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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3229-23 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso in applicazione straordinaria all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
“ , con sede legale in Benevento alla Via del Pomerio n. 53 - Parte_1
P.I.. -, in persona del legale rapp.te p.t. – dott. P.IVA_1 Parte_2
- elettivamente domiciliata in Benevento, alla Piazza Risorgimento n. 13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi, c.f. , e C.F._1
ZO FU, c.f. , da cui è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura in Email_1
Email_2
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna dell . CP_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - Prescrizione.
&&&
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa é stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
La stessa concerne l'avviso di addebito n. 317 2023 00005064 27 000, emesso dall' della sede di Avellino e notificato il 9.10.2023, relativo all'importo di CP_1
euro 5.912,99, per contributi Mod DM 10/V, “Regime sanzionatorio L. N.
388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)” relativi al periodo “dal 04/2016 a
12/2016”.
Il debito contributivo è prescritto per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, l. 335/1995 (cfr. Cass. S.U. 2339/2016). Non si ritiene difatti che il documento prodotto dall'Istituto definito “comunicazione bidirezionale del 23.2.2019” con cui il contribuente avrebbe richiesto “ticket per regolarizzazione contributiva sig. C.F. Controparte_3
per mancata autorizzazione Cig periodo Apr, Set, Ott e C.F._3
Dic 2016”, abbia un chiaro ed inequivoco riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito. Per tale ragione il documento non costituisce prova di atto interruttivo della prescrizione. Deve rammentarsi che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Cass. n. 24913 del 18/08/2022).
Per quanto osservato deve pertanto escludersi che il su richiamato atto possa aver prodotto efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
L'opposizione è perciò accolta e l'avviso di addebito deve essere annullato.
La parziale incertezza del quadro probatorio giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino in applicazione straordinaria così provvede nel giudizio n. 3229/23 R.G.: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 317 2023
00005064 27 000; compensa le spese di lite.
Avellino, 3/1/2026 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso in applicazione straordinaria all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
“ , con sede legale in Benevento alla Via del Pomerio n. 53 - Parte_1
P.I.. -, in persona del legale rapp.te p.t. – dott. P.IVA_1 Parte_2
- elettivamente domiciliata in Benevento, alla Piazza Risorgimento n. 13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi, c.f. , e C.F._1
ZO FU, c.f. , da cui è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura in Email_1
Email_2
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna dell . CP_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - Prescrizione.
&&&
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa é stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
La stessa concerne l'avviso di addebito n. 317 2023 00005064 27 000, emesso dall' della sede di Avellino e notificato il 9.10.2023, relativo all'importo di CP_1
euro 5.912,99, per contributi Mod DM 10/V, “Regime sanzionatorio L. N.
388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)” relativi al periodo “dal 04/2016 a
12/2016”.
Il debito contributivo è prescritto per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, l. 335/1995 (cfr. Cass. S.U. 2339/2016). Non si ritiene difatti che il documento prodotto dall'Istituto definito “comunicazione bidirezionale del 23.2.2019” con cui il contribuente avrebbe richiesto “ticket per regolarizzazione contributiva sig. C.F. Controparte_3
per mancata autorizzazione Cig periodo Apr, Set, Ott e C.F._3
Dic 2016”, abbia un chiaro ed inequivoco riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito. Per tale ragione il documento non costituisce prova di atto interruttivo della prescrizione. Deve rammentarsi che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Cass. n. 24913 del 18/08/2022).
Per quanto osservato deve pertanto escludersi che il su richiamato atto possa aver prodotto efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
L'opposizione è perciò accolta e l'avviso di addebito deve essere annullato.
La parziale incertezza del quadro probatorio giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino in applicazione straordinaria così provvede nel giudizio n. 3229/23 R.G.: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 317 2023
00005064 27 000; compensa le spese di lite.
Avellino, 3/1/2026 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)