorrenza dal
27 novembre 2012, sicché l'evento non poteva dirsi imprevedibile, come invece ritenuto dal primo Giudice, né eccezionale tenuto conto che eventi di quella portata rientravano “sicuramente nella norma delle condizioni meteo stagionali al quale un ormeggiatore deve tenersi sicuramente pronto”.
pag. 19/45 Rispetto a tale ultimo assunto, la difesa dell'appellante evidenziava che, dall'analisi dei bollettini meteo mensili dei mesi di ottobre e novembre dei dodici anni antecedenti al sinistro, si evinceva come i giorni in cui il vento era della stessa intensità di quello registrato alla data del sinistro erano molteplici e ve ne erano anche nello stesso mese, in giornate antecedenti al verificarsi del sinistro, dovendo pertanto escludersi l'eccezionalità dell'evento metereologico avverso.
Inoltre, la difesa della nel dedurre che la responsabilità CP_1
del sinistro andava ascritta a , armatrice della Dufour 32 CP_2
e responsabile del difetto ai passacavi dell'imbarcazione, aveva riconosciuto di essere a conoscenza di tale difettosità, avendola comunicata all'armatrice in precedenti occasioni.
Asseriva, altresì, l'istante che, in ogni caso, l'ormeggiatore non aveva tenuto una condotta diligente nell'adempiere ai propri obblighi di custodia, come risultava dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, a tenore delle quali essi avevano riscontrato che il giorno seguente, quando vennero condotti, insieme al , a prendere _1
visione dei danni subiti all'imbarcazione, la Dufour 32 non era stata ancora ormeggiata correttamente onde evitare che continuasse ad urtare contro il natante del . _1
§ 6.
L'appello è fondato in relazione al capo di sentenza che respingeva la domanda proposta nei confronti dell'ormeggiatore.
pag. 20/45 Preliminarmente, giova osservare che, secondo la sentenza di primo grado, il contratto di ormeggio, stipulato dalla e dal CP_1 [...]
, contemplava, in capo all'ormeggiatore, un obbligo di custodia Pt_1
dell'imbarcazione (cfr. pagine 11 e 12 della pronuncia impugnata, ove testualmente si legge “Accertata, dunque, nel caso in esame la sussistenza di un obbligo di fonte contrattuale per la custodia dell'imbarcazione.. ”).
Orbene, tale capo di decisione, contenente la qualificazione giuridica del rapporto e l'individuazione delle obbligazioni gravanti sull'ormeggiatore, deve ritenersi coperto dal giudicato per acquiescenza, siccome non oggetto né di impugnazione principale, da parte del , che, anzi, lo invocava a conforto delle proprie _1
ragioni, né incidentale da parte di alcuno degli appellati.
A conforto di quanto osservato merita rilevare in diritto che, secondo la giurisprudenza della S.C., “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame,
pag. 21/45 diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (cfr. Sez. U - ,
Sentenza n. 11799 del 12/05/2017; conf. ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza
n. 25876 del 27/09/2024).
Alla stregua delle considerazioni dinanzi svolte, i rilievi difensivi svolti, in comparsa di costituzione, dalla finalizzati a CP_1
dimostrare che il contratto di ormeggio aveva ad oggetto la sola assegnazione di un delimitato spazio acqueo, per la semplice sosta dell'unità senza ulteriori prestazioni e senza ogni obbligo di custodia del natante e/o delle cose in esso contenute, non obbligano questa
Corte ad alcuna pronuncia, vertendo su aspetti già decisi, con efficacia di giudicato, dalla sentenza di primo grado.
Infatti, al cospetto della sopra riportata affermazione del primo
Giudice, secondo cui, invece, il contratto di ormeggio contemplava la custodia del natante da parte della società odierna appellata, questa non poteva limitarsi a svolgere mere deduzioni difensive, ma doveva proporre impugnazione incidentale per evitare che rispetto a tale capo di decisione si formasse il giudicato.
Sul punto, giova rimarcare, infatti, che il capo di sentenza in esame aveva esaminato, disattendendola, l'eccezione, svolta dalla difesa della società convenuta, secondo cui, appunto, il rapporto negoziale tra le parti non contemplava la custodia e la sorveglianza del natante, ma solo dei corpi morti forniti dall'ormeggiatore (cfr. pag. 7 ove il Giudice richiamava le deduzioni difensive della . CP_1
pag. 22/45 Né, invero, è sostenibile che le difese, svolte in comparsa di costituzione dalla possano qualificarsi come CP_1
impugnazione incidentale, per l'assorbente ragione che, a prescindere dalla mancata dichiarazione della parte di voler proporre gravame incidentale sul punto, pur nell'ambito di uno scritto difensivo che conteneva invece la formulazione di tale mezzo avverso altro capo di pronuncia (quale quello afferente alle spese di lite), manca ogni critica alla decisione di primo grado. Infatti, l'appellata, nel sostenere che il contratto di ormeggio non contemplava un obbligo di custodia del natante da parte dell'ormeggiatore, non aveva cura di confrontarsi con le argomentazioni svolte dal primo Giudice, ma si limitava a sostenere l'erroneità, sul punto, delle pretese del danneggiato.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi in relazione al capo della sentenza, nel quale il primo Giudice riteneva che non sussistesse alcun vizio di nullità dell'atto di citazione per presunta incertezza del petitum e della causa petendi, in specie, in relazione all'esatta collocazione temporale dell'evento (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado).
Ne segue che anche le ulteriori difese, svolte in comparsa di costituzione dalla consistenti nella mera reiterazione CP_1
dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per una pretesa incertezza circa il momento di verificazione del sinistro, esulino dall'ambito del devolutum, vertendo su questione già decisa in primo grado con efficacia di giudicato.
§ 7.
pag. 23/45 Tanto premesso e venendo al merito, deve, anzitutto, rimarcarsi che, come affermato dallo stesso Tribunale, “in condizioni meteo avverse verificatesi nella notte tra il 28 ed il 29/11/2012 l'imbarcazione Dufour ormeggiata sulla destra rispetto all'imbarcazione dell'istante, causa rottura della cima di prua, ruotava sulla sinistra, collidendo ripetutamente la paratia destra dell'imbarcazione dell'istante” (cfr. pag.
13 della sentenza).
Ciò posto, la decisione impugnata non merita di essere condivisa, in quanto il Giudice ha fatto discendere, in modo pressocché automatico, dall'avvenuta emanazione dell'avviso di allerta per condizioni metereologiche avverse, diramato dalle autorità alle ore 14.00 del
28.11.2012 (documento prot. 2012.0880012 del 28.11.2012), la prova della sussistenza del caso fortuito, idoneo ad incidere, recidendolo, sul nesso causale tra il danno ed il comportamento assunto dal titolare dell'obbligo di custodia.
Così motivando, il primo Giudice si è, però, discostato da quell'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “in relazione agli eventi naturali - e, segnatamente, alle precipitazioni atmosferiche dotati di un'efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso - .. la loro riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità", giacché "quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico" (così, in motivazione, Cass. Civ. ord. 10 febbraio pag. 24/45 2018, n. 2482; richiamata da Cass. Civ.
Ordinanza n. 14861 del 31/05/2019 con la quale, in applicazione del principio, la S.C., in fattispecie di danni riportati da un'imbarcazione ormeggiata in un porto turistico, ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, nel ritenere sussistente il caso fortuito, era stata attribuita efficacia dirimente all'adozione di un decreto emergenziale, che aveva interessato un amplissimo territorio, senza verificare l'incidenza, nel luogo del sinistro, dell'evento atmosferico verificatosi).
La riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata dalla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato diramato, dalle autorità competenti, un avviso di allerta per condizioni metereologiche avverse.
Alla stregua di tale orientamento, ribadito in numerose successive pronunce, la verifica, circa il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento naturale (precipitazioni atmosferiche), deve, invero, operarsi “sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto meno di numerosi decenni” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 4588 del 2022).
Facendo applicazione del riportato insegnamento, nella specie, la prova del caso fortuito non può ritenersi integrata in ragione del solo avviso, valorizzato dal Tribunale, di allerta per condizioni metereologiche avverse diramato dalle autorità alle ore 14.00 del
28.11.2012.
pag. 25/45 Infatti, tale documento attesta unicamente l'esistenza di condizioni metereologiche avverse dalle 08.00 del 28.11.2012 alle 08.00 del
29.11.2012, ma non dimostra affatto che l'intensità del vento, registrata in tale arco temporale, configuri un evento del tutto eccezionale rispetto a quelli verificatisi in epoca precedente.
