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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/07/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3349/2022 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Donati, del Foro di Ravenna (C.F. – PEC C.F._2
– FAX 0546 623863) ed elezione di Email_1 domicilio presso lo studio del difensore in Faenza (RA), Via Alessandro Volta n. 1, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), con sede in Bologna, Controparte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, in persona del Procuratore alle liti Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Caniato del Foro di Ferrara, giusta procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: assicurazione contro i danni;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni depositate ripettivamente in data
29.4.2025 e 28.4.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la chiedendo Parte_1 Controparte_1 che la stessa fosse condannata a corrispondere la somma di €. 83.219,80 (in
1 aggiunta all'importo di €. 3.123,13 già liquidato dall'assicurazione) per l'infortunio subito dal medesimo in data 2.6.2020, rientrante nella polizza contratta con la convenuta.
Esponeva a sostegno che, nell'affrontare una salita scoscesa in sella alla propria bici sportiva, cadeva all'indietro urtado violentemente la schiena contro dei sassi e riportava lesioni gravi, da cui derivava una invalidità permanente pari al 23-
25% (tabella INAIL). Determinava, quindi, l'indennizzo spettante nella somma di cui sopra, in base alle condizioni di polizza e al capitale assicurato pari ad €.
300.000,00 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare che le lesioni occorse al sig. sono derivate dall'infortunio descritto nella premessa del Parte_1 presente atto e per l'effetto dichiarare la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, inadempiente al contratto di assicurazione e, conseguentemente, tenuta al pagamento, a termini di polizza, in favore del sig. della somma di € Parte_1
83.219,80 a titolo di indennizzo dei danni dallo stesso subiti a seguito dell'infortunio come descritto, oltre agli interessi sulla suddette somme rivalutate dal giorno del sinistro fino al saldo effettivo;
ovvero al pagamento di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute eque e di giustizia a termini di polizza e da quanto sarà accertato all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
L'assicurazione convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la quantificazione del danno, evidenziando: che l'attore aveva già subito inofortuni, uno dei quali proprio a carico della colonna vertebrale;
che il medico legale della compagnia assicurativa aveva valutato il danno nell'1,5% (tabella INAIL); che quindi la somma già liquidata doveva ritenersi congrua.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale Respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, dovendosi ritenere congrua la somma di Euro 3.123,13- già versata dalla Compagnia odierna convenuta. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali. In via subordinata Accertare natura ed entità delle lesioni subite dal Sig. in Parte_1 conseguenza dell'occorso verificatosi in data 02.06.2020 e per l'effetto Quantificare i danni subiti dall'attore in conseguenza del predetto occorso ed indennizzabili a termini di polizza, escludendo tutte le voci di danno non dovute, non riconducibili al sinistro per cui è causa e non provate. Fatte salve in ogni caso le condizioni, le franchigie e le limitazioni di polizza e detratto l'importo di Euro
2 3.123,13- già versato da e trattenuto a titolo di acconto. Spese di lite Controparte_1 compensate tra le parti”.
Alla udienza del 13.9.2023, il Giudice scrivente formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “la parte convenuta corrisponderà alla parte attrice la complessiva somma di € 12.000,00 (di cui € 1.500,00 a titolo di contributo spese legali) e ciò importerà tacitazione di ogni reciproca pretesa tra le parti in causa;
le spese nel resto, si intenderanno compensate”.
La proposta veniva rifiutata da entrambe le parti.
Scambiate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante lo svolgimento di una CTU medico-legale, all'esito della quale le parti determinavano
- su invito del Giudice finalizzato ad un ulteriore tentativo di conciliazione della lite -, l'indennizzo ancora spettante alla luce delle conclusioni del CTU e delle condizioni di polizza, in termini coincidenti.
Peraltro, non veniva raggiunto l'accordo con riferimento alla regolazione delle spese di lite e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
Il CTU ha accertato: postumi permanenti riconducibili al sinistro per cui è causa valutabili, in riferimento alla riduzione della “capacità lavorativa generica” in termini di tabellazione INAIL (come da Testo Unico pubblicato sul D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) intorno al 2-3% (due-tre per cento); inabilità temporanea assoluta, pari a giorni 20 (venti); inabilità temporanea parziale, pari a giorni 30
(trenta); spese mediche indennizzabili e riferibili all'infortunio per €. 1870.15.
Parte attrice, sulla scorta di tali conclusioni, ha offerto il seguente calcolo dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza:
• art.
2.5.4 Invalidità permanente con franchigia LS Plus (pag. 19 di
66)
3 I.P. accertata 2,5% che si riduce a 0,8% come da condizione di polizza che moltiplicato per il capitale assicurato pari a € 300.000,00 ammonta a € 2.400,00
• art.
2.4.5 Inabilità Temporanea Integrale (pag.17 di 66)
I.T.T. accertata gg 20 ridotti della franchigia di gg 7 = gg 13
I.T.P. accertata gg 30,
che moltiplicate per la somma assicurata/diaria di € 40,00 ammontano a:
I.T.T. gg 13 x € 40,00 = € 520,00
I.T.P. gg 30 x € 40,00 = € 1.200,00
TOTALE = € 1.720,00
• art.
2.4.2 Indennità di Ricovero (pag. 17 di 66)
giorni di ricovero accertati n. 1
che moltiplicato per la somma assicurata/diaria di € 50,00 ammonta a:
gg 1 x € 50,00 = € 50,00
• Art.
2.4.1 Rimborso Spese mediche da Infortunio (pagg. 15 e 16 di 66)
accertate € 1.870,15 ed in applicazione dello scoperto del 10% la somma indennizzabile ammonta a € 1.870,15 – € 187,015 = € 1.683,14
TOTALE € 5.853,14
detratto l'acconto di € 3.123,13 del 20/11/2020
RESIDUO AVERE € 2.730,01 (vd. comparsa conclusionale attore).
Anche la parte convenuta ha offerto un calcolo della “sorte capitale che spetterebbe all'attore in base alle risultanze della CTU e all'applicaizone delle condizioni di polizza”, per un totale a saldo di €. 2.730,00, sostanzialmente coincidente con quello indicato dall'attore (vd. comparsa conclusionale convenuto).
4 L'attore, quindi, ha precisato le conclusioni coerentemente ai suddetti calcoli.
Peraltro, ha chiesto aggiungersi all'importo di €. 2.730,01: rivalutazione ed interessi legali dal fatto (02/06/2020) alla domanda e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (28/11/2022) al saldo;
spese per CTU (€ 1.074,41 – doc. 26) e CTP (€ 976,00 – doc. 19 e 27); €. 54,90 per l'attivazione della mediazione (doc. 20); il tutto con vittoria di spese (da liquidarsi secondo lo scaglione di valore relativo all'importo sino a €. 5.200,00).
La convenuta, invece, ha concluso come da comparsa di risposta e chiesto la compensazione delle spese di lite.
***
Non sussiste ragione per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, cui i consulenti di parte non hanno trasmesso alcuna osservazione.
La domanda attorea di condanna al pagamento dell'indennizzo, dunque, risulta fondata e meritevole di accoglimento per l'importo di €. 2.730,01 (come da concordi calcoli delle parti), tenuto conto dell'importo già versato dall'assicurazione prima del giudizio.
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2009, n. 10488 e
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 395 del 2007, secondo cui in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta;
Cass. 23 marzo 1995, n. 3388; Cass. 12 novembre 1994, n. 9549; Cass. 5 gennaio 1991, n. 44; Cass. 26 gennaio 1988, n.
661; Cass. 4 giugno 1987 n. 4883; Cass. 3 maggio 1986, n. 3017; Cass. 25 ottobre 1984 n. 5437; Cass. 29 novembre 1981 n. 6376), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data dell'evento di danno (2.6.2020) e poi via via rivalutata anno 5 per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali (art. 1284 co. 1) dalla pronuncia al saldo.
Non possono riconoscersi nel caso in esame gli invocati c.d. “superinteressi” (art. 1284 co. 4), non trattandosi di debito liquido o di facile e pronta liquidazione prima del giudizio ed avendo, peraltro, la domanda attorea trovato accoglimento in misura sensibilmente inferiore all'originario petitum.
Risulta dovuto, inoltre, l'importo di €. 976,00 quale spesa per attività medico legale (consulenza di parte;
cfr. docc. 19 e 27 attore).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza1 e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione sino ad €.
5.200,00), a valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e prossimi ai minimi per la fase decisoria, che ha avuto quale unica questione effettivamente controversa tra le parti la regolazione delle spese di lite.
A tali somme devono aggiungersi le spese documentate e sostenute dall'attore per la mediazione obbligatoria ex art. 91 c.p.c., pari ad €. 54,90 e il compenso per la fase di attivazione della mediazione, che si stima congruo determinare in base ai parametri minimi, in considerazione deigli effetti della entità della pretesa originaria sulla possibilità di conciliaizone.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico della parte convenuta, stante l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1. condanna in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore: i) della somma di €.
2.730,01 a titolo di indennizzo, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 2.6.2020 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
ii) della somma di €.
976,00 a titolo di rimborso delle spese di CTP;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'attore, liquidate in €. 54,90 per spese di mediazione, €. 142,00 quale compenso professionale per l'attivazione della mediazione;
€. 125,00 per esborsi del presente giudizio ed €. 2.100,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge.
Così deciso in Ravenna, il 26.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”; (Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Sentenza n. 13827 del 17/05/2024);
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3349/2022 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Donati, del Foro di Ravenna (C.F. – PEC C.F._2
– FAX 0546 623863) ed elezione di Email_1 domicilio presso lo studio del difensore in Faenza (RA), Via Alessandro Volta n. 1, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), con sede in Bologna, Controparte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, in persona del Procuratore alle liti Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Caniato del Foro di Ferrara, giusta procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: assicurazione contro i danni;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni depositate ripettivamente in data
29.4.2025 e 28.4.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la chiedendo Parte_1 Controparte_1 che la stessa fosse condannata a corrispondere la somma di €. 83.219,80 (in
1 aggiunta all'importo di €. 3.123,13 già liquidato dall'assicurazione) per l'infortunio subito dal medesimo in data 2.6.2020, rientrante nella polizza contratta con la convenuta.
Esponeva a sostegno che, nell'affrontare una salita scoscesa in sella alla propria bici sportiva, cadeva all'indietro urtado violentemente la schiena contro dei sassi e riportava lesioni gravi, da cui derivava una invalidità permanente pari al 23-
25% (tabella INAIL). Determinava, quindi, l'indennizzo spettante nella somma di cui sopra, in base alle condizioni di polizza e al capitale assicurato pari ad €.
300.000,00 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare che le lesioni occorse al sig. sono derivate dall'infortunio descritto nella premessa del Parte_1 presente atto e per l'effetto dichiarare la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, inadempiente al contratto di assicurazione e, conseguentemente, tenuta al pagamento, a termini di polizza, in favore del sig. della somma di € Parte_1
83.219,80 a titolo di indennizzo dei danni dallo stesso subiti a seguito dell'infortunio come descritto, oltre agli interessi sulla suddette somme rivalutate dal giorno del sinistro fino al saldo effettivo;
ovvero al pagamento di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute eque e di giustizia a termini di polizza e da quanto sarà accertato all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
L'assicurazione convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la quantificazione del danno, evidenziando: che l'attore aveva già subito inofortuni, uno dei quali proprio a carico della colonna vertebrale;
che il medico legale della compagnia assicurativa aveva valutato il danno nell'1,5% (tabella INAIL); che quindi la somma già liquidata doveva ritenersi congrua.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale Respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, dovendosi ritenere congrua la somma di Euro 3.123,13- già versata dalla Compagnia odierna convenuta. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali. In via subordinata Accertare natura ed entità delle lesioni subite dal Sig. in Parte_1 conseguenza dell'occorso verificatosi in data 02.06.2020 e per l'effetto Quantificare i danni subiti dall'attore in conseguenza del predetto occorso ed indennizzabili a termini di polizza, escludendo tutte le voci di danno non dovute, non riconducibili al sinistro per cui è causa e non provate. Fatte salve in ogni caso le condizioni, le franchigie e le limitazioni di polizza e detratto l'importo di Euro
2 3.123,13- già versato da e trattenuto a titolo di acconto. Spese di lite Controparte_1 compensate tra le parti”.
Alla udienza del 13.9.2023, il Giudice scrivente formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “la parte convenuta corrisponderà alla parte attrice la complessiva somma di € 12.000,00 (di cui € 1.500,00 a titolo di contributo spese legali) e ciò importerà tacitazione di ogni reciproca pretesa tra le parti in causa;
le spese nel resto, si intenderanno compensate”.
La proposta veniva rifiutata da entrambe le parti.
Scambiate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante lo svolgimento di una CTU medico-legale, all'esito della quale le parti determinavano
- su invito del Giudice finalizzato ad un ulteriore tentativo di conciliazione della lite -, l'indennizzo ancora spettante alla luce delle conclusioni del CTU e delle condizioni di polizza, in termini coincidenti.
Peraltro, non veniva raggiunto l'accordo con riferimento alla regolazione delle spese di lite e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
Il CTU ha accertato: postumi permanenti riconducibili al sinistro per cui è causa valutabili, in riferimento alla riduzione della “capacità lavorativa generica” in termini di tabellazione INAIL (come da Testo Unico pubblicato sul D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) intorno al 2-3% (due-tre per cento); inabilità temporanea assoluta, pari a giorni 20 (venti); inabilità temporanea parziale, pari a giorni 30
(trenta); spese mediche indennizzabili e riferibili all'infortunio per €. 1870.15.
Parte attrice, sulla scorta di tali conclusioni, ha offerto il seguente calcolo dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza:
• art.
2.5.4 Invalidità permanente con franchigia LS Plus (pag. 19 di
66)
3 I.P. accertata 2,5% che si riduce a 0,8% come da condizione di polizza che moltiplicato per il capitale assicurato pari a € 300.000,00 ammonta a € 2.400,00
• art.
2.4.5 Inabilità Temporanea Integrale (pag.17 di 66)
I.T.T. accertata gg 20 ridotti della franchigia di gg 7 = gg 13
I.T.P. accertata gg 30,
che moltiplicate per la somma assicurata/diaria di € 40,00 ammontano a:
I.T.T. gg 13 x € 40,00 = € 520,00
I.T.P. gg 30 x € 40,00 = € 1.200,00
TOTALE = € 1.720,00
• art.
2.4.2 Indennità di Ricovero (pag. 17 di 66)
giorni di ricovero accertati n. 1
che moltiplicato per la somma assicurata/diaria di € 50,00 ammonta a:
gg 1 x € 50,00 = € 50,00
• Art.
2.4.1 Rimborso Spese mediche da Infortunio (pagg. 15 e 16 di 66)
accertate € 1.870,15 ed in applicazione dello scoperto del 10% la somma indennizzabile ammonta a € 1.870,15 – € 187,015 = € 1.683,14
TOTALE € 5.853,14
detratto l'acconto di € 3.123,13 del 20/11/2020
RESIDUO AVERE € 2.730,01 (vd. comparsa conclusionale attore).
Anche la parte convenuta ha offerto un calcolo della “sorte capitale che spetterebbe all'attore in base alle risultanze della CTU e all'applicaizone delle condizioni di polizza”, per un totale a saldo di €. 2.730,00, sostanzialmente coincidente con quello indicato dall'attore (vd. comparsa conclusionale convenuto).
4 L'attore, quindi, ha precisato le conclusioni coerentemente ai suddetti calcoli.
Peraltro, ha chiesto aggiungersi all'importo di €. 2.730,01: rivalutazione ed interessi legali dal fatto (02/06/2020) alla domanda e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (28/11/2022) al saldo;
spese per CTU (€ 1.074,41 – doc. 26) e CTP (€ 976,00 – doc. 19 e 27); €. 54,90 per l'attivazione della mediazione (doc. 20); il tutto con vittoria di spese (da liquidarsi secondo lo scaglione di valore relativo all'importo sino a €. 5.200,00).
La convenuta, invece, ha concluso come da comparsa di risposta e chiesto la compensazione delle spese di lite.
***
Non sussiste ragione per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, cui i consulenti di parte non hanno trasmesso alcuna osservazione.
La domanda attorea di condanna al pagamento dell'indennizzo, dunque, risulta fondata e meritevole di accoglimento per l'importo di €. 2.730,01 (come da concordi calcoli delle parti), tenuto conto dell'importo già versato dall'assicurazione prima del giudizio.
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2009, n. 10488 e
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 395 del 2007, secondo cui in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta;
Cass. 23 marzo 1995, n. 3388; Cass. 12 novembre 1994, n. 9549; Cass. 5 gennaio 1991, n. 44; Cass. 26 gennaio 1988, n.
661; Cass. 4 giugno 1987 n. 4883; Cass. 3 maggio 1986, n. 3017; Cass. 25 ottobre 1984 n. 5437; Cass. 29 novembre 1981 n. 6376), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data dell'evento di danno (2.6.2020) e poi via via rivalutata anno 5 per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
il tutto oltre interessi legali (art. 1284 co. 1) dalla pronuncia al saldo.
Non possono riconoscersi nel caso in esame gli invocati c.d. “superinteressi” (art. 1284 co. 4), non trattandosi di debito liquido o di facile e pronta liquidazione prima del giudizio ed avendo, peraltro, la domanda attorea trovato accoglimento in misura sensibilmente inferiore all'originario petitum.
Risulta dovuto, inoltre, l'importo di €. 976,00 quale spesa per attività medico legale (consulenza di parte;
cfr. docc. 19 e 27 attore).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza1 e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione sino ad €.
5.200,00), a valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e prossimi ai minimi per la fase decisoria, che ha avuto quale unica questione effettivamente controversa tra le parti la regolazione delle spese di lite.
A tali somme devono aggiungersi le spese documentate e sostenute dall'attore per la mediazione obbligatoria ex art. 91 c.p.c., pari ad €. 54,90 e il compenso per la fase di attivazione della mediazione, che si stima congruo determinare in base ai parametri minimi, in considerazione deigli effetti della entità della pretesa originaria sulla possibilità di conciliaizone.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico della parte convenuta, stante l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1. condanna in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore: i) della somma di €.
2.730,01 a titolo di indennizzo, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 2.6.2020 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
ii) della somma di €.
976,00 a titolo di rimborso delle spese di CTP;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'attore, liquidate in €. 54,90 per spese di mediazione, €. 142,00 quale compenso professionale per l'attivazione della mediazione;
€. 125,00 per esborsi del presente giudizio ed €. 2.100,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge.
Così deciso in Ravenna, il 26.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”; (Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Sentenza n. 13827 del 17/05/2024);
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