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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18288/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Ingiunzione di pagamento europea
Modulo E Articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
1. Organo giurisdizionale Numero della causa 18288 / 2024
Fatto a Data (giorno/mese/anno) Denominazione
Tribunale di Bologna Bologna 24/03/2025
Indirizzo Firma e/o timbro
Anna Lisa Marconi CAP Città Paese
ITALIA
2. Parti e loro rappresentanti
Codici: 01 Ricorrente 03 Rappresentante del ricorrente * 05 Rappresentante legale del ricorrente **
02 Convenuto 04 Rappresentante del convenuto * 06 Rappresentante legale del convenuto **
01
Ragione sociale: TY LU S.p.A.; P. IVA C.F. P.IVA_1 P.IVA_2
Indirizzo: Via Viadagola n. 30; cap: 40057
Città: Quarto Inferiore (Bologna); Paese: Italia
03
c.f. Parte_1 C.F._1
Indirizzo: Viale Gozzadini 19; cap.; 40124;
Città: Bologna;
Paese: Italia
Indirizzo di posta elettronica: Email_1
Professione: Avvocato
02
Ragione sociale: Controparte_1
Indirizzo: Rue du Berceau n. 23; cap.: 1495
Città: Marbais, Villers-la-Ville; Paese: Belgio
* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo EUR Euro BGN Lev bulgaro GBP Lira sterlina HUF Fiorino ungherese Controparte_2 LTL PLN Zloty polacco svedese CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
altro (conformemente al codice bancario internazionale)
Conformemente all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il giudice ha emanato la seguente ingiunzione di pagamento europea sulla base della domanda acclusa alla presente. In virtù di tale decisione il giudice le intima il pagamento del seguente importo al ricorrente: convenuto: Controparte_1 credito principale: euro 212.002,79 interesse: 20/12/2024 spese: euro 3.087,93
Importo totale: euro 215.090,72 oltre interessi fino al saldo Direttiva 2000/35/CE
Responsabilità in solido
* si veda la lettera f della sezione "Informazione importante all'attenzione del convenuto" INFORMAZIONE IMPORTANTE ALL'ATTENZIONE DEL CONVENUTO La informiamo che:
1. ha la facoltà di:
pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione; oppure opporsi all'ingiunzione proponendo opposizione dinanzi al giudice che ha emanato la presente ingiunzione entro il termine stabilito alla lettera b);
2. l'opposizione deve essere trasmessa al giudice entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui le è stata notificata la presente ingiunzione. Tale periodo di 30 giorni ha inizio il giorno successivo alla data in cui l'ingiunzione è stata notificata e comprende i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Nel caso in cui l'ultimo giorno di tale periodo sia un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo scade il successivo giorno lavorativo (si veda il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971 (*). Si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale;
3. l'ingiunzione è stata emanata unicamente sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente. Dette informazioni non sono state verificate dal giudice;
4. l'ingiunzione diventa esecutiva salvo opposizione dinanzi al giudice entro il termine stabilito alla lettera (b);
5. se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto di interrompere il procedimento.
6. La legge nazionale può prevedere l'applicazione di interessi fino alla data di esecuzione dell'ingiunzione, nel qual caso l'importo dovuto complessivo risulterà maggiorato.
* GU L 124 dell'8 giugno 1971, pag. 1. (de, fr, it, nl)
Edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971 (II), pag. 354.
Edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1, pag. 131.
Edizioni speciali portoghese e spagnola: capitolo 01 tomo 1, pag. 149.
Edizioni speciali finlandese e svedese: capitolo 1 tomo 1, pag. 71.
Edizioni speciali ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena: capitolo 01 tomo 1, pag. 51.
Edizioni speciali bulgara e romena: capitolo 01 tomo 1, pag. 16.
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Ingiunzione di pagamento europea
Modulo E Articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
1. Organo giurisdizionale Numero della causa 18288 / 2024
Fatto a Data (giorno/mese/anno) Denominazione
Tribunale di Bologna Bologna 24/03/2025
Indirizzo Firma e/o timbro
Anna Lisa Marconi CAP Città Paese
ITALIA
2. Parti e loro rappresentanti
Codici: 01 Ricorrente 03 Rappresentante del ricorrente * 05 Rappresentante legale del ricorrente **
02 Convenuto 04 Rappresentante del convenuto * 06 Rappresentante legale del convenuto **
01
Ragione sociale: TY LU S.p.A.; P. IVA C.F. P.IVA_1 P.IVA_2
Indirizzo: Via Viadagola n. 30; cap: 40057
Città: Quarto Inferiore (Bologna); Paese: Italia
03
c.f. Parte_1 C.F._1
Indirizzo: Viale Gozzadini 19; cap.; 40124;
Città: Bologna;
Paese: Italia
Indirizzo di posta elettronica: Email_1
Professione: Avvocato
02
Ragione sociale: Controparte_1
Indirizzo: Rue du Berceau n. 23; cap.: 1495
Città: Marbais, Villers-la-Ville; Paese: Belgio
* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo EUR Euro BGN Lev bulgaro GBP Lira sterlina HUF Fiorino ungherese Controparte_2 LTL PLN Zloty polacco svedese CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
altro (conformemente al codice bancario internazionale)
Conformemente all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il giudice ha emanato la seguente ingiunzione di pagamento europea sulla base della domanda acclusa alla presente. In virtù di tale decisione il giudice le intima il pagamento del seguente importo al ricorrente: convenuto: Controparte_1 credito principale: euro 212.002,79 interesse: 20/12/2024 spese: euro 3.087,93
Importo totale: euro 215.090,72 oltre interessi fino al saldo Direttiva 2000/35/CE
Responsabilità in solido
* si veda la lettera f della sezione "Informazione importante all'attenzione del convenuto" INFORMAZIONE IMPORTANTE ALL'ATTENZIONE DEL CONVENUTO La informiamo che:
1. ha la facoltà di:
pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione; oppure opporsi all'ingiunzione proponendo opposizione dinanzi al giudice che ha emanato la presente ingiunzione entro il termine stabilito alla lettera b);
2. l'opposizione deve essere trasmessa al giudice entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui le è stata notificata la presente ingiunzione. Tale periodo di 30 giorni ha inizio il giorno successivo alla data in cui l'ingiunzione è stata notificata e comprende i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Nel caso in cui l'ultimo giorno di tale periodo sia un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo scade il successivo giorno lavorativo (si veda il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971 (*). Si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale;
3. l'ingiunzione è stata emanata unicamente sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente. Dette informazioni non sono state verificate dal giudice;
4. l'ingiunzione diventa esecutiva salvo opposizione dinanzi al giudice entro il termine stabilito alla lettera (b);
5. se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto di interrompere il procedimento.
6. La legge nazionale può prevedere l'applicazione di interessi fino alla data di esecuzione dell'ingiunzione, nel qual caso l'importo dovuto complessivo risulterà maggiorato.
* GU L 124 dell'8 giugno 1971, pag. 1. (de, fr, it, nl)
Edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971 (II), pag. 354.
Edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1, pag. 131.
Edizioni speciali portoghese e spagnola: capitolo 01 tomo 1, pag. 149.
Edizioni speciali finlandese e svedese: capitolo 1 tomo 1, pag. 71.
Edizioni speciali ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena: capitolo 01 tomo 1, pag. 51.
Edizioni speciali bulgara e romena: capitolo 01 tomo 1, pag. 16.