TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25071/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. BELOMETTI GIULIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. COEN RAFFAELE Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come si seguito integralmente riportate: “1) I coniugi, dando atto che la sig.ra ha già rilasciato la casa coniugale, vivranno separati, con Pt_1
l'obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 paritario presso ciascun di essi;
la Sig.ra rinuncia sin d'ora e per il futuro all'assegnazione Pt_1
della casa coniugale [e trasferirà altrove la propria residenza entro 90 giorni dal deposito del presente atto] mentre il minore conserverà la propria residenza con il padre presso l'immobile sito in TE ME (BS), Via Vittorio Veneto n. 10; la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
1 , fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali Per_1
intendendosi tutte quelle attinenti alla vita quotidiana del minore) e quelle assolutamente urgenti, verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale lo stesso si troverà al momento collocato.
I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse del minore, al fine di garantirgli un progetto educativo comune e un sano contesto di crescita psico-fisica, nonché a tutelare la figura paterna e materna, impegnandosi a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della famiglia e a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel primario interesse del minore, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Altresì i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, riferendo tutte le circostanze che si verificano e che riguardano, anche indirettamente, il minore, quando quest'ultimo è collocato presso di loro;
3) il minore resterà presso ciascun genitore a settimane alternate a partire dal lunedì di ogni settimana e quindi secondo la seguente turnazione:
3.1) verrà prelevato dal padre il lunedì pomeriggio, dopo la scuola, o dopo il doposcuola, Per_1
con pernottamento del minore presso il padre sino al lunedì mattina della settimana successiva, con accompagnamento presso l'istituto scolastico;
3.2) la madre provvederà quindi alternativamente a prelevare il lunedì pomeriggio, dopo Per_1
scuola, o dopo il doposcuola, con pernottamento presso di lei per l'intera settimana sino al lunedì mattina successivo, sino all'accompagnamento a scuola;
3.3) nell'ipotesi in cui non vada a scuola (per malattia o vacanze), il genitore a cui spetta Per_1 la turnazione provvederà a recuperarlo presso l'abitazione dell'altro genitore, il lunedì pomeriggio, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore (ovvero a scuola, se necessario) il lunedì mattina successivo, salvo diverso accordo;
3.4) Quando il padre sarà assente per impegni lavorativi, resterà collocato presso la Per_1
madre e le parti si accorderanno per far recuperare i giorni di turnazione nelle settimane successive o in quelle precedenti gli impegni lavorativi del padre, prevedendo, laddove possibile, il recupero di almeno il 50% delle turnazioni nelle giornate festive o nei weekend, fermo che dovrà Per_1
trascorrere almeno un fine settimana al mese presso la madre ed altresì ferme le turnazioni alternate per le festività comandate di cui al punto n. 4;
4) le festività seguiranno le turnazioni di cui ai punti 3) e seguenti, e comunque saranno programmate in modo tale da garantire l'effettiva alternanza delle stesse e quindi a rotazione, ad anni alterni,
2 presso ciascuno dei genitori le festività della Vigilia di Natale e del Natale, del Capodanno, della
Pasqua e della Pasquetta;
5) le vacanze estive saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Brescia, con previsione di permanenza del minore, presso ciascun genitore, almeno 15 giorni, anche non consecutivi;
previo accordo tra le parti, il minore, durante il periodo estivo, potrà trascorrere una settimana ulteriore, oltre al periodo di cui sopra, anche non consecutiva, con entrambi i genitori;
6) le parti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e che provvederanno direttamente al mantenimento del figlio , nonché alle di lui necessità che emergeranno Per_1
quando il minore si troverà collocato presso ciascuno di essi;
7) in ogni caso i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio , come disciplinate dal Protocollo d'Intesa Per_1
adottato dal Tribunale di Brescia (doc. 9 protocollo del tribunale di Brescia, il cui contenuto si intende qui riportato integralmente), comprese le spese di abbigliamento e la mensa scolastica.
7.1.) Ai fini del rimborso, le spese straordinarie dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta.
Nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% dell'importo dovuto, documentando successivamente l'avvenuto pagamento;
8) le parti percepiranno le somme a titolo di Assegno Unico, nella misura del 50% ciascuno;
9) i coniugi confermano di essere titolari di adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti e non richiedono, allo stato, la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore l'uno dell'altro;
10) Null'altro avendo le parti definito ogni ulteriore questione di natura personale e patrimoniale afferente la separazione e lo stato patrimoniale di comunione legale dei beni e dichiarando le parti di non avere reciprocamente altro a pretendere rispetto a quanto concordato con il presente atto;
11) nella volontà di definire, con il presente procedimento di separazione personale, anche i rapporti economici nonché la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, le parti, come sopra rappresentate e difese convengono altresì quanto segue dato atto che i coniugi Sig. e la Sig.ra sono comproprietari in misura Parte_2 Parte_1 del 50% dell'immobile adibito a casa famigliare, sito in TE ME (BS), Via Vittorio Veneto n. 10,
- la sig.ra , rinunziando come detto all'assegnazione della casa coniugale, si impegna a Pt_1 traferire per il prezzo di € 70.000,00 (settantamila euro), al sig. , che si obbliga ad Parte_2
3 accettare, la propria quota indivisa del diritto di proprietà (pari alla metà dell'intero) del suindicato immobile costituente la casa famigliare, sito in TE ME (BS), Via Vittorio Veneto n. 10, catastalmente individuato al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune di TE ME (BS) sezione NTC, foglio 12 particella 108 subalterni n. 3, 4 e 5 (doc. 10 – Visura immobiliare), con altresì accollo integrale da parte dell'acquirente, delle obbligazioni di cui al contratto di mutuo fondiario immobiliare concesso dall'istituto bancario mutuante Credito Emiliano spa, registrato a Brescia il 7
Novembre 2022 n. 57354 serie 1T (doc. 11 – contratto di mutuo);
- il trasferimento della sopraindicata quota di comproprietà immobiliare avverrà entro sei mesi dalla data della sentenza di separazione personale dei coniugi, avanti il Notaio che sarà designato dal sig.
con richiesta di esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, e Pt_2 dell'imposta INVIM, ove vigente, a norma dell'art. 19 della legge n. 74/1987, della Sentenza della
Corte costituzionale n. 154/1999, nonché della circolare della direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate n. 2 /E del 21 Febbraio 2014.
- Le spese notarili di trasferimento (onorari del Notaio ed eventuali spese catastali, ipotecarie e di registro) nonché eventuali spese successive e accessorie relative alla vendita dell'immobile (tra cui l'eventuale spesa relativa alla perdita dei benefici fiscali “prima casa”), verranno sostenute interamente dal sig. Parte_2
12) l'immobile di cui sopra verrà trasferito unitamente a tutti i beni mobili e suppellettili che corredano il suddetto immobile, che resteranno quindi in proprietà esclusiva del sig. ad Pt_2
eccezione delle suppellettili e delle vettovaglie che la sig.ra ha già provveduto, con il Pt_1
consenso del marito, a trattenere per sé ed a trasportare in altro alloggio;
13) per quanto riguarda gli altri beni mobili facenti parte della comunione legale, essi seguono lo scioglimento della stessa, dando atto che sia il conto corrente, originariamente cointestato sia gli investimenti originariamente di titolarità di entrambi i coniugi, sono già stati suddivisi tra le parti, nella misura del 50% ciascuno;
14) l'attuale autovettura Volvo C30, del 2012, Targata EH055FE, acquistata prima del matrimonio dal Sig. resterà in uso esclusivo alla sig.ra , sino alla data del trasferimento della Pt_2 Pt_1 quota indivisa del diritto di proprietà dell'immobile di TE ME (BS), Via Vittorio Veneto n. 10, come sopra previsto;
15) le parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi all'espatrio proprio e del figlio;
Per_1
16) Null'altro avendo le parti definito ogni ulteriore questione di natura personale e patrimoniale afferente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e lo stato di comunione legale dei beni in costanza del rapporto matrimoniale”.
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di comune di Ravenna (RA) (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2012), risultano separate dal 10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN EL AN MA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25071/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. BELOMETTI GIULIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. COEN RAFFAELE Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come si seguito integralmente riportate: “1) I coniugi, dando atto che la sig.ra ha già rilasciato la casa coniugale, vivranno separati, con Pt_1
l'obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 paritario presso ciascun di essi;
la Sig.ra rinuncia sin d'ora e per il futuro all'assegnazione Pt_1
della casa coniugale [e trasferirà altrove la propria residenza entro 90 giorni dal deposito del presente atto] mentre il minore conserverà la propria residenza con il padre presso l'immobile sito in TE ME (BS), Via Vittorio Veneto n. 10; la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
1 , fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali Per_1
intendendosi tutte quelle attinenti alla vita quotidiana del minore) e quelle assolutamente urgenti, verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale lo stesso si troverà al momento collocato.
I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse del minore, al fine di garantirgli un progetto educativo comune e un sano contesto di crescita psico-fisica, nonché a tutelare la figura paterna e materna, impegnandosi a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della famiglia e a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel primario interesse del minore, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Altresì i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, riferendo tutte le circostanze che si verificano e che riguardano, anche indirettamente, il minore, quando quest'ultimo è collocato presso di loro;
3) il minore resterà presso ciascun genitore a settimane alternate a partire dal lunedì di ogni settimana e quindi secondo la seguente turnazione:
3.1) verrà prelevato dal padre il lunedì pomeriggio, dopo la scuola, o dopo il doposcuola, Per_1
con pernottamento del minore presso il padre sino al lunedì mattina della settimana successiva, con accompagnamento presso l'istituto scolastico;
3.2) la madre provvederà quindi alternativamente a prelevare il lunedì pomeriggio, dopo Per_1
scuola, o dopo il doposcuola, con pernottamento presso di lei per l'intera settimana sino al lunedì mattina successivo, sino all'accompagnamento a scuola;
3.3) nell'ipotesi in cui non vada a scuola (per malattia o vacanze), il genitore a cui spetta Per_1 la turnazione provvederà a recuperarlo presso l'abitazione dell'altro genitore, il lunedì pomeriggio, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore (ovvero a scuola, se necessario) il lunedì mattina successivo, salvo diverso accordo;
3.4) Quando il padre sarà assente per impegni lavorativi, resterà collocato presso la Per_1
madre e le parti si accorderanno per far recuperare i giorni di turnazione nelle settimane successive o in quelle precedenti gli impegni lavorativi del padre, prevedendo, laddove possibile, il recupero di almeno il 50% delle turnazioni nelle giornate festive o nei weekend, fermo che dovrà Per_1
trascorrere almeno un fine settimana al mese presso la madre ed altresì ferme le turnazioni alternate per le festività comandate di cui al punto n. 4;
4) le festività seguiranno le turnazioni di cui ai punti 3) e seguenti, e comunque saranno programmate in modo tale da garantire l'effettiva alternanza delle stesse e quindi a rotazione, ad anni alterni,
2 presso ciascuno dei genitori le festività della Vigilia di Natale e del Natale, del Capodanno, della
Pasqua e della Pasquetta;
5) le vacanze estive saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Brescia, con previsione di permanenza del minore, presso ciascun genitore, almeno 15 giorni, anche non consecutivi;
previo accordo tra le parti, il minore, durante il periodo estivo, potrà trascorrere una settimana ulteriore, oltre al periodo di cui sopra, anche non consecutiva, con entrambi i genitori;
6) le parti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e che provvederanno direttamente al mantenimento del figlio , nonché alle di lui necessità che emergeranno Per_1
quando il minore si troverà collocato presso ciascuno di essi;
7) in ogni caso i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio , come disciplinate dal Protocollo d'Intesa Per_1
adottato dal Tribunale di Brescia (doc. 9 protocollo del tribunale di Brescia, il cui contenuto si intende qui riportato integralmente), comprese le spese di abbigliamento e la mensa scolastica.
7.1.) Ai fini del rimborso, le spese straordinarie dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta.
Nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% dell'importo dovuto, documentando successivamente l'avvenuto pagamento;
8) le parti percepiranno le somme a titolo di Assegno Unico, nella misura del 50% ciascuno;
9) i coniugi confermano di essere titolari di adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti e non richiedono, allo stato, la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore l'uno dell'altro;
10) Null'altro avendo le parti definito ogni ulteriore questione di natura personale e patrimoniale afferente la separazione e lo stato patrimoniale di comunione legale dei beni e dichiarando le parti di non avere reciprocamente altro a pretendere rispetto a quanto concordato con il presente atto;
11) nella volontà di definire, con il presente procedimento di separazione personale, anche i rapporti economici nonché la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, le parti, come sopra rappresentate e difese convengono altresì quanto segue dato atto che i coniugi Sig. e la Sig.ra sono comproprietari in misura Parte_2 Parte_1 del 50% dell'immobile adibito a casa famigliare, sito in TE ME (BS), Via Vittorio Veneto n. 10,
- la sig.ra , rinunziando come detto all'assegnazione della casa coniugale, si impegna a Pt_1 traferire per il prezzo di € 70.000,00 (settantamila euro), al sig. , che si obbliga ad Parte_2
3 accettare, la propria quota indivisa del diritto di proprietà (pari alla metà dell'intero) del suindicato immobile costituente la casa famigliare, sito in TE ME (BS), Via Vittorio Veneto n. 10, catastalmente individuato al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune di TE ME (BS) sezione NTC, foglio 12 particella 108 subalterni n. 3, 4 e 5 (doc. 10 – Visura immobiliare), con altresì accollo integrale da parte dell'acquirente, delle obbligazioni di cui al contratto di mutuo fondiario immobiliare concesso dall'istituto bancario mutuante Credito Emiliano spa, registrato a Brescia il 7
Novembre 2022 n. 57354 serie 1T (doc. 11 – contratto di mutuo);
- il trasferimento della sopraindicata quota di comproprietà immobiliare avverrà entro sei mesi dalla data della sentenza di separazione personale dei coniugi, avanti il Notaio che sarà designato dal sig.
con richiesta di esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, e Pt_2 dell'imposta INVIM, ove vigente, a norma dell'art. 19 della legge n. 74/1987, della Sentenza della
Corte costituzionale n. 154/1999, nonché della circolare della direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate n. 2 /E del 21 Febbraio 2014.
- Le spese notarili di trasferimento (onorari del Notaio ed eventuali spese catastali, ipotecarie e di registro) nonché eventuali spese successive e accessorie relative alla vendita dell'immobile (tra cui l'eventuale spesa relativa alla perdita dei benefici fiscali “prima casa”), verranno sostenute interamente dal sig. Parte_2
12) l'immobile di cui sopra verrà trasferito unitamente a tutti i beni mobili e suppellettili che corredano il suddetto immobile, che resteranno quindi in proprietà esclusiva del sig. ad Pt_2
eccezione delle suppellettili e delle vettovaglie che la sig.ra ha già provveduto, con il Pt_1
consenso del marito, a trattenere per sé ed a trasportare in altro alloggio;
13) per quanto riguarda gli altri beni mobili facenti parte della comunione legale, essi seguono lo scioglimento della stessa, dando atto che sia il conto corrente, originariamente cointestato sia gli investimenti originariamente di titolarità di entrambi i coniugi, sono già stati suddivisi tra le parti, nella misura del 50% ciascuno;
14) l'attuale autovettura Volvo C30, del 2012, Targata EH055FE, acquistata prima del matrimonio dal Sig. resterà in uso esclusivo alla sig.ra , sino alla data del trasferimento della Pt_2 Pt_1 quota indivisa del diritto di proprietà dell'immobile di TE ME (BS), Via Vittorio Veneto n. 10, come sopra previsto;
15) le parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi all'espatrio proprio e del figlio;
Per_1
16) Null'altro avendo le parti definito ogni ulteriore questione di natura personale e patrimoniale afferente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e lo stato di comunione legale dei beni in costanza del rapporto matrimoniale”.
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di comune di Ravenna (RA) (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2012), risultano separate dal 10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN EL AN MA
5