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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17690/2025
avente per oggetto: accertamento della qualità di erede
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Musolino, presso il quale è elettivamente domiciliata per procura in atti
Parte attrice contro
(C.F. quale titolare della ditta TOOO Clean CP_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 28.11.2025
Per parte ricorrente
(come da atto introduttivo e rettifica in udienza):
Voglia il Tribunale
. In via principale: accertare e dichiarare che il signor è erede di in CP_1 Persona_1
ragione di ¼ dei [predetti] immobili . per l'effetto ordinare al Conservatore di Torino 1, Sanremo e Finale Ligure la trascrizione dell'emananda sentenza di accertamento della qualità di erede e di accettazione dell'eredità dismessa in favore di (C.F. contro (CF CP_1 C.F._2 Persona_1
. C.F._3
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è creditrice di in forza della sentenza esecutiva n. 1183/2025 Parte_1 CP_1
notificata al resistente unitamente all'atto di precetto (doc. 6), fatta valere quale titolo esecutivo nell'espropriazione forzata promossa con atto di pignoramento trascritto sull'immobile sito in
Torino, via Sacchi n. 54, censito al foglio 1302, particella 322, sub 44 per la quota di ¼ di proprietà del debitore esecutato (come risulta dal doc. 7).
La certificazione notarile acquisita nella procedura esecutiva (doc. 7) ha evidenziato che l'immobile pignorato risulta ancora catastalmente intestato a e Persona_1 CP_2
proprietari per la quota di ½ ciascuno in forza di atto di compravendita del 18.4.1984 e che non sussiste la continuità delle trascrizioni in quanto:
. nella denuncia di successione legittima di trascritta in data 11.2.2025 ai numeri Persona_1
5394/4100 (doc. 5) in favore degli eredi (coniuge) e (figlio) non è stato CP_2 CP_1
indicato l'immobile di cui sopra;
. risulta trascritta l'accettazione tacita dell'eredità di in favore di e Persona_1 CP_2 [...]
in riferimento al solo immobile sito in via Sacchi 54 censito al foglio 1302, particella 322, CP_1
subalterni 54 e 5114.
La parte ricorrente, sulla scorta della certificazione notarile prodotta, avendo interesse ad assicurare la continuità delle trascrizioni per poter procedere nell'esecuzione promossa contro , CP_1
ha proposto domanda di accertamento della qualità di erede di in capo al figlio Persona_1 [...]
La domanda è per tale parte certamente fondata in quanto: CP_1
. con rogito notarile del 30.1.2025 e hanno alienato l'immobile sito in via CP_2 CP_1
Sacchi 54 censito al foglio 1302, particella 322, subalterni 54 e 5114 per la quota di ¾ il primo e
¼ il secondo dando atto (come si legge nel quadro D della nota prodotta sub 4) del titolo di provenienza costituito dalla successione della rispettiva coniuge e madre deceduta Persona_1
il 5.7.2022 ab intestato; . in forza di tale atto è stata trascritta in data 3.2.2025 (doc.3) l'accettazione tacita di eredità, dandosi atto nel quadro D che la vendita dell'immobile sito in Torino, via Sacchi 54 acquistato da e a titolo di erede dalla moglie e madre comporta 'accettazione CP_2 CP_1 Persona_1
tacita dell'eredità' che 'si intende estesa a tutti i beni caduti nella successione in oggetto'.
Trova pertanto applicazione l'art. 476 c.c. a norma del quale l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede, quale appunto l'atto di vendita di un bene ereditario.
Poiché l'accettazione dell'eredità comporta il subentro dell'erede nell'universum ius e dunque in tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al defunto, ne consegue che l'accettazione dell'eredità non può essere circoscritta al cespite oggetto dell'atto di vendita trascritto, ma deve estendersi a tutti i beni caduti in successione, ivi compreso il bene pignorato censito in Torino, via
Sacchi n. 54, censito al foglio 1302, particella 322, sub 44 in ordine al quale la parte ricorrente ha provato l'appartenenza all'asse (per la quota di 1/2) mediante la certificazione notarile sostitutiva.
Pertanto, deve essere accolta anche la domanda, consequenziale e connessa a quella di accertamento della qualità di erede, di accertamento della proprietà in capo a CP_1
dell'immobile sopra indicato per la quota di ¼ (domanda precisata in udienza con la rettifica dell'errore materiale delle conclusioni da 'seguenti' a 'suddetti').
Per contro, nessun accertamento può essere compiuto nel presente giudizio in ordine all'appartenenza all'asse ereditario degli ulteriori cespiti non compresi nella denuncia di successione per i quali non è stata allegata idonea documentazione, attesa l'inidoneità della sola intestazione catastale (con valenza meramente fiscale) a comprovarne la titolarità in capo alla de cuius al momento del decesso;
peraltro, il creditore difetta allo stato di interesse a tale accertamento in ordine a beni che per sua stessa allegazione non sono stati colpiti dal pignoramento. Ferma restando, per i motivi sopra esposti, la valenza generale della trascrizione dell'accertamento della qualità di erede per effetto dell'accettazione tacita di eredità ex art. 2648 c.c. in riferimento a tutti i beni che dai titoli di provenienza e dalla consultazione dei registri immobiliari risulteranno compresi nell'asse ereditario.
Da ultimo, non può essere accolta la domanda di ordine di trascrizione rivolta al Conservatore dei
Registri Immobiliari, posto che la presente sentenza di accertamento giudiziale della qualità di erede è trascrivibile per legge ex art. 2648 c.c. e 2651 c.c. e non necessita dunque di alcun ordine da parte del giudice, fatta salva nell'ipotesi di rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore la tutela prevista dagli artt. 2674 e 2674 bis c.c. (ed in materia di ipoteca v. artt. 2888 c.c. e 113bis disp. att. c.c.) mediante un ordinario giudizio contenzioso del quale il Conservatore sia parte.
Quanto alle spese di lite, trova applicazione il generale principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
a carico del convenuto atteso che la ricorrente non può essere gravata delle spese derivanti da un'azione necessitata per assicurare il legittimo soddisfacimento del proprio credito;
dette spese debbono essere liquidate con riferimento al valore della controversia (indeterminato di complessità bassa) e ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, attesa la semplicità delle questioni trattate, per le tre fasi di studio, introduttiva e decisoria, non avendo avuto luogo quella istruttoria (in assenza di esposti documentati, trattandosi di regime esente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, accerta che nato a [...] il [...] (C.F. è erede di CP_1 C.F._2
, nata a [...] l'[...] (CF ), deceduta in Torino Persona_1 C.F._4
il 5.7.2022 e per l'effetto accerta che è proprietario per la quota di ¼ dei seguenti immobili: in Torino, via Paolo CP_1
Sacchi n. 54, censito al CF al foglio 1302, particella 322, sub 44; condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in euro 2.906,00 CP_1 Parte_1
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Torino in data 2 dicembre 2025
Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17690/2025
avente per oggetto: accertamento della qualità di erede
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Musolino, presso il quale è elettivamente domiciliata per procura in atti
Parte attrice contro
(C.F. quale titolare della ditta TOOO Clean CP_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 28.11.2025
Per parte ricorrente
(come da atto introduttivo e rettifica in udienza):
Voglia il Tribunale
. In via principale: accertare e dichiarare che il signor è erede di in CP_1 Persona_1
ragione di ¼ dei [predetti] immobili . per l'effetto ordinare al Conservatore di Torino 1, Sanremo e Finale Ligure la trascrizione dell'emananda sentenza di accertamento della qualità di erede e di accettazione dell'eredità dismessa in favore di (C.F. contro (CF CP_1 C.F._2 Persona_1
. C.F._3
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è creditrice di in forza della sentenza esecutiva n. 1183/2025 Parte_1 CP_1
notificata al resistente unitamente all'atto di precetto (doc. 6), fatta valere quale titolo esecutivo nell'espropriazione forzata promossa con atto di pignoramento trascritto sull'immobile sito in
Torino, via Sacchi n. 54, censito al foglio 1302, particella 322, sub 44 per la quota di ¼ di proprietà del debitore esecutato (come risulta dal doc. 7).
La certificazione notarile acquisita nella procedura esecutiva (doc. 7) ha evidenziato che l'immobile pignorato risulta ancora catastalmente intestato a e Persona_1 CP_2
proprietari per la quota di ½ ciascuno in forza di atto di compravendita del 18.4.1984 e che non sussiste la continuità delle trascrizioni in quanto:
. nella denuncia di successione legittima di trascritta in data 11.2.2025 ai numeri Persona_1
5394/4100 (doc. 5) in favore degli eredi (coniuge) e (figlio) non è stato CP_2 CP_1
indicato l'immobile di cui sopra;
. risulta trascritta l'accettazione tacita dell'eredità di in favore di e Persona_1 CP_2 [...]
in riferimento al solo immobile sito in via Sacchi 54 censito al foglio 1302, particella 322, CP_1
subalterni 54 e 5114.
La parte ricorrente, sulla scorta della certificazione notarile prodotta, avendo interesse ad assicurare la continuità delle trascrizioni per poter procedere nell'esecuzione promossa contro , CP_1
ha proposto domanda di accertamento della qualità di erede di in capo al figlio Persona_1 [...]