Tra l'altro, in senso coerente con quanto sin qui osservato, merita rimarcare che, come dedotto dall'appellante alle pagine 11 e 12 dell'atto di gravame, con rilievi non contrastati da avverse emergenze istruttorie o contrarie convincenti obiezioni, le condizioni metereologiche verificatesi la notte tra il 28 e il 29 novembre 2012, caratterizzate da un vento che spirava a 37 Km/h e da raffiche di 61
Km/h, non erano eccezionali, essendosene verificate di simili, nello stesso periodo dell'anno, anche in epoca precedente (così, ad esempio, il 13.11.2011 vi era stato vento a 33 km/h e raffiche di 52 Km/h, il
22.11.2008 vento di 43 Km/h e raffiche di 69 Km/h, il 15.11.2008 vento di 100 Km/h, il 29 ottobre 2003 vento 37km/h, raffiche 67 km/h).
Né, del resto, riveste portata dirimente la circostanza che, come previsto dal contratto di ormeggio, “La non è Controparte_1
responsabile dei danni subiti dalle imbarcazioni causati da condizioni meteorologiche avverse”.
Sul punto va, infatti, replicato che l'evento dannoso in esame non è stato conseguenza diretta di condizioni meteorologiche avverse, come sarebbe, per esempio, accaduto laddove il natante fosse stato danneggiato da un fulmine, da una pioggia particolarmente intensa, da pag. 26/45 un moto ondoso di eccezionale forza, quanto, piuttosto, dell'inadempimento dell'ormeggiatore all'obbligo, contrattualmente assunto, di garantire un corretto ormeggio della Dufour di
[...]
Se, infatti, quest'ultima non si fosse disormeggiata, CP_2
l'imbarcazione del non avrebbe sofferto alcun danno, _1
nonostante le avverse condizioni meteorologiche.
Peraltro, nemmeno risulta condivisibile il rilievo del primo Giudice, secondo cui non sarebbe ravvisabile la responsabilità dell'ormeggiatore in quanto, nella specie, il disormeggio non era dovuto ad una rottura del cd. corpo morto, ma alla rottura delle cime dell'imbarcazione Dufour 32 di proprietà della CP_2
Infatti, è di tutta evidenza che soprattutto quando, come accaduto nella fattispecie in esame, l'ormeggiatore assuma anche l'obbligo della custodia dell'imbarcazione, rientri tra gli obblighi dello stesso quello di apprestare idonei sistemi per garantire un sicuro ormeggio del natante. Ne segue che la rottura delle cime, che rappresentano innegabilmente uno (se non il principale) strumento mediante il quale l'imbarcazione è ancorata alla boa o al , sia chiaro sintomo di Per_3
una condotta negligente dell'ormeggiatore.
In senso coerente a quanto appena osservato, merita, altresì, rimarcare che la deduzione difensiva della a tenore della quale la CP_1
rottura delle cime era causata dai “difetti” che l'imbarcazione della presentava, non possa ritenersi idonea ad esonerare la stessa CP_2
da responsabilità.
pag. 27/45 In primo luogo, si deve rilevare che gli asseriti difetti, di cui discorreva l'ormeggiatore, non possano ritenersi dimostrati.
Ed invero, il P.A. , nella CTU depositata all'esito del Persona_4
procedimento di ATP recante r.g. n. 1053/13, instaurato dal , _1
dichiarava di non essere in grado di riferire se, alla data dell'evento, le cime di prua dell'imbarcazione Dufour fossero segate per anomalia del passacavi di prua, non avendo potuto ispezionarle a distanza di cinque mesi dal sinistro.
Peraltro, nemmeno l'ing. CTU nell'ambito del Persona_5
procedimento di ATP r.g. n. 2217/13, instaurato dalla Caramia dinanzi al Tribunale di Napoli, rilevava difetti delle bitte di ormeggio, avendole ispezionate e trovate integre ed in buone condizioni di servizio (cfr. pag. 5 della relazione di CTU allegata alla produzione telematica della
. CP_2
Né, d'altra parte, appare decisivo il contenuto della denuncia cautelativa, che la stessa inoltrava alla propria CP_1
compagnia assicurativa, nella quale Controparte_11
l'ormeggiatore indicava quale causa del disormeggio il difetto dei passacavi di prua che avevano segato le cime.
Invero, quella in esame, configura, a ben vedere, una dichiarazione a sé favorevole resa dall'ormeggiatore ad un terzo, peraltro dopo il verificarsi del sinistro, non confortata né dagli esiti delle CTU svolte nel corso dei procedimenti di ATP, né dalle deposizioni dei testi (come dinanzi osservato, infatti, la rimaneva contumace nella CP_1
pag. 28/45 fase di giudizio svoltasi dinanzi al Giudice di Pace, quando si procedeva all'audizione dei testi).
Ma, a tutto voler concedere, anche ove si ammettesse il lamentato difetto della Dufour, l'ormeggiatore, comunque, non andrebbe esente da responsabilità, in quanto, a quel punto, essendo, per sua stessa ammissione, consapevole dei maggiori rischi connessi all'ormeggio di tale imbarcazione, avrebbe dovuto adottare le opportune precauzioni o, al limite, al fine di salvaguardare l'integrità degli altri natanti, giungere finanche a risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale con la CP_2
D'altra parte, ad onta di quanto opinato dal primo Giudice, non vi è agli atti la prova che la abbia adottato le precauzioni CP_1
necessarie per assicurare, specie in condizioni metereologiche avverse, un ormeggio sicuro del natante di proprietà della CP_2
Infatti, l'ormeggiatore, rimanendo contumace dinanzi al Giudice di
Pace, non dimostrava in alcun modo di avere rinforzato gli ormeggi, come pure si imponeva proprio alla luce dell'avviso di avverse condizioni metereologiche diramato dalla Protezione Civile della
Regione comunicato alle ore 14.00 del giorno antecedente il CP_13
verificarsi del sinistro.
Peraltro, in senso contrario alla (dall'ormeggiatore) solo dedotta adozione delle cautele imposte dalle avverse condizioni meteo, milita la stessa CTU del P.A. , nella quale l'ausiliare, nel ricostruire la CP_12
dinamica, asseriva essere plausibile che “in assenza di persone a bordo
pag. 29/45 e nelle immediate vicinanze, la barca a vela Dufour, senza governo, si sia traversata al vento .. gli urti .. sono stati originati.. dalla prua dell'unità
Dufour e dall'ancora, tenuta a bordo fissata alla prua”.
Coerente con le conclusioni del CTU erano, poi, gli esiti dell'istruttoria orale svolta in primo grado, da cui logicamente si ricava che, al momento del verificarsi del disancoraggio, alcun addetto era presente all'interno dell'ormeggio della CP_1
Ed invero, entrambi i testi escussi in primo grado, e Testimone_1
- della cui attendibilità, nonostante le obiezioni Testimone_2
sollevate dalla non vi è ragione di dubitare, non CP_1
potendosi, in senso contrario ad essa, valorizzare minime discordanze ravvisabili nelle rispettive dichiarazioni, circa l'ora di accesso all'ormeggio -, riferivano che, la mattina del 29.11.2012, l'imbarcazione della si presentava con le due cime di prua spezzate e CP_2
continuava a sbattere contro la murata destra della barca del . _1
Gli stessi, in particolare, dichiaravano che “la barca a vela posta sulla destra rispetto alla barca del aveva le due cime di prua _1
spezzate... quelle collocate sul corpo morto che non si vedevano perché erano in acqua” e che “quindi faceva un movimento rotatorio, sbattendo contro la barca” Parte_2
Orbene, dalle richiamate risultanze si ricava, anzitutto, che la CP_1
ad onta dell'avviso di allerta meteo, non abbia dato prova di
[...]
avere rinforzato gli ormeggi, avendo finanche omesso di calare a mare l'ancora della Dufour, manovra che avrebbe consentito di rendere più stabile il natante e di ridurre il rischio di disancoraggio.
pag. 30/45 Inoltre, come riferito dai testi e come sostenuto dalla stessa CP_2
nelle proprie difese, deve ritenersi certo che, il mattino successivo all'evento, gli addetti della non avessero ancora CP_1
provveduto a mettere in sicurezza l'imbarcazione della tanto CP_2
che questa continuava a sbattere contro la murata di destra del natante del . _1
Invero, dalla stessa prospettazione difensiva della (cfr. ricorso CP_2
per ATP dalla stessa depositato in data 25.1.2013 dinanzi al Tribunale di Napoli, allegato alla produzione telematica dell'appellata), si ricava che la veniva edotta dell'accaduto, dalla alle CP_1 CP_2
08.30 circa del mattino del giorno 29.11.2012, quando la proprietaria della Dufour, transitando nei pressi dell'ormeggio, si avvedeva del fatto che l'imbarcazione di sua proprietà era posizionata di traverso e si era staccata dall'ormeggio. Sempre dal ricorso per ATP e dagli altri scritti difensivi della emerge come la avvisata del CP_2 CP_1
fatto, provvedeva, solo dopo alcune ore, a raggiungere il ove si Per_3
trovava la Dufour e ad ormeggiare nuovamente il natante, utilizzando nuove cime.
In conclusione, sulla scorta di quanto dinanzi rilevato, deve ritenersi non assolto, dall'ormeggiatore, l'onere di provare di avere esattamente adempiuto all'obbligazione, contrattualmente assunta, di custodia del natante. Di conseguenza, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, deve affermarsi la responsabilità della Controparte_1
per il verificarsi del sinistro occorso al natante Fly Parte_2
pag. 31/45 34 mod. 8061 SRM25, di proprietà di , nella notte tra _1
il 28 e il 29 novembre 2012.
§ 8.
Il Tribunale, valorizzando la CTU redatta dall'ing. che aveva Per_6
escluso difetti alle bitte di ormeggio dell'imbarcazione di proprietà della convenuta, e quella a firma del P.A. , che aveva dichiarato CP_12
di non poter stabilire se, alla data dell'evento, le cime di prua fossero segate o se l'ormeggio fosse stato effettuato a regola d'arte ed idoneamente rinforzato in presenza di condizioni climatiche avverse, respingeva anche la domanda proposta contro la osservando CP_2
che “la rottura delle cime di ormeggio della barca Dufour 32, è stata causata dalle cattive condizioni metereologiche”.
§ 9.
Nel censurare tale capo di pronuncia, l'appellante, ribadendo considerazioni già svolte con riguardo alla posizione della CP_1
deduceva che il sinistro non poteva essere eziologicamente
[...]
ricondotto alle condizioni metereologiche registrate nella notte tra il
28 e il 29 novembre 2012 in quanto, se così fosse stato, avrebbero dovuto verificarsi altrettanti sinistri, anche ai danni delle altre imbarcazioni ormeggiate presso lo stesso molo, mentre il fatto che l'evento dannoso aveva interessato esclusivamente l'imbarcazione della dimostrava che la causa dello stesso non poteva essere CP_2
ricondotta alle avverse condizioni metereologiche.
pag. 32/45 Inoltre, entrambi i tecnici incaricati nei giudizi di ATP avevano affermato che la parte posteriore dei passacavi di dritta (o bocca di rancio) della Dufour era leggermente flessa verso il basso o deformata.
§ 10.
L'appello è, in parte qua, infondato, pur imponendo di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza.
Giova, invero, premettere che la domanda proposta dal nei _1
confronti della vada sussunta nella fattispecie di cui all'art. CP_2
2051 c.c., avendo l'attore ricondotto la responsabilità della convenuta alla rottura delle cime dell'imbarcazione Dufour 32, cui faceva seguito lo spostamento della stessa e la sua collisione contro quella dell'attore.
