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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 19/03/2025 svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023 al n. 3159, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine del ricorso dall'Avv. Letizia Ciuffarella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Cesare Terranova n. 20,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
BONTEMPO Patrizia , come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo Parte_1 CP_1
che: 1) aveva lavorato, dal 1.3.1978 al 13.4.1988, come meccanico alle dipendenze di vari datori
1 di lavoro e, dal 1.5.1988 al 2021, come “asfaltista”; in particolare, quest'ultima attività aveva comportato l'utilizzo di macchinari quali la “vibrofinitrice”, utilizzata per stendere l'asfalto stradale, oppure del badile usato per stenderlo manualmente, o anche altro macchinario per grattare l'asfalto ed eliminarlo dal manto stradale;
3) durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, era stato quindi sottoposto a posture incongrue e prolungate, vibrazioni e movimentazione manuale di carichi, nonché soggetto a condizioni climatiche di ogni tipo;
4) l'attività svolta aveva comportato l'insorgenza a suo carico di una “spondilo discoartrosi lombare” per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento della predetta CP_1
malattia professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del 12%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1
prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha espletato le mansioni descritte in ricorso e che, nel loro espletamento, ha utilizzato macchinari vibranti ed è stato quotidianamente sottoposto a posture incongrue.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della “spondilodiscoartrosi lombo-sacrale, esiti di intervento di decompressione per stenosi lombare”, con un danno biologico nella misura dell'8%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 193 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
2 Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di un 1/3, tenuto conto dello scarto tra danno biologico lamentato e danno accertato, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1
procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della “spondilodiscoartrosi lombo- sacrale, esiti di intervento di decompressione per stenosi lombare”, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura dell'8%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di un 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' CP_1 la residua parte, liquidata in €.1.200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 19/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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