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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10939/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Luigi Parte_1
Paccione; e
Controparte_1
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Raffaella Travi
[...]
e Michele Di Landro;
nonchè
, contumace Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegnazione dell'incarico ad interim di Direttore della Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia mediante valutazione comparativa delle posizioni di Medici accademici della disciplina, previa disapplicazione del provvedimento prot. n. 74105 del 08.10.2020, di assegnazione dell'incarico a Controparte_2
.
[...]
Deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, laddove, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il collocamento in quiescenza della prof.
in data 30.09.2023, a cui era stato conferito CP_2
l'incarico ad interim di direzione della UOC, mercè deliberazione D.G. 74105 del 08.10.2020. Peraltro, l'azienda ospedaliera resistente ha segnalato altresì il collocamento a riposo anche della ricorrente (a far tempo dal 01.10.2021), circostanza che non risulta smentita da parte attorea (cfr. sul punto sent. Trib. Bari n. 675/24). Per giurisprudenza consolidata della S.C., colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile
1 se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (v. Cass. n.16162 del 30/07/2015; n. 13556/2008, n. 6859/1993)- interesse concreto ed attuale che, nella fattispecie in esame, non è assolutamente ravvisabile, avendo la procedura di assegnazione esaurito i suoi effetti e non potendo la ricorrente conseguire alcun risultato utile. Tantomeno possono essere ritenute ammissibili le “nuove” richieste di parte ricorrente finalizzate ad ottenere una pronunzia nel merito per una futura ricostruzione di carriera ed una ipotetica domanda di natura risarcitoria- richieste non formulate in sede di ricorso introduttivo ed avanzate solo in corso di causa. Va, a tal uopo, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, in forza del quale la tutela giurisdizionale è tutela di diritti sicché il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (cfr. Cass., S.U. n. 27187/2006); con l'ulteriore precisazione che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. n. 4444/95, Cass. n. 10062/98; Cass. n. 10219/98; Cass. n. 10205/98; Cass. n. 5635/02; ; Cass. n. 10039/2002; Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 24434/07; Cass. 27151/2009; Cass. n. 2051/2011). Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti (anche della fase cautelare), stanti la natura della presente pronuncia nonchè la connotazione interpretativa delle questioni affrontate.
2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 7.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Luigi Parte_1
Paccione; e
Controparte_1
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Raffaella Travi
[...]
e Michele Di Landro;
nonchè
, contumace Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegnazione dell'incarico ad interim di Direttore della Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia mediante valutazione comparativa delle posizioni di Medici accademici della disciplina, previa disapplicazione del provvedimento prot. n. 74105 del 08.10.2020, di assegnazione dell'incarico a Controparte_2
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[...]
Deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, laddove, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il collocamento in quiescenza della prof.
in data 30.09.2023, a cui era stato conferito CP_2
l'incarico ad interim di direzione della UOC, mercè deliberazione D.G. 74105 del 08.10.2020. Peraltro, l'azienda ospedaliera resistente ha segnalato altresì il collocamento a riposo anche della ricorrente (a far tempo dal 01.10.2021), circostanza che non risulta smentita da parte attorea (cfr. sul punto sent. Trib. Bari n. 675/24). Per giurisprudenza consolidata della S.C., colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile
1 se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (v. Cass. n.16162 del 30/07/2015; n. 13556/2008, n. 6859/1993)- interesse concreto ed attuale che, nella fattispecie in esame, non è assolutamente ravvisabile, avendo la procedura di assegnazione esaurito i suoi effetti e non potendo la ricorrente conseguire alcun risultato utile. Tantomeno possono essere ritenute ammissibili le “nuove” richieste di parte ricorrente finalizzate ad ottenere una pronunzia nel merito per una futura ricostruzione di carriera ed una ipotetica domanda di natura risarcitoria- richieste non formulate in sede di ricorso introduttivo ed avanzate solo in corso di causa. Va, a tal uopo, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, in forza del quale la tutela giurisdizionale è tutela di diritti sicché il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (cfr. Cass., S.U. n. 27187/2006); con l'ulteriore precisazione che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. n. 4444/95, Cass. n. 10062/98; Cass. n. 10219/98; Cass. n. 10205/98; Cass. n. 5635/02; ; Cass. n. 10039/2002; Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 24434/07; Cass. 27151/2009; Cass. n. 2051/2011). Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti (anche della fase cautelare), stanti la natura della presente pronuncia nonchè la connotazione interpretativa delle questioni affrontate.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 7.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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