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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 165/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
, in persona del Segretario Generale Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurilio D'Angelo (foro di Roma)
- RICORRENTE contro
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Giliberto e dall'avv. Antonio Ramera
(entrambi del foro di ) _1
- RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni - altre ipotesi.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 26 gennaio 2023), , in persona del Segretario Generale Parte_1 Parte_2
, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro
[...]
, già associata all'organizzazione sindacale, in favore della quale CP_1 aveva ricoperto - dal 2012 al 2021 - la funzione rappresentativa di operatore politico quale componente del Direttivo, per domandare che fosse accertata e dichiarata la sua responsabilità per l'indebita sottrazione all'ente di risorse economiche, pari complessivamente a euro 257.208,62; per l'effetto, chiedeva la condanna della resistente al rimborso della stessa somma, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Altresì, instava affinché fosse confermato il sequestro conservativo disposto dal
Giudice del Lavoro di Brescia nell'ambito del proc. n. 1791/2022 con decreti 7 ottobre 2022 (inaudita altera parte) e ordinanza 28 dicembre 2022 (a seguito dell'instaurazione del contraddittorio), anche ai fini della conversione in pignoramento ex art. 686 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi in favore del difensore, che si dichiarava antistatario.
Più precisamente, la ricorrente deduceva in fatto che:
- era stata associata alla , per la quale dal 17 dicembre 2012 CP_1 _1
a tutto l'anno 2021 aveva ricoperto la funzione sindacale rappresentativa di operatore politico, quale componente dell'organo denominato Direttivo.
Invero, era stata nominata con lettera di designazione del 14 dicembre 2012 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), per poi assumere il ruolo, in quanto membro del
Consiglio Generale Regionale Lombardia, di operatrice politica (e dirigente sindacale distaccata) presso FAI CISL Lombardia dall'1 gennaio al 31 dicembre
2022, in virtù della iniziale deliberazione della Segreteria Regionale 22 dicembre
2021 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), della coeva dichiarazione ai fini della richiesta di aspettativa sindacale ex art. 31 L. 300/70 resa da quest'ultima associazione territoriale (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), nonché del collocamento disposto dall'azienda di appartenenza - “Giardineria s.r.l.” - il 23 dicembre 2021
(cfr. doc. 5 allegato al ricorso);
- durante il periodo di lavoro presso la struttura territoriale bresciana, si CP_1 occupava della contabilità. In particolare, gestiva in via esclusiva la password di accesso e dispositiva del conto corrente dell'ente, con l'esecuzione dei pagamenti correlati a tutta l'attività sindacale, tra cui ad esempio l'erogazione degli stipendi e dei fornitori o il versamento delle imposte;
2 - alla cessazione del mandato sindacale presso (avvenuto il 31 Parte_1 dicembre 2021), seguito senza soluzione di continuità dall'avvio di incarico sindacale presso FAI CISL Lombardia, il Segretario Generale , Parte_2 unitamente ai componenti della Segreteria, avviava una verifica delle singole movimentazioni bancarie registrate sul rapporto di conto corrente acceso presso la BC di (numero di rapporto 460529), poiché era stata trasmessa la _1 segnalazione datata 3 febbraio 2022 della dipendente Controparte_2
- operatrice tecnica di , anch'essa delegata alla gestione della Parte_1 contabilità e dall'inizio del 2021 affiancata a circa varie anomalie e CP_1 irregolarità nella gestione contabile (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Emergevano contegni spoliativi addebitabili a siccome nel tempo essa si CP_1 era appropriata della ingentissima somma di euro 257.208,62, come meglio precisato con riferimento alle singole annualità nella nota della Segreteria di FAI
3 febbraio 2022 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso); _1 _1
- questo documento, da leggersi in unione agli estratti di conto corrente della struttura dal 2015 al 2021 (cfr. docc. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) e con la relazione redatta e sottoscritta dal Collegio dei Revisori in data 21 aprile 2022 (cfr. doc. 16 allegato al ricorso), tratteggiava il susseguirsi di molteplici prelievi in contanti privi di qualsivoglia giustificazione causale (e artatamente poi inseriti in modo fittizio all'interno della cassa per la quadratura di bilancio), bonifici apparentemente correlati a stipendi, in realtà già percepiti o con causali inesistenti;
- a seguito della scoperta di queste illegittime appropriazioni di denaro era disposta sospensione con effetto immediato - in via cautelare e non disciplinare - di dall'attività lavorativa/sindacale, in data 18 febbraio 2022, con CP_1 provvedimento della Segreteria FAI CISL Lombardia, consegnato a mani proprie della resistente in pari data (cfr. doc. 23 allegato al ricorso). La donna restituiva i beni strumentali dell'associazione legittimamente da lei detenuti fino a quel momento per lo svolgimento delle sue mansioni (cfr. doc. 24 allegato al ricorso) ed era revocata l'aspettativa sindacale ex l. 300/70 con verbale di Segreteria FAI
CISL Lombardia, con conseguente reintegro della lavoratrice in azienda (cfr. doc.
25 allegato al ricorso);
3 Parte
- in data 14 febbraio 2022 promuoveva ricorso al Collegio dei Parte_1
Probiviri di per l'assunzione nei confronti di dei più Parte_3 CP_1 opportuni provvedimenti disciplinari (al predetto Collegio, infatti, è affidata la decisione “sulle istanze degli associati avverso presunta violazioni alla legge e alle norme statutarie …” ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, che ai successivi artt.
21 - 24 descrive altresì la struttura del procedimento) - cfr. doc. 26 allegato al ricorso;
- era incardinato il procedimento, che si articolava in complessa istruttoria, alla quale era chiamata a partecipare la resistente. Tuttavia, essa si limitava al deposito di due memorie dell'8 e del 25 marzo 2022 (cfr. docc. 27 e 28 allegati al ricorso), senza prendere posizione in modo preciso sulle contestazioni mosse nei suoi confronti;
- con decisione 19 luglio 2022 il Collegio decretava l'espulsione di da CP_1 _1
con effetto immediato (cfr. doc. 29 allegato al ricorso);
[...]
- la decisione, ritualmente notificata all'interessata, non era impugnata nel termine semestrale previsto dall'art. 24 c.c., anzi la convenuta nel frattempo recedeva autonomamente dal vincolo associativo;
- alcun riscontro aveva la lettera di diffida e messa in mora del 5 maggio 2022, ritirata dalla stessa il 17 maggio 2022, con cui chiedeva CP_1 Parte_1 espressamente la restituzione degli importi sottratti (cfr. doc. 30 allegato al ricorso);
- la ricorrente sporgeva denuncia - querela nei confronti della convenuta (cfr. doc.
32 allegato al ricorso), donde l'apertura a suo carico del p.p. n. 715/2022 R.G.N.R.
Procura , poi sfociato nell'esercizio dell'azione penale con emissione di _1 decreto di citazione diretta a giudizio, in data 30 gennaio 2025, per appropriazione indebita pluriaggravata;
- prima dell'instaurazione del giudizio di merito, in data 3 Parte_1 ottobre 2022 formulava richiesta di sequestro conservativo nei confronti di
Il ricorso determinava l'apertura del proc. n. 1791/2022 ed era accolto in CP_1 prima battuta con decreto 7 ottobre 2022, emesso ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., sicché era autorizzato il sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 257.208,62 del bene immobile di proprietà di (cfr. CP_1
4 doc. 40 allegato al ricorso). Ritualmente instaurato il contraddittorio, era confermata la decisione con ordinanza 28 dicembre 2022 (cfr. doc. 46 allegato al ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente affermava il proprio interesse a una pronuncia che accertasse in via definitiva l'illegittimità della condotta di con condanna CP_1 della medesima alla restituzione degli importi sottratti, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio , con il deposito di memoria CP_1 in cui, innanzitutto, evidenziava che contro l'ordinanza che disponeva il sequestro conservativo era stato vittoriosamente esperito dalla stessa reclamo al Collegio, dal momento che il vincolo cautelare reale era stato revocato in data 9 marzo
2023 per difetto del periculum in mora.
In secondo luogo, negava la ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente.
Da un lato, asseriva che la lavoratrice, nel periodo per cui è causa, non si era occupata della contabilità, poiché invece era addetta alle funzioni di operatrice politica;
nemmeno aveva gestito la cassa contanti dell'associazione ricorrente.
Dall'altro lato, contestava l'effettivo compimento delle articolate condotte a lei addebitate e la loro natura illecita.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze del procedimento, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Fallito il tentativo di conciliazione, era espletata l'istruttoria orale con audizione di numerosi testi.
In vista dell'udienza di discussione 19 giugno, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano tempestivamente note finali in cui insistevano per l'accoglimento delle proprie istanze e conclusioni già formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
3. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e che debba essere accolto, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
5 Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
4. Un primo rilievo: lo svolgimento del giudizio ha consentito di acclarare oltre ogni ragionevole dubbio la posizione rivestita da in seno a CP_1 [...]
e il ruolo in concreto da lei esercitato. Parte_1
Invero, la convenuta, già dipendente di “Giardineria s.r.l.” dal 26 novembre 2004
(cfr. doc. 1 fasc. resistente), dall'anno 2012 era collocata in c.d. distacco sindacale ex art. 31 l. 300/70 prima presso e poi, all'1 gennai0 2022, _1 _1 presso l'articolazione regionale di (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5 fasc. ricorrente). _1
Ciò posto, è stato dimostrato da un lato che la resistente fosse addetta alla tenuta della contabilità per conto dell'associazione dalla quale era assunta Parte_1
e, dall'altro lato, che fosse titolare di poteri dispositivi sui conti correnti
[...] della ricorrente, di cui effettivamente si avvaleva nella quotidianità della sua attività lavorativa.
Le fonti di prova di questi assunti si rinvengono per un verso nelle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa, cui si aggiungono le propalazioni rese dagli informatori nell'ambito del giudizio cautelare di primo grado R.G. n.
1791/22 - confluite nel fascicolo a seguito di produzione della ricorrente (cfr. doc.
45) e, comunque, riportate nell'ordinanza 28 dicembre 2022 di conferma del sequestro conservativo (cfr. doc. 46 fasc. ricorrente); pertanto, giacché ormai fanno parte del patrimonio conoscitivo del Giudice, sono liberamente valutabili nell'odierno procedimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Per altro verso, sovviene la documentazione ostesa dall'associazione, tra cui riveste importanza dirimente il c.d. documento di sintesi Inbank dispositivo n. 9 Parte al 31.12.2019> relativo al conto corrente n. 0000040036 intestato a CISL -
Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale di , aperto presso _1 la cittadina filiale di via Galilei del Credito Cooperativo di (all. 6 fasc. _1 ricorrente), da cui risulta con limpidezza che il rapporto bancario era abbinato in esclusiva - ai fini della configurazione dell'Utenza INBank - al numero di utenza
6 mobile 00393425619451 in uso alla resistente e all'account istituzionale di posta elettronica a lei intestato t>. CP_1 Email_1
Infatti, non solo quest'atto denota in modo incontrovertibile che fosse CP_1 abilitata a operare sul conto corrente online dell'associazione, ma anche certifica che era l'unica persona formalmente autorizzata a farlo.
L'ampia attività istruttoria espletata ha scandagliato a fondo i compiti delegati nel corso degli anni alla lavoratrice, che - ben lungi da quanto addotto dai suoi patroni - travalicavano le mansioni classiche di operatrice politica. Infatti, secondo la tesi difensiva solo in un primo, limitato periodo (dal 2012 al 2014) la donna avrebbe atteso, tra l'altro, a marginali incombenze contabili, che si sarebbero sostanziate nell'annotazione delle entrate e delle uscite, cui avrebbe fatto seguito - una volta redatto da terzi il bilancio - l'illustrazione nell'ambito del
Direttivo cui era stata poi associata;
invece, dal 2014 in avanti essa avrebbe svolto pressoché in via esclusiva un'intensa attività di proselitismo sindacale presso lavoratori e aziende, numerose ore di assistenza allo sportello della sede bresciana e una rilevante attività di contrattazione, anche in trasferta.
Questa prospettazione, volta a circoscrivere sul piano temporale e sotto il profilo sostanziale l'incarico amministrativo a lei devoluto, ha trovato sonora smentita nelle concordi ricostruzioni di colleghi e funzionari in forze a Parte_1 auditi dal Giudice.
Nel dettaglio, meritano di essere rammentati gli asserti di , Parte_4 CP_3
, e .
[...] Controparte_2 CP_4
Il primo, escusso il 26 novembre 2024, affermava: La resistente è stata una mia Part collega, poiché dal gennaio 2021 lavoro alle dipendenze della di , in _1 qualità di operatore politico full time. A partire dal 2021 ho lavorato per un anno con la resistente, e confermo che la stessa era operatore politico con incarichi specifici sul bilancio e sulla contabilità.
Io svolgevo la mia attività presso l'ufficio di e presso alcuni recapiti in _1 provincia nello specifico in tale anno, AT e . Pt_5
7 Gran parte del tempo a , a lavoravo il lunedì pomeriggio dalle _1 Pt_5
17 alle 19 e AT il venerdì pomeriggio.
Per quanto riguarda l'attività che ho svolto con la signora CP_1 confermo che la cassa contanti di era movimentata Parte_1
e gestita in via esclusiva dalla sig.ra CP_1
Io ho sempre visto lei gestire denaro contante e ciò che derivava dall'attività, non ho visto altre persone in ufficio a manovrare i contanti.
Questo posso dire per quanto riguarda i recapiti ove ho lavorato.
La cassa era custodita all'interno della di in un _1 _1 armadio.
Ricordo che era una cassettina in metallo chiusa a chiave, non accessibile a tutti se non con la chiave.
L'armadio non era chiuso a chiave.
All'epoca io non conoscevo benissimo le dinamiche di funzionamento dell'ufficio poiché ero arrivato da poco.
Non sapevo se la sig.ra fosse responsabile della prima nota, CP_1 comunque avevo potuto constatare con certezza che lei fosse la responsabile addetta al bilancio che presentava anche ai direttivi, che rendicontava entrate ed uscite e che la documentazione sia digitale che cartacea transitava da lei.
Le operazioni di accesso ai conti on line passavano dai suoi dispositivi e dal suo telefono.
Non so come venisse generato il codice OTP per i bonifici, vedevo che degli stessi bonifici se ne occupava la e che la stessa CP_1 utilizzava il telefono come dispositivo di accesso.
Per quanto riguarda la pura registrazione delle spese vi provvedevano solo la e l'operatrice tecnica, CP_1 CP_2
8 la quale registrava ma non eseguiva operazioni e Controparte_2 si limitava a registrare.
Il codice OTP non l'ho mai visto transitare su altri dispositivi che non fossero della e da altre persone che non fossero la la CP_1 CP_1 quale, dunque, era l'unica che provvedeva ai bonifici.
Non ho mai visto condividere codici od effettuare altre operazioni da parte di altri colleghi.
Confermo che la firma della a era stata depositata presso la CP_1
Parte BC ove era intrattenuto il conto della
Ho scoperto ciò quando abbiamo ricostruito i fatti per redigere la memoria documentale che è stata presentata per il presente giudizio.
Nego che i nomi utente e le password dei singoli account e-mail in uso agli operatori della ricorrente fossero annotati su un foglio presente in sede e a disposizione di tutti.
Le singole password sono a conoscenza del solo singolo operatore.
Le uniche password che conoscono tutti sono quelle della p.e.c. e di uso comune e della email, non quelle delle singole utenze.
Viene esibito il doc. 10 di parte convenuta ed il teste dichiara: “Sono annotazioni mie contenute nella mia agenda di password che annoto per ricordarle. Nello specifico vedo una password di Aruba che è quella della pec e quella della gestione dei ticket restaurant.
Il motivo per cui sono state condivise è perché la signora me le aveva CP_1 richieste in quanto era lei l'addetta a gestire i ticket restaurant e doveva caricarli sulle nostre card.
Come ho detto prima, vi sono password a uso esclusivo della singola persona, ad esempio, quelle delle utenze personali, ve ne sono altre condivise nella normale attività di ufficio poiché sono utenze condivise alle quali accedono tutti. Sono due tipologie di password distinte.
9 Sono condivise la pec come ho detto, la mail della categoria, il ticket restaurant.
Invece sono riservate non solo formalmente ma anche in concreto le singole mail personali, l'accesso ad un portale della che da _1 regolamento deve essere personale, l'accesso ai singoli p.c.
Nel doc. 10 oltre alla password di Aruba di cui ho parlato si vede anche
l'acronimo della mail della scuola sindacale permanente SSP2021 che ho frequentato nell'anno 2020- 2021 e che non ha attinenza con il lavoro.
Era l'account che era stato creato e che è stato utilizzato solo per attività della scuola.
L'indirizzo completo era o forse .com”>. Email_2
adduceva di nulla sapere quanto al quesito posto al capitolo 13 Parte_4 della memoria della resistente (La sig.ra nel 2015 manifestava CP_1
Parte l'esigenza di collocare i figli presso un campo-scuola e si _1 _1 impegnava a provvedere al pagamento delle relative spese>).
sosteneva: Ho collaborato con la dal 2017 al 2020 Controparte_3 _1 per consulenze fiscali e previdenziali con recapiti sul territorio, precisamente
AR NZ, , in forza di regolare Per_1 Pt_6 Per_2 contratto di collaborazione.
Mi recavo settimanalmente in ufficio per portare pratiche che raccoglievo durante la settimana e per uno scambio su problematiche che rilevavo sul territorio.
Incontravo la sig.ra e anche la signora CP_1 Testimone_1 CP_2 persone che erano lì presenti.
Nel periodo in cui ho collaborato, la sig.ra per quello che ne CP_1 so io, gestiva l'amministrazione e gestiva anche recapiti sindacali, tanto è vero che la stessa mi aveva chiesto di fare dei conteggi sulle situazioni lavorative ed io l'ho aiutata anche in questo, non so però quanti recapiti gestisse.
10 Su indicazione dell'allora segretario generale la mia notula Testimone_1 mensile di compenso che era stato pattuito lo consegnavo alla la quale mi faceva il bonifico sul mio conto corrente e mi CP_1 rimborsava la spese chilometriche a fronte di presentazione della relativa scheda.
A lei consegnavo anche le tessere pagate direttamente dai lavoratori e la stessa mi dava regolare ricevuta che io consegnavo ai lavoratori.
Per quanto riguarda le tessere, io consegnavo il cartoncino alla sig.ra CP_2 che aggiornava l'elenco degli iscritti, i soldi li davo alla sig.ra CP_1
Io ho visto che la i occupava solo di registrare l'elenco degli iscritti. CP_2
Quando mi recavo settimanalmente lì vedevo che chi maneggiava il denaro era solo la non ho visto altre persone che svolgevano CP_1 questa attività.
Per quello che ho visto io, la cassa contanti di era _1 _1 movimentata e gestita in via esclusiva dalla sig.ra CP_1
Io, come ho detto, mi recavo in sede una volta settimana, e mi trattenevo lì, arrivavo alle 8,30 e andavo via andando a pranzo alle 12,30.
Non so se la sig.ra fosse addetta alla compilazione della prima nota. CP_1
Non so se i codici OTP dei bonifici venissero utilizzati da altre persone oltre che dalla resistente.
Non ho mai visto alcun foglio con nomi utente e password dei singoli account e-mail in uso agli operatori della ricorrente.
Io quando andavo lì non utilizzavo alcun pc né personale né della ricorrente.
Non ho mai avuto alcuna necessità di accedere ad account personale che richiedessero la conoscenza di una password>.
Chiosava di non sapere nulla quanto al capitolo 13) sopra riportato.
11 affermava: Ho lavorato alle dipendenze della Controparte_2
da marzo 2018 sino al mese di aprile 2022 a volte part time a volte full _1 time, lavoravo in una stanza diversa da quella ove lavorava la signora CP_1
Confermo che la cassa contanti di era movimentata Parte_1
e gestita dalla sig.ra CP_1
Non sono in grado di ricordare se altre persone avessero accesso alla cassa.
I pagamenti a mezzo bonifico bancario venivano effettuati previa generazione di un codice OTP.
Tale codice arrivava sul cellulare della signora CP_1
Posso dire che una volta, nel novembre 2021, siccome eravamo a casa perché c'era stato un dipendente risultato positivo al Covid, avevo fatto io i bonifici degli stipendi in collegamento telefonico con CP_1 che mi dava gli OTP che io ho utilizzato per confermare la partenza dei bonifici degli stipendi.
Quella è stata l'unica volta in cui ho condiviso un codice OTP con la
CP_1
Questo è successo a novembre 2021 e poi a dicembre la signora
è andata via. CP_1
La fase di inserimento dei dati per i bonifici li faceva solo
[...]
solo in questo caso che ho descritto ho operato io. CP_1
Io ho inserito i dati per pagare gli stipendi, nome e cognome, importo e iban questi dati me li aveva dato la perché CP_1 era lei che aveva le buste paga.
Questa operazione l'ho fatta a casa con il p.c. io sono entrata nel portale della Banca sempre al telefono con che mi CP_1 diceva il codice. Questa operazione l'ho fatta io perché voleva CP_1 che imparassi perché poi lei se ne sarebbe andata.
12 Prima di quel giorno non avevo mai fatto operazioni di questo tipo.
Non so perché la avesse voluto insegnarmi a fare i bonifici proprio CP_1 quando eravamo in isolamento per il covid>.
Viene esibito il doc. 9 di parte resistente e la teste dichiara: “Si tratta di messaggi scambiati perché gli otp arrivavano ancora sul telefoni di
[...] anche dopo che era andata via ed io non riuscivo a fare dei CP_1 pagamenti”>.
Alla teste era letta ed esibita la dichiarazione scritta datata 3 febbraio 2022 e da lei firmata, da cui era scaturita l'indagine interna a , rilasciata Parte_1 nell'ambito del giudizio ex art. 700 c.p.c. sub doc. 7 fasc. ricorr., che essa riconosceva e confermava.
In essa si legge: Con la presente dichiaro che dall'1 marzo 2018 sono operatrice tecnica a tempo indeterminato, inizialmente con mansioni amministrative e contabili relativamente all'inserimento della prima nota, dove il lavoro consisteva nell'inserire pagamenti delle tessere d'iscrizione, fatture e stipendi con relativi bonifici di pagamento, in un foglio di lavoro Excel.
Nei primi mesi del 2021, su indicazione del Segretario Generale sono stata affiancata alla Sig. ra nella tenuta della contabilità CP_1 con la gestione del bilancio tramite il programma WEBGATE 400E.
Dopo aver acquisito un minimo di esperienza nell'utilizzo del programma di contabilità, ho notato delle registrazioni relative a bonifici e a uscite di cassa non corredate da pezze giustificative. A fronte delle mie richieste di chiarimento la risposta della signora era sempre la stessa “ne rispondo io”, mi ha sempre CP_1 detto che se ci fossero state incongruenze avrebbe sistemato le scritture in un secondo momento. In virtù della fiducia riposta nella persona che da molti anni gestiva la contabilità non ho mai ritenuto opportuno esprimere le mie perplessità al Segretario Generale in carica in quel momento.
13 Oggi, su richiesta di chiarimenti da parte dell'attuale Segretario
Generale relativamente a pendenze della Parte_2
Parte signora nei confronti della categoria CP_1 _1
, che andavano chiuse in quanto al 31/12/2021 il rapporto di _1 lavoro è cessato, mi sono sentita in dovere di rendere note quelle operazioni che a mio avviso erano dubbie.
Non da ultimo, il mancato versamento di 770 euro in contanti nella cassa delle quote tessere dei pescatori, registrati in contabilità il 30 dicembre 2021, che ha portato la signora a modificare CP_1 la scrittura della cassa, inserendo in data 1/01/2021 l'importo di
4.089,00 euro, facendo risultare per tutto l'anno 2021 la cassa in negativo e chiudendo al 31/12/2021 a zero, dichiarandomi che fino a tale data la responsabilità dei contanti era di sua competenza>.
Vale rimarcare che era già audita quale informatore nell'ambito del p. CP_2
R.G. n. 1791/2022, il 16 novembre 2022, allorché riferiva: attualmente non ho rapporti con la di . Ho avuto un rapporto di lavoro a tempo _1 _1 indeterminato dall'1 marzo 2018 al 30 aprile 2022. Avevo già avuto Part collaborazioni con la el 2016 e nel 2017, ma per brevi periodi. La signora era sindacalista e si occupava della contabilità e delle CP_1 vertenze sindacali. Io mi occupavo di registrare i pagamenti delle disoccupazioni agricole, poi preparavo dei file excel per aiutare
con i pagamenti delle tessere, le uscite per gli stipendi, i
CP_1 pagamenti delle fatture dei piccoli fornitori, che poi la
CP_1 inseriva in contabilità. Gestiva lei il programma web Sirio. Era un programma di contabilità. Era solo la a poter disporre i
CP_1 pagamenti dal conto corrente online della Non ricordo dove _1 fosse aperto il conto corrente, mi sembra presso la BC. Non ricordo se ci fosse solo questo conto. Era solo la che disponeva i
CP_1 bonifici. Era il Segretario Generale che poteva prelevare i contanti depositati sul conto. Non so se la signora potesse prelevare
CP_1 contanti. Prima di andarsene, tra Natale e Capodanno, la signora mi
CP_1
14 aveva dato una cassettina. Era ancora nel cellophane. Mi aveva detto che dovevo usarla per mettere i contanti. So che la signora aveva dei CP_1 contanti perché quando venivano i tesserati a pagare le tessere davamo i soldi alla signora Era la signora che si CP_1 CP_1 occupava di annotare nella contabilità eventuali uscite in contanti.
A.d.r. io nei file excel inserivo le ricevute, le fatture dei fornitori e i pagamenti dei bonifici e degli stipendi. A.d.r. non li inserivo in tempo reale, non c'era una scadenza. Li inserivo dopo circa 1-2 mesi. Inserivo i dati sulla base delle fatture dei fornitori, delle ricevute dei pagamenti delle tessere e delle stampate dei bonifici che mi faceva la Le fatture e le ricevute le trovavo in una
CP_1 cartellina che la aveva sulla scrivania. In questo file excel io registravo
CP_1 anche le uscite dei contanti che mi diceva la signora A.d.r. io,
CP_1 rispetto alla contabilità, mi occupavo solo di predisporre la tabella excel di cui ho detto. Tutto il resto lo faceva la signora Io
CP_1 facevo un file excel sul computer e potevamo aprirlo sia io che la signora Che io ricordi, nessun altro aveva accesso al file. Il
CP_1 mio computer aveva una password di accesso. Anche il computer della signora aveva una password di accesso. (…)
CP_1
A.d.r. Per disporre i bonifici arrivava il codice direttamente sul telefono cellulare della signora L'unica volta che io ho CP_1 disposto i bonifici, l'ho fatto un anno fa in collegamento telefonico con la signora Abbiamo pagato gli stipendi. Eravamo in CP_1 smart-working perché c'era un collega positivo. Era novembre 2021.
Più o meno nella seconda metà del mese. A.d.r. non avevo mai visto dove tenesse i contanti la signora CP_1
Infine, all'udienza 10 febbraio 2025 la teste ricordava: Sono nel CP_4 direttivo della da una decina d'anni ma ho sempre lavorato in azienda. _1
Confermo che la signora ha lavorato per la seguiva CP_1 _1 la parte amministrativa. Non ricordo quando ha iniziato.
Se in azienda sorgevano problemi, ad esempio in caso di contestazioni disciplinari, io quale portavoce facevo riferimento a lei.
15 Non so se la facesse l'operatrice politica anche presso altre aziende. CP_1
So che seguiva la parte amministrativa poiché quando andavo al direttivo era la signora che preparava la documentazione CP_1 relativa al bilancio e spiegava lei le varie spese.
Venivano approvati due bilanci all'anno, a metà anno, a giugno ed a fine anno.
Non so per quale motivo specifico si approvassero due bilanci l'anno.
Non sono certa si trattasse effettivamente di due bilanci.
Erano due riunioni durante le quali si doveva discutere di questioni contabili.
A dicembre la signora spiegava le spese fatte, presentava uno schema CP_1 con indicazione delle spese, ad esempio, carburante, stipendi, cancelleria.
A giugno non ricordo se si trattava di spese preventivate o già affrontate.
Non so se la cassa contanti di fosse movimentata e Parte_1 gestita in via esclusiva dalla sig.ra CP_1
Non so se ci fossero altre persone che gestissero la cassa contanti oltre alla signora CP_1
Non so se la sig.ra era addetta alla compilazione della prima CP_1 nota.
Non so se i pagamenti a mezzo bonifico bancario venissero effettuati previa generazione di un codice OTP.
Non so se i nomi utente e le password dei singoli account e-mail in uso agli operatori della ricorrente fossero annotati su un foglio presente in sede e a disposizione di tutti gli operatori medesimi.
Nulla posso sapere poiché non lavoravo lì.
Non so se la a sig.ra nel 2015 avesse manifestato l'esigenza di collocare i CP_1 figli presso un campo-scuola e se si fosse impegnata a _1 _1 provvedere al pagamento delle relative spese>.
Lo stesso giorno 16 novembre 2022 erano sentiti altri informatori.
16 asseriva: In questo momento sono un componente di Testimone_2 segreteria con responsabilità amministrativa presso la di , e ciò _1 _1 dal 13 novembre 2021. Prima ero componente del collegio sindacale, fino al
2018, e poi Presidente. La signora era impiegata
CP_1 amministrativa della Redigeva il bilancio e lo presentava al _1 collegio sindacale in fase di chiusura. Lo illustrava anche al direttivo quando doveva venire approvato dal direttivo. Era la signora
CP_1 che inseriva le uscite e le entrate nel programma di contabilità. So che la signora aveva una cassa contanti. Non so dove la
CP_1 tenesse. I soldi provenivano dai tesseramenti. Poi, ho scoperto durante i controlli fatti a inizio anno per questa pratica che la signora faceva
CP_1 prelevare al segretario generale dei contanti per spese varie. Questo me l'hanno detto in ufficio, non ricordo chi me l'avesse detto. In data 31 dicembre 2021 la cassa contanti risultava vuota, sia di fatto che contabilmente. In realtà era stata fatta una scrittura contabile in data 2 gennaio 2021 che aveva azzerato il saldo della cassa. Era stata la signora a
CP_1 fare questa scrittura contabile. Posso dirlo perché era lei che faceva le scritture. Era sempre la signora che disponeva i bonifici
CP_1 dal conto corrente della Aveva il collegamento sul cellulare. _1
Questo mi è stato confermato in banca quando nel corso del 2022 sono andato per depositare la mia firma. Cioè, in banca mi avevano detto che prima era la signora che disponeva i bonifici e i CP_1 pagamenti delle riba dei fornitori. La banca è la BC . La CP_5 ha anche un conto cieco presso BPer dove le aziende _1 bonificano le quote sindacali dei dipendenti. Poi queste quote vengono distribuite tra il conto della di e, forse, la _1 _1
Fai Lombardia e la Non ricordo con esattezza. Parte_3
Comunque è un conto non movimentato. L'unico conto di esercizio è quello della . A.d.r. davanti al collegio la signora CP_6 CP_1 relazionava sul bilancio, nel senso che il bilancio veniva scorso voce per voce.
Poi noi magari chiedevamo gli F24 e l'estratto del conto corrente o anche altra documentazione, come ad esempio la fattura del noleggio dell'auto. Quindi
17 verificavamo la correttezza dei saldi, il pagamento dell'F24, che la fattura fosse stata registrata nel conto giusto. I controlli erano fatti a campione, in 2-3 ore non si riesce a visionare tutto il bilancio. Se c'era una voce, una spesa o una variazione particolare era già pronta la documentazione per giustificarla e per visionarla. Al direttivo, la signora illustrava il bilancio voce per voce e CP_1 poi veniva chiesta la votazione per l'approvazione, dopo eventuali domande.
A.d.r. tutti i rimborsi delle spese erano fatti a piè di lista. Ad ogni rimborso corrispondeva la pezza giustificativa. Non erano forfettizzati. A.d.r. in sede di verifica non ho trovato nessuna pezza giustificativa dei rimborsi spese in favore della signora CP_1
Spesso è stato difficile ritrovare nella contabilità le uscite per i bonifici in favore della I rimborsi spese degli altri CP_1 dipendenti erano tutti irrisori e supportati dalle pezze giustificative
(ad esempio i biglietti del treno, ecc..)>.
affermava: “Sono stato segretario generale della di Testimone_1 _1
fino al 2020. Il 18 dicembre 2020 è subentrata nella _1 Parte_2 carica e io sono diventato segretario regionale. inizialmente si
CP_1 occupava della gestione dell'ufficio. Prima dell'arrivo della il bilancio
CP_1 era seguito dalla Quando è arrivata la la l'ha Parte_2 CP_1 Parte_2 affiancata. La ha iniziato a occuparsi del bilancio dopo un anno di
CP_1 affiancamento da quando era stata distaccata. La signora si
CP_1 occupava di inserire i dati nel programma informatico della contabilità. Era l'unica abilitata perché le avevo fatto fare dei corsi di formazione in quanto era cambiato il gestionale. L'unica abilitata ai corsi era la Era che disponeva i bonifici dal
CP_1 CP_1 conto corrente della BC. Era solo lei. Presso la BC era depositata la sua firma, oltre alla sua mail dove riceveva gli alert dalla banca e i riscontri sui bonifici. Inizialmente la signora aveva il token
CP_1 per disporre i bonifici, che era di suo esclusivo utilizzo.
Successivamente, il token è stato accantonato dalla banca e tutto è passato sul suo telefono. Noi avevamo una cassa contanti rossa che doveva essere depositata in cassaforte alla e le chiavi sia della _1
18 cassetta che della cassaforte erano in gestione alla signora CP_1
Quando la signora ha lasciato per Milano le CP_1 _1 abbiamo chiesto la restituzione delle chiavi. Quelle della casetta rossa non c'erano più e io l'ho forzata trovandola vuota. Poi la signora ha consegnato alla signora una cassetta CP_1 CP_2 ancora nel cellophane. Le abbiamo chiesto le chiavi della cassaforte della e ci aveva risposto che gliele aveva mangiate il cane. _1
Abbiamo dovuto far intervenire il fabbro e nella cassaforte non c'era niente a parte lo statuto. Era compito della signora
CP_1 raccogliere i contanti che derivavano dal rilascio delle tessere e poi doveva emettere una ricevuta. Nel bilancio ci sono le ricevute. La non aveva il bancomat del conto della BC. Non poteva fare
CP_1 prelievi allo sportello. I contanti che aveva a disposizione la
CP_1 erano quelli delle tessere e dei contributi lasciati dai lavoratori per le vertenze sindacali o anche per le prestazioni a pagamento. A.d.r. fino a qualche mese prima che la signora se ne andasse, posso dire che le
CP_1 chiavi della cassaforte c'erano perché avevamo bisogno dello statuto e la signora era salita a prenderlo dalla cassaforte. La signora
CP_1 CP_1 aveva il compito di portare la cassetta dei contanti alla sera in cassaforte e poi di riprenderla la mattina. Era l'unica ad avere le chiavi. Non esisteva un doppione delle chiavi. A.d.r. la signora
CP_1 dedicava il 70% del tempo lavorativo all'attività in ufficio. Nel restante 30% del tempo faceva attività come operatrice politica insieme a me nella zona della
Franciacorta e della Valcamonica. Poi faceva 4 ore a settimana, due a e Pt_5 due a AT, raccogliendo le pratiche che poi sbrigava in ufficio. Fino al 2019 gestiva queste due “permanenze” insieme a me e, dopo, insieme alla signora
Parte_7
Infine, assumeva: Ho conosciuto quando sono Parte_7 CP_1 stata assunta in Io ho lavorato per la da ottobre 2019 al 31 _1 _1 dicembre 2020. Dopo, sono stata assunta dal patronato a tempo pieno. Prima, Part ero assunta part-time sia dalla che dal patronato. Io mi occupavo di raccolta disoccupazioni agricole, preparavo i documenti per i fondi sanitari da
19 parte dei lavoratori, svolgevo il lavoro del patronato (pensioni, disoccupazione, bonus, assegni familiari, maternità, ecc…). Lavoravo sia a , che a _1
e a AT. Al mattino lavoravo al patronato e al pomeriggio per la Pt_5 _1
Mi capitava di incontrare la ricorrente a , nel pomeriggio, e
[...] _1 coprivamo insieme il lunedì e il venerdì i recapiti di AT e . Tutti i Pt_5 lunedì e venerdì pomeriggio la signora veniva con me a AT e a CP_1
. A.d.r. non mi risulta che si occupasse della contabilità Pt_5 CP_1 della So che faceva altro, e cioè era operatore politico, seguiva le _1 aziende e i lavoratori agricoli avventizi. A.d.r. non so se dovesse occuparsi di annotare entrate e uscite nella prima nota. Mi parla in cinese, non so cosa vuol dire. Non so se la ricorrente disponesse i bonifici dal conto corrente della _1
A.d.r. quando io incassavo contanti per il tesseramento, li davo a
[...] [...]
Se incassavo per il 730, li davo al Caf. Non so se la ricorrente Tes_1 beneficiasse di rimborsi spese da parte della La macchina era della _1 _1
non so che altre spese avesse. A.d.r. la password di accesso al pc della
[...] signora era attaccata sul pc, come su tutti i pc, perché ci CP_1 scambiavamo le postazioni. Ad esempio, io condividevo la postazione con la collega del mattino. Ho sentito dire che i colleghi conoscessero la password della mail della signora A.d.r. preciso che a CP_1
AT accedevo al pc con la mia password del patronato. Non era Parte un pc fisso della ma del patronato. A avevamo un Pt_5
Parte portatile della e lo usavamo sia io che , accedendo con la CP_1 stessa password. A , sul pc della sig. era attaccata la _1 CP_1 password di accesso al pc. Era così su tutti i pc. A.d.r. una volta avuto l'accesso al pc, non si entrava in tutte le applicazioni, in alcune sì, in altre no perché veniva chiesta un'altra password. C'erano alcuni programmi per cui ciascuno aveva la propria password, però mi pare di ricordare che gli impiegati fissi erano a conoscenza comunque ognuno della password dell'altro e non dovevano chiederla per accedere. Mi riferisco ai programmi dei vari fondi o alle consultazioni che dovevano fare presso vari Enti. A.d.r. preciso che io consegnavo i contanti nella sede di . Si mettevano nel _1
20 cassetto della scrivania di che poi li consegnava al suo turno. CP_1
Immagino così; tutti mettevano i soldi lì nel cassetto. A.d.r. poteva capitare che i contanti li consegnassi a o anche che li Tes_1 mettessi nel cassetto della scrivania di . Dipendeva dalla CP_1 situazione. Capitava anche che dessi i contanti alla signora CP_1 che, o li metteva nel cassetto, o li teneva, ma non so dove li portasse o
a chi li desse. Tutti facevano così, se era impegnata (ad CP_1 esempio era al telefono), diceva: “mettili nel cassetto, mettili nella scrivania”. A.d.r. che io sappia, il cassetto non era chiuso a chiave. In sede ricevevano i contanti anche la signora il signor Parte_2
e il signor . Può darsi, ma non ricordo CP_7 Parte_4 con esattezza che, se non c'era , anche io abbia consegnato i CP_1 contanti ai soggetti che ho da ultimo citato. A e a AT Pt_5 inizialmente sono andata con anche dopo ha continuato a venire Tes_1 anche lui per qualche mese, soprattutto a AT>.
Alla luce di questi contributi orali, stima la Giudice che possa ritenersi assodato in modo irrefutabile che al di là della qualifica formale di CP_1 politico>, svolgesse per in modo precipuo funzioni Parte_1 amministrative e, segnatamente, si occupasse di incarichi specifici non solo inerenti alla formazione del bilancio, ma anche di tenuta della contabilità.
Con particolare riguardo a quest'ultimo aspetto, merita di essere sottolineato che si è raggiunta una positiva evidenza circa la dedizione della lavoratrice, in modo continuo e sistematico, a compiti di registrazione delle entrate e delle uscite, di incasso di pagamenti in contanti e di gestione della cassa, nonché di elaborazione ed esecuzione in proprio di ordini di pagamento all'unico istituto bancario delegato.
Sul punto, collimano i narrati di tutti i testi auditi, giacché , Pt_4 CP_3 CP_2
e evidenziavano che la donna svolgeva mansioni CP_4 Tes_2 Tes_1 amministrative e la sola voce dissonante, , si limitava a rispondere di Parte_7 non essere a conoscenza delle puntuali incombenze demandate alla resistente
(seppur incalzata con domande precise, non offriva risposte esaurienti e la sua
21 deposizione si articolava in una serie di frasi evasive costellate di non so> e di non mi risulta>).
Appaiono estremamente significativi i racconti di , Pt_4 CP_3 CP_2 Tes_2
e da un lato per la loro chiarezza e linearità, per il nitore e la fermezza Tes_1 con cui si esprimevano, nonché la dovizia di preziosi dettagli con cui cesellavano la figura di CP_1
Non può essere sottaciuto che costoro a vario titolo collaboravano per notevoli lassi temporali con l'associazione sindacale e, pertanto, avevano una conoscenza diretta e approfondita dell'attività devoluta alla resistente. Per questo è meno concludente la deposizione di , che a chiare lettere diceva nulla CP_4 posso sapere poiché non lavoravo lì>.
Dall'altro lato, si apprezza la coerenza intrinseca dei loro assunti, che non solo descrivevano con meticolosità l'organizzazione del lavoro della donna, contraddistinta da approccio razionale, ma anche non sono infirmati da antinomie, aporie o lacune, donde elevata credibilità.
Dall'altro lato ancora, si valorizza l'armonia complessiva dei loro resoconti e l'assenza di motivi per sospettare un mendacio calunnioso, di talché si deve concludere per la genuinità delle loro propalazioni.
In replica alle critiche dei difensori della resistente, si osserva che le deposizioni dei testi appaiono scevre da obiettivi tendenziosi, ovvero da scopi autoassolutori, giacché mai è stata adombrata una responsabilità di terzi, colleghi e collaboratori di , donde un'opportunità per costoro, allorché sentiti in giudizio, a _1 precostituirsi alibi o a individuare un colpevole purchessia, con false accuse, onde essere scagionati a priori.
Orbene, , e asserivano che era in Pt_4 CP_3 CP_2 Tes_2 Tes_1 CP_1 esclusiva a registrare le spese e le entrate nel programma informatico di contabilità e, più in particolare, e rimarcavano che era l'unica CP_2 Tes_1 abilitata e in grado di utilizzarlo;
solo dai primi mesi del 2021 le era affiancata in vista del subentro, tanto che la resistente diventava all'uopo la sua CP_2 formatrice. In tutto il periodo precedente, oteva solo inserire in un file di CP_2
22 excel che fungeva da tabella riepilogo ricevute, fatture dei fornitori, pagamenti dei bonifici e degli stipendi.
Addirittura, è stato contraddetto dalla teste il significato attribuito dalla CP_2 resistente allo scambio di messaggi tra loro (cfr. doc. 9 fasc. resistente), dal quale si evince anzi che necessitasse dell'intervento della lavoratrice per CP_2 disporre bonifici finché rimaneva in servizio a , anche nei giorni _1 immediatamente precedenti al suo trasferimento a Milano.
A differenza di quanto sostenuto dai patroni della lavoratrice, non è emersa una prassi di condivisione delle password di accesso al computer e delle postazioni nell'ufficio bresciano di , anzi i testi , e l'hanno _1 Pt_4 CP_3 CP_2 recisamente esclusa;
d'altronde, se è pur vero che affermava il contrario, il Pt_7 suo ricordo è meno affidabile degli altri sia poiché la sua versione è, rispetto a quelle degli altri, più confusa, vaga e frammentaria, sia poiché quand'anche ciò rispondesse a verità, da un lato non equivale a provare l'indiscriminata accessibilità al software gestionale (fatto non evocato dall'informatrice) e, dall'altro lato, non suffraga l'assunto che altri fosse in grado di adoperare l'applicativo contabile, sì da poter interferire con l'impiego di e di CP_1 sovrapporsi ad libitum (circostanza che non ha trovato riscontro).
Ancora, , e hanno ribadito che la cassa Pt_4 CP_3 CP_2 Tes_2 Tes_1 contanti era movimentata, gestita e custodita dalla sola resistente, che ne aveva la chiave.
Per , e essa era l'unica a poter disporre bonifici Pt_4 CP_2 Tes_2 Tes_1 dal conto corrente di esercizio dell'associazione, aperto presso BC di , _1 dapprima con l'utilizzo del codice token e poi con codice temporaneo monouso inviato sul telefono cellulare a lei in uso.
Non va pretermesso che questa puntuale indicazione si sposa con il dato documentale di cui s'è dato conto (cfr. all. 6 fasc. ricorrente), che dimostra per tabulas la pertinenza e l'esclusività dei poteri dispositivi bancari in capo a CP_1 dal momento che nessuno al di fuori di lei era autorizzato a esercitarli.
Ma vi è di più.
23 Come si evince dagli estratti conto prodotti dalla ricorrente (cfr. docc. 9 - 15 e 17 -
18), il beneficiario del flusso di denaro originato dai bonifici era proprio la resistente, con giustificazioni apparenti e fantasiose (spesso erano duplicati gli stipendi già a lei regolarmente corrisposti, cfr. buste paga doc. 19 - 20 fasc. ricorrente), oppure le erogazioni erano a causale atipica e ingiustificata (come soggiorni alberghieri a Camaiore e a Venezia presso “Gruppo Una s.p.a.” e
“GHMS s.p.a.” nel 2021 o la retta della scuola materna “ nell'ottobre Per_3
2015).
Soccorre perciò anche la prova logica in ordine alla responsabilità di CP_1
fondata sull'argomento che mentre essa era portatrice di un interesse
[...] personale di natura patrimoniale immediato e diretto al compimento degli atti dispositivi in suo favore, non si è nemmeno ipotizzato chi altri avrebbe avuto un plausibile motivo per tenere lo stesso contegno.
Poco importa appurare chi abbia usufruito dei pernottamenti in località turistiche o della frequenza gratuita dell'asilo infantile;
ciò che conta è che detti esborsi sono stati addebitati a e che la lavoratrice, che aveva la responsabilità _1 della gestione contabile, li abbia disposti.
Ancora, come riferito dai testi , e , CP_4 Testimone_2 Testimone_1 era la stessa a occuparsi della redazione del bilancio ed era tenuta a CP_1 illustrarlo in due sessioni annuali.
Perciò, la lavoratrice era pure nelle condizioni materiali di occultare e giustificare in modo fittizio gli abusi perpetrati.
In conclusione, è inconfutabile che la resistente fosse quanto meno a partire dal
2015 il dominus della contabilità dell'ente, sia sul piano formale, sia su quello sostanziale e che siano a lei imputabili sia gli atti di bonifico dal conto corrente presso BBC Brescia intestato a da lei movimentato, n. Parte_1
0000040036, sia gli ammanchi dalla cassa contante, alimentata con il denaro derivante dal tesseramento degli iscritti e dal pagamento dei servizi loro offerti gestiti da medesima. CP_1
24 Infine, si osserva che non è stata riscontrata in alcun modo l'allegazione di parte resistente di una prassi di forfettizzazione dei rimborsi spesa in capo ai dipendenti in caso di spostamenti extraterritoriali, che avrebbe consentito il ristoro con la sigla “S. V.” con cui erano motivati taluni bonifici, sia in quanto non prevista dalla regolamentazione interna dell'associazione ricorrente, sia in quanto non menzionata dai testi e, al contrario, sconfessata expressis verbis da Tes_2
[...]
Egli metteva in risalto due profili essenziali dell'incedere aziendale: per un verso, per disporre rimborsi delle spese erano necessari documenti probanti e, per altro verso, non risultava che mai avesse allegato scontrini o fatture CP_1 dimostrativi della causa di lavoro sottesa alle elargizioni che si era autoassegnata.
Al contrario, il teste poneva l'accento sulla diversità strutturale dei casi di rimborsi spese degli altri dipendenti tracciati e debitamente autorizzati, tutti per importi irrisori e supportati dalle pezze giustificative (ad es. biglietti del treno o rimborsi chilometrici).
Inoltre, rileva la Giudice che per gli spostamenti la resistente poteva utilizzare autovettura di servizio (VW Tiguan, tg. GA 140 PA) messale a disposizione dall'associazione, sicché neppure a quel titolo avrebbe avuto diritto a rimborsi.
A ogni buon conto, si sottolinea che la resistente né nel corso della fase cautelare, né nel giudizio di merito riusciva a fornire anche solo una spiegazione di massima delle voci a lei contestate.
Nulla allegava per contestualizzare i bonifici in favore di strutture alberghiere e gli ammanchi in contanti, onde profilare eventi specifici cui correlarli;
non chiariva la ragione che l'avrebbe legittimata a effettuare bonifici seriali a cadenza mensile in proprio favore (per lo più a titolo di stipendi in realtà già percepiti, ma anche di “delega F24” non meglio identificata e di “spese varie”) e prospettava solo la copertura generica di rimborsi spese, in misura standard, disancorata da situazioni tipiche anche solo evocate per categoria.
Infatti, la resistente non sapeva indicare nessun convegno, né viaggio, né altra spesa in relazione ai quali avrebbe avuto diritto a un rimborso;
non assumeva di
25 essere stata autorizzata da alcuno all'effettuazione dei bonifici per stipendi duplicati e/o al prelievo di contanti;
infine, nemmeno deduceva - né tantomeno dimostrava - di avere anticipato con denaro proprio pagamenti di tasse e imposte dovute dall'associazione ricorrente. neppure accennava a spostamenti cui aveva dovuto sottoporsi senza CP_1 potersi avvalere dell'autoveicolo di cui disponeva in quanto concessole in uso da
. _1 _1
Persino la tesi propugnata dai difensori, di un impegno informalmente assunto dalla datrice di lavoro a ripianare gli esborsi di per il campo scuola in cui CP_1 avrebbe dovuto collocare i figli nell'estate 2015 è rimasta lettera morta, giacché i testi nulla sapevano al riguardo.
L'incapacità assoluta della resistente di articolare un quadro di riferimento in cui ambientare le condotte per cui è causa, ancor prima del deserto probatorio in suo favore, impone di ritenere che l'ulteriore richiesta istruttoria della lavoratrice rimasta disattesa, finalizzata all'acquisizione del contenuto integrale della casella e-mail e dell'utenza telefonica aziendali che aveva in uso, non si sia risolta in un vulnus alla sua difesa, poiché meramente esplorativa, dal momento che CP_1 non enunciava nemmeno per sommi capi quali fatti erano da verificare e dovevano trovare, in ipotesi, conferma in tali documenti.
Infine - e risolutivamente - non può non darsi conto degli esiti del tutto conformi cui perveniva il parallelo procedimento penale instaurato nei confronti della resistente, sfociato nella citazione diretta a giudizio avanti al Tribunale di Brescia per appropriazione indebita aggravata (cfr. doc. 32 fasc. ricorrente).
5. In merito alla quantificazione delle somme sottratte alla ricorrente, il corposo carteggio agli atti prodotto da (cfr. doc. 9 - 15, estratti conto e Parte_1 doc. 17, riepilogo) e scevro da incongruenze, anche in quanto le singole voci non sono state puntualmente e meticolosamente confutate, vale a dimostrare l'entità rivendicata di euro 257.208,62.
In conclusione, si reputa accertata e va dichiarata la responsabilità di CP_1 per le spoliazioni indicate ai danni dell'associazione sindacale, ammontanti
[...]
26 a euro 257.208,62; per l'effetto, la resistente va condannata alla restituzione a
[...]
del medesimo importo, maggiorato di interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dalla domanda al saldo.
6. Infine, si impone pronuncia di non luogo a provvedere quanto all'ulteriore domanda svolta dalla ricorrente di conferma del sequestro conservativo disposto ante causam nell'ambito del proc. R.G. n. 1791/2022 dapprima con decreto 7 ottobre 2022 e poi, a seguito di contraddittorio differito, con ordinanza 28 dicembre 2022, donde automatica conversione ai sensi dell'art. 686 c.p.c. in pignoramento, dal momento che vi è stata revoca con ordinanza collegiale pronunciata in sede di reclamo il 9 marzo 2023 (p. R.G. n. 57/2023).
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del numero contenuto e della media complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di soluzione agevole, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto
Ministeriale.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della resistente CP_1
e sono liquidate nella somma complessiva di euro 8.500,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
27 1) accerta e dichiara la responsabilità di per l'indebita CP_1 sottrazione a delle somme di denaro di euro 257.208,62 Parte_1 di sua proprietà;
2) per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di euro 257.208,62, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria;
3) dispone non luogo a provvedere sulla richiesta di conferma del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Brescia nel proc. R.G. n.
1791/2022 con provvedimenti 7 ottobre 2022 e 28 dicembre 2022, siccome revocato con ordinanza del Collegio in sede di reclamo il 9 marzo 2023 (p.
R.G. n. 57/2023);
4) condanna altresì a rimborsare a parte ricorrente le spese di CP_1 lite, che si liquidano complessivamente in € 8.500,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 20 giugno 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
28
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
, in persona del Segretario Generale Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurilio D'Angelo (foro di Roma)
- RICORRENTE contro
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Giliberto e dall'avv. Antonio Ramera
(entrambi del foro di ) _1
- RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni - altre ipotesi.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 26 gennaio 2023), , in persona del Segretario Generale Parte_1 Parte_2
, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro
[...]
, già associata all'organizzazione sindacale, in favore della quale CP_1 aveva ricoperto - dal 2012 al 2021 - la funzione rappresentativa di operatore politico quale componente del Direttivo, per domandare che fosse accertata e dichiarata la sua responsabilità per l'indebita sottrazione all'ente di risorse economiche, pari complessivamente a euro 257.208,62; per l'effetto, chiedeva la condanna della resistente al rimborso della stessa somma, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Altresì, instava affinché fosse confermato il sequestro conservativo disposto dal
Giudice del Lavoro di Brescia nell'ambito del proc. n. 1791/2022 con decreti 7 ottobre 2022 (inaudita altera parte) e ordinanza 28 dicembre 2022 (a seguito dell'instaurazione del contraddittorio), anche ai fini della conversione in pignoramento ex art. 686 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi in favore del difensore, che si dichiarava antistatario.
Più precisamente, la ricorrente deduceva in fatto che:
- era stata associata alla , per la quale dal 17 dicembre 2012 CP_1 _1
a tutto l'anno 2021 aveva ricoperto la funzione sindacale rappresentativa di operatore politico, quale componente dell'organo denominato Direttivo.
Invero, era stata nominata con lettera di designazione del 14 dicembre 2012 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), per poi assumere il ruolo, in quanto membro del
Consiglio Generale Regionale Lombardia, di operatrice politica (e dirigente sindacale distaccata) presso FAI CISL Lombardia dall'1 gennaio al 31 dicembre
2022, in virtù della iniziale deliberazione della Segreteria Regionale 22 dicembre
2021 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), della coeva dichiarazione ai fini della richiesta di aspettativa sindacale ex art. 31 L. 300/70 resa da quest'ultima associazione territoriale (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), nonché del collocamento disposto dall'azienda di appartenenza - “Giardineria s.r.l.” - il 23 dicembre 2021
(cfr. doc. 5 allegato al ricorso);
- durante il periodo di lavoro presso la struttura territoriale bresciana, si CP_1 occupava della contabilità. In particolare, gestiva in via esclusiva la password di accesso e dispositiva del conto corrente dell'ente, con l'esecuzione dei pagamenti correlati a tutta l'attività sindacale, tra cui ad esempio l'erogazione degli stipendi e dei fornitori o il versamento delle imposte;
2 - alla cessazione del mandato sindacale presso (avvenuto il 31 Parte_1 dicembre 2021), seguito senza soluzione di continuità dall'avvio di incarico sindacale presso FAI CISL Lombardia, il Segretario Generale , Parte_2 unitamente ai componenti della Segreteria, avviava una verifica delle singole movimentazioni bancarie registrate sul rapporto di conto corrente acceso presso la BC di (numero di rapporto 460529), poiché era stata trasmessa la _1 segnalazione datata 3 febbraio 2022 della dipendente Controparte_2
- operatrice tecnica di , anch'essa delegata alla gestione della Parte_1 contabilità e dall'inizio del 2021 affiancata a circa varie anomalie e CP_1 irregolarità nella gestione contabile (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Emergevano contegni spoliativi addebitabili a siccome nel tempo essa si CP_1 era appropriata della ingentissima somma di euro 257.208,62, come meglio precisato con riferimento alle singole annualità nella nota della Segreteria di FAI
3 febbraio 2022 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso); _1 _1
- questo documento, da leggersi in unione agli estratti di conto corrente della struttura dal 2015 al 2021 (cfr. docc. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) e con la relazione redatta e sottoscritta dal Collegio dei Revisori in data 21 aprile 2022 (cfr. doc. 16 allegato al ricorso), tratteggiava il susseguirsi di molteplici prelievi in contanti privi di qualsivoglia giustificazione causale (e artatamente poi inseriti in modo fittizio all'interno della cassa per la quadratura di bilancio), bonifici apparentemente correlati a stipendi, in realtà già percepiti o con causali inesistenti;
- a seguito della scoperta di queste illegittime appropriazioni di denaro era disposta sospensione con effetto immediato - in via cautelare e non disciplinare - di dall'attività lavorativa/sindacale, in data 18 febbraio 2022, con CP_1 provvedimento della Segreteria FAI CISL Lombardia, consegnato a mani proprie della resistente in pari data (cfr. doc. 23 allegato al ricorso). La donna restituiva i beni strumentali dell'associazione legittimamente da lei detenuti fino a quel momento per lo svolgimento delle sue mansioni (cfr. doc. 24 allegato al ricorso) ed era revocata l'aspettativa sindacale ex l. 300/70 con verbale di Segreteria FAI
CISL Lombardia, con conseguente reintegro della lavoratrice in azienda (cfr. doc.
25 allegato al ricorso);
3 Parte
- in data 14 febbraio 2022 promuoveva ricorso al Collegio dei Parte_1
Probiviri di per l'assunzione nei confronti di dei più Parte_3 CP_1 opportuni provvedimenti disciplinari (al predetto Collegio, infatti, è affidata la decisione “sulle istanze degli associati avverso presunta violazioni alla legge e alle norme statutarie …” ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, che ai successivi artt.
21 - 24 descrive altresì la struttura del procedimento) - cfr. doc. 26 allegato al ricorso;
- era incardinato il procedimento, che si articolava in complessa istruttoria, alla quale era chiamata a partecipare la resistente. Tuttavia, essa si limitava al deposito di due memorie dell'8 e del 25 marzo 2022 (cfr. docc. 27 e 28 allegati al ricorso), senza prendere posizione in modo preciso sulle contestazioni mosse nei suoi confronti;
- con decisione 19 luglio 2022 il Collegio decretava l'espulsione di da CP_1 _1
con effetto immediato (cfr. doc. 29 allegato al ricorso);
[...]
- la decisione, ritualmente notificata all'interessata, non era impugnata nel termine semestrale previsto dall'art. 24 c.c., anzi la convenuta nel frattempo recedeva autonomamente dal vincolo associativo;
- alcun riscontro aveva la lettera di diffida e messa in mora del 5 maggio 2022, ritirata dalla stessa il 17 maggio 2022, con cui chiedeva CP_1 Parte_1 espressamente la restituzione degli importi sottratti (cfr. doc. 30 allegato al ricorso);
- la ricorrente sporgeva denuncia - querela nei confronti della convenuta (cfr. doc.
32 allegato al ricorso), donde l'apertura a suo carico del p.p. n. 715/2022 R.G.N.R.
Procura , poi sfociato nell'esercizio dell'azione penale con emissione di _1 decreto di citazione diretta a giudizio, in data 30 gennaio 2025, per appropriazione indebita pluriaggravata;
- prima dell'instaurazione del giudizio di merito, in data 3 Parte_1 ottobre 2022 formulava richiesta di sequestro conservativo nei confronti di
Il ricorso determinava l'apertura del proc. n. 1791/2022 ed era accolto in CP_1 prima battuta con decreto 7 ottobre 2022, emesso ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., sicché era autorizzato il sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 257.208,62 del bene immobile di proprietà di (cfr. CP_1
4 doc. 40 allegato al ricorso). Ritualmente instaurato il contraddittorio, era confermata la decisione con ordinanza 28 dicembre 2022 (cfr. doc. 46 allegato al ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente affermava il proprio interesse a una pronuncia che accertasse in via definitiva l'illegittimità della condotta di con condanna CP_1 della medesima alla restituzione degli importi sottratti, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio , con il deposito di memoria CP_1 in cui, innanzitutto, evidenziava che contro l'ordinanza che disponeva il sequestro conservativo era stato vittoriosamente esperito dalla stessa reclamo al Collegio, dal momento che il vincolo cautelare reale era stato revocato in data 9 marzo
2023 per difetto del periculum in mora.
In secondo luogo, negava la ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente.
Da un lato, asseriva che la lavoratrice, nel periodo per cui è causa, non si era occupata della contabilità, poiché invece era addetta alle funzioni di operatrice politica;
nemmeno aveva gestito la cassa contanti dell'associazione ricorrente.
Dall'altro lato, contestava l'effettivo compimento delle articolate condotte a lei addebitate e la loro natura illecita.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze del procedimento, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Fallito il tentativo di conciliazione, era espletata l'istruttoria orale con audizione di numerosi testi.
In vista dell'udienza di discussione 19 giugno, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano tempestivamente note finali in cui insistevano per l'accoglimento delle proprie istanze e conclusioni già formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
3. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e che debba essere accolto, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
5 Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
4. Un primo rilievo: lo svolgimento del giudizio ha consentito di acclarare oltre ogni ragionevole dubbio la posizione rivestita da in seno a CP_1 [...]
e il ruolo in concreto da lei esercitato. Parte_1
Invero, la convenuta, già dipendente di “Giardineria s.r.l.” dal 26 novembre 2004
(cfr. doc. 1 fasc. resistente), dall'anno 2012 era collocata in c.d. distacco sindacale ex art. 31 l. 300/70 prima presso e poi, all'1 gennai0 2022, _1 _1 presso l'articolazione regionale di (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5 fasc. ricorrente). _1
Ciò posto, è stato dimostrato da un lato che la resistente fosse addetta alla tenuta della contabilità per conto dell'associazione dalla quale era assunta Parte_1
e, dall'altro lato, che fosse titolare di poteri dispositivi sui conti correnti
[...] della ricorrente, di cui effettivamente si avvaleva nella quotidianità della sua attività lavorativa.
Le fonti di prova di questi assunti si rinvengono per un verso nelle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa, cui si aggiungono le propalazioni rese dagli informatori nell'ambito del giudizio cautelare di primo grado R.G. n.
1791/22 - confluite nel fascicolo a seguito di produzione della ricorrente (cfr. doc.
45) e, comunque, riportate nell'ordinanza 28 dicembre 2022 di conferma del sequestro conservativo (cfr. doc. 46 fasc. ricorrente); pertanto, giacché ormai fanno parte del patrimonio conoscitivo del Giudice, sono liberamente valutabili nell'odierno procedimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Per altro verso, sovviene la documentazione ostesa dall'associazione, tra cui riveste importanza dirimente il c.d. documento di sintesi Inbank dispositivo n. 9 Parte al 31.12.2019> relativo al conto corrente n. 0000040036 intestato a CISL -
Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale di , aperto presso _1 la cittadina filiale di via Galilei del Credito Cooperativo di (all. 6 fasc. _1 ricorrente), da cui risulta con limpidezza che il rapporto bancario era abbinato in esclusiva - ai fini della configurazione dell'Utenza INBank - al numero di utenza
6 mobile 00393425619451 in uso alla resistente e all'account istituzionale di posta elettronica a lei intestato t>. CP_1 Email_1
Infatti, non solo quest'atto denota in modo incontrovertibile che fosse CP_1 abilitata a operare sul conto corrente online dell'associazione, ma anche certifica che era l'unica persona formalmente autorizzata a farlo.
L'ampia attività istruttoria espletata ha scandagliato a fondo i compiti delegati nel corso degli anni alla lavoratrice, che - ben lungi da quanto addotto dai suoi patroni - travalicavano le mansioni classiche di operatrice politica. Infatti, secondo la tesi difensiva solo in un primo, limitato periodo (dal 2012 al 2014) la donna avrebbe atteso, tra l'altro, a marginali incombenze contabili, che si sarebbero sostanziate nell'annotazione delle entrate e delle uscite, cui avrebbe fatto seguito - una volta redatto da terzi il bilancio - l'illustrazione nell'ambito del
Direttivo cui era stata poi associata;
invece, dal 2014 in avanti essa avrebbe svolto pressoché in via esclusiva un'intensa attività di proselitismo sindacale presso lavoratori e aziende, numerose ore di assistenza allo sportello della sede bresciana e una rilevante attività di contrattazione, anche in trasferta.
Questa prospettazione, volta a circoscrivere sul piano temporale e sotto il profilo sostanziale l'incarico amministrativo a lei devoluto, ha trovato sonora smentita nelle concordi ricostruzioni di colleghi e funzionari in forze a Parte_1 auditi dal Giudice.
Nel dettaglio, meritano di essere rammentati gli asserti di , Parte_4 CP_3
, e .
[...] Controparte_2 CP_4
Il primo, escusso il 26 novembre 2024, affermava: La resistente è stata una mia Part collega, poiché dal gennaio 2021 lavoro alle dipendenze della di , in _1 qualità di operatore politico full time. A partire dal 2021 ho lavorato per un anno con la resistente, e confermo che la stessa era operatore politico con incarichi specifici sul bilancio e sulla contabilità.
Io svolgevo la mia attività presso l'ufficio di e presso alcuni recapiti in _1 provincia nello specifico in tale anno, AT e . Pt_5
7 Gran parte del tempo a , a lavoravo il lunedì pomeriggio dalle _1 Pt_5
17 alle 19 e AT il venerdì pomeriggio.
Per quanto riguarda l'attività che ho svolto con la signora CP_1 confermo che la cassa contanti di era movimentata Parte_1
e gestita in via esclusiva dalla sig.ra CP_1
Io ho sempre visto lei gestire denaro contante e ciò che derivava dall'attività, non ho visto altre persone in ufficio a manovrare i contanti.
Questo posso dire per quanto riguarda i recapiti ove ho lavorato.
La cassa era custodita all'interno della di in un _1 _1 armadio.
Ricordo che era una cassettina in metallo chiusa a chiave, non accessibile a tutti se non con la chiave.
L'armadio non era chiuso a chiave.
All'epoca io non conoscevo benissimo le dinamiche di funzionamento dell'ufficio poiché ero arrivato da poco.
Non sapevo se la sig.ra fosse responsabile della prima nota, CP_1 comunque avevo potuto constatare con certezza che lei fosse la responsabile addetta al bilancio che presentava anche ai direttivi, che rendicontava entrate ed uscite e che la documentazione sia digitale che cartacea transitava da lei.
Le operazioni di accesso ai conti on line passavano dai suoi dispositivi e dal suo telefono.
Non so come venisse generato il codice OTP per i bonifici, vedevo che degli stessi bonifici se ne occupava la e che la stessa CP_1 utilizzava il telefono come dispositivo di accesso.
Per quanto riguarda la pura registrazione delle spese vi provvedevano solo la e l'operatrice tecnica, CP_1 CP_2
8 la quale registrava ma non eseguiva operazioni e Controparte_2 si limitava a registrare.
Il codice OTP non l'ho mai visto transitare su altri dispositivi che non fossero della e da altre persone che non fossero la la CP_1 CP_1 quale, dunque, era l'unica che provvedeva ai bonifici.
Non ho mai visto condividere codici od effettuare altre operazioni da parte di altri colleghi.
Confermo che la firma della a era stata depositata presso la CP_1
Parte BC ove era intrattenuto il conto della
Ho scoperto ciò quando abbiamo ricostruito i fatti per redigere la memoria documentale che è stata presentata per il presente giudizio.
Nego che i nomi utente e le password dei singoli account e-mail in uso agli operatori della ricorrente fossero annotati su un foglio presente in sede e a disposizione di tutti.
Le singole password sono a conoscenza del solo singolo operatore.
Le uniche password che conoscono tutti sono quelle della p.e.c. e di uso comune e della email, non quelle delle singole utenze.
Viene esibito il doc. 10 di parte convenuta ed il teste dichiara: “Sono annotazioni mie contenute nella mia agenda di password che annoto per ricordarle. Nello specifico vedo una password di Aruba che è quella della pec e quella della gestione dei ticket restaurant.
Il motivo per cui sono state condivise è perché la signora me le aveva CP_1 richieste in quanto era lei l'addetta a gestire i ticket restaurant e doveva caricarli sulle nostre card.
Come ho detto prima, vi sono password a uso esclusivo della singola persona, ad esempio, quelle delle utenze personali, ve ne sono altre condivise nella normale attività di ufficio poiché sono utenze condivise alle quali accedono tutti. Sono due tipologie di password distinte.
9 Sono condivise la pec come ho detto, la mail della categoria, il ticket restaurant.
Invece sono riservate non solo formalmente ma anche in concreto le singole mail personali, l'accesso ad un portale della che da _1 regolamento deve essere personale, l'accesso ai singoli p.c.
Nel doc. 10 oltre alla password di Aruba di cui ho parlato si vede anche
l'acronimo della mail della scuola sindacale permanente SSP2021 che ho frequentato nell'anno 2020- 2021 e che non ha attinenza con il lavoro.
Era l'account che era stato creato e che è stato utilizzato solo per attività della scuola.
L'indirizzo completo era o forse .com”>. Email_2
adduceva di nulla sapere quanto al quesito posto al capitolo 13 Parte_4 della memoria della resistente (La sig.ra nel 2015 manifestava CP_1
Parte l'esigenza di collocare i figli presso un campo-scuola e si _1 _1 impegnava a provvedere al pagamento delle relative spese>).
sosteneva: Ho collaborato con la dal 2017 al 2020 Controparte_3 _1 per consulenze fiscali e previdenziali con recapiti sul territorio, precisamente
AR NZ, , in forza di regolare Per_1 Pt_6 Per_2 contratto di collaborazione.
Mi recavo settimanalmente in ufficio per portare pratiche che raccoglievo durante la settimana e per uno scambio su problematiche che rilevavo sul territorio.
Incontravo la sig.ra e anche la signora CP_1 Testimone_1 CP_2 persone che erano lì presenti.
Nel periodo in cui ho collaborato, la sig.ra per quello che ne CP_1 so io, gestiva l'amministrazione e gestiva anche recapiti sindacali, tanto è vero che la stessa mi aveva chiesto di fare dei conteggi sulle situazioni lavorative ed io l'ho aiutata anche in questo, non so però quanti recapiti gestisse.
10 Su indicazione dell'allora segretario generale la mia notula Testimone_1 mensile di compenso che era stato pattuito lo consegnavo alla la quale mi faceva il bonifico sul mio conto corrente e mi CP_1 rimborsava la spese chilometriche a fronte di presentazione della relativa scheda.
A lei consegnavo anche le tessere pagate direttamente dai lavoratori e la stessa mi dava regolare ricevuta che io consegnavo ai lavoratori.
Per quanto riguarda le tessere, io consegnavo il cartoncino alla sig.ra CP_2 che aggiornava l'elenco degli iscritti, i soldi li davo alla sig.ra CP_1
Io ho visto che la i occupava solo di registrare l'elenco degli iscritti. CP_2
Quando mi recavo settimanalmente lì vedevo che chi maneggiava il denaro era solo la non ho visto altre persone che svolgevano CP_1 questa attività.
Per quello che ho visto io, la cassa contanti di era _1 _1 movimentata e gestita in via esclusiva dalla sig.ra CP_1
Io, come ho detto, mi recavo in sede una volta settimana, e mi trattenevo lì, arrivavo alle 8,30 e andavo via andando a pranzo alle 12,30.
Non so se la sig.ra fosse addetta alla compilazione della prima nota. CP_1
Non so se i codici OTP dei bonifici venissero utilizzati da altre persone oltre che dalla resistente.
Non ho mai visto alcun foglio con nomi utente e password dei singoli account e-mail in uso agli operatori della ricorrente.
Io quando andavo lì non utilizzavo alcun pc né personale né della ricorrente.
Non ho mai avuto alcuna necessità di accedere ad account personale che richiedessero la conoscenza di una password>.
Chiosava di non sapere nulla quanto al capitolo 13) sopra riportato.
11 affermava: Ho lavorato alle dipendenze della Controparte_2
da marzo 2018 sino al mese di aprile 2022 a volte part time a volte full _1 time, lavoravo in una stanza diversa da quella ove lavorava la signora CP_1
Confermo che la cassa contanti di era movimentata Parte_1
e gestita dalla sig.ra CP_1
Non sono in grado di ricordare se altre persone avessero accesso alla cassa.
I pagamenti a mezzo bonifico bancario venivano effettuati previa generazione di un codice OTP.
Tale codice arrivava sul cellulare della signora CP_1
Posso dire che una volta, nel novembre 2021, siccome eravamo a casa perché c'era stato un dipendente risultato positivo al Covid, avevo fatto io i bonifici degli stipendi in collegamento telefonico con CP_1 che mi dava gli OTP che io ho utilizzato per confermare la partenza dei bonifici degli stipendi.
Quella è stata l'unica volta in cui ho condiviso un codice OTP con la
CP_1
Questo è successo a novembre 2021 e poi a dicembre la signora
è andata via. CP_1
La fase di inserimento dei dati per i bonifici li faceva solo
[...]
solo in questo caso che ho descritto ho operato io. CP_1
Io ho inserito i dati per pagare gli stipendi, nome e cognome, importo e iban questi dati me li aveva dato la perché CP_1 era lei che aveva le buste paga.
Questa operazione l'ho fatta a casa con il p.c. io sono entrata nel portale della Banca sempre al telefono con che mi CP_1 diceva il codice. Questa operazione l'ho fatta io perché voleva CP_1 che imparassi perché poi lei se ne sarebbe andata.
12 Prima di quel giorno non avevo mai fatto operazioni di questo tipo.
Non so perché la avesse voluto insegnarmi a fare i bonifici proprio CP_1 quando eravamo in isolamento per il covid>.
Viene esibito il doc. 9 di parte resistente e la teste dichiara: “Si tratta di messaggi scambiati perché gli otp arrivavano ancora sul telefoni di
[...] anche dopo che era andata via ed io non riuscivo a fare dei CP_1 pagamenti”>.
Alla teste era letta ed esibita la dichiarazione scritta datata 3 febbraio 2022 e da lei firmata, da cui era scaturita l'indagine interna a , rilasciata Parte_1 nell'ambito del giudizio ex art. 700 c.p.c. sub doc. 7 fasc. ricorr., che essa riconosceva e confermava.
In essa si legge: Con la presente dichiaro che dall'1 marzo 2018 sono operatrice tecnica a tempo indeterminato, inizialmente con mansioni amministrative e contabili relativamente all'inserimento della prima nota, dove il lavoro consisteva nell'inserire pagamenti delle tessere d'iscrizione, fatture e stipendi con relativi bonifici di pagamento, in un foglio di lavoro Excel.
Nei primi mesi del 2021, su indicazione del Segretario Generale sono stata affiancata alla Sig. ra nella tenuta della contabilità CP_1 con la gestione del bilancio tramite il programma WEBGATE 400E.
Dopo aver acquisito un minimo di esperienza nell'utilizzo del programma di contabilità, ho notato delle registrazioni relative a bonifici e a uscite di cassa non corredate da pezze giustificative. A fronte delle mie richieste di chiarimento la risposta della signora era sempre la stessa “ne rispondo io”, mi ha sempre CP_1 detto che se ci fossero state incongruenze avrebbe sistemato le scritture in un secondo momento. In virtù della fiducia riposta nella persona che da molti anni gestiva la contabilità non ho mai ritenuto opportuno esprimere le mie perplessità al Segretario Generale in carica in quel momento.
13 Oggi, su richiesta di chiarimenti da parte dell'attuale Segretario
Generale relativamente a pendenze della Parte_2
Parte signora nei confronti della categoria CP_1 _1
, che andavano chiuse in quanto al 31/12/2021 il rapporto di _1 lavoro è cessato, mi sono sentita in dovere di rendere note quelle operazioni che a mio avviso erano dubbie.
Non da ultimo, il mancato versamento di 770 euro in contanti nella cassa delle quote tessere dei pescatori, registrati in contabilità il 30 dicembre 2021, che ha portato la signora a modificare CP_1 la scrittura della cassa, inserendo in data 1/01/2021 l'importo di
4.089,00 euro, facendo risultare per tutto l'anno 2021 la cassa in negativo e chiudendo al 31/12/2021 a zero, dichiarandomi che fino a tale data la responsabilità dei contanti era di sua competenza>.
Vale rimarcare che era già audita quale informatore nell'ambito del p. CP_2
R.G. n. 1791/2022, il 16 novembre 2022, allorché riferiva: attualmente non ho rapporti con la di . Ho avuto un rapporto di lavoro a tempo _1 _1 indeterminato dall'1 marzo 2018 al 30 aprile 2022. Avevo già avuto Part collaborazioni con la el 2016 e nel 2017, ma per brevi periodi. La signora era sindacalista e si occupava della contabilità e delle CP_1 vertenze sindacali. Io mi occupavo di registrare i pagamenti delle disoccupazioni agricole, poi preparavo dei file excel per aiutare
con i pagamenti delle tessere, le uscite per gli stipendi, i
CP_1 pagamenti delle fatture dei piccoli fornitori, che poi la
CP_1 inseriva in contabilità. Gestiva lei il programma web Sirio. Era un programma di contabilità. Era solo la a poter disporre i
CP_1 pagamenti dal conto corrente online della Non ricordo dove _1 fosse aperto il conto corrente, mi sembra presso la BC. Non ricordo se ci fosse solo questo conto. Era solo la che disponeva i
CP_1 bonifici. Era il Segretario Generale che poteva prelevare i contanti depositati sul conto. Non so se la signora potesse prelevare
CP_1 contanti. Prima di andarsene, tra Natale e Capodanno, la signora mi
CP_1
14 aveva dato una cassettina. Era ancora nel cellophane. Mi aveva detto che dovevo usarla per mettere i contanti. So che la signora aveva dei CP_1 contanti perché quando venivano i tesserati a pagare le tessere davamo i soldi alla signora Era la signora che si CP_1 CP_1 occupava di annotare nella contabilità eventuali uscite in contanti.
A.d.r. io nei file excel inserivo le ricevute, le fatture dei fornitori e i pagamenti dei bonifici e degli stipendi. A.d.r. non li inserivo in tempo reale, non c'era una scadenza. Li inserivo dopo circa 1-2 mesi. Inserivo i dati sulla base delle fatture dei fornitori, delle ricevute dei pagamenti delle tessere e delle stampate dei bonifici che mi faceva la Le fatture e le ricevute le trovavo in una
CP_1 cartellina che la aveva sulla scrivania. In questo file excel io registravo
CP_1 anche le uscite dei contanti che mi diceva la signora A.d.r. io,
CP_1 rispetto alla contabilità, mi occupavo solo di predisporre la tabella excel di cui ho detto. Tutto il resto lo faceva la signora Io
CP_1 facevo un file excel sul computer e potevamo aprirlo sia io che la signora Che io ricordi, nessun altro aveva accesso al file. Il
CP_1 mio computer aveva una password di accesso. Anche il computer della signora aveva una password di accesso. (…)
CP_1
A.d.r. Per disporre i bonifici arrivava il codice direttamente sul telefono cellulare della signora L'unica volta che io ho CP_1 disposto i bonifici, l'ho fatto un anno fa in collegamento telefonico con la signora Abbiamo pagato gli stipendi. Eravamo in CP_1 smart-working perché c'era un collega positivo. Era novembre 2021.
Più o meno nella seconda metà del mese. A.d.r. non avevo mai visto dove tenesse i contanti la signora CP_1
Infine, all'udienza 10 febbraio 2025 la teste ricordava: Sono nel CP_4 direttivo della da una decina d'anni ma ho sempre lavorato in azienda. _1
Confermo che la signora ha lavorato per la seguiva CP_1 _1 la parte amministrativa. Non ricordo quando ha iniziato.
Se in azienda sorgevano problemi, ad esempio in caso di contestazioni disciplinari, io quale portavoce facevo riferimento a lei.
15 Non so se la facesse l'operatrice politica anche presso altre aziende. CP_1
So che seguiva la parte amministrativa poiché quando andavo al direttivo era la signora che preparava la documentazione CP_1 relativa al bilancio e spiegava lei le varie spese.
Venivano approvati due bilanci all'anno, a metà anno, a giugno ed a fine anno.
Non so per quale motivo specifico si approvassero due bilanci l'anno.
Non sono certa si trattasse effettivamente di due bilanci.
Erano due riunioni durante le quali si doveva discutere di questioni contabili.
A dicembre la signora spiegava le spese fatte, presentava uno schema CP_1 con indicazione delle spese, ad esempio, carburante, stipendi, cancelleria.
A giugno non ricordo se si trattava di spese preventivate o già affrontate.
Non so se la cassa contanti di fosse movimentata e Parte_1 gestita in via esclusiva dalla sig.ra CP_1
Non so se ci fossero altre persone che gestissero la cassa contanti oltre alla signora CP_1
Non so se la sig.ra era addetta alla compilazione della prima CP_1 nota.
Non so se i pagamenti a mezzo bonifico bancario venissero effettuati previa generazione di un codice OTP.
Non so se i nomi utente e le password dei singoli account e-mail in uso agli operatori della ricorrente fossero annotati su un foglio presente in sede e a disposizione di tutti gli operatori medesimi.
Nulla posso sapere poiché non lavoravo lì.
Non so se la a sig.ra nel 2015 avesse manifestato l'esigenza di collocare i CP_1 figli presso un campo-scuola e se si fosse impegnata a _1 _1 provvedere al pagamento delle relative spese>.
Lo stesso giorno 16 novembre 2022 erano sentiti altri informatori.
16 asseriva: In questo momento sono un componente di Testimone_2 segreteria con responsabilità amministrativa presso la di , e ciò _1 _1 dal 13 novembre 2021. Prima ero componente del collegio sindacale, fino al
2018, e poi Presidente. La signora era impiegata
CP_1 amministrativa della Redigeva il bilancio e lo presentava al _1 collegio sindacale in fase di chiusura. Lo illustrava anche al direttivo quando doveva venire approvato dal direttivo. Era la signora
CP_1 che inseriva le uscite e le entrate nel programma di contabilità. So che la signora aveva una cassa contanti. Non so dove la
CP_1 tenesse. I soldi provenivano dai tesseramenti. Poi, ho scoperto durante i controlli fatti a inizio anno per questa pratica che la signora faceva
CP_1 prelevare al segretario generale dei contanti per spese varie. Questo me l'hanno detto in ufficio, non ricordo chi me l'avesse detto. In data 31 dicembre 2021 la cassa contanti risultava vuota, sia di fatto che contabilmente. In realtà era stata fatta una scrittura contabile in data 2 gennaio 2021 che aveva azzerato il saldo della cassa. Era stata la signora a
CP_1 fare questa scrittura contabile. Posso dirlo perché era lei che faceva le scritture. Era sempre la signora che disponeva i bonifici
CP_1 dal conto corrente della Aveva il collegamento sul cellulare. _1
Questo mi è stato confermato in banca quando nel corso del 2022 sono andato per depositare la mia firma. Cioè, in banca mi avevano detto che prima era la signora che disponeva i bonifici e i CP_1 pagamenti delle riba dei fornitori. La banca è la BC . La CP_5 ha anche un conto cieco presso BPer dove le aziende _1 bonificano le quote sindacali dei dipendenti. Poi queste quote vengono distribuite tra il conto della di e, forse, la _1 _1
Fai Lombardia e la Non ricordo con esattezza. Parte_3
Comunque è un conto non movimentato. L'unico conto di esercizio è quello della . A.d.r. davanti al collegio la signora CP_6 CP_1 relazionava sul bilancio, nel senso che il bilancio veniva scorso voce per voce.
Poi noi magari chiedevamo gli F24 e l'estratto del conto corrente o anche altra documentazione, come ad esempio la fattura del noleggio dell'auto. Quindi
17 verificavamo la correttezza dei saldi, il pagamento dell'F24, che la fattura fosse stata registrata nel conto giusto. I controlli erano fatti a campione, in 2-3 ore non si riesce a visionare tutto il bilancio. Se c'era una voce, una spesa o una variazione particolare era già pronta la documentazione per giustificarla e per visionarla. Al direttivo, la signora illustrava il bilancio voce per voce e CP_1 poi veniva chiesta la votazione per l'approvazione, dopo eventuali domande.
A.d.r. tutti i rimborsi delle spese erano fatti a piè di lista. Ad ogni rimborso corrispondeva la pezza giustificativa. Non erano forfettizzati. A.d.r. in sede di verifica non ho trovato nessuna pezza giustificativa dei rimborsi spese in favore della signora CP_1
Spesso è stato difficile ritrovare nella contabilità le uscite per i bonifici in favore della I rimborsi spese degli altri CP_1 dipendenti erano tutti irrisori e supportati dalle pezze giustificative
(ad esempio i biglietti del treno, ecc..)>.
affermava: “Sono stato segretario generale della di Testimone_1 _1
fino al 2020. Il 18 dicembre 2020 è subentrata nella _1 Parte_2 carica e io sono diventato segretario regionale. inizialmente si
CP_1 occupava della gestione dell'ufficio. Prima dell'arrivo della il bilancio
CP_1 era seguito dalla Quando è arrivata la la l'ha Parte_2 CP_1 Parte_2 affiancata. La ha iniziato a occuparsi del bilancio dopo un anno di
CP_1 affiancamento da quando era stata distaccata. La signora si
CP_1 occupava di inserire i dati nel programma informatico della contabilità. Era l'unica abilitata perché le avevo fatto fare dei corsi di formazione in quanto era cambiato il gestionale. L'unica abilitata ai corsi era la Era che disponeva i bonifici dal
CP_1 CP_1 conto corrente della BC. Era solo lei. Presso la BC era depositata la sua firma, oltre alla sua mail dove riceveva gli alert dalla banca e i riscontri sui bonifici. Inizialmente la signora aveva il token
CP_1 per disporre i bonifici, che era di suo esclusivo utilizzo.
Successivamente, il token è stato accantonato dalla banca e tutto è passato sul suo telefono. Noi avevamo una cassa contanti rossa che doveva essere depositata in cassaforte alla e le chiavi sia della _1
18 cassetta che della cassaforte erano in gestione alla signora CP_1
Quando la signora ha lasciato per Milano le CP_1 _1 abbiamo chiesto la restituzione delle chiavi. Quelle della casetta rossa non c'erano più e io l'ho forzata trovandola vuota. Poi la signora ha consegnato alla signora una cassetta CP_1 CP_2 ancora nel cellophane. Le abbiamo chiesto le chiavi della cassaforte della e ci aveva risposto che gliele aveva mangiate il cane. _1
Abbiamo dovuto far intervenire il fabbro e nella cassaforte non c'era niente a parte lo statuto. Era compito della signora
CP_1 raccogliere i contanti che derivavano dal rilascio delle tessere e poi doveva emettere una ricevuta. Nel bilancio ci sono le ricevute. La non aveva il bancomat del conto della BC. Non poteva fare
CP_1 prelievi allo sportello. I contanti che aveva a disposizione la
CP_1 erano quelli delle tessere e dei contributi lasciati dai lavoratori per le vertenze sindacali o anche per le prestazioni a pagamento. A.d.r. fino a qualche mese prima che la signora se ne andasse, posso dire che le
CP_1 chiavi della cassaforte c'erano perché avevamo bisogno dello statuto e la signora era salita a prenderlo dalla cassaforte. La signora
CP_1 CP_1 aveva il compito di portare la cassetta dei contanti alla sera in cassaforte e poi di riprenderla la mattina. Era l'unica ad avere le chiavi. Non esisteva un doppione delle chiavi. A.d.r. la signora
CP_1 dedicava il 70% del tempo lavorativo all'attività in ufficio. Nel restante 30% del tempo faceva attività come operatrice politica insieme a me nella zona della
Franciacorta e della Valcamonica. Poi faceva 4 ore a settimana, due a e Pt_5 due a AT, raccogliendo le pratiche che poi sbrigava in ufficio. Fino al 2019 gestiva queste due “permanenze” insieme a me e, dopo, insieme alla signora
Parte_7
Infine, assumeva: Ho conosciuto quando sono Parte_7 CP_1 stata assunta in Io ho lavorato per la da ottobre 2019 al 31 _1 _1 dicembre 2020. Dopo, sono stata assunta dal patronato a tempo pieno. Prima, Part ero assunta part-time sia dalla che dal patronato. Io mi occupavo di raccolta disoccupazioni agricole, preparavo i documenti per i fondi sanitari da
19 parte dei lavoratori, svolgevo il lavoro del patronato (pensioni, disoccupazione, bonus, assegni familiari, maternità, ecc…). Lavoravo sia a , che a _1
e a AT. Al mattino lavoravo al patronato e al pomeriggio per la Pt_5 _1
Mi capitava di incontrare la ricorrente a , nel pomeriggio, e
[...] _1 coprivamo insieme il lunedì e il venerdì i recapiti di AT e . Tutti i Pt_5 lunedì e venerdì pomeriggio la signora veniva con me a AT e a CP_1
. A.d.r. non mi risulta che si occupasse della contabilità Pt_5 CP_1 della So che faceva altro, e cioè era operatore politico, seguiva le _1 aziende e i lavoratori agricoli avventizi. A.d.r. non so se dovesse occuparsi di annotare entrate e uscite nella prima nota. Mi parla in cinese, non so cosa vuol dire. Non so se la ricorrente disponesse i bonifici dal conto corrente della _1
A.d.r. quando io incassavo contanti per il tesseramento, li davo a
[...] [...]
Se incassavo per il 730, li davo al Caf. Non so se la ricorrente Tes_1 beneficiasse di rimborsi spese da parte della La macchina era della _1 _1
non so che altre spese avesse. A.d.r. la password di accesso al pc della
[...] signora era attaccata sul pc, come su tutti i pc, perché ci CP_1 scambiavamo le postazioni. Ad esempio, io condividevo la postazione con la collega del mattino. Ho sentito dire che i colleghi conoscessero la password della mail della signora A.d.r. preciso che a CP_1
AT accedevo al pc con la mia password del patronato. Non era Parte un pc fisso della ma del patronato. A avevamo un Pt_5
Parte portatile della e lo usavamo sia io che , accedendo con la CP_1 stessa password. A , sul pc della sig. era attaccata la _1 CP_1 password di accesso al pc. Era così su tutti i pc. A.d.r. una volta avuto l'accesso al pc, non si entrava in tutte le applicazioni, in alcune sì, in altre no perché veniva chiesta un'altra password. C'erano alcuni programmi per cui ciascuno aveva la propria password, però mi pare di ricordare che gli impiegati fissi erano a conoscenza comunque ognuno della password dell'altro e non dovevano chiederla per accedere. Mi riferisco ai programmi dei vari fondi o alle consultazioni che dovevano fare presso vari Enti. A.d.r. preciso che io consegnavo i contanti nella sede di . Si mettevano nel _1
20 cassetto della scrivania di che poi li consegnava al suo turno. CP_1
Immagino così; tutti mettevano i soldi lì nel cassetto. A.d.r. poteva capitare che i contanti li consegnassi a o anche che li Tes_1 mettessi nel cassetto della scrivania di . Dipendeva dalla CP_1 situazione. Capitava anche che dessi i contanti alla signora CP_1 che, o li metteva nel cassetto, o li teneva, ma non so dove li portasse o
a chi li desse. Tutti facevano così, se era impegnata (ad CP_1 esempio era al telefono), diceva: “mettili nel cassetto, mettili nella scrivania”. A.d.r. che io sappia, il cassetto non era chiuso a chiave. In sede ricevevano i contanti anche la signora il signor Parte_2
e il signor . Può darsi, ma non ricordo CP_7 Parte_4 con esattezza che, se non c'era , anche io abbia consegnato i CP_1 contanti ai soggetti che ho da ultimo citato. A e a AT Pt_5 inizialmente sono andata con anche dopo ha continuato a venire Tes_1 anche lui per qualche mese, soprattutto a AT>.
Alla luce di questi contributi orali, stima la Giudice che possa ritenersi assodato in modo irrefutabile che al di là della qualifica formale di CP_1 politico>, svolgesse per in modo precipuo funzioni Parte_1 amministrative e, segnatamente, si occupasse di incarichi specifici non solo inerenti alla formazione del bilancio, ma anche di tenuta della contabilità.
Con particolare riguardo a quest'ultimo aspetto, merita di essere sottolineato che si è raggiunta una positiva evidenza circa la dedizione della lavoratrice, in modo continuo e sistematico, a compiti di registrazione delle entrate e delle uscite, di incasso di pagamenti in contanti e di gestione della cassa, nonché di elaborazione ed esecuzione in proprio di ordini di pagamento all'unico istituto bancario delegato.
Sul punto, collimano i narrati di tutti i testi auditi, giacché , Pt_4 CP_3 CP_2
e evidenziavano che la donna svolgeva mansioni CP_4 Tes_2 Tes_1 amministrative e la sola voce dissonante, , si limitava a rispondere di Parte_7 non essere a conoscenza delle puntuali incombenze demandate alla resistente
(seppur incalzata con domande precise, non offriva risposte esaurienti e la sua
21 deposizione si articolava in una serie di frasi evasive costellate di non so> e di non mi risulta>).
Appaiono estremamente significativi i racconti di , Pt_4 CP_3 CP_2 Tes_2
e da un lato per la loro chiarezza e linearità, per il nitore e la fermezza Tes_1 con cui si esprimevano, nonché la dovizia di preziosi dettagli con cui cesellavano la figura di CP_1
Non può essere sottaciuto che costoro a vario titolo collaboravano per notevoli lassi temporali con l'associazione sindacale e, pertanto, avevano una conoscenza diretta e approfondita dell'attività devoluta alla resistente. Per questo è meno concludente la deposizione di , che a chiare lettere diceva nulla CP_4 posso sapere poiché non lavoravo lì>.
Dall'altro lato, si apprezza la coerenza intrinseca dei loro assunti, che non solo descrivevano con meticolosità l'organizzazione del lavoro della donna, contraddistinta da approccio razionale, ma anche non sono infirmati da antinomie, aporie o lacune, donde elevata credibilità.
Dall'altro lato ancora, si valorizza l'armonia complessiva dei loro resoconti e l'assenza di motivi per sospettare un mendacio calunnioso, di talché si deve concludere per la genuinità delle loro propalazioni.
In replica alle critiche dei difensori della resistente, si osserva che le deposizioni dei testi appaiono scevre da obiettivi tendenziosi, ovvero da scopi autoassolutori, giacché mai è stata adombrata una responsabilità di terzi, colleghi e collaboratori di , donde un'opportunità per costoro, allorché sentiti in giudizio, a _1 precostituirsi alibi o a individuare un colpevole purchessia, con false accuse, onde essere scagionati a priori.
Orbene, , e asserivano che era in Pt_4 CP_3 CP_2 Tes_2 Tes_1 CP_1 esclusiva a registrare le spese e le entrate nel programma informatico di contabilità e, più in particolare, e rimarcavano che era l'unica CP_2 Tes_1 abilitata e in grado di utilizzarlo;
solo dai primi mesi del 2021 le era affiancata in vista del subentro, tanto che la resistente diventava all'uopo la sua CP_2 formatrice. In tutto il periodo precedente, oteva solo inserire in un file di CP_2
22 excel che fungeva da tabella riepilogo ricevute, fatture dei fornitori, pagamenti dei bonifici e degli stipendi.
Addirittura, è stato contraddetto dalla teste il significato attribuito dalla CP_2 resistente allo scambio di messaggi tra loro (cfr. doc. 9 fasc. resistente), dal quale si evince anzi che necessitasse dell'intervento della lavoratrice per CP_2 disporre bonifici finché rimaneva in servizio a , anche nei giorni _1 immediatamente precedenti al suo trasferimento a Milano.
A differenza di quanto sostenuto dai patroni della lavoratrice, non è emersa una prassi di condivisione delle password di accesso al computer e delle postazioni nell'ufficio bresciano di , anzi i testi , e l'hanno _1 Pt_4 CP_3 CP_2 recisamente esclusa;
d'altronde, se è pur vero che affermava il contrario, il Pt_7 suo ricordo è meno affidabile degli altri sia poiché la sua versione è, rispetto a quelle degli altri, più confusa, vaga e frammentaria, sia poiché quand'anche ciò rispondesse a verità, da un lato non equivale a provare l'indiscriminata accessibilità al software gestionale (fatto non evocato dall'informatrice) e, dall'altro lato, non suffraga l'assunto che altri fosse in grado di adoperare l'applicativo contabile, sì da poter interferire con l'impiego di e di CP_1 sovrapporsi ad libitum (circostanza che non ha trovato riscontro).
Ancora, , e hanno ribadito che la cassa Pt_4 CP_3 CP_2 Tes_2 Tes_1 contanti era movimentata, gestita e custodita dalla sola resistente, che ne aveva la chiave.
Per , e essa era l'unica a poter disporre bonifici Pt_4 CP_2 Tes_2 Tes_1 dal conto corrente di esercizio dell'associazione, aperto presso BC di , _1 dapprima con l'utilizzo del codice token e poi con codice temporaneo monouso inviato sul telefono cellulare a lei in uso.
Non va pretermesso che questa puntuale indicazione si sposa con il dato documentale di cui s'è dato conto (cfr. all. 6 fasc. ricorrente), che dimostra per tabulas la pertinenza e l'esclusività dei poteri dispositivi bancari in capo a CP_1 dal momento che nessuno al di fuori di lei era autorizzato a esercitarli.
Ma vi è di più.
23 Come si evince dagli estratti conto prodotti dalla ricorrente (cfr. docc. 9 - 15 e 17 -
18), il beneficiario del flusso di denaro originato dai bonifici era proprio la resistente, con giustificazioni apparenti e fantasiose (spesso erano duplicati gli stipendi già a lei regolarmente corrisposti, cfr. buste paga doc. 19 - 20 fasc. ricorrente), oppure le erogazioni erano a causale atipica e ingiustificata (come soggiorni alberghieri a Camaiore e a Venezia presso “Gruppo Una s.p.a.” e
“GHMS s.p.a.” nel 2021 o la retta della scuola materna “ nell'ottobre Per_3
2015).
Soccorre perciò anche la prova logica in ordine alla responsabilità di CP_1
fondata sull'argomento che mentre essa era portatrice di un interesse
[...] personale di natura patrimoniale immediato e diretto al compimento degli atti dispositivi in suo favore, non si è nemmeno ipotizzato chi altri avrebbe avuto un plausibile motivo per tenere lo stesso contegno.
Poco importa appurare chi abbia usufruito dei pernottamenti in località turistiche o della frequenza gratuita dell'asilo infantile;
ciò che conta è che detti esborsi sono stati addebitati a e che la lavoratrice, che aveva la responsabilità _1 della gestione contabile, li abbia disposti.
Ancora, come riferito dai testi , e , CP_4 Testimone_2 Testimone_1 era la stessa a occuparsi della redazione del bilancio ed era tenuta a CP_1 illustrarlo in due sessioni annuali.
Perciò, la lavoratrice era pure nelle condizioni materiali di occultare e giustificare in modo fittizio gli abusi perpetrati.
In conclusione, è inconfutabile che la resistente fosse quanto meno a partire dal
2015 il dominus della contabilità dell'ente, sia sul piano formale, sia su quello sostanziale e che siano a lei imputabili sia gli atti di bonifico dal conto corrente presso BBC Brescia intestato a da lei movimentato, n. Parte_1
0000040036, sia gli ammanchi dalla cassa contante, alimentata con il denaro derivante dal tesseramento degli iscritti e dal pagamento dei servizi loro offerti gestiti da medesima. CP_1
24 Infine, si osserva che non è stata riscontrata in alcun modo l'allegazione di parte resistente di una prassi di forfettizzazione dei rimborsi spesa in capo ai dipendenti in caso di spostamenti extraterritoriali, che avrebbe consentito il ristoro con la sigla “S. V.” con cui erano motivati taluni bonifici, sia in quanto non prevista dalla regolamentazione interna dell'associazione ricorrente, sia in quanto non menzionata dai testi e, al contrario, sconfessata expressis verbis da Tes_2
[...]
Egli metteva in risalto due profili essenziali dell'incedere aziendale: per un verso, per disporre rimborsi delle spese erano necessari documenti probanti e, per altro verso, non risultava che mai avesse allegato scontrini o fatture CP_1 dimostrativi della causa di lavoro sottesa alle elargizioni che si era autoassegnata.
Al contrario, il teste poneva l'accento sulla diversità strutturale dei casi di rimborsi spese degli altri dipendenti tracciati e debitamente autorizzati, tutti per importi irrisori e supportati dalle pezze giustificative (ad es. biglietti del treno o rimborsi chilometrici).
Inoltre, rileva la Giudice che per gli spostamenti la resistente poteva utilizzare autovettura di servizio (VW Tiguan, tg. GA 140 PA) messale a disposizione dall'associazione, sicché neppure a quel titolo avrebbe avuto diritto a rimborsi.
A ogni buon conto, si sottolinea che la resistente né nel corso della fase cautelare, né nel giudizio di merito riusciva a fornire anche solo una spiegazione di massima delle voci a lei contestate.
Nulla allegava per contestualizzare i bonifici in favore di strutture alberghiere e gli ammanchi in contanti, onde profilare eventi specifici cui correlarli;
non chiariva la ragione che l'avrebbe legittimata a effettuare bonifici seriali a cadenza mensile in proprio favore (per lo più a titolo di stipendi in realtà già percepiti, ma anche di “delega F24” non meglio identificata e di “spese varie”) e prospettava solo la copertura generica di rimborsi spese, in misura standard, disancorata da situazioni tipiche anche solo evocate per categoria.
Infatti, la resistente non sapeva indicare nessun convegno, né viaggio, né altra spesa in relazione ai quali avrebbe avuto diritto a un rimborso;
non assumeva di
25 essere stata autorizzata da alcuno all'effettuazione dei bonifici per stipendi duplicati e/o al prelievo di contanti;
infine, nemmeno deduceva - né tantomeno dimostrava - di avere anticipato con denaro proprio pagamenti di tasse e imposte dovute dall'associazione ricorrente. neppure accennava a spostamenti cui aveva dovuto sottoporsi senza CP_1 potersi avvalere dell'autoveicolo di cui disponeva in quanto concessole in uso da
. _1 _1
Persino la tesi propugnata dai difensori, di un impegno informalmente assunto dalla datrice di lavoro a ripianare gli esborsi di per il campo scuola in cui CP_1 avrebbe dovuto collocare i figli nell'estate 2015 è rimasta lettera morta, giacché i testi nulla sapevano al riguardo.
L'incapacità assoluta della resistente di articolare un quadro di riferimento in cui ambientare le condotte per cui è causa, ancor prima del deserto probatorio in suo favore, impone di ritenere che l'ulteriore richiesta istruttoria della lavoratrice rimasta disattesa, finalizzata all'acquisizione del contenuto integrale della casella e-mail e dell'utenza telefonica aziendali che aveva in uso, non si sia risolta in un vulnus alla sua difesa, poiché meramente esplorativa, dal momento che CP_1 non enunciava nemmeno per sommi capi quali fatti erano da verificare e dovevano trovare, in ipotesi, conferma in tali documenti.
Infine - e risolutivamente - non può non darsi conto degli esiti del tutto conformi cui perveniva il parallelo procedimento penale instaurato nei confronti della resistente, sfociato nella citazione diretta a giudizio avanti al Tribunale di Brescia per appropriazione indebita aggravata (cfr. doc. 32 fasc. ricorrente).
5. In merito alla quantificazione delle somme sottratte alla ricorrente, il corposo carteggio agli atti prodotto da (cfr. doc. 9 - 15, estratti conto e Parte_1 doc. 17, riepilogo) e scevro da incongruenze, anche in quanto le singole voci non sono state puntualmente e meticolosamente confutate, vale a dimostrare l'entità rivendicata di euro 257.208,62.
In conclusione, si reputa accertata e va dichiarata la responsabilità di CP_1 per le spoliazioni indicate ai danni dell'associazione sindacale, ammontanti
[...]
26 a euro 257.208,62; per l'effetto, la resistente va condannata alla restituzione a
[...]
del medesimo importo, maggiorato di interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dalla domanda al saldo.
6. Infine, si impone pronuncia di non luogo a provvedere quanto all'ulteriore domanda svolta dalla ricorrente di conferma del sequestro conservativo disposto ante causam nell'ambito del proc. R.G. n. 1791/2022 dapprima con decreto 7 ottobre 2022 e poi, a seguito di contraddittorio differito, con ordinanza 28 dicembre 2022, donde automatica conversione ai sensi dell'art. 686 c.p.c. in pignoramento, dal momento che vi è stata revoca con ordinanza collegiale pronunciata in sede di reclamo il 9 marzo 2023 (p. R.G. n. 57/2023).
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del numero contenuto e della media complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di soluzione agevole, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto
Ministeriale.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della resistente CP_1
e sono liquidate nella somma complessiva di euro 8.500,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
27 1) accerta e dichiara la responsabilità di per l'indebita CP_1 sottrazione a delle somme di denaro di euro 257.208,62 Parte_1 di sua proprietà;
2) per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di euro 257.208,62, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria;
3) dispone non luogo a provvedere sulla richiesta di conferma del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Brescia nel proc. R.G. n.
1791/2022 con provvedimenti 7 ottobre 2022 e 28 dicembre 2022, siccome revocato con ordinanza del Collegio in sede di reclamo il 9 marzo 2023 (p.
R.G. n. 57/2023);
4) condanna altresì a rimborsare a parte ricorrente le spese di CP_1 lite, che si liquidano complessivamente in € 8.500,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 20 giugno 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
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