Sentenza 22 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 22/06/2018, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2018
N. 00675/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02012/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2009, proposto da:
Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini ed Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Provincia di Verona, Regione Veneto non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Trevenzuolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Neri e Francesco M. Curato, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
Spalt Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Giuseppe Scuglia e Francesco M. Curato, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta della Provincia di Verona n.105 in data 28 maggio 2009, pubblicata sull’Albo pretorio in data 3 giugno 2009;
della nota della Regione Veneto del 19 marzo 2009 prot. n.155191/45.07.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trevenzuolo e di Spalt Immobiliare s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 2 ottobre 2009 la Provincia di Mantova espone che nel settembre del 2007 la società Spalt s.r.l. ha presentato alla Provincia di Verona domanda di V.I.A. con riferimento al piano urbanistico attuativo “ Centro Agroalimentare e Produttivo di Trevenzuolo ” riguardante la realizzazione di un insediamento destinato alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e zootecnici di interesse sovracomunale, che l’insediamento è situato in un’area del basso veronese (posta a ridosso del confine con la Regione Lombardia e con il territorio della Provincia di Mantova) interessata da un complesso di trasformazioni per diversi milioni di metri quadrati sui quali si prevede di realizzare attività industriali, logistiche e commerciali, tra le quali il complesso Motorcity nel Comune di Trevenzuolo, il District AR a Vigasio, l’area produttiva di Nogarole Rocca ed il polo intermodale di Isola della Scala, che in un primo momento la Commissione provinciale V.I.A. di Verona, con verbale n.178 del 6 marzo 2008, aveva espresso parere negativo sull’impatto ambientale dell’opera de qua , che successivamente la medesima Commissione provinciale V.I.A. di Verona, alla luce della documentazione integrativa presentata dalla Spalt s.r.l., con verbale n.197 dell’11 settembre 2008 aveva espresso parere favorevole subordinato ad una lunga serie di prescrizioni, che la Giunta Provinciale di Verona, in difformità al suddetto parere n.197/2008, aveva comunque espresso parere negativo sul progetto de quo con deliberazione n.254 del 4 dicembre 2008, riconoscendo altresì che l’intervento in questione andava a collocarsi in una zona interessata dalla contemporanea realizzazione di ulteriori insediamenti ( District AR , Autodromo del Veneto, Porta della città di Nogarole Rocca), con la conseguenza che l’effetto cumulativo di tali interventi comportava un impatto sovraprovinciale e sovraregionale la cui valutazione ricade nelle competenze della Regione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) l.r. n.10/1999, che la Regione Veneto, investita della questione, con nota del 19 marzo 2009 prot. 155191/45.07 indicata in epigrafe, restituiva alla Provincia di Verona l’istanza di V.I.A. relativa al Centro Agroalimentare presso il Comune di Trevenzuolo, non ravvisando alcuna competenza regionale in merito né interazioni con altri progetti a livello sovraprovinciale, che infine la Giunta della Provincia di Verona, sulla scorta del parere favorevole della Commissione provinciale V.I.A. n.221 dell’8 maggio 2009, esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto del Piano Urbanistico Attuativo “ Centro agroalimentare e produttivo di Trevenzuolo ” con deliberazione n.105 del 28 magio 2009 indicata in epigrafe.
La Provincia di Mantova espone altresì di aver impugnato (con ricorso n.r.g. 1473/2009) la deliberazione del Consiglio provinciale di Verona n.27 dell’8 aprile 2009 di approvazione dello schema di accordo di programma con la Regione Veneto, i Comuni di Trevenzuolo e Vigasio e relativo atto unilaterale d’obbligo (presentati dalle società Autodromo del Veneto s.p.a., Spalt s.r.l., Serenissma s.g.r. s.p.a) per la costruzione di una nuova strada extraurbana a quattro corsie per il collegamento del ST AR , del comparto Motorcity e del Centro Agroalimentare del Comune di Trevenzuolo, dal Comune di Vigasio ai Comuni Nogarole Rocca ed Isola della Scala.
Il ricorso oggetto del presente giudizio, oltre alla riproduzione dei motivi già dedotti con il ricorso n.r.g. 1473/2009, quali doglianze di illegittimità derivata (punto II B del ricorso), è articolato nei seguenti motivi:
- violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b) l.r. n.10/1999, violazione del d.p.r. 12.04.1996 e dei principi in tema di V.I.A., eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento dalla causa tipica, artificiosa suddivisione, difetto di motivazione, illogicità manifesta, per quanto concerne la nota della Regione Veneto 13 marzo 2009 prot. n.155191/45.07 (punto A del ricorso);
- incompetenza, violazione del d.p.r. 12.04.1996, eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento dalla causa tipica, artificiosa suddivisione, difetto di motivazione, illogicità manifesta, per quanto concerne la deliberazione della Provincia di Verona n.105/2009 (punto I B del ricorso).
Sempre con riferimento alla deliberazione provinciale n.105/2009 viene dedotta:
- violazione dell’art. 30 d.lgs. n.152/2006, eccesso di potere per contraddittorietà (punto III B del ricorso);
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà con precedenti determinazioni (punto IV B del ricorso).
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Trevenzuolo e la Spalt s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune di Trevenzuolo ha altresì eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse della Provincia di Mantova.
La Provincia di Mantova ed il Comune di Trevenzuolo hanno successivamente depositato memorie e relative repliche, insistendo nelle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 16 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal Comune di Trevenzuolo.
L’eccezione è infondata.
Non è condivisibile quanto affermato dal Comune resistente in ordine alla mancanza di legittimazione ed interesse della Provincia di Mantova stante il fatto che il Centro agroalimentare nel Comune di Trevenzuolo non arrecherebbe “ alcuna lesione agli interessi la cui cura è istituzionalmente demandata all’Ente ricorrente ” dato che l’opera de qua è localizzata “ in un’area posta ad una considerevole distanza dal confine tra la Regione Veneto e la Regione Lombardia ” (pag.3 della memoria conclusiva del Comune).
La prospettiva da cui muove il Comune di Trevenzuolo, infatti, conduce ad una artificiosa suddivisione delle molteplici opere ricadenti nella medesima aerea del basso veronese, dovendosi invece correttamente prendere in considerazione non solo il Centro agrolimentare in questione, ma anche il complesso Motorcity , il District AR , l’area produttiva di Nogarole Rocca ed il polo intermodale di Isola della Scala, tutte insistenti nella medesima area ed il cui effetto cumulativo ben può produrre esiti pregiudizievoli sul territorio e sull’ambiente della limitrofa Provincia di Mantova odierna ricorrente.
L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, pertanto, deve essere respinta.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, occorre esaminare con priorità i motivi dedotti sub A e sub I B, riguardando entrambi il profilo preliminare relativo all’Ente (Regione Veneto o Provincia di Verona) competente ad esprimere il parere di V.I.A. sul progetto presentato dalla società Spalt s.r.l.
I suddetti motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi, sono entrambi fondati.
Per quanto sopra esposto e come correttamente dedotto dalla Provincia ricorrente, la Regione Veneto è l’Amministrazione competente a pronunciarsi in merito alla V.I.A. relativa al Centro agroalimentare di Trevenzuolo.
Infatti, come anche rilevato dalla Provincia di Verona nella deliberazione n.254 del 4 dicembre 2008, l’intervento de quo non può essere valutato isolatamente ma deve essere oggetto di valutazione di impatto ambientale nel contesto di tutti gli interventi progettati e ricadenti nella medesima area del basso veronese ( District AR , Autodromo del Veneto, Porta della Città di Nogarole Rocca), interventi il cui effetto cumulativo deve essere valutato unitariamente dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della legge regionale n.10/1999, considerato oltretutto che fu proprio la Regione Veneto ad esprimersi in materia di V.I.A. con riguardo all’Autodromo del Veneto- Motorcity con d.g.r. n.4141/2009 (impugnata nel giudizio n.r.g.1473/2009 promosso con ricorso rigettato con sentenza di questo T.A.R. Veneto n.1503/2011).
Non può inoltre essere tralasciata la circostanza che fu la Provincia di Verona, nella citata deliberazione n.254/2008, a ravvisare la competenza regionale nel parere di V.I.A. relativo al Centro agroalimentare nel Comune di Trevenzuolo dal momento che: “ l’intervento, così come risulta dalla relazione tecnica del 25 novembre 2008 […], presenta, oltre ad elementi propri di incidenza ambientale, anche interazioni molto forti con altri interventi progettati nella stessa zona […] e per i quali sono pendenti giudizi di compatibilità ambientale in parte provinciale ed in parte regionale; l’incidenza dei suddetti interventi sugli elementi naturali del territorio è aggravata dalla conterminità degli interventi stessi, che si sommano fra loro, producendo un effetto moltiplicatore dei fattori inquinanti ”.
Inoltre correttamente era stato rilevato nella suddetta deliberazione n.254/2008 che: “ la logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale esige che siano prese in considerazione non solo gli elementi di incidenza propri dell’opera considerata singolarmente sul sistema ambientale, ma anche le interazioni degli impatti indotti dal sistema di opere complessive da realizzare nella zona, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo a tutti gli interventi da realizzare nella stessa zona ”.
A fronte della analitica motivazione condotta dalla Provincia di Verona in merito alla competenza regionale, la Regione Veneto, al di là di generiche considerazioni contenute nella nota prot. n.155191/45.07, non ha offerto esaustiva motivazione in ordine alla asserita competenza provinciale in materia di V.I.A. nel caso di specie, limitandosi genericamente a non ravvisare “ interazioni con altri progetti a livello sovraprovinciale ”, senza chiarire le ragioni a sostegno di una valutazione di impatto ambientale del Centro agroalimentare nel Comune di Trevenzuolo condotta separatamente dalle ulteriori opere ricadenti nella medesima area, in tal modo producendosi una artificiosa partizione e suddivisione delle procedure di V.I.A.
Pertanto il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere accolti.
Stante l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, si può procedere all’assorbimento dei restanti motivi.
In definitiva il ricorso deve essere accolto per quanto sopra esposto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite, da porre a carico della Regione Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Trevenzuolo, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna in solido la Regione Veneto, la Provincia di Verona ed il Comune di Trevenzuolo al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA, CPA e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Michele Pizzi, Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Pizzi | Claudio Rovis |
IL SEGRETARIO