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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2024, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 5624/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato POGGI LONGOSTREVI RAFFAELE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato POGGI LONGOSTREVI RAFFAELE
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
vista la domanda congiunta proposta da on Parte_1 Parte_2
ricorso depositato il 23/07/2024 per lo scioglimento del loro matrimonio, unione celebrata a Salsomaggiore Terme (PR) il 14/04/2018;
pagina 1 di 3 rilevato che con il ricorso introduttivo le parti hanno proposto congiuntamente domanda di divorzio immediato in applicazione dell'art. 68 del Codice di famiglia della Repubblica del Kosovo;
ritenuto che
l'applicazione della legge straniera richiamata sia consentita nel caso di specie ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 218/1995 e dell'art. 5 del Reg. (UE) n.
1259/2010, trattandosi della legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi;
considerato che
, come risultante dalla traduzione depositata dalle parti congiun- tamente al ricorso, l'art. 68 del Codice di famiglia della Repubblica del Kosovo prevede che: “1) Il matrimonio po' essere sciolto mediante divorzio solo sulla ba- se della decisione del Tribunale.
2) Uno o entrambi i coniugi possono, di comune accordo, chiedere il divorzio presentando una causa presso il Tribunale competente”; rilevato che in base alla suddetta disciplina i coniugi possono, di comune accordo, avanzare all'autorità giudiziaria richiesta di divorzio, senza necessità di esperire preventivamente il giudizio di separazione;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
non si ravvisino nel caso di specie ragioni ostative al divorzio dei co- niugi in base alla legge straniera sopra richiamata, avuto riguardo alla determina- zione confermata dalle parti di voler divorziare;
ritenuto che
gli effetti derivanti dall'applicazione della legge straniera non si pon- gano in contrasto con l'ordine pubblico;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 08/08/2024; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata Parte_1
a FI (PR) il 01/01/1995, e nato in [...] Parte_2
il 10/12/1979, celebrato a Salsomaggiore Terme il 14/04/2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme al n. 11,
pagina 2 di 3 parte I, anno 2018;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Salsomaggiore
Terme di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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