La domanda è per tale parte certamente fondata in quanto: CP_1
. con rogito notarile del 30.1.2025 e hanno alienato l'immobile sito in via CP_2 CP_1
Sacchi 54 censito al foglio 1302, particella 322, subalterni 54 e 5114 per la quota di ¾ il primo e
¼ il secondo dando atto (come si legge nel quadro D della nota prodotta sub 4) del titolo di provenienza costituito dalla successione della rispettiva coniuge e madre deceduta Persona_1
il 5.7.2022 ab intestato; . in forza di tale atto è stata trascritta in data 3.2.2025 (doc.3) l'accettazione tacita di eredità, dandosi atto nel quadro D che la vendita dell'immobile sito in Torino, via Sacchi 54 acquistato da e a titolo di erede dalla moglie e madre comporta 'accettazione CP_2 CP_1 Persona_1
tacita dell'eredità' che 'si intende estesa a tutti i beni caduti nella successione in oggetto'.
Trova pertanto applicazione l'art. 476 c.c. a norma del quale l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede, quale appunto l'atto di vendita di un bene ereditario.
Poiché l'accettazione dell'eredità comporta il subentro dell'erede nell'universum ius e dunque in tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al defunto, ne consegue che l'accettazione dell'eredità non può essere circoscritta al cespite oggetto dell'atto di vendita trascritto, ma deve estendersi a tutti i beni caduti in successione, ivi compreso il bene pignorato censito in Torino, via
Sacchi n. 54, censito al foglio 1302, particella 322, sub 44 in ordine al quale la parte ricorrente ha provato l'appartenenza all'asse (per la quota di 1/2) mediante la certificazione notarile sostitutiva.
Pertanto, deve essere accolta anche la domanda, consequenziale e connessa a quella di accertamento della qualità di erede, di accertamento della proprietà in capo a CP_1
dell'immobile sopra indicato per la quota di ¼ (domanda precisata in udienza con la rettifica dell'errore materiale delle conclusioni da 'seguenti' a 'suddetti').
Per contro, nessun accertamento può essere compiuto nel presente giudizio in ordine all'appartenenza all'asse ereditario degli ulteriori cespiti non compresi nella denuncia di successione per i quali non è stata allegata idonea documentazione, attesa l'inidoneità della sola intestazione catastale (con valenza meramente fiscale) a comprovarne la titolarità in capo alla de cuius al momento del decesso;
peraltro, il creditore difetta allo stato di interesse a tale accertamento in ordine a beni che per sua stessa allegazione non sono stati colpiti dal pignoramento. Ferma restando, per i motivi sopra esposti, la valenza generale della trascrizione dell'accertamento della qualità di erede per effetto dell'accettazione tacita di eredità ex art. 2648 c.c. in riferimento a tutti i beni che dai titoli di provenienza e dalla consultazione dei registri immobiliari risulteranno compresi nell'asse ereditario.
Da ultimo, non può essere accolta la domanda di ordine di trascrizione rivolta al Conservatore dei
Registri Immobiliari, posto che la presente sentenza di accertamento giudiziale della qualità di erede è trascrivibile per legge ex art. 2648 c.c. e 2651 c.c. e non necessita dunque di alcun ordine da parte del giudice, fatta salva nell'ipotesi di rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore la tutela prevista dagli artt. 2674 e 2674 bis c.c. (ed in materia di ipoteca v. artt. 2888 c.c. e 113bis disp. att. c.c.) mediante un ordinario giudizio contenzioso del quale il Conservatore sia parte.
Quanto alle spese di lite, trova applicazione il generale principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
a carico del convenuto atteso che la ricorrente non può essere gravata delle spese derivanti da un'azione necessitata per assicurare il legittimo soddisfacimento del proprio credito;
dette spese debbono essere liquidate con riferimento al valore della controversia (indeterminato di complessità bassa) e ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, attesa la semplicità delle questioni trattate, per le tre fasi di studio, introduttiva e decisoria, non avendo avuto luogo quella istruttoria (in assenza di esposti documentati, trattandosi di regime esente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, accerta che nato a [...] il [...] (C.F. è erede di CP_1 C.F._2
, nata a [...] l'[...] (CF ), deceduta in Torino Persona_1 C.F._4
il 5.7.2022 e per l'effetto accerta che è proprietario per la quota di ¼ dei seguenti immobili: in Torino, via Paolo CP_1
Sacchi n. 54, censito al CF al foglio 1302, particella 322, sub 44; condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in euro 2.906,00 CP_1 Parte_1
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Torino in data 2 dicembre 2025
Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)