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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/12/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 498/2023 di ruolo generale dell'anno
2023 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
sig. Parte_2
, in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_2
(C.F.
[...] C.F._1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Talluto e dall'Avv. Roberto Maria
Boschi, entrambi del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Tommaso Talluto in Treviso, nonché presso i domicili digitali e Email_1
giusta mandato in calce all'atto di Email_2
citazione;
-ATTORI-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti su foglio Controparte_2
separato apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Saverio
Spiezio del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il di Lui studio in
Limena (PD);
-CONVENUTA-
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2
dall'avv. Paolo Nieri del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Treviso, come da mandato depositato all'interno del fascicolo telematico;
-CONVENUTO-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
Dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti su foglio CP_5
separato apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Alessandro Boschieri del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso il di Lui
studio sito in Limena (PD);
-CONVENUTA-
CONTRO
, in persona del suo Controparte_6
Legale Rappresentante Pro tempore Dott.ssa , Controparte_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti
ambedue del Foro di Milano e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
2 -TERZA CHIAMATA-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni degli attori:
“In via principale
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, condannare in via solidale tra loro e al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
danni patrimoniali a qualunque titolo patiti e patiendi da Parte_1
da e dal sig. in Parte_3 Parte_2
conseguenza dell'inadempimento da parte di Controparte_3 Controparte_1
e agli obblighi di diligenza professionale sugli stessi
[...] Controparte_4
gravanti, liquidabili (i) quanto a in complessivi Euro Parte_1
75.662,59, (ii) quanto a in Parte_3
complessivi Euro 3.099,49 e (iii) quanto al sig. in complessivi Parte_2
Euro 500,00, ovvero nei diversi importi, maggiori o minori, che saranno provati in corso di causa o determinati secondo equità, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo e oltre a rivalutazione monetaria;
In via istruttoria
- disporre CTU al fine di:
a) accertare l'inidoneità dell'Operazione Societaria a consentire l'acquisizione dello status di start-up innovativa in capo alla e ad attribuire al Parte_1
sig. la detrazione spettante alle persone fisiche che investono Parte_2
nel capitale di start-up innovative ex art. 29 del D.L. 179/2012,
b) e conseguentemente quantificare i danni cagionati a Parte_1
e Parte_3 Parte_2 Parte_2
dall'esecuzione dell'Operazione Societaria;
3 - ammettere prova per interpello e, all'esito, prova per testi, sulle circostanze di cui alla sovrascritta narrativa, da intendersi qui di seguito ritrascritte anteposta la locuzione “Vero che”, con riserva di specificazione e di formulazione di separati capitoli e di indicazione di testi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex art. 15
L.P, C.P.A. e IVA come per legge, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 01.02.2024 si insiste altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella 2^ memoria ex art. 183, VI co,
c.p.c. che si riportano di seguito:
“si chiede abilitazione alla prova per testi sui seguenti capitoli, da leggersi in forma interrogativa, preceduti dalla locuzione <>:
1) nell'anno 2018 gli odierni attori entravano in contatto con il dr. Controparte_3
che si presentava loro come consulente esperto nel settore della consulenza commerciale, finanziaria e societaria e, in particolare, nel settore delle start-up innovative.
2) Nel corso dell'anno 2018 il dr. presentava agli attori il dr. CP_3 [...]
socio unico e amministratore unico della società CP_2 Controparte_1
3) Nel corso del 2018 e i signori e Parte_3 Parte_2 Pt_4
conferivano l'incarico al dr. e alla nella
[...] CP_3 Controparte_1
persona del dr. di ideare, sviluppare e assisterli nella Controparte_2
realizzazione dell'operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla neocostituita Controparte_8
[...] ed all'ottenimento in capo al sig. della detrazione fiscale che spetta
[...] Parte_2
alle persone fisiche che investono in start-up . Parte_5
4) Nel corso degli anni 2019 e 2020 il dr. di concerto con CP_3 Controparte_1
nella persona del dr. in esecuzione dell'incarico ricevuto
[...] Controparte_2
da e dai signori e , prestava Parte_3 Parte_2 Parte_4
l'attività di consulenza e assistenza professionale avente ad oggetto l'ideazione e la realizzazione dell'operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla neocostituita Parte_1
ed all'ottenimento in capo al sig. della detrazione fiscale che spetta
[...] Parte_2
alle persone fisiche che investono in start-up innovative.
5) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. e dalla CP_3
nella persona del dr. in data 22.11.2019 Controparte_1 Controparte_2
veniva stata costituita la nuova società a responsabilità limitata Parte_1
con capitale sociale di Euro 10.000,00 così detenuto: (i) Euro 8.500,00 dal sig.
[...]
e (ii) Euro 1.500,00 dalla sig.ra , il cui oggetto sociale prevedeva Parte_2 Pt_4
lo svolgimento di servizi di costruzione di impianti elettrici tecnologici avvalendosi di tecniche innovative ad alto valore tecnologico con codice Ateco 81.1.
6) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. da CP_3 [...]
nella persona del dr. in data 23.12.2019 la Controparte_1 Controparte_2
è stata iscritta nell'apposita sezione speciale del registro Parte_1
delle imprese presso la Camera di Commercio di Belluno in qualità di
[...]
. 7) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. Parte_6 CP_3
e dalla nella persona del dr. in data Controparte_1 Controparte_2
9.04.2020 l'assemblea dei soci della ha deliberato un Parte_1
aumento del capitale sociale per nominali Euro 90.000,00, da Euro 10.000,00 ad
5 Euro 100.000,00 che veniva sottoscritto (i) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali Euro 81.500,00 dal sig. mediante conferimento in Parte_2
denaro di Euro 1.000,00, (ii) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali 3.500,00 dalla sig.ra mediante conferimento in denaro di Euro Pt_4
1.000,00 e (iii) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali 5.000,00
dal terzo mediante conferimento del diritto di piena ed esclusiva Parte_3
proprietà del ramo d'azienda di sua titolarità accettato per il valore netto di Euro
110.000,00.
8) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. e dalla CP_3
nella persona del dr. in data 20.04.2020 CP_1 Controparte_1 Controparte_2
la sig.ra e la hanno ceduto le intere partecipazioni dagli Pt_4 Parte_3
stessi detenute nella al sig. per un corrispettivo pari Parte_1 Parte_2
al valore nominale delle stesse.
9) All'esito dell'operazione societaria ideata dal dr. e dalla CP_3 Controparte_1
nella persona del dr. la neocostituita
[...] Controparte_2 Parte_1
è subentrata, sia sotto il profilo formale che sostanziale, nell'attività in
[...]
precedenza svolta dalla . Controparte_9
10) Nel corso degli anni 2019 e 2020 i sig.ri e Parte_2 Parte_4
hanno avuto plurimi colloqui con il dr. nel corso dei quali sono Controparte_2
stati analizzati i vari aspetti dell'Operazione Societaria oggetto di causa di cui ai precedenti capitoli di prova.
11) Lo scopo dell'Operazione Societaria ideata dal dr. e dalla CP_3 [...]
nella persona del dr. in esecuzione Controparte_1 Controparte_2
dell'incarico agli stessi conferiti da e dai signori Parte_3 [...]
e era quello di consentire alla di Parte_2 Parte_4 Parte_1
6 conseguire e mantenere la qualifica di start-up innovativa e al sig.
[...]
di beneficiare della detrazione fiscale che spetta alle persone fisiche che Parte_2
investono in start-up innovative.
12) I benefici dell'operazione societaria di cui ai precedenti capitoli di prova che erano stati rappresentati alla e ai signori e Parte_3 Parte_2
dal dr. e dalla nella persona del dr. Parte_4 CP_3 Controparte_1
consistevano nella mitigazione dei significativi effetti in termini Controparte_2
di costi che la stessa operazione ha comportato in capo al sig. alla Parte_2
e alla Parte_3 Parte_1
13) Il dr. n data 22.11.2019 presenziava all'atto di costituzione Controparte_2
della presso lo studio del Notaio sito in Controparte_10 Persona_1
Padova,
14) Con e-mail del 19.02.2020 il dr. ndicava al sig. i CP_2 Parte_2
documenti necessari al fine della redazione della perizia di conferimento dell'azienda della nella (cfr. doc. 048 – email Parte_3 Parte_1
9.02.2020 che si esibisce al teste). CP_2
15) Il dr. nel corso degli anni 2019 e 2020 ha prestato la propria attività di CP_3
consulenza su varie tematiche connesse all'Operazione Societaria di cui ai precedenti capitoli di prova ed in particolare su questioni fiscali e lavoristiche, come da doc.ti 009 e 045 che si esibiscono al teste.
16) Nei giorni successivi al perfezionamento, in data 09.04.2020, dell'atto di conferimento dell'azienda della nella il dr. Parte_3 Parte_1
rassicurava il sig. circa il fatto che la CP_3 Parte_2 Parte_1
in qualità di start-up innovativa, avrebbe potuto beneficiare di una serie di agevolazioni in materia di lavoro che avrebbero compensato l'incremento del costo
7 del lavoro conseguente all'applicazione di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro.
17) Con e-mail del 08.08.2020 il dr. riepilogava al sig. i CP_3 Parte_2
vantaggi fiscali derivanti dall'operazione societaria di cui ai precedenti capitoli,
evidenziando che “Nel caso che vi riguarda avete effettuato investimenti nella start up innovativa MO IMPIANTI SRL nell'anno 2020 per conseguenti complessivi euro 110.000. Al socio/investitore che ha investito Parte_2
complessivamente euro 110.000 spetta un'agevolazione fiscale pari ad Euro
50.000” (cfr. doc. 009 che si rammostra al teste).
18) Con e-mail del 23.07.2021 e del 06.08.2021 il dr. confermava al sig. CP_2
l'ammontare del credito di imposta derivante dall'investimento nel Parte_2
capitale sociale della quale start up innovativa (cfr. docc. Parte_1
011 e 012 che si esibiscono al teste). 19) Con e-mail del 04.11.2020 il dr. CP_3
inviava alla un documento nel quale elencava le Parte_2 Parte_1
agevolazioni in materia di lavoro spettanti alle start-up innovative (doc. 049 – email
4.11.2020 che si rammostra al teste). CP_3
20) Le agevolazioni spettanti alle start-up innovative in materia di lavoro indicate dal dr. (cfr. doc. 049 che si rammostra al teste) erano inapplicabili ai CP_3
dipendenti della Parte_1
21) Nel corso dell'anno 2019 la svolgeva regolarmente la propria Parte_3
attività e aveva normale accesso al finanziamento bancario.
22) Nel corso degli anni 2020 e 2021 sul presupposto di Parte_1
poter essere qualificata come start-up innovativa in conformità all'operazione ideata dal dr. e ha richiesto, su indicazione e con l'ausilio CP_3 Controparte_1
del dr. tre finanziamenti bancari (due a Banca Popolare dell'Alto Adige CP_3
8 S.p.A. per il complessivo importo di Euro 225.000,00 e uno ad
[...]
per Euro 75.000,00), domandando l'intervento del Fondo di Controparte_11
Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, sfruttando la procedura agevolata prevista per le start-up innovative che consente a tali società di ottenere un accesso preferenziale al Fondo stesso, garanzie fino all'80% dell'importo erogato e di evitare di essere sottoposta alla valutazione del merito creditizio.
23) A seguito del pagamento della somma di Euro 1.000,00 effettuato dalla in data 30.04.2020, come da doc. 035 che si esibisce al teste, il Parte_3
dr. eve ancora oggi emettere la relativa fattura. CP_3
24) A seguito del pagamento della somma di Euro 500,00 effettuato dal sig.
in data 22.11.2019, come da doc. 037 che si esibisce al teste, il Parte_2
dr. eve ancora oggi emettere la relativa fattura. CP_3
25) Con missiva del 31.05.2021 (doc. 050 – missiva 31.05.2021) CP_4 [...]
informava la del fatto di essere stata Controparte_1 Parte_1
inserita in e che i rapporti in essere sarebbero proseguiti con Controparte_4
quest'ultima società con i medesimi collaboratori e condizioni economiche.
Si indicano come testimoni – ove non diversamente indicato nei singoli capitoli – i signori
- , residente in [...]; Parte_4
- , residente in 32040 Lozzo di Cadore, via Col Vidal. Si insiste affinché Tes_1
Codesto Ill.mo Giudice voglia disporre CTU al fine di:
a) accertare l'inidoneità dell'Operazione Societaria a consentire l'acquisizione dello status di start-up innovativa in capo alla e ad attribuire al Parte_1
sig. la detrazione spettante alle persone fisiche che investono Parte_2
nel capitale di start-up ex art. 29 del D.L. 179/2012, Parte_5
9 b) e conseguentemente quantificare i danni cagionati a Parte_1
di e Parte_3 Parte_2 Parte_2
dall'esecuzione dell'Operazione Societaria”.
Conclusioni della convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni,
eccezioni e deduzioni sopra esposte
In via pregiudiziale: previo accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo alla società rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, Controparte_1
la domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile.
Nel merito, in via principale: premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, la domanda di condanna al risarcimento del danno ex adverso formulata, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui
Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse fondata l'azione promossa da controparte,
accertare e dichiarare l'erroneità della domanda risarcitoria avanzata dalle parti attrici e, per l'effetto, rideterminare il preteso pregiudizio patrimoniale sofferto in relazione alle pretese condotte dannose asseritamente ed effettivamente tenute e riconducibili ad eventuali obblighi posti in capo alla e, in ogni CP_1 Controparte_1
caso, in relazione a quanto effettivamente comprovato dalla parti attrici.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre al rimborso forfetario di spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., come per legge.”
10 Conclusioni del convenuto Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
nel merito:
rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, siccome totalmente infondate in fatto e in diritto, dichiarando al contempo che nulla deve il convenuto CP_3
a
[...] Parte_1 Parte_3
e al sig. per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
[...] Parte_2
in via subordinata nel merito:
nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse fondate, anche solo parzialmente, le richieste attoree, ridurre comunque secondo giustizia le somme richieste.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
FA
Con la sentenza n. 10/2025 pubblicata il 06/01/2025 questo Tribunale così
decideva: “Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto
di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta
e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1.Accerta e dichiara che e sono responsabili, Controparte_3 Controparte_1
ex art. 1176 c.c., nei confronti degli attori e, per l'effetto, li condanna a risarcire, in
solido tra loro, i danni patrimoniali subiti da Parte_1 [...]
e che verranno Parte_3 Parte_2
determinati nel prosieguo del giudizio.
11
2.Rigetta la domanda proposta da Parte_1 [...]
nei confronti di Controparte_12 Parte_2 Controparte_4
[...]
3.Condanna e Parte_1 Parte_3
, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché
[...]
a rifondere ad le spese di lite che liquida Parte_2 Controparte_4
nella somma di €.7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e
c.p.a. se dovuti per legge.
4.Dispone non luogo a provvedere sulla domanda di manleva dedotta da
[...]
nei confronti di CP_4 Controparte_6
5.Condanna e Parte_1 Parte_3
, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché
[...]
a rifondere ad le spese di lite che liquidanella Parte_2 Controparte_6
somma di €.7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e c.p.a.
se dovuti per legge.
6.Rimette la causa in istruttoria e si pronuncia come da separata ordinanza.
7.Spese di lite in ordine ai rapporti processuali intercorrenti tra gli attori e i convenuti
e al definitivo. Treviso, 06.01.2025 Controparte_1 Controparte_3
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela ON”.
A seguito della remissione della causa sul ruolo per la valutazione dei danni rivendicati da Parte_1 Parte_3
e è stata disposta CTU tecnico-contabile e, dopo aver
[...] Parte_2
invitato le parti alla discussione mediante il deposito di note conclusive, la causa è
12 stata nuovamente trattenuta in decisione in data 20.11.2025 sulle conclusioni in premessa epigrafate dalle parti rimaste in causa.
Diritto
1.An debeatur.
In punto an debeatur vale quanto già stabilito con l'indicata sentenza che ha statuito sulla responsabilità di e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_3
escludendo qualsiasi addebito in capo a con conseguente Controparte_4
venir meno della domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti della compagnia assicurativa.
2. Nesso di causa: conseguenze immediate e dirette del comportamento
illecito.
Preliminarmente si osserva che il quesito formulato al C.T.U. era diretto a quantificare i danni patrimoniali subiti dagli attori, previa “valutazione del nesso di causa”, intendendosi come tale la causalità “giuridica” tra l'evento di danno, nel caso de quo la realizzazione dell'operazione societaria ed i pregiudizi che ne sono derivati.
Il positivo accertamento del nesso di causalità “materiale” tra la condotta tenuta da e l'evento dannoso è contenuto nella sentenza di condanna generica già CP_1
pronunciata, risultando pertanto ultronea ogni considerazione sulle contestazioni avanzate sul punto dalla convenuta a p. 3 e a p. 9 delle note conclusive, ritenendo ad ogni buon conto destituita di fondamento la considerazione secondo la quale “le
parti attrici dovevano essere rese edotte circa gli adempimenti e le conseguenze
relative alla costituzione di start-up poiché, un anno prima della Parte_6
e in assenza di coinvolgimento della società Parte_1 [...]
avevano conferito il medesimo incarico al Dott. ”, Controparte_1 Controparte_3
13 poiché la vicenda di riguarda un'altra società e Parte_7
sebbene gli interlocutori siano sempre stati e non può ritenersi Parte_2 CP_3
che il primo abbia acquisito una competenza specifica a seguito del rapporto professionale intercorso tra le parti;
appare in ogni caso dirimente che tale osservazione è stata prospettata in modo del tutto generico e compare solo nelle comparse conclusionali del 21.10.2024.
Ciò precisato, sebbene le note conclusive di siano state depositate CP_1
tardivamente, ad ogni modo avendo riguardo alla nota del 19.11.2025, le censure prospettate sono prive di fondamento.
Relativamente all'obiezione sollevata da e secondo i quali i costi CP_1 CP_3
sostenuti per la realizzazione dell'operazione societaria non possono rappresentare la quantificazione del danno, poiché parte attrice sta operando tuttora con la medesima struttura, si precisa che si tratta di esborsi che gli attori non avrebbero sostenuto in assenza delle condotte dei convenuti condannati in via generica, i quali avrebbero presuntivamente continuato a svolgere la medesima attività con la qualificazione societaria precedente.
Quanto ai finanziamenti ottenuti, l'elaborato peritale precisa a p. 31 che “trattandosi
di start-up innovativa iscritta in apposita sezione speciale del Registro delle
Imprese, l'erogazione del finanziamento con intervento del Fondo di Garanzia era
automatica e prioritaria per il semplice fatto di essere iscritta in Parte_6
apposita sezione speciale del Registro delle Imprese”, argomentazione da condividere poiché ragionevole, anche considerato che lo stesso ha CP_3
sottolineato più volte la necessità del ricorso all'impresa innovativa per l'ottenimento di finanziamenti agevolati e garantiti (cfr. p.p. 13-14 delle note conclusive attoree,
che richiamano puntualmente tali asserzioni, contenute negli atti del convenuto); è
14 più che probabile, quindi, che i prestiti siano stati ottenuti in quanto
[...]
, costituendo l'asserzione di circa la connessione dell'erogazione Parte_6 CP_1
dei prestiti con la crisi epidemiologica una mera supposizione non sorretta da alcun riscontro oggettivo, né tantomeno documentale.
Al fine di determinare la componente risarcitoria, si osserva che l'estinzione anticipata dei finanziamenti non ha riguardato l'accordo concluso nel 2021 con
Volksbank Spa in quanto trattasi di un contratto di affidamento, che non costituisce pertanto un'erogazione di denaro, bensì una linea di credito con il conseguente pagamento di interessi solo sull'importo effettivamente prelevato, cui verosimilmente gli attori non hanno fatto ricorso.
Per tali ragioni può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'operazione societaria realizzata e le voci di pregiudizio patrimoniale invocate da parte attrice e specificatamente analizzate dal C.T.U.
3. Quantum.
Relativamente alle contestazioni sollevate da e si precisa che la CP_1 CP_3
limitazione della responsabilità conseguente alla nuova tipologia societaria acquisita, così come le asserite maggiori possibilità di accesso al credito determinate dal capitale sociale più elevato a seguito del conferimento del ramo d'azienda non determinano di per sé un vantaggio in termini economico-patrimoniali degli attori, di talché alcuna somma può essere scomputata dagli importi così come calcolati dal perito e per dimostrare che concretamente si sarebbe trattato di beneficio era onere dei convenuti fornire la relativa prova in modo preciso e circostanziato.
Per quanto attiene ai finanziamenti riconosciuti che avrebbero comunque comportato dei vantaggi agli attori, in particolare la gratuità dell'accesso al fondo di
15 garanzia e i minori interessi passivi pagati rispetto a un finanziamento “non start up”, atteso che sono stati successivamente estinti (“decisione imposta dal difetto dei requisiti di start-up innovativa, che avrebbe certamente determinato responsabilità e sanzioni in capo agli attori”, come già accertato a p. 24 della sentenza non definitiva), non vi è prova che abbiano medio tempore determinato definitive utilità a e a Controparte_13 Parte_2
Ciò precisato, il designato C.T.U., con risultanze che vanno condivise perché
logiche, non contraddittorie e sorrette da un adeguato approfondimento tecnico, ha quantificato in euro 5.960,53 il danno collegato all'operazione societaria subito da cui vanno aggiunti euro 11.247,31 per l'anticipata Parte_1
estinzione dei finanziamenti, per un totale di euro 17.207,84; ha stabilito in euro
5.960,53 il nocumento sopportato da Parte_3
e in euro 500,00 il pregiudizio patito da (cfr. p. 36 della
[...] Parte_2
perizia).
Per quanto concerne l'asserita carenza di prova della quantificazione dal danno, si precisa che non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo esborso relativo alle fatture commerciali prodotte, atteso che queste ultime, rappresentando un costo,
costituiscono un valido elemento di prova (Cass. civ. sez. II, 7.02.2025, n. 3091);
infine, l'importo di euro 2.600, quale ammontare dell'istruttoria relativa al finanziamento erogato da Intesa San Paolo, è specificatamente individuato a p. 2
del relativo contratto e, pertanto, dimostrato (doc. 26 del fascicolo attoreo).
Non può, invece, trovare riconoscimento il danno per l'aggravio di costi relativi al personale dipendente, poiché, nonostante il C.T.U. abbia accertato la sussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato dagli attori e la condotta dei convenuti,
16 il medesimo si è trovato nell'impossibilità di ricostruire il quantum, stante l'assenza di documentazione necessaria (p. 27 dell'elaborato).
Non condivisibile è il richiamo all'art. 115 c.p.c. operato dagli attori, poiché il principio di non contestazione può rilevare solo a condizione che l'altra parte alleghi in modo preciso, analitico e dettagliato le circostanze su cui fonda la propria domanda (cfr. Cass. 21871/2018), mentre nell'ipotesi de qua sono “stati indicati
solamente dei valori mensili, senza tuttavia fornire gli elementi posti alla base del
conteggio (tempo pieno/parziale, contratto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato, anzianità, ecc); tali elementi potevano invece essere
ricavati dai cedolini paga mensili di ogni singolo dipendente per il periodo oggetto di
indagine”, le cui copie risultano invece carenti, così come assente è la documentazione relativa ai conteggi eseguiti dalla rag. cfr. p. 9 C.T.U.). Per_2
Non pertinente, poi, è il richiamo alla giurisprudenza di Cassazione di cui a p. 21
delle note conclusive degli attori, poiché trattasi di peculiarità relativa al rito del lavoro, valendo comunque quanto sopra evidenziato.
Nemmeno può accogliersi l'osservazione dei medesimi in ordine alla valutazione del quantum mediante lo strumento equitativo, poiché si tratta di un mezzo a cui il
Giudice può ricorrere solo nel caso di obiettiva o particolare difficoltà di fornire la prova della quantificazione del danno (cfr. Cass. ord. n. 3104/2024).
Infine, se è vero che parte della componente risarcitoria è costituita anche dai compensi versati in favore di si osserva che il Giudice non può CP_3
pronunciarsi sulla ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili in assenza dell'esercizio di un'azione di regresso di un condebitore nei confronti dell'altro (cfr. Cass. civ. sez. III, 22.02.2023, n. 5475) e in presenza di un'obbligazione solidale tra le parti, come nel caso di specie.
17 Conseguentemente, e in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, vanno condannati a pagare alla la somma di euro 17.207,84; alla Parte_1 [...]
la somma di euro 2.165,00 e a Parte_3 Parte_2
l'importo di euro 500,00, ciascuna delle predette somme oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
Rigetta la richiesta di rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore, per la quale parte attrice ha omesso di fornire prova del maggior danno.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e quale criterio liquidatorio si ritiene di conformarsi a quello già applicato nella sentenza N.10 del 6.1.2025,
modulato sulla base della prospettazione attorea in ordine al quantum.
Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del giudizio, sussistono le condizioni di legge per disporne una compensazione in parte qua.
Le spese della C.T.U., così come liquidate, vanno poste definitivamente a carico di e di in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_1
pro tempore, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1) In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna e in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 Controparte_1
18 tempore, in solido tra loro, a pagare alla la somma di euro Parte_1
17.207,84, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
2) Condanna, altresì, e in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare alla
[...]
la somma di euro 2.165,00, oltre ad interessi legali Parte_3
dalla domanda al saldo.
3) Condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare ad Parte_2
l'importo di euro 500,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
4) Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di CP_3
e in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_1
in solido tra loro.
5) Liquida le spese di lite nella somma di €. 14.103,00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e c.p.a. se dovuti per legge e condanna e Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_1
loro a rifonderle agli attori nella misura di metà. Compensa per la restante parte.
Treviso, 16.12.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela ON
19
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 498/2023 di ruolo generale dell'anno
2023 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
sig. Parte_2
, in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_2
(C.F.
[...] C.F._1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Talluto e dall'Avv. Roberto Maria
Boschi, entrambi del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Tommaso Talluto in Treviso, nonché presso i domicili digitali e Email_1
giusta mandato in calce all'atto di Email_2
citazione;
-ATTORI-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti su foglio Controparte_2
separato apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Saverio
Spiezio del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il di Lui studio in
Limena (PD);
-CONVENUTA-
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2
dall'avv. Paolo Nieri del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Treviso, come da mandato depositato all'interno del fascicolo telematico;
-CONVENUTO-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
Dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti su foglio CP_5
separato apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Alessandro Boschieri del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso il di Lui
studio sito in Limena (PD);
-CONVENUTA-
CONTRO
, in persona del suo Controparte_6
Legale Rappresentante Pro tempore Dott.ssa , Controparte_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti
ambedue del Foro di Milano e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
2 -TERZA CHIAMATA-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni degli attori:
“In via principale
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, condannare in via solidale tra loro e al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
danni patrimoniali a qualunque titolo patiti e patiendi da Parte_1
da e dal sig. in Parte_3 Parte_2
conseguenza dell'inadempimento da parte di Controparte_3 Controparte_1
e agli obblighi di diligenza professionale sugli stessi
[...] Controparte_4
gravanti, liquidabili (i) quanto a in complessivi Euro Parte_1
75.662,59, (ii) quanto a in Parte_3
complessivi Euro 3.099,49 e (iii) quanto al sig. in complessivi Parte_2
Euro 500,00, ovvero nei diversi importi, maggiori o minori, che saranno provati in corso di causa o determinati secondo equità, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo e oltre a rivalutazione monetaria;
In via istruttoria
- disporre CTU al fine di:
a) accertare l'inidoneità dell'Operazione Societaria a consentire l'acquisizione dello status di start-up innovativa in capo alla e ad attribuire al Parte_1
sig. la detrazione spettante alle persone fisiche che investono Parte_2
nel capitale di start-up innovative ex art. 29 del D.L. 179/2012,
b) e conseguentemente quantificare i danni cagionati a Parte_1
e Parte_3 Parte_2 Parte_2
dall'esecuzione dell'Operazione Societaria;
3 - ammettere prova per interpello e, all'esito, prova per testi, sulle circostanze di cui alla sovrascritta narrativa, da intendersi qui di seguito ritrascritte anteposta la locuzione “Vero che”, con riserva di specificazione e di formulazione di separati capitoli e di indicazione di testi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex art. 15
L.P, C.P.A. e IVA come per legge, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 01.02.2024 si insiste altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella 2^ memoria ex art. 183, VI co,
c.p.c. che si riportano di seguito:
“si chiede abilitazione alla prova per testi sui seguenti capitoli, da leggersi in forma interrogativa, preceduti dalla locuzione <>:
1) nell'anno 2018 gli odierni attori entravano in contatto con il dr. Controparte_3
che si presentava loro come consulente esperto nel settore della consulenza commerciale, finanziaria e societaria e, in particolare, nel settore delle start-up innovative.
2) Nel corso dell'anno 2018 il dr. presentava agli attori il dr. CP_3 [...]
socio unico e amministratore unico della società CP_2 Controparte_1
3) Nel corso del 2018 e i signori e Parte_3 Parte_2 Pt_4
conferivano l'incarico al dr. e alla nella
[...] CP_3 Controparte_1
persona del dr. di ideare, sviluppare e assisterli nella Controparte_2
realizzazione dell'operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla neocostituita Controparte_8
[...] ed all'ottenimento in capo al sig. della detrazione fiscale che spetta
[...] Parte_2
alle persone fisiche che investono in start-up . Parte_5
4) Nel corso degli anni 2019 e 2020 il dr. di concerto con CP_3 Controparte_1
nella persona del dr. in esecuzione dell'incarico ricevuto
[...] Controparte_2
da e dai signori e , prestava Parte_3 Parte_2 Parte_4
l'attività di consulenza e assistenza professionale avente ad oggetto l'ideazione e la realizzazione dell'operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla neocostituita Parte_1
ed all'ottenimento in capo al sig. della detrazione fiscale che spetta
[...] Parte_2
alle persone fisiche che investono in start-up innovative.
5) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. e dalla CP_3
nella persona del dr. in data 22.11.2019 Controparte_1 Controparte_2
veniva stata costituita la nuova società a responsabilità limitata Parte_1
con capitale sociale di Euro 10.000,00 così detenuto: (i) Euro 8.500,00 dal sig.
[...]
e (ii) Euro 1.500,00 dalla sig.ra , il cui oggetto sociale prevedeva Parte_2 Pt_4
lo svolgimento di servizi di costruzione di impianti elettrici tecnologici avvalendosi di tecniche innovative ad alto valore tecnologico con codice Ateco 81.1.
6) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. da CP_3 [...]
nella persona del dr. in data 23.12.2019 la Controparte_1 Controparte_2
è stata iscritta nell'apposita sezione speciale del registro Parte_1
delle imprese presso la Camera di Commercio di Belluno in qualità di
[...]
. 7) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. Parte_6 CP_3
e dalla nella persona del dr. in data Controparte_1 Controparte_2
9.04.2020 l'assemblea dei soci della ha deliberato un Parte_1
aumento del capitale sociale per nominali Euro 90.000,00, da Euro 10.000,00 ad
5 Euro 100.000,00 che veniva sottoscritto (i) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali Euro 81.500,00 dal sig. mediante conferimento in Parte_2
denaro di Euro 1.000,00, (ii) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali 3.500,00 dalla sig.ra mediante conferimento in denaro di Euro Pt_4
1.000,00 e (iii) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali 5.000,00
dal terzo mediante conferimento del diritto di piena ed esclusiva Parte_3
proprietà del ramo d'azienda di sua titolarità accettato per il valore netto di Euro
110.000,00.
8) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. e dalla CP_3
nella persona del dr. in data 20.04.2020 CP_1 Controparte_1 Controparte_2
la sig.ra e la hanno ceduto le intere partecipazioni dagli Pt_4 Parte_3
stessi detenute nella al sig. per un corrispettivo pari Parte_1 Parte_2
al valore nominale delle stesse.
9) All'esito dell'operazione societaria ideata dal dr. e dalla CP_3 Controparte_1
nella persona del dr. la neocostituita
[...] Controparte_2 Parte_1
è subentrata, sia sotto il profilo formale che sostanziale, nell'attività in
[...]
precedenza svolta dalla . Controparte_9
10) Nel corso degli anni 2019 e 2020 i sig.ri e Parte_2 Parte_4
hanno avuto plurimi colloqui con il dr. nel corso dei quali sono Controparte_2
stati analizzati i vari aspetti dell'Operazione Societaria oggetto di causa di cui ai precedenti capitoli di prova.
11) Lo scopo dell'Operazione Societaria ideata dal dr. e dalla CP_3 [...]
nella persona del dr. in esecuzione Controparte_1 Controparte_2
dell'incarico agli stessi conferiti da e dai signori Parte_3 [...]
e era quello di consentire alla di Parte_2 Parte_4 Parte_1
6 conseguire e mantenere la qualifica di start-up innovativa e al sig.
[...]
di beneficiare della detrazione fiscale che spetta alle persone fisiche che Parte_2
investono in start-up innovative.
12) I benefici dell'operazione societaria di cui ai precedenti capitoli di prova che erano stati rappresentati alla e ai signori e Parte_3 Parte_2
dal dr. e dalla nella persona del dr. Parte_4 CP_3 Controparte_1
consistevano nella mitigazione dei significativi effetti in termini Controparte_2
di costi che la stessa operazione ha comportato in capo al sig. alla Parte_2
e alla Parte_3 Parte_1
13) Il dr. n data 22.11.2019 presenziava all'atto di costituzione Controparte_2
della presso lo studio del Notaio sito in Controparte_10 Persona_1
Padova,
14) Con e-mail del 19.02.2020 il dr. ndicava al sig. i CP_2 Parte_2
documenti necessari al fine della redazione della perizia di conferimento dell'azienda della nella (cfr. doc. 048 – email Parte_3 Parte_1
9.02.2020 che si esibisce al teste). CP_2
15) Il dr. nel corso degli anni 2019 e 2020 ha prestato la propria attività di CP_3
consulenza su varie tematiche connesse all'Operazione Societaria di cui ai precedenti capitoli di prova ed in particolare su questioni fiscali e lavoristiche, come da doc.ti 009 e 045 che si esibiscono al teste.
16) Nei giorni successivi al perfezionamento, in data 09.04.2020, dell'atto di conferimento dell'azienda della nella il dr. Parte_3 Parte_1
rassicurava il sig. circa il fatto che la CP_3 Parte_2 Parte_1
in qualità di start-up innovativa, avrebbe potuto beneficiare di una serie di agevolazioni in materia di lavoro che avrebbero compensato l'incremento del costo
7 del lavoro conseguente all'applicazione di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro.
17) Con e-mail del 08.08.2020 il dr. riepilogava al sig. i CP_3 Parte_2
vantaggi fiscali derivanti dall'operazione societaria di cui ai precedenti capitoli,
evidenziando che “Nel caso che vi riguarda avete effettuato investimenti nella start up innovativa MO IMPIANTI SRL nell'anno 2020 per conseguenti complessivi euro 110.000. Al socio/investitore che ha investito Parte_2
complessivamente euro 110.000 spetta un'agevolazione fiscale pari ad Euro
50.000” (cfr. doc. 009 che si rammostra al teste).
18) Con e-mail del 23.07.2021 e del 06.08.2021 il dr. confermava al sig. CP_2
l'ammontare del credito di imposta derivante dall'investimento nel Parte_2
capitale sociale della quale start up innovativa (cfr. docc. Parte_1
011 e 012 che si esibiscono al teste). 19) Con e-mail del 04.11.2020 il dr. CP_3
inviava alla un documento nel quale elencava le Parte_2 Parte_1
agevolazioni in materia di lavoro spettanti alle start-up innovative (doc. 049 – email
4.11.2020 che si rammostra al teste). CP_3
20) Le agevolazioni spettanti alle start-up innovative in materia di lavoro indicate dal dr. (cfr. doc. 049 che si rammostra al teste) erano inapplicabili ai CP_3
dipendenti della Parte_1
21) Nel corso dell'anno 2019 la svolgeva regolarmente la propria Parte_3
attività e aveva normale accesso al finanziamento bancario.
22) Nel corso degli anni 2020 e 2021 sul presupposto di Parte_1
poter essere qualificata come start-up innovativa in conformità all'operazione ideata dal dr. e ha richiesto, su indicazione e con l'ausilio CP_3 Controparte_1
del dr. tre finanziamenti bancari (due a Banca Popolare dell'Alto Adige CP_3
8 S.p.A. per il complessivo importo di Euro 225.000,00 e uno ad
[...]
per Euro 75.000,00), domandando l'intervento del Fondo di Controparte_11
Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, sfruttando la procedura agevolata prevista per le start-up innovative che consente a tali società di ottenere un accesso preferenziale al Fondo stesso, garanzie fino all'80% dell'importo erogato e di evitare di essere sottoposta alla valutazione del merito creditizio.
23) A seguito del pagamento della somma di Euro 1.000,00 effettuato dalla in data 30.04.2020, come da doc. 035 che si esibisce al teste, il Parte_3
dr. eve ancora oggi emettere la relativa fattura. CP_3
24) A seguito del pagamento della somma di Euro 500,00 effettuato dal sig.
in data 22.11.2019, come da doc. 037 che si esibisce al teste, il Parte_2
dr. eve ancora oggi emettere la relativa fattura. CP_3
25) Con missiva del 31.05.2021 (doc. 050 – missiva 31.05.2021) CP_4 [...]
informava la del fatto di essere stata Controparte_1 Parte_1
inserita in e che i rapporti in essere sarebbero proseguiti con Controparte_4
quest'ultima società con i medesimi collaboratori e condizioni economiche.
Si indicano come testimoni – ove non diversamente indicato nei singoli capitoli – i signori
- , residente in [...]; Parte_4
- , residente in 32040 Lozzo di Cadore, via Col Vidal. Si insiste affinché Tes_1
Codesto Ill.mo Giudice voglia disporre CTU al fine di:
a) accertare l'inidoneità dell'Operazione Societaria a consentire l'acquisizione dello status di start-up innovativa in capo alla e ad attribuire al Parte_1
sig. la detrazione spettante alle persone fisiche che investono Parte_2
nel capitale di start-up ex art. 29 del D.L. 179/2012, Parte_5
9 b) e conseguentemente quantificare i danni cagionati a Parte_1
di e Parte_3 Parte_2 Parte_2
dall'esecuzione dell'Operazione Societaria”.
Conclusioni della convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni,
eccezioni e deduzioni sopra esposte
In via pregiudiziale: previo accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo alla società rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, Controparte_1
la domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile.
Nel merito, in via principale: premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, la domanda di condanna al risarcimento del danno ex adverso formulata, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui
Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse fondata l'azione promossa da controparte,
accertare e dichiarare l'erroneità della domanda risarcitoria avanzata dalle parti attrici e, per l'effetto, rideterminare il preteso pregiudizio patrimoniale sofferto in relazione alle pretese condotte dannose asseritamente ed effettivamente tenute e riconducibili ad eventuali obblighi posti in capo alla e, in ogni CP_1 Controparte_1
caso, in relazione a quanto effettivamente comprovato dalla parti attrici.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre al rimborso forfetario di spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., come per legge.”
10 Conclusioni del convenuto Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
nel merito:
rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, siccome totalmente infondate in fatto e in diritto, dichiarando al contempo che nulla deve il convenuto CP_3
a
[...] Parte_1 Parte_3
e al sig. per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
[...] Parte_2
in via subordinata nel merito:
nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse fondate, anche solo parzialmente, le richieste attoree, ridurre comunque secondo giustizia le somme richieste.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
FA
Con la sentenza n. 10/2025 pubblicata il 06/01/2025 questo Tribunale così
decideva: “Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto
di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta
e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1.Accerta e dichiara che e sono responsabili, Controparte_3 Controparte_1
ex art. 1176 c.c., nei confronti degli attori e, per l'effetto, li condanna a risarcire, in
solido tra loro, i danni patrimoniali subiti da Parte_1 [...]
e che verranno Parte_3 Parte_2
determinati nel prosieguo del giudizio.
11
2.Rigetta la domanda proposta da Parte_1 [...]
nei confronti di Controparte_12 Parte_2 Controparte_4
[...]
3.Condanna e Parte_1 Parte_3
, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché
[...]
a rifondere ad le spese di lite che liquida Parte_2 Controparte_4
nella somma di €.7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e
c.p.a. se dovuti per legge.
4.Dispone non luogo a provvedere sulla domanda di manleva dedotta da
[...]
nei confronti di CP_4 Controparte_6
5.Condanna e Parte_1 Parte_3
, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché
[...]
a rifondere ad le spese di lite che liquidanella Parte_2 Controparte_6
somma di €.7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e c.p.a.
se dovuti per legge.
6.Rimette la causa in istruttoria e si pronuncia come da separata ordinanza.
7.Spese di lite in ordine ai rapporti processuali intercorrenti tra gli attori e i convenuti
e al definitivo. Treviso, 06.01.2025 Controparte_1 Controparte_3
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela ON”.
A seguito della remissione della causa sul ruolo per la valutazione dei danni rivendicati da Parte_1 Parte_3
e è stata disposta CTU tecnico-contabile e, dopo aver
[...] Parte_2
invitato le parti alla discussione mediante il deposito di note conclusive, la causa è
12 stata nuovamente trattenuta in decisione in data 20.11.2025 sulle conclusioni in premessa epigrafate dalle parti rimaste in causa.
Diritto
1.An debeatur.
In punto an debeatur vale quanto già stabilito con l'indicata sentenza che ha statuito sulla responsabilità di e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_3
escludendo qualsiasi addebito in capo a con conseguente Controparte_4
venir meno della domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti della compagnia assicurativa.
2. Nesso di causa: conseguenze immediate e dirette del comportamento
illecito.
Preliminarmente si osserva che il quesito formulato al C.T.U. era diretto a quantificare i danni patrimoniali subiti dagli attori, previa “valutazione del nesso di causa”, intendendosi come tale la causalità “giuridica” tra l'evento di danno, nel caso de quo la realizzazione dell'operazione societaria ed i pregiudizi che ne sono derivati.
Il positivo accertamento del nesso di causalità “materiale” tra la condotta tenuta da e l'evento dannoso è contenuto nella sentenza di condanna generica già CP_1
pronunciata, risultando pertanto ultronea ogni considerazione sulle contestazioni avanzate sul punto dalla convenuta a p. 3 e a p. 9 delle note conclusive, ritenendo ad ogni buon conto destituita di fondamento la considerazione secondo la quale “le
parti attrici dovevano essere rese edotte circa gli adempimenti e le conseguenze
relative alla costituzione di start-up poiché, un anno prima della Parte_6
e in assenza di coinvolgimento della società Parte_1 [...]
avevano conferito il medesimo incarico al Dott. ”, Controparte_1 Controparte_3
13 poiché la vicenda di riguarda un'altra società e Parte_7
sebbene gli interlocutori siano sempre stati e non può ritenersi Parte_2 CP_3
che il primo abbia acquisito una competenza specifica a seguito del rapporto professionale intercorso tra le parti;
appare in ogni caso dirimente che tale osservazione è stata prospettata in modo del tutto generico e compare solo nelle comparse conclusionali del 21.10.2024.
Ciò precisato, sebbene le note conclusive di siano state depositate CP_1
tardivamente, ad ogni modo avendo riguardo alla nota del 19.11.2025, le censure prospettate sono prive di fondamento.
Relativamente all'obiezione sollevata da e secondo i quali i costi CP_1 CP_3
sostenuti per la realizzazione dell'operazione societaria non possono rappresentare la quantificazione del danno, poiché parte attrice sta operando tuttora con la medesima struttura, si precisa che si tratta di esborsi che gli attori non avrebbero sostenuto in assenza delle condotte dei convenuti condannati in via generica, i quali avrebbero presuntivamente continuato a svolgere la medesima attività con la qualificazione societaria precedente.
Quanto ai finanziamenti ottenuti, l'elaborato peritale precisa a p. 31 che “trattandosi
di start-up innovativa iscritta in apposita sezione speciale del Registro delle
Imprese, l'erogazione del finanziamento con intervento del Fondo di Garanzia era
automatica e prioritaria per il semplice fatto di essere iscritta in Parte_6
apposita sezione speciale del Registro delle Imprese”, argomentazione da condividere poiché ragionevole, anche considerato che lo stesso ha CP_3
sottolineato più volte la necessità del ricorso all'impresa innovativa per l'ottenimento di finanziamenti agevolati e garantiti (cfr. p.p. 13-14 delle note conclusive attoree,
che richiamano puntualmente tali asserzioni, contenute negli atti del convenuto); è
14 più che probabile, quindi, che i prestiti siano stati ottenuti in quanto
[...]
, costituendo l'asserzione di circa la connessione dell'erogazione Parte_6 CP_1
dei prestiti con la crisi epidemiologica una mera supposizione non sorretta da alcun riscontro oggettivo, né tantomeno documentale.
Al fine di determinare la componente risarcitoria, si osserva che l'estinzione anticipata dei finanziamenti non ha riguardato l'accordo concluso nel 2021 con
Volksbank Spa in quanto trattasi di un contratto di affidamento, che non costituisce pertanto un'erogazione di denaro, bensì una linea di credito con il conseguente pagamento di interessi solo sull'importo effettivamente prelevato, cui verosimilmente gli attori non hanno fatto ricorso.
Per tali ragioni può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'operazione societaria realizzata e le voci di pregiudizio patrimoniale invocate da parte attrice e specificatamente analizzate dal C.T.U.
3. Quantum.
Relativamente alle contestazioni sollevate da e si precisa che la CP_1 CP_3
limitazione della responsabilità conseguente alla nuova tipologia societaria acquisita, così come le asserite maggiori possibilità di accesso al credito determinate dal capitale sociale più elevato a seguito del conferimento del ramo d'azienda non determinano di per sé un vantaggio in termini economico-patrimoniali degli attori, di talché alcuna somma può essere scomputata dagli importi così come calcolati dal perito e per dimostrare che concretamente si sarebbe trattato di beneficio era onere dei convenuti fornire la relativa prova in modo preciso e circostanziato.
Per quanto attiene ai finanziamenti riconosciuti che avrebbero comunque comportato dei vantaggi agli attori, in particolare la gratuità dell'accesso al fondo di
15 garanzia e i minori interessi passivi pagati rispetto a un finanziamento “non start up”, atteso che sono stati successivamente estinti (“decisione imposta dal difetto dei requisiti di start-up innovativa, che avrebbe certamente determinato responsabilità e sanzioni in capo agli attori”, come già accertato a p. 24 della sentenza non definitiva), non vi è prova che abbiano medio tempore determinato definitive utilità a e a Controparte_13 Parte_2
Ciò precisato, il designato C.T.U., con risultanze che vanno condivise perché
logiche, non contraddittorie e sorrette da un adeguato approfondimento tecnico, ha quantificato in euro 5.960,53 il danno collegato all'operazione societaria subito da cui vanno aggiunti euro 11.247,31 per l'anticipata Parte_1
estinzione dei finanziamenti, per un totale di euro 17.207,84; ha stabilito in euro
5.960,53 il nocumento sopportato da Parte_3
e in euro 500,00 il pregiudizio patito da (cfr. p. 36 della
[...] Parte_2
perizia).
Per quanto concerne l'asserita carenza di prova della quantificazione dal danno, si precisa che non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo esborso relativo alle fatture commerciali prodotte, atteso che queste ultime, rappresentando un costo,
costituiscono un valido elemento di prova (Cass. civ. sez. II, 7.02.2025, n. 3091);
infine, l'importo di euro 2.600, quale ammontare dell'istruttoria relativa al finanziamento erogato da Intesa San Paolo, è specificatamente individuato a p. 2
del relativo contratto e, pertanto, dimostrato (doc. 26 del fascicolo attoreo).
Non può, invece, trovare riconoscimento il danno per l'aggravio di costi relativi al personale dipendente, poiché, nonostante il C.T.U. abbia accertato la sussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato dagli attori e la condotta dei convenuti,
16 il medesimo si è trovato nell'impossibilità di ricostruire il quantum, stante l'assenza di documentazione necessaria (p. 27 dell'elaborato).
Non condivisibile è il richiamo all'art. 115 c.p.c. operato dagli attori, poiché il principio di non contestazione può rilevare solo a condizione che l'altra parte alleghi in modo preciso, analitico e dettagliato le circostanze su cui fonda la propria domanda (cfr. Cass. 21871/2018), mentre nell'ipotesi de qua sono “stati indicati
solamente dei valori mensili, senza tuttavia fornire gli elementi posti alla base del
conteggio (tempo pieno/parziale, contratto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato, anzianità, ecc); tali elementi potevano invece essere
ricavati dai cedolini paga mensili di ogni singolo dipendente per il periodo oggetto di
indagine”, le cui copie risultano invece carenti, così come assente è la documentazione relativa ai conteggi eseguiti dalla rag. cfr. p. 9 C.T.U.). Per_2
Non pertinente, poi, è il richiamo alla giurisprudenza di Cassazione di cui a p. 21
delle note conclusive degli attori, poiché trattasi di peculiarità relativa al rito del lavoro, valendo comunque quanto sopra evidenziato.
Nemmeno può accogliersi l'osservazione dei medesimi in ordine alla valutazione del quantum mediante lo strumento equitativo, poiché si tratta di un mezzo a cui il
Giudice può ricorrere solo nel caso di obiettiva o particolare difficoltà di fornire la prova della quantificazione del danno (cfr. Cass. ord. n. 3104/2024).
Infine, se è vero che parte della componente risarcitoria è costituita anche dai compensi versati in favore di si osserva che il Giudice non può CP_3
pronunciarsi sulla ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili in assenza dell'esercizio di un'azione di regresso di un condebitore nei confronti dell'altro (cfr. Cass. civ. sez. III, 22.02.2023, n. 5475) e in presenza di un'obbligazione solidale tra le parti, come nel caso di specie.
17 Conseguentemente, e in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, vanno condannati a pagare alla la somma di euro 17.207,84; alla Parte_1 [...]
la somma di euro 2.165,00 e a Parte_3 Parte_2
l'importo di euro 500,00, ciascuna delle predette somme oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
Rigetta la richiesta di rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore, per la quale parte attrice ha omesso di fornire prova del maggior danno.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e quale criterio liquidatorio si ritiene di conformarsi a quello già applicato nella sentenza N.10 del 6.1.2025,
modulato sulla base della prospettazione attorea in ordine al quantum.
Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del giudizio, sussistono le condizioni di legge per disporne una compensazione in parte qua.
Le spese della C.T.U., così come liquidate, vanno poste definitivamente a carico di e di in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_1
pro tempore, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1) In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna e in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 Controparte_1
18 tempore, in solido tra loro, a pagare alla la somma di euro Parte_1
17.207,84, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
2) Condanna, altresì, e in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare alla
[...]
la somma di euro 2.165,00, oltre ad interessi legali Parte_3
dalla domanda al saldo.
3) Condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare ad Parte_2
l'importo di euro 500,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
4) Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di CP_3
e in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_1
in solido tra loro.
5) Liquida le spese di lite nella somma di €. 14.103,00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e c.p.a. se dovuti per legge e condanna e Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_1
loro a rifonderle agli attori nella misura di metà. Compensa per la restante parte.
Treviso, 16.12.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela ON
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