Da siffatto inquadramento discende, in coerenza con quanto ritenuto in relazione alla posizione dell'ormeggiatore, che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale dinanzi già citato, le avverse condizioni metereologiche, verificatesi al momento del sinistro, non possano configurare gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità della quale proprietaria dell'imbarcazione. CP_2
Ciò posto, occorre poi rilevare che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza della S.C., “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da
pag. 33/45 imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode” (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del
30/06/2022; nn.2480 e 2481 del 2018; n.2477/2018; Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Fatta tale doverosa premessa, appare condivisibile il rilievo dell'appellata a mente del quale “se l'ormeggiatore era custode CP_2
delle imbarcazioni, e a conoscenza sia delle condizioni meteo avverse che dell'asserita difettosità dei passacavi della barca della SI.ra CP_2
che avrebbe potuto determinare la rottura delle funi (circostanza che si nega, come si dirà), è conseguenziale che egli sarebbe stato l'unico a poter evitare i danni alla barca del SI. mediante misure _1
idonee a prevenirli (ad esempio, non avrebbe dovuto consentire
l'ormeggio della barca della SI.ra , tanto più se, come affermato CP_2
ma non dimostrato in primo grado dalla già in altre Controparte_1
occasioni si era verificata la rottura delle cime)”.
Ed invero, nella specie, deve ritenersi che la condotta inadempiente dell'ormeggiatore integri, rispetto alla posizione della gli CP_2
estremi del caso fortuito, in quanto si connota in “termini di imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale”.
Infatti, una volta affidato il proprio natante all'ormeggiatore, la confidava, ragionevolmente, nella capacità dello stesso di CP_2
adottare gli accorgimenti necessari ad assicurare l'integrità sia pag. 34/45 dell'imbarcazione di proprietà della stessa e che di quelle dei terzi pure presenti nel medesimo spazio d'acqua.
D'altra parte, come dinanzi già osservato, la dedotta presenza dei vizi dell'imbarcazione della in ipotesi idonei a provocare la CP_2
rottura delle cime, non risulta dimostrata.
In contrario non soccorre il rilievo del P.A. , valorizzato CP_12
dall'appellante, secondo cui il passacavo di dritta, nella sua parte posteriore, era leggermente flesso verso il basso.
Infatti, da tale rilievo il CTU non traeva alcuna conseguenza in merito alla causa della rottura delle cime, avendo, come prima chiarito, dichiarato di non essere in grado di accertare quale fosse stata la causa del disormeggio.
La sentenza deve, quindi, essere confermata nella parte in cui rigettava la domanda proposta dal nei confronti della _1 CP_2
dovendosi l'evento dannoso ricondurre in via esclusiva alla condotta inadempiente dell'ormeggiatore.
§ 11.
Venendo all'esame del quantum, profilo che il primo Giudice aveva ritenuto assorbito in ragione del rigetto della domanda, dalla CTU a firma del perito , espletata nel giudizio ex art. 696 c.p.c. CP_12
instaurato dal , dinanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli, nei _1
confronti, oltre che della anche di si CP_2 Controparte_6
ricava che la , a seguito Controparte_14
dell'evento dannoso in esame, riportava “superficiali asportazioni di
pag. 35/45 gelcoat alla falchetta, all'opera morta della murata per sfregamento, all'incirca a metà barca, la deformazione della battagliola, di una presa
d'aria motore, del cilindro flap di dritta, di una bitta ed altresì
l'asportazione della plancetta o pedana di poppa”.
Inoltre, il natante subiva danni al quadro elettrico del motore a causa dell'imbarco di acqua.
Il costo complessivo delle opere occorrenti al ripristino del natante veniva stimato dal Ctu in euro 8.361,04 IVA inclusa, importo che, in difetto di specifiche contestazioni ed alla stregua delle motivate argomentazioni svolte dall'ausiliare, può ritenersi congruo.
Peraltro, il Collegio rileva che la richiamata CTU, pur se redatta all'esito di un procedimento di ATP nel quale la non era parte, CP_1
non avendo il notificato ad essa il ricorso, sia pienamente _1
utilizzabile ai fini del decidere, alla stregua di quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche", se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del
01/02/2023).
pag. 36/45 L'ulteriore somma richiesta dal , pari a “€.3.000,00 a titolo di _1
pregiudizio economico derivante dal mancato uso dell'imbarcazione danneggiata in re ipsa …”, non può essere riconosciuta, in applicazione del principio secondo cui “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022) e considerato che, nella specie, la pretesa è assolutamente generica sul piano assertivo, avendo l'istante omesso di chiarire quale fosse il danno sofferto in concreto (che, come detto, non può ravvisarsi nella mera indisponibilità del natante incidentato).
Riguardo, poi, all'ulteriore importo, pure oggetto di domanda, di “ …
€.1000.00 per il costo del rimessaggio dove la fu Parte_2
parcheggiata il tempo necessario al ripristino”, la pretesa è, del pari, indimostrata, dal momento che, trattandosi di una spesa che l'attore avrebbe, per sua ammissione, già sostenuto, la prova andava fornita mediante la produzione dei relativi documenti di spesa (fattura, bonifico, assegno o altro mezzo di pagamento attestante l'esborso in ipotesi sostenuto).
Infine, quanto agli “ €.700,00 per il varo da terraferma in acqua”, si tratta, a ben vedere, di una voce di danno che il CTU, P.A. , ha CP_12
incluso nella stima del pregiudizio (cfr. allegato alla CTU, contenente pag. 37/45 l'indicazione analitica dei danni, nel quale figura, tra gli altri, l'importo di euro 650,00 a titolo di spese scalo, alaggio e varo) e che, quindi, deve ritenersi compresa nell'importo del risarcimento riconosciuto da questa Corte.
Lo stesso è a dirsi in ordine all'importo di euro 1.269,29, richiesto dall'appellante per la riparazione dell'impianto elettrico, tenuto conto del fatto che anche tale voce di danno era considerata nel computo redatto dal CTU.
Il danno va, pertanto, quantificato nella misura stimata dal P.A. Per_4
di euro 8.361,04 IVA inclusa.
[...]
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al mese di settembre 2013, epoca nella quale veniva redatta la CTU, la stessa deve rivalutarsi all'attualità, stante l'espressa richiesta in tal senso avanzata dal nell'atto di riassunzione della causa dinanzi al _1
Tribunale.
Quindi, applicando l'indice di rivalutazione Istat al 30.4.2025, che risulta essere quello più aggiornato alla data di deliberazione della presente pronuncia, il risarcimento spettante all'appellante ammonta ad euro 10.133,58 (indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza:
121,3; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,212; totale rivalutazione: € 1.772,54).
Sul richiamato importo spettano, poi, all'istante, che, in proposito formulava espressa richiesta nell'atto di riassunzione, gli interessi al tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., con decorrenza pag. 38/45 dalla data del fatto dannoso, da computare sulla predetta somma previamente devalutata a detta data ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a tale data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 12.
Costituendosi in grado di appello, reiterava, per il caso CP_2
di accoglimento dell'avversa impugnazione, la domanda di pagamento diretto, ai sensi dell'art. 1917, II comma, c.c., e in subordine quella di manleva, già formulata in primo grado nei confronti dell'allora odierna . Controparte_6 Controparte_3
Ovviamente l'esame di tale domanda risulta assorbito in ragione del rigetto, in parte qua, dell'appello.
§ 13.
Risulta, invece, infondato l'appello incidentale, proposto dalla società avverso il capo di sentenza che aveva compensato CP_1
integralmente le spese processuali tra le parti.
Ed invero, alla riforma della sentenza di primo grado, laddove aveva rigettato la domanda proposta dall'attore nei confronti della CP_1
deve seguire, d'ufficio, un rinnovato regolamento delle spese
[...]
processuali, da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa, con conseguente condanna dell'ormeggiatore, risultato soccombente, alla rifusione delle stesse nei confronti del . _1
§ 14.
pag. 39/45 Deve, infine, dichiararsi inammissibile la domanda di manleva, spiegata in grado di appello dall'ormeggiatore contro la (cfr. CP_4
punto l) delle conclusioni della comparsa di costituzione in appello della . Infatti, la essendo rimasta CP_1 CP_1
contumace nella fase del giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al
Giudice di Pace, era decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi.
In tal senso, del resto, già si era espresso il Giudice di primo grado (cfr. pag. 4, paragrafo 3 della sentenza), con statuizione che, non essendo stata attinta da impugnazione incidentale della risulta CP_1
coperta dal giudicato.
§ 15.
Venendo al governo delle spese processuali, si è dinanzi già osservato che le stesse, nel rapporto tra il e la debbano _1 CP_1
seguire la soccombenza dell'ormeggiatore, con esclusione, ovviamente, del giudizio di accertamento tecnico preventivo r.g. n. 1053/2013, instaurato dal dinanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli, cui, _1
come già detto, la rimaneva estranea. CP_1
La liquidazione delle spese processuali, che deve riguardare la fase del giudizio di merito di primo grado svoltasi dinanzi al Giudice di Pace, la fase del giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli dopo la riassunzione ed, ovviamente, l'appello, viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, ratione temporis applicabile, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello pag. 40/45 scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum, corrispondente al risarcimento in concreto riconosciuto, con applicazione dei compensi tabellari medi per tutte le fasi di giudizio di merito svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, minimi per la fase di giudizio successiva alla riassunzione, svoltasi dinanzi al Tribunale, nella quale le parti si sono limitate a ribadire le difese già svolte ed alcuna ulteriore attività istruttoria è stata svolta, e, infine, medi per il grado di appello, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, rispetto alla quale, in ragione della ridotta attività difensiva espletata, è giustificata l'applicazione dei minimi.
Va, poi, osservato che, avendo spiegato intervento adesivo ad adiuvandum della posizione della la vada CP_1 CP_4
ritenuta soccombente al pari della parte adiuvata e debba condannarsi, in solido con essa, alla rifusione delle spese processuali (cfr. Cass. civ.
Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019), peraltro, relative alla fase del giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli
(posto che, solo in detta fase, la predetta impresa assicurativa spiegava intervento), oltre che del giudizio di appello.
§ 16.
Al rigetto dell'appello, proposto dal nei confronti della _1
deve seguire la condanna del primo a rifondere all'appellata, CP_2
nonché a , dalla medesima chiamata in causa in Controparte_3 CP_2
primo grado a fini di manleva, le spese processuali del grado di appello.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, rispetto alla ed a , applicando per tutte le fasi del giudizio di CP_2 Controparte_3
appello i compensi minimi di cui allo scaglione dinanzi indicato, tenuto pag. 41/45 conto, quanto alla prima, che si tratta pur sempre della proprietaria dell'imbarcazione danneggiante e, quanto alla seconda, dell'assorbimento della pronunzia rispetto alla domanda di manleva.
Le spese processuali debbono, infine, distrarsi in favore dell'avvocato
Giuseppe De Santo, dichiaratosi antistatario.
Stante il rigetto della domanda proposta nei confronti della CP_2
l'appellante non ha, ovviamente, titolo per potere esigere dalla stessa la ripetizione delle spese relative alla CTU a firma del PA Per_4
, come liquidate all'esito del procedimento di ATP, identificato
[...]
dal n. RG 1053/2013 del Giudice di Pace di Pozzuoli, che, quindi, vanno dichiarate irripetibili.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
previsto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da _1 [...]
avverso la sentenza in epigrafe Controparte_1
indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara
[...]
esclusiva responsabile Controparte_1
dei danni riportati dall'imbarcazione Fly 34 Parte_2
mod. 8061 SRM25, di proprietà di , in _1
pag. 42/45 conseguenza dell'evento oggetto di causa, e, per l'effetto, condanna la stessa a pagare, in favore dell'appellante principale, la somma di euro 10.133,58, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. da calcolare sul predetto importo previamente devalutato al 29.11.2012 ed anno per anno rivalutato, secondo indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) condanna ed Controparte_1
in solido, la seconda limitatamente Controparte_4
alla fase del giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al Tribunale ed al giudizio di appello, alla rifusione, in favore di _1
, delle spese processuali che liquida, per la fase del
[...]
giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al Giudice di Pace, in euro 16,89 per esborsi, euro 2.090,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, per la fase del giudizio di primo grado svoltasi dinanzi al Tribunale, in euro 264,00 per esborsi, euro
2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello in euro 382,5 per esborsi, euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pag. 43/45 c) dichiara irripetibili dall'appellante principale le spese della CTU, come liquidate nel procedimento di ATP n. RG 1053/2013 del
Giudice di Pace di Pozzuoli;
d) rigetta l'appello incidentale;
e) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
f) condanna alla rifusione, in favore di _1 CP_2
, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida
[...]
in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe De Santo;
g) condanna alla rifusione, in favore di _1 [...]
delle spese processuali del giudizio di appello, che CP_3
liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
h) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ). Persona_7
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