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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.1536/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEDESCHI ENRICA LUIGINA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
(c.f. con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 26/03/2025 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. TEDESCHI ENRICA LUIGINA per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale di adito, in funzione di Giudice del Lavoro, 1. Accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del provvedimento del Comitato Provinciale del
28.09.2022 di reiezione del ricorso avverso il provvedimento dell' del 15.02.2022, CP_2 accertare e dichiarare come giustificata l'assenza del 23.12.2021 e per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € CP_2
254,35 pagamento a favore del ricorrente illegittimamente trattenuta.
2. Condannare l' al CP_2 risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità del provvedimento impugnato nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: si chiedere di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che aveva fissato un appuntamento al Sig. in data 23.12.2021 alle ore 11:30; 2. Vero che in data Parte_1
23.12.2021 lo studio medico era chiuso, nonostante fosse l'orario di visite e avesse fissato l'appuntamento, perché alle ore 11:30 si trovava ad effettuare visite mediche domiciliari.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: -dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di malattia svolta nei confronti dell' ex art. 1 legge 33/80; -nel merito respingere il ricorso in quanto carente di CP_2
prove ed infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1536/2022 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEDESCHI ENRICA LUIGINA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di avverso Parte_1 il provvedimento con il quale l' gli ha comunicato la mancata giustificazione CP_2 dell'assenza alla visita di controllo eseguita il 23 dicembre 2021.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
2. A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha allegato che era assente dal suo domicilio perché si era recato dal proprio medico curante ove aveva un appuntamento per una visita.
È, quindi, incontestato che il ricorrente fosse assente dal proprio domicilio in data 23 dicembre 2021 allorquando era stata eseguita presso il suo domicilio una visita di controllo da parte dell' . CP_2
Giova poi evidenziare che non può sussistere alcun legittimo affidamento da parte del ricorrente e qualsivoglia errore da parte dell' in ordine alla comunicazione prodotta dal CP_2 ricorrente recante data 4 febbraio 2022 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente). Quest'ultima comunicazione attiene ad una seconda visita fiscale eseguita dall' (cfr. doc. n. 6 CP_2
fascicolo parte resistente) avvenuta in data 30 dicembre 2021.
Dal punto di vista normativo, viene in rilievo il Decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 che prevede all'art. 5 comma 14, che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.”
La giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta per fornire parametri interpretativi della norma.
È stato, infatti, affermato che “l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela”
(cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 19668 del 22/07/2019, Sez. L, Sentenza n. 3294 del
19/02/2016). Parte ricorrente ha dichiarato di aver comunicato il proprio allontanamento via telefono alla sede centrale di Roma dell'istituto resistente ma di non aver avuto risposta.
Si ritiene che una simile circostanza non sarebbe comunque sintomatica di un serio impegno di collaborazione con l'organo di controllo.
Peraltro, la circostanza che il medico curante ricevesse per appuntamento esclude che l'allontanamento sia avvenuto per un motivo improvviso e non differibile.
È doveroso, poi, considerate che il ricorrente nulla ha allegato e provato circa il suo stato di salute in modo eventualmente da far valutare al Tribunale l'indifferibilità della sua visita presso il medico curante.
In definitiva, parte ricorrente non ha dimostrato la giustificabilità della sua assenza alla visita di controllo oggetto di causa e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna alle spese in favore dell' che vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 CP_2
del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, attesa la non particolare complessità della controversia, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore inferiore a 1.100 euro, causa previdenziali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano CP_2
in euro 341 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 26 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEDESCHI ENRICA LUIGINA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
(c.f. con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 26/03/2025 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. TEDESCHI ENRICA LUIGINA per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale di adito, in funzione di Giudice del Lavoro, 1. Accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del provvedimento del Comitato Provinciale del
28.09.2022 di reiezione del ricorso avverso il provvedimento dell' del 15.02.2022, CP_2 accertare e dichiarare come giustificata l'assenza del 23.12.2021 e per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € CP_2
254,35 pagamento a favore del ricorrente illegittimamente trattenuta.
2. Condannare l' al CP_2 risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità del provvedimento impugnato nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: si chiedere di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che aveva fissato un appuntamento al Sig. in data 23.12.2021 alle ore 11:30; 2. Vero che in data Parte_1
23.12.2021 lo studio medico era chiuso, nonostante fosse l'orario di visite e avesse fissato l'appuntamento, perché alle ore 11:30 si trovava ad effettuare visite mediche domiciliari.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: -dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di malattia svolta nei confronti dell' ex art. 1 legge 33/80; -nel merito respingere il ricorso in quanto carente di CP_2
prove ed infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1536/2022 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEDESCHI ENRICA LUIGINA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di avverso Parte_1 il provvedimento con il quale l' gli ha comunicato la mancata giustificazione CP_2 dell'assenza alla visita di controllo eseguita il 23 dicembre 2021.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
2. A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha allegato che era assente dal suo domicilio perché si era recato dal proprio medico curante ove aveva un appuntamento per una visita.
È, quindi, incontestato che il ricorrente fosse assente dal proprio domicilio in data 23 dicembre 2021 allorquando era stata eseguita presso il suo domicilio una visita di controllo da parte dell' . CP_2
Giova poi evidenziare che non può sussistere alcun legittimo affidamento da parte del ricorrente e qualsivoglia errore da parte dell' in ordine alla comunicazione prodotta dal CP_2 ricorrente recante data 4 febbraio 2022 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente). Quest'ultima comunicazione attiene ad una seconda visita fiscale eseguita dall' (cfr. doc. n. 6 CP_2
fascicolo parte resistente) avvenuta in data 30 dicembre 2021.
Dal punto di vista normativo, viene in rilievo il Decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 che prevede all'art. 5 comma 14, che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.”
La giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta per fornire parametri interpretativi della norma.
È stato, infatti, affermato che “l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela”
(cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 19668 del 22/07/2019, Sez. L, Sentenza n. 3294 del
19/02/2016). Parte ricorrente ha dichiarato di aver comunicato il proprio allontanamento via telefono alla sede centrale di Roma dell'istituto resistente ma di non aver avuto risposta.
Si ritiene che una simile circostanza non sarebbe comunque sintomatica di un serio impegno di collaborazione con l'organo di controllo.
Peraltro, la circostanza che il medico curante ricevesse per appuntamento esclude che l'allontanamento sia avvenuto per un motivo improvviso e non differibile.
È doveroso, poi, considerate che il ricorrente nulla ha allegato e provato circa il suo stato di salute in modo eventualmente da far valutare al Tribunale l'indifferibilità della sua visita presso il medico curante.
In definitiva, parte ricorrente non ha dimostrato la giustificabilità della sua assenza alla visita di controllo oggetto di causa e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna alle spese in favore dell' che vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 CP_2
del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, attesa la non particolare complessità della controversia, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore inferiore a 1.100 euro, causa previdenziali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano CP_2
in euro 341 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 26 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina