Ordinanza cautelare 9 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 14/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2020, proposto da
OL IS, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto nello studio di questi in Avezzano, via Monte Velino n. 133;
contro
Comune di Sulmona, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Fracassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo - CPI di Sulmona, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia dell’Aquila, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
nei confronti
NO TA e SC LL, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria formata dal Centro per l’Impiego - CPI di Sulmona protocollo n. 91630 del 3 luglio 2020, pubblicata sul sito web - albo pretorio on line del Comune di Sulmona dal 7 luglio 2020 al 17 luglio 2020, per l’avviamento alla selezione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 febbraio 1987, n. 56, e della deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 157 del 24 febbraio 2006, di un addetto al protocollo e allo smistamento dei documenti, da assumere a tempo indeterminato e parziale;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e collegato, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sulmona e della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
La ricorrente ha partecipato all’avviso indetto dal Comune di Sulmona, ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e della deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 157 del 24 febbraio 2006, per l’avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento per l’assunzione di una unità lavorativa a tempo indeterminato e parziale, da inquadrare nella categoria professionale B e adibire alle mansioni di messo notificatore (qualificazione ISTAT “Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti - Codice 4.1.1.3.0”).
Nella graduatoria elaborata dal Centro per l’Impiego (CPI) di Sulmona, pubblicata in data 6 febbraio 2020, la ricorrente è stata collocata al settimo posto.
In data 12 maggio 2020 il CPI di Sulmona, in accoglimento dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, ha annullato la predetta graduatoria.
In data 3 luglio 2020 il CPI di Sulmona ha pubblicato una nuova graduatoria, nella quale la ricorrente risulta collocata al secondo posto.
In data 16 luglio 2016 la ricorrente ha presentato una nuova istanza di annullamento in autotutela, che, tuttavia, non è stata accolta dal CPI di Sulmona.
Con ricorso notificato e depositato in data 30 luglio 2020, la ricorrente ha domandato, previa adozione di idonee misure cautelari, l’annullamento della graduatoria definitiva formata dal CPI di Sulmona, per violazione dei termini di cui agli articoli 5 e 13 dell’avviso di selezione nonché per difetto di istruttoria e di motivazione nell’attribuzione dei punteggi.
In particolare, la ricorrente deduce l’inefficacia della predetta graduatoria, siccome formata oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande fissata nell’avviso di selezione, (primo motivo) nonché il difetto di istruttoria e di motivazione oltre che l’arbitrarietà nell’attribuzione dei punteggi ai primi due classificati (secondo motivo).
Si sono costituiti in giudizio la Regione Abruzzo e il Comune di Sulmona.
Con ordinanza n. 190 del 9 ottobre 2020 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente per carenza del requisito del fumus boni iuris . Con ordinanza n. 6697 del 20 novembre 2020 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto avverso la predetta ordinanza.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, un possibile profilo di difetto di giurisdizione e, con ordinanza collegiale n. 153 del 28 marzo 2025, ha assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie sulla specifica questione sollevata d’ufficio.
Sia la parte ricorrente che il Comune di Sulmona hanno depositato memorie difensive, nelle quali hanno preso le seguenti posizioni:
a) con memoria depositata in data 1 aprile 2025, la parte ricorrente ha insistito affinché il Collegio trattenga la giurisdizione, ritenendo che l’annullamento in autotutela della graduatoria del 6 febbraio 2020 e l’inefficacia della graduatoria del 3 luglio 2020 sarebbero idonee a radicare una situazione di interesse legittimo in capo agli iscritti nelle liste di collocamento; a sostegno della propria tesi, la ricorrente ha indicato alcune pronunce giurisprudenziali (Corte di Cassazione, sezione lavoro, 12 maggio 2017, n. 11906; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 agosto 2007, n. 4285; ordinanza cautelare n. 6697 del 20 novembre 2020, pronunciata nell’ambito della presente controversia);
b) con memoria depositata in data 8 aprile 2025, il Comune di Sulmona ha aderito all’orientamento prospettato dal Collegio e da altri Tribunali Amministrativi Regionali, indicando, a sostegno di tale tesi, più recenti pronunce del giudice amministrativo declinatorie della giurisdizione (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I bis , 15 febbraio 2021, n. 1849; Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione II, 14 settembre 2020, n. 1459; Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sezione I, 17 marzo 2020, n. 96; Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione III, 22 novembre 2019, n. 269).
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata d’ufficio dal Collegio, è fondata.
Secondo l’orientamento prevalente e consolidato, che il Collegio condivide pienamente, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le procedure che si svolgono mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, disciplinate dall’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in ragione della loro natura non concorsuale.
In tali procedure la selezione avviene, infatti, sulla scorta di una chiamata su base numerica, secondo l’ordine risultante dalle graduatorie formate dai Centri per l’Impiego e non all’esito di valutazioni comparative; la chiamata su base numerica implica, altresì, che, anche ove siano introdotti elementi di discrezionalità mediante la valutazione di prove di idoneità attitudinali, il giudizio espresso dalla commissione abbia natura esclusivamente idoneativa e non già comparativa.
Le procedure di avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento esulano, pertanto, dalle controversie di natura concorsuale, attribuite dall’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla giurisdizione del giudice amministrativo e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, siccome aventi ad oggetto il diritto soggettivo all’avviamento a selezione e, quindi, il diritto soggettivo all’assunzione (Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione III, 22 novembre 2024, n. 6454; Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I, 14 giugno 2024, n. 12194; Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione I, 18 febbraio 2021, n. 622; Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione II, 14 settembre 2020, n. 1459; Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione II, 4 marzo 2020, n. 131; Consiglio di Stato, sezione V, 10 ottobre 2019, n. 6906; sezione III, 9 gennaio 2019, n. 192; Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 9 giugno 2017, n. 14432; 17 febbraio 2017, n. 4229).
A tal proposito, la parte ricorrente ha impropriamente citato alcune sentenze a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che le stesse aderiscono all’orientamento consolidato di segno contrario (Corte di Cassazione, sezione lavoro, 12 maggio 2017, n. 11906, che afferma che le controversie aventi ad oggetto le procedure di selezione all’avviamento degli iscritti di collocamento sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario) o, pur riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo, risultano superate dalla giurisprudenza successiva, che individua la giurisdizione esclusivamente in base al criterio del petitum sostanziale, ossia della intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio (Consiglio di Stato, sezione V, 2 agosto 2007, n. 4285 del 2 agosto 2007, che afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulla scorta della previsione di una prova di idoneità nell’avviso di selezione e del criterio del fine pubblicistico che la norma primaria intende perseguire).
Nel caso di specie, il diritto all’assunzione mediante avviamento a selezione, fatto valere dalla ricorrente, determina la devoluzione della controversia al giudice ordinario, quale giudice dei diritti soggettivi nelle materie non attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nondimeno, non può essere accolta la tesi prospettata dalla parte ricorrente, per cui l’inefficacia della graduatoria impugnata, dedotta con il primo motivo di ricorso, non sarebbe idonea a radicare la sussistenza di un diritto soggettivo nei confronti dell’azione dell’amministrazione.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del codice di procedura civile e dell’articolo 39, comma 1, del codice del processo amministrativo, la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
Al momento della proposizione del presente ricorso, la graduatoria formata dal CPI di Sulmona in data 3 luglio 2020 era valida ed efficace; le questioni relative all’inefficacia (dedotte con il primo motivo di ricorso) ovvero alla validità della graduatoria (dedotte con il secondo motivo di ricorso) afferiscono, tuttavia, alla fase del merito della controversia e non incidono sull’accertamento del presupposto processuale della giurisdizione.
Per tali ragioni, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che il Collegio, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del codice del processo amministrativo, individua quale giudice al quale è devoluta la giurisdizione della presente controversia.
La sollevazione officiosa della questione di giurisdizione e il mutato orientamento del Collegio rispetto alla fase cautelare del giudizio, nella quale la giurisdizione è stata implicitamente ritenuta, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite in giudizio e la non debenza delle spese alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.
Indica quale giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia il Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei modi e nei termini di cui all’articolo 11 del codice del processo amministrativo.
Compensa tra le parti costituite le spese di lite.
Spese non dovute alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO