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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott.ssa Giovanna Sanfilippo – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 271 del ruolo generale dell'anno 2014 vertente tra
Parte_1
In persona della legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Valentina Melfa, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Piazza Paga Giovanni XXIII n. 8 presso lo studio dell'Avv. Mario Mancuso, con l'Avv. Paolo Catra che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
A P P E L L A T A – CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI La parte appellante ha concluso come da note scritte per l'udienza sostituita del 13 marzo 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 settembre 2021, la società
[...] adiva il Tribunale di Gela proponendo opposizione avverso il Parte_1 precetto con il quale le aveva ingiunto il pagamento di Controparte_1 complessivi € 7.396,72, in forza della sentenza n. 386/2021 del 4 agosto 2021 emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento n. 1144/2019 r.g.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 449/2024 del 27 luglio 2024, il giudice adito, dichiarava la cessazione della materia del contendere sull'opposizione presentata dalla Pt_1
e compensava le spese di lite.
Propone appello la , impugnando la statuizione sulle spese. Pt_1
L'appellata è rimasta contumace, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in appello.
Il Tribunale ha rilevato che parte del credito ingiunto, pari ad € 6.065,33, dovute a titolo di compenso per attività professionale, era stato riconosciuto e pagato dalla , che, piuttosto, aveva contestato di essere tenuta a pagare Pt_1
l'IVA, trattandosi di costo che la creditrice non aveva sostenuto.
A fronte di ciò, la aveva rinunciato alla residua somma di 1.331,39. CP_1
Di qui la concorde richiesta delle parti sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, ricordato il criterio regolatore della soccombenza virtuale, il primo giudice ha ritenuto di doverle compensare integralmente per reciproca soccombenza, osservando “che nulla era dovuto dall'intimata a titolo di I.V.A., dovendosi aderire alla prospettazione – incontestata - di parte opponente dal momento che la creditrice non ha sostenuto il costo dell'I.V.A. dei compensi legali dei quali ha goduto la rifusione in ragione della sua attività professionale che la ha consentito la detrazione” e che “l'opponente ha adempiuto all'ordine contenuto nel precetto in relazione alla rimanenti somme, profilo sul quale, dunque, sarebbe stata evidentemente soccombente.”
La contesta la propria soccombenza parziale e, dunque, Parte_1 la legittimità della compensazione delle spese disposta dal Tribunale. Osserva che nel proprio atto di opposizione a precetto – e di ciò aveva dato atto la stessa sentenza di primo grado – essa aveva contestato la sola parte di credito ingiunto afferente al rimborso dell'IVA, mentre si era riconosciuta debitrice della somma dovuta a titolo di compenso, proprio per questo corrisposta. La materia del contendere, quindi, aveva riguardato solo l'importo dovuto a titolo di IVA, e la doveva ritenersi integralmente vittoriosa, dal momento che la Pt_1 controparte aveva riconosciuto di non essere creditrice dell'IVA, dichiarato che la relativa somma era stata inclusa nell'atto di precetto per errore e, perciò, rinunciato a questa parte di credito, determinando la cessazione dell'unica materia del contendere.
Risultata perciò fondata l'unica ragione di contestazione da essa sollevata,
l'odierna appellante sostiene di essere stata virtualmente ed integralmente vittoriosa, con conseguente inesistenza della soccombenza parziale con cui il
Tribunale ha motivato la compensazione delle spese.
L'appello è fondato.
Le circostanze evidenziate dall'appellante e sopra riassunte sono innegabili.
L'atto di citazione in opposizione all'esecuzione contestava soltanto la parte di credito concernente l'IVA, senza invece nulla eccepire con riguardo alla somma, al netto dell'IVA, di € 6.065,33, corrisposta dalla ancor prima di Pt_1 promuovere l'opposizione.
Peraltro, come rimarcato dalla società opponente nel medesimo atto di opposizione, il precetto era stato notificato già il 7 settembre 2021, a poco più di un mese dal 4 agosto 2021, data di pubblicazione della sentenza del
Tribunale di Gela. Non risulta che, nel frattempo, la creditrice avesse inoltrato alla società una richiesta di pagamento della somma sancita in sentenza, richiesta coerente con i canoni di correttezza e buona fede regolanti il rapporto obbligatorio, ricevendo in risposta un netto rifiuto. Un preliminare invito all'adempimento spontaneo avrebbe verosimilmente consentito di chiarire immediatamente la non spettanza dell'IVA e quindi la notifica di un precetto indicante il relativo e non dovuto importo e l'insorgenza della causa.
In ogni caso, è stata appunto l'erroneità in parte qua del precetto la sola ragione posta a fondamento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., che dunque aveva solo questo oggetto, restandone esclusa la somma – corrisposta ante causam – di € 6.065,33, in relazione alla quale non era perciò configurabile la vittoria o la soccombenza di alcuna parte.
E su tale unica ragione di controversia, la soccombenza virtuale della CP_1 non è in discussione, appunto per avere la stessa riconosciuto l'insussistenza di un proprio credito IVA e rinunciato alla domanda. Il Tribunale ha dunque effettivamente errato nel ritenere la parzialmente Pt_1 soccombente.
Non scorgendosi altre ragioni giustificative della compensazione, la sentenza di primo grado va riformata.
Poiché il valore della causa era limitato all'importo non dovuto di € 1331,39, le spese vanno liquidate in base alle corrispondenti tabelle del D.M. n. 55 del
2014 e successivi aggiornamenti. In considerazione dell'estrema semplicità della causa, si reputano equi i minimi, per le quattro fasi del giudizio di primo grado. Stessa regolamentazione per le spese del presente grado, con esclusione della fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 449/2024 del 27 luglio 2024 del Tribunale di Gela
C O N D A N N A
a rifondere alla le spese del Parte_2 Parte_1 primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.280,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
C O N F E R M A
Nel resto
C O N D A N N A
a rifondere alla le spese del Parte_2 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 970,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Caltanissetta, camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Presidente Est.
Roberto Rezzonico