TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 4510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4510 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
codice fiscale , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Rosario Visalli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/PARTE ATTRICE
E
(di seguito , PA CP_2
C.F./P.IVA subentrata a titolo universale a P.IVA_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Santo Finocchiaro presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti.
OPPOSTA/PARTE CONVENUTA
E società CP_4 OPPOSTA/PARTE CONVENUTA, contumace
Oggetto: opposizione ex artt. 615 2° comma 616 c.p.c.
Udienza: 21 febbraio 2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note scritte.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il presente giudizio di opposizione ex artt. 615/616 c.p.c. trae origine dalla procedura esecutiva n. 306/2022 in cui parte attrice proponeva opposizione ex art. 615 2° comma c.p.c. avverso atto di pignoramento mobiliare notificato dall
[...]
nei confronti della in virtù dell'odierna opponente. PA
Premette l'opponente che l Controparte_5
per la Provincia di Messina, in data 02.02.2022, ha notificato
[...]
intimazione di pagamento n. 29520229000013543 con cui intimava all'opponente il pagamento della somma di € 415.354,73 entro il termine di giorni 5 previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 600/73 e che, con p.e.c. del 04.02.2022, la società opponente presentava alla istanza di PA
rateizzazione. Senonché, in data 21.02.2022, l PA
notificava all'odierna ricorrente, ai sensi degli artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R.
29.09.1973 n. 602, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
Avverso il suddetto atto di pignoramento presso terzi, la società Parte_1
proponeva opposizione all'esecuzione eccependo che essa aveva presentato
[...]
istanza di rateizzazione dell'intero debito sicché l PA
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, non
[...]
avrebbe potuto intraprendere alcuna azione esecutiva e chiedeva, in via preliminare, la sospensione immediata inaudita altera parte, della procedura esecutiva.
Continuava l'opponente esponendo che con Decreto del 26.03.2022, il G.E. sospendeva, inaudita altera parte la procedura esecutiva e fissava l'udienza di comparizione assegnando termine per la notifica del ricorso in opposizione e del
Decreto alla controparte che costituitasi in giudizio dichiarava di aver accolto l'istanza di dilazione e dunque rinunziava al pignoramento, chiedendo la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese processuali, indi, il
G.E., con Ordinanza ex art. 624 c.p.c. emessa e depositata il 21.09.2023 nel giudizio
R.G.E. n. 306/2022, dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda cautelare, con conseguente estinzione del presente giudizio e svincolo delle somme pignorate, ove non già avvenuto, con la condanna del creditore procedente/opposto al pagamento delle spese di lite, che liquidava, in favore del debitore/opponente, nella misura complessiva di € 1.111,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA se dovute;
assegnava infine termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena.
Deduceva l'opponente, in primo luogo, che il pignoramento non poteva essere notificato poiché era stata proposta istanza di dilazione del debito ed inoltre, che l'ordinanza è illegittima e errata nella parte relativa alla quantificazione delle spese di giudizio “in quanto esse sono state determinate in soli € 1.111,00, in palese contrasto con i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, applicabili alla fattispecie in esame essendosi l'attività professionale conclusa successivamente alla loro entrata in vigore (23.10.2022)”.
Rilevava, infine, che il provvedimento di liquidazione delle spese di giudizio contenuto nell'Ordinanza ex art 624 c.p.c. in esame sarebbe illegittimo ed errato in quanto il G.E. avrebbe quantificato le spese processuali in € 1.111,00, oltre spese generali IVA e CPA se dovute, applicando i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, nella misura minima, per le cause aventi ad oggetto esecuzioni presso terzi, per consegna e rilascio di valore compreso tra € 26.001,00 a € 52.000,00 e invero, “i parametri utilizzati dal G.E. per la quantificazione delle spese processuali in esame non sono corretti atteso che essi non si riferiscono alla fase cautelare ma al giudizio di merito, che non era stato ancora incardinato”.
Chiedeva, pertanto: 1) ritenere e dichiarare illegittima e/o errata esclusivamente nella parte relativa alla quantificazione delle spese processuali l'Ordinanza ex art. 624 c.p.c. emessa e depositata nel procedimento esecutivo identificato con il n.
306/2022 R.G.E. del Tribunale di Messina il 18.09.2023 per violazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022; 2) condannare l PA
al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali
[...]
relative alla fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione di cui al giudizio R.G.E.
n. 306/2022 applicando i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, per i giudizi cautelari di valore compreso tra € di valore compreso tra € 260.001,00 e €
520.000,00 nella misura minima e, per l'effetto, quantificandole in € 5.884,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute;
3) in via meramente subordinata, condannare l al pagamento in favore della PA
società attrice delle spese processuali relative alla fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione di cui al giudizio R.G.E. n. 306/2022 nella misura che l'On. Le
Tribunale adito riterrà congrua in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 per il corretto valore della opposizione all'esecuzione; 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della domanda poiché riferita esclusivamente alla misura delle spese liquidate nella fase cautelare e non alla legittimità o meno dell'operato dell'ente di riscossione e sulla correttezza o meno dell'ordinanza cautelare;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata sia in fatto ed in diritto atteso altresì il legittimo operato dell . Con PA
vittoria di spese e compensi di lite.
L 'opposizione è ammissibile, nonché fondata e dunque, va accolta.
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al primo motivo di opposizione poiché, diversamente da quanto rilevato dall'opponente, con ordinanza del 21 settembre 2023 emessa nel procedimento esecutivo n. 306/2022 è stata dichiarata l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 629 c.p.c. per rinunzia di tutte le parti. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare che
“qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione, con la precisazione che, se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni, l'interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento” (Cassazione civile sez. III, 20/03/2017, n. 7042; conf. Cassazione civile sez. III, 10/07/2014, n. 15761).
Pertanto, tenuto conto che con la su citata ordinanza il G.E. ha disposto lo svincolo delle somme pignorate, in relazione al primo motivo la materia del contendere è cessata.
Con il secondo motivo parte opponente eccepisce l'errata quantificazione delle spese processuali liquidate dal G.E.
Il motivo può ritenersi ammissibile poiché, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte, la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e neppure il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell'art. 111
Cost. (Cass., sez. 3, 27/10/2011, n. 22503; Cass., sez. 3, 18/09/2014, n. 19644;
Cass., sez. 6-3, 14/06/2016, n. 12170; Cass., sez. 6-3, 10/10/2017, n. 23733; Cass., sez. 6-3, 13/04/2017, n. 9652; Cass., sez. 6-3, 31/05/2019, n. 15082; Cass., sez. 6- 3, 20/11/2019, n. 30300; Cass., sez. 6-3, 09/02/2021, n. 3019; Cass., sez. 6-3,
29/11/2021, n. 37252; Cass., sez. 3, 26/04/2022, n. 12977).
L'azione di merito costituisce, invero, il mezzo necessario per ridiscutere sulla regolamentazione delle spese, perché il capo condannatorio sulle spese subisce lo stesso trattamento a cui è sottoposta l'azione cautelare, che, lasciando impregiudicato l'accertamento del diritto, resta suscettibile di riesame proprio nel giudizio di merito che ciascuna delle parti può sempre iniziare al fine di ottenere la tutela definitiva della situazione che ne è oggetto, e ciò in ragione del nesso di strumentalità tra procedimento cautelare e successiva causa di merito.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Risulta evidente che la liquidazione del compenso eseguita dal G.E. è errata poiché eseguita al di sotto dei minimi tariffari.
E invero, tenuto conto dello scaglione di riferimento - € 260.001 a € 520.000 - in relazione al valore delle somme pignorate (€ 415.354,73) ai sensi dell'art. 17 c.p.c.
e applicando le tariffe previste dal Decreto n. 147/22 per i procedimenti cautelari, nei valori minimi, non si può che concludere che la liquidazione eseguita dal G.E. a titolo di compensi (€ 1111,00) è illegittima poiché ben al di sotto del minimi edittale.
Pertanto, i compensi per la fase sommaria vanno rideterminate nella somma di €
3.899,00 (oltre spese generali e accessori) sempre nei valori minimi (tenuto conto della rinunzia al pignoramento di esclusa tuttavia la fase istruttoria in CP_2
adesione all'orientamento prevalente della S.C. secondo cui” In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di cute, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza
n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600; Cassazione n. 8561/2023).
Le spese di lite vanno compensare per metà tenuto conto della serialità delle causa
(Cassazione n. 9243/2015) con altre tre portanti i nn. 4508, 4509, 4511; pertanto, l'opposta va condannata alle spese processuali che si liquidano in € 125,00 per spese e € 225,00 nei valori minimi, oltre spese generali e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 4510/2023 R.G., così provvede:
a) Dichiara la contumacia della società società CP_4
b) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, annulla l'ordinanza opposta nella sola parte relativa alle spese di lite, qui rideterminate in € 3.899,00 (oltre spese generali e accessori) sempre a carico di parte opposta.
c) Compensa per metà le spese processuali e dunque, condanna l'opposta alle spese processuali che si liquidano che si liquidano in € 125,00 per spese e € 225,00 nei valori minimi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Messina, lì 27-2-2025
Il Cancelliere
Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO