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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/04/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3739/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3739/2023 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLI GIOIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MIGLIARDI VALENTINA ( ) BORGO SANTA CHIARA D'ASSISI C.F._2
8 43121 PARMA;
elettivamente domiciliato in VIA RIALTO N. 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GABRIELLI GIOIA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUTTI Controparte_1 C.F._3
GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA URBANA N. 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
PUTTI GUIDO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:
pagina 1 di 4 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti, dichiarare la paternità ex artt. 269 e ss. c.c. del sig. , C.F.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Parma, via Da Palestrina nr. 7, in capo al sig. , C.F.: , Parte_2 C.F._4
nato a [...] il [...] e morto a Pisa (PI) il 20/06/2020, emanare ogni provvedimento conseguente e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere ad aggiornare i certificati anagrafici dei soggetti coinvolti.
Spese e oneri a carico della controparte in caso di opposizione.
Convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in ipotesi di accertata infondatezza delle domande formulate dall'attore e di conseguente loro rigetto, condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta;
ovvero, qualora all'esito del giudizio venisse accertato che tra il Sig. e il Sig. Parte_2
intercorre rapporto biologico padre/figlio con conseguente accoglimento delle domande Parte_1
rassegnate dall'attore, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, allegando il passaggio in giudicato della sentenza pronunziata da Tribunale di Parma all'esito del giudizio n. 606/2021 in data 3.10.2022, che accerta che egli non è figlio di , marito della propria madre , chiede accertarsi che Persona_1 Controparte_2
egli è, invece, figlio , nato il [...] a [...] e deceduto a Pisa il 20-6-2020. Parte_2
Si costituisce l'unica erede del , cioè la nipote ex filia, ovvero , Parte_2 Controparte_1
figlia di nelle more deceduta, la quale espone che all'indomani del decesso del Parte_3
era stata contattata, per il tramite di professionisti di fiducia, dall'odierno attore, Parte_2 aveva altresì convinto la madre, all'epoca ancora in vita, a sottoporsi a prelievi ematici e il confronto fra gli stessi e i campioni prelevati dall'attore aveva consentito di stabilire che i due condividevano lo stesso padre, non potendosi, però, pervenire a risultati ulteriori. Ella dichiara quindi di non opporsi alla verifica della sussistenza dell'allegato rapporto di paternità fra il proprio nonno paterno e l'attore.
L'attore, invero, formula in atto di citazione anche domanda di revocazione per sopravvenienza di figli ex art. 687 c.c. del testamento di e chiede dichiararsi aperta la successione ab intestato di Parte_2
. La convenuta chiede al riguardo, così come in relazione alla domanda di dichiarazione Parte_2 giudiziale di paternità, che l'attore sia condannato a rifonderle le spese, in caso di rigetto della domanda da parte del Tribunale.
pagina 2 di 4 La domanda avente ad oggetto la revocazione di testamento è stata separata ed è ora oggetto del diverso giudizio r.g.n. 9384 del 2023.
Quanto alla dichiarazione giudiziale di paternità, la domanda va accolta.
Una delle due sorelle uterine dell'attore, sentita come testimone all'udienza del 27.2.2024, ha infatti confermato i seguenti capitoli di prova: “Vero che negli anni duemila sua madre Sig.ra Controparte_2
le aveva confermato di avere avuto una relazione con il sig. e che era in realtà suo Pt_2 Parte_1 figlio?”; “Vero che il sig. tra gli anni 1972/74 quando lei aveva circa 10 anni, si Parte_2
fermava a casa degli Zirri a dormire in particolare in via da Palestrina n. 7 a Parma nella casa famigliare degli Zirri?”.
La ctu genetica, di cui alla relazione depositata il 27.11.2024, è stata esperita su campioni biologici dell'attore e campioni relativi a , previo accordo con la struttura che li conservava, Parte_2
essendo egli stato cremato;
essi sono stati ritirati in data 27 luglio 2024 personalmente dal ctu e opportunamente conservati mantenendo la catena del freddo, a -20° C;
poiché il era stato Pt_2
cremato, si trovavano, infatti, in idonei congelatori, presso l' Controparte_3
sotto la responsabilità del Direttore della , come
[...] Parte_4
da missiva acquisita in pct il 31.5.2024.
Il CTU, in applicazione di regole scientifiche generalmente condivise, conclude che Dal confronto diretto del profilo genetico di con quello di è emersa una perfetta Parte_2 Parte_1
compatibilità genetica, pertanto i soggetti condividono per metà l'assetto genetico. Dal calcolo biostatistico effettuato emergono poi indicazioni decisive e dirimenti a favore dell'ipotesi di paternità tra i due soggetti (probabilità di paternità = 99,9999 %). In altre parole, in base alle analisi dei polimorfismi del DNA effettuate, è possibile affermare che è il padre naturale di Parte_2 PT
.
[...]
Non vi è opposizione delle parti rispetto a tali conclusioni, non avendo esse nemmeno nominato dei propri consulenti.
Esse hanno concluso riportandosi alle rispettive memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., il cui tenore letterale è riportato in epigrafe.
Stante la natura necessaria del presente giudizio e la non opposizione della convenuta, le spese legali e di ctu vanno pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - accerta e dichiara che , C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._4 pagina 3 di 4 16/06/1927 e morto a Pisa (PI) il 20/06/2020, è padre di , C.F.: Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; C.F._1
2 – manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma per l'annotazione della presente sentenza sull'atto di nascita di nato a [...] il [...], atto trascritto al n. 611 P. 1 S. A Parte_1
Reg. II anno 1973;
3 – compensa integralmente fra le parti costituite le spese legali e di ctu.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3739/2023 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLI GIOIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MIGLIARDI VALENTINA ( ) BORGO SANTA CHIARA D'ASSISI C.F._2
8 43121 PARMA;
elettivamente domiciliato in VIA RIALTO N. 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GABRIELLI GIOIA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUTTI Controparte_1 C.F._3
GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA URBANA N. 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
PUTTI GUIDO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:
pagina 1 di 4 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti, dichiarare la paternità ex artt. 269 e ss. c.c. del sig. , C.F.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Parma, via Da Palestrina nr. 7, in capo al sig. , C.F.: , Parte_2 C.F._4
nato a [...] il [...] e morto a Pisa (PI) il 20/06/2020, emanare ogni provvedimento conseguente e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere ad aggiornare i certificati anagrafici dei soggetti coinvolti.
Spese e oneri a carico della controparte in caso di opposizione.
Convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in ipotesi di accertata infondatezza delle domande formulate dall'attore e di conseguente loro rigetto, condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta;
ovvero, qualora all'esito del giudizio venisse accertato che tra il Sig. e il Sig. Parte_2
intercorre rapporto biologico padre/figlio con conseguente accoglimento delle domande Parte_1
rassegnate dall'attore, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, allegando il passaggio in giudicato della sentenza pronunziata da Tribunale di Parma all'esito del giudizio n. 606/2021 in data 3.10.2022, che accerta che egli non è figlio di , marito della propria madre , chiede accertarsi che Persona_1 Controparte_2
egli è, invece, figlio , nato il [...] a [...] e deceduto a Pisa il 20-6-2020. Parte_2
Si costituisce l'unica erede del , cioè la nipote ex filia, ovvero , Parte_2 Controparte_1
figlia di nelle more deceduta, la quale espone che all'indomani del decesso del Parte_3
era stata contattata, per il tramite di professionisti di fiducia, dall'odierno attore, Parte_2 aveva altresì convinto la madre, all'epoca ancora in vita, a sottoporsi a prelievi ematici e il confronto fra gli stessi e i campioni prelevati dall'attore aveva consentito di stabilire che i due condividevano lo stesso padre, non potendosi, però, pervenire a risultati ulteriori. Ella dichiara quindi di non opporsi alla verifica della sussistenza dell'allegato rapporto di paternità fra il proprio nonno paterno e l'attore.
L'attore, invero, formula in atto di citazione anche domanda di revocazione per sopravvenienza di figli ex art. 687 c.c. del testamento di e chiede dichiararsi aperta la successione ab intestato di Parte_2
. La convenuta chiede al riguardo, così come in relazione alla domanda di dichiarazione Parte_2 giudiziale di paternità, che l'attore sia condannato a rifonderle le spese, in caso di rigetto della domanda da parte del Tribunale.
pagina 2 di 4 La domanda avente ad oggetto la revocazione di testamento è stata separata ed è ora oggetto del diverso giudizio r.g.n. 9384 del 2023.
Quanto alla dichiarazione giudiziale di paternità, la domanda va accolta.
Una delle due sorelle uterine dell'attore, sentita come testimone all'udienza del 27.2.2024, ha infatti confermato i seguenti capitoli di prova: “Vero che negli anni duemila sua madre Sig.ra Controparte_2
le aveva confermato di avere avuto una relazione con il sig. e che era in realtà suo Pt_2 Parte_1 figlio?”; “Vero che il sig. tra gli anni 1972/74 quando lei aveva circa 10 anni, si Parte_2
fermava a casa degli Zirri a dormire in particolare in via da Palestrina n. 7 a Parma nella casa famigliare degli Zirri?”.
La ctu genetica, di cui alla relazione depositata il 27.11.2024, è stata esperita su campioni biologici dell'attore e campioni relativi a , previo accordo con la struttura che li conservava, Parte_2
essendo egli stato cremato;
essi sono stati ritirati in data 27 luglio 2024 personalmente dal ctu e opportunamente conservati mantenendo la catena del freddo, a -20° C;
poiché il era stato Pt_2
cremato, si trovavano, infatti, in idonei congelatori, presso l' Controparte_3
sotto la responsabilità del Direttore della , come
[...] Parte_4
da missiva acquisita in pct il 31.5.2024.
Il CTU, in applicazione di regole scientifiche generalmente condivise, conclude che Dal confronto diretto del profilo genetico di con quello di è emersa una perfetta Parte_2 Parte_1
compatibilità genetica, pertanto i soggetti condividono per metà l'assetto genetico. Dal calcolo biostatistico effettuato emergono poi indicazioni decisive e dirimenti a favore dell'ipotesi di paternità tra i due soggetti (probabilità di paternità = 99,9999 %). In altre parole, in base alle analisi dei polimorfismi del DNA effettuate, è possibile affermare che è il padre naturale di Parte_2 PT
.
[...]
Non vi è opposizione delle parti rispetto a tali conclusioni, non avendo esse nemmeno nominato dei propri consulenti.
Esse hanno concluso riportandosi alle rispettive memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., il cui tenore letterale è riportato in epigrafe.
Stante la natura necessaria del presente giudizio e la non opposizione della convenuta, le spese legali e di ctu vanno pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - accerta e dichiara che , C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._4 pagina 3 di 4 16/06/1927 e morto a Pisa (PI) il 20/06/2020, è padre di , C.F.: Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; C.F._1
2 – manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma per l'annotazione della presente sentenza sull'atto di nascita di nato a [...] il [...], atto trascritto al n. 611 P. 1 S. A Parte_1
Reg. II anno 1973;
3 – compensa integralmente fra le parti costituite le spese legali e di ctu.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4