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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/10/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 953/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Vallo della Lucania in persona della dott.ssa Bellantoni, lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione civile, nella persona della dott.ssa Elvira Ballantoni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 953/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi e vertente
TRA
, c.f. , quale procuratore di se stesso, nonché Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso n forza di procura conferita su foglio separato e trasmessa telematicamente in uno al presente atto dall'Avv. Daniela Langellotti ed entrambi elettivamenti domiciliati presso lo studio del primo in Agropoli alla Via Monti n.3;
ATTORE
E
, in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia Controparte_1
n. 81 (c.f. – non costituita P.IVA_1
CONVENUTA - CONTUMACE
NONCHE'
P.Iva R.E.A. TN-209533, mandataria del composto Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 da (Mandataria) e (Mandante) -società aggiudicataria del Controparte_2 CP_4
1 Contratto per l'affidamento del servizio riscossione coattiva delle Entrate Tributarie, delle entrate regionali “diverse” - CIG sottoscritto con la rappresentata e P.IVA_3 Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Pierro, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla Via
OV RI n°10;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da verbale di udienza del 16/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 618 c.p.c., regolarmente notificato in data 2 settembre 2024 alla ed alla società concessionaria per la riscossione l'odierno Controparte_1 Controparte_2 attore riassumeva nel merito, ex art. 618 c.p.c., l'azione avente aad oggetto l'impugnazione dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 20230002112830967272131 dell'11 giugno
2023 a lui notificato il 7 luglio 2023, ritenendolo nullo ed inefficace.
Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti ed eccepiva, altresì,
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e che il giudice dell'esecuzione aveva concesso la sospensione ex art. 624 c.p.c. inaudita altera parte, successivamente revocata. Provvedeva, altresì, al formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della firma apposta in data 10 ottobre 2019 sull'avviso di ricevimento recante n. AG 787499043641 e sull'avviso di ricevimento recante n. AG
787501847320, prodotti nel corso del giudizio di opposizione dall'esattore.
Concludeva come segue: “1) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento n. 334063520620/2013 e n .334179289110/2013 con ogni conseguenza di legge;
2) accertare
e dichiarare la inesistenza e/o la nullità delle notifiche del preavviso di fermo n. 20210002044580591958121 del 23/03/2021 e della successiva comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo
n.20220002087710884062555 del 20/10/2022 per le ragioni meglio esposte nel corpo dell'atto e, per l'effetto,
3) accertare e dichiarare la tardività dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi
n.20230002112830967272131 dell'1/06/2023 e, più precisamente, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla per le ragioni meglio esposte nel corpo dell'atto; conseguentemente,4) Controparte_1 accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'Avv. alla e/o alla Parte_1 Controparte_1 società di riscossione Municipia per le ragioni di cui in premessa;
per l'effetto,5) Ordinare alla CP_2 [...] di liberare immediatamente le somme vincolate con atto Controparte_5 notificato il 7/07/2023;6) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali.
Si è costituita che, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva in ordine Controparte_2 all'attività propria dell'ente impositore, il difetto di giurisdizione del giudice adito, per avere ad
2 oggetto le ingiunzioni a monte dell'atto di pignoramento il pagamento delle tasse automobilistiche dell'anno 2013 e la tardività dell'opposizione per essersi oramia cristallizzata la pretesa tributaria, nel merito deduceva la regolarità delle notifiche di tutti gli atti prodromici all'atto di pignoramento presso terzi. In ordine al disconoscimento della firma ex art. 241 c.p.c. evidenziava che “i documenti prodotti in fotocopia, sono consentiti e dunque validi e pertanto è infondata l'azione di disconoscimento dei documenti ex art. 2719 c.c.”.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La regolarmente citata non provvedeva a costituirsi in giudizio e ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Il Tribunale fissava per la discussione orale l'udienza del 16/9/2025.
La domanda non può che essere dichiarata inammissibile perché riassunta tardivamente.
Il giudice dell'esecuzione assegnava al ricorrente termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio con provvedimento del 4/6/2024 e l'atto introduttivo della fase di merito era notificato il 2 settembre 2024.
L'art. 3 della l. n. 742 del 1969 esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e, dunque, anche le opposizioni all'esecuzione e la tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la previsione di cui al secondo comma dell'art. 618 c.p.c., va rilevata d'ufficio ( cfr. Cass. civ. n. 10212/2019 1127/2022).
Non si ravvisano domande formulate in via autonoma ed alternativa rispetto all'opposizione, rispetto alle quali è invocabile la sospensione dei termini feriali. La domanda ordinaria è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima ed in tal caso permangono immutate le esigenze di speditezza a fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 ( cfr. Cass. civ. n. 5085/2025).
“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)” (cfr. Cass. civ. n. 9936/2014).
Le spese del presente giudizio di merito saranno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e nulla viene disposto in ordine alle spese per la rimasta contumace.. Controparte_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro Parte_1
e in persona del l.r.p.t., nel giudizio r.g. Controparte_1 Controparte_2
953/2024, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in euro 462,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 17/10/2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Bellantoni
4
Il Tribunale di Vallo della Lucania in persona della dott.ssa Bellantoni, lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione civile, nella persona della dott.ssa Elvira Ballantoni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 953/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi e vertente
TRA
, c.f. , quale procuratore di se stesso, nonché Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso n forza di procura conferita su foglio separato e trasmessa telematicamente in uno al presente atto dall'Avv. Daniela Langellotti ed entrambi elettivamenti domiciliati presso lo studio del primo in Agropoli alla Via Monti n.3;
ATTORE
E
, in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia Controparte_1
n. 81 (c.f. – non costituita P.IVA_1
CONVENUTA - CONTUMACE
NONCHE'
P.Iva R.E.A. TN-209533, mandataria del composto Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 da (Mandataria) e (Mandante) -società aggiudicataria del Controparte_2 CP_4
1 Contratto per l'affidamento del servizio riscossione coattiva delle Entrate Tributarie, delle entrate regionali “diverse” - CIG sottoscritto con la rappresentata e P.IVA_3 Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Pierro, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla Via
OV RI n°10;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da verbale di udienza del 16/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 618 c.p.c., regolarmente notificato in data 2 settembre 2024 alla ed alla società concessionaria per la riscossione l'odierno Controparte_1 Controparte_2 attore riassumeva nel merito, ex art. 618 c.p.c., l'azione avente aad oggetto l'impugnazione dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 20230002112830967272131 dell'11 giugno
2023 a lui notificato il 7 luglio 2023, ritenendolo nullo ed inefficace.
Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti ed eccepiva, altresì,
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e che il giudice dell'esecuzione aveva concesso la sospensione ex art. 624 c.p.c. inaudita altera parte, successivamente revocata. Provvedeva, altresì, al formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della firma apposta in data 10 ottobre 2019 sull'avviso di ricevimento recante n. AG 787499043641 e sull'avviso di ricevimento recante n. AG
787501847320, prodotti nel corso del giudizio di opposizione dall'esattore.
Concludeva come segue: “1) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento n. 334063520620/2013 e n .334179289110/2013 con ogni conseguenza di legge;
2) accertare
e dichiarare la inesistenza e/o la nullità delle notifiche del preavviso di fermo n. 20210002044580591958121 del 23/03/2021 e della successiva comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo
n.20220002087710884062555 del 20/10/2022 per le ragioni meglio esposte nel corpo dell'atto e, per l'effetto,
3) accertare e dichiarare la tardività dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi
n.20230002112830967272131 dell'1/06/2023 e, più precisamente, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla per le ragioni meglio esposte nel corpo dell'atto; conseguentemente,4) Controparte_1 accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'Avv. alla e/o alla Parte_1 Controparte_1 società di riscossione Municipia per le ragioni di cui in premessa;
per l'effetto,5) Ordinare alla CP_2 [...] di liberare immediatamente le somme vincolate con atto Controparte_5 notificato il 7/07/2023;6) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali.
Si è costituita che, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva in ordine Controparte_2 all'attività propria dell'ente impositore, il difetto di giurisdizione del giudice adito, per avere ad
2 oggetto le ingiunzioni a monte dell'atto di pignoramento il pagamento delle tasse automobilistiche dell'anno 2013 e la tardività dell'opposizione per essersi oramia cristallizzata la pretesa tributaria, nel merito deduceva la regolarità delle notifiche di tutti gli atti prodromici all'atto di pignoramento presso terzi. In ordine al disconoscimento della firma ex art. 241 c.p.c. evidenziava che “i documenti prodotti in fotocopia, sono consentiti e dunque validi e pertanto è infondata l'azione di disconoscimento dei documenti ex art. 2719 c.c.”.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La regolarmente citata non provvedeva a costituirsi in giudizio e ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Il Tribunale fissava per la discussione orale l'udienza del 16/9/2025.
La domanda non può che essere dichiarata inammissibile perché riassunta tardivamente.
Il giudice dell'esecuzione assegnava al ricorrente termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio con provvedimento del 4/6/2024 e l'atto introduttivo della fase di merito era notificato il 2 settembre 2024.
L'art. 3 della l. n. 742 del 1969 esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e, dunque, anche le opposizioni all'esecuzione e la tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la previsione di cui al secondo comma dell'art. 618 c.p.c., va rilevata d'ufficio ( cfr. Cass. civ. n. 10212/2019 1127/2022).
Non si ravvisano domande formulate in via autonoma ed alternativa rispetto all'opposizione, rispetto alle quali è invocabile la sospensione dei termini feriali. La domanda ordinaria è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima ed in tal caso permangono immutate le esigenze di speditezza a fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 ( cfr. Cass. civ. n. 5085/2025).
“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)” (cfr. Cass. civ. n. 9936/2014).
Le spese del presente giudizio di merito saranno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e nulla viene disposto in ordine alle spese per la rimasta contumace.. Controparte_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro Parte_1
e in persona del l.r.p.t., nel giudizio r.g. Controparte_1 Controparte_2
953/2024, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in euro 462,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 17/10/2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Bellantoni
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