Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10373/2024 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Gianpiero Pasquariello, presso il cui studio, sito in Caserta, alla via Roma n. 66, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Marco Eliantonio, presso il cui studio, sito in Casagiove, al viale Europa n. 46, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio proposto dalla veniva richiesto al Controparte_1
il pagamento della somma di € 77.024,13 a titolo di corrispettivo Parte_1 Parte_1
per lavori eseguiti presso il fabbricato.
Notificato il decreto ingiuntivo, il Condominio ingiunto proponeva opposizione con cui, in via preliminare, sollevava eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli Nord, reputando invece competente ex art. 29 c.p.c., quale foro convenzionale
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esclusivo stabilito dalle parti nell'ambito del contratto di appalto sottoscritto, il Tribunale di Santa Maria Caputa Vetere.
Si costituiva la società opposta la quale preliminarmente aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata (“Questa difesa aderisce espressamente all'eccezione di controparte ed accetta quale Giudice territorialmente competente il Tribunale di S. Maria
C.V.”).
Nell'ambito delle note depositate in sostituzione della prima udienza di comparizione del
24.4.2025, entrambe le parti concludevano affinché il Tribunale dichiarasse la propria incompetenza e fissasse un termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V..
Ai sensi dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”.
Invero, in caso di adesione si realizza un accordo espresso di deroga della competenza, mediante l'accettazione della proposta implicita nell'indicazione, a nulla rilevando che essa sia esatta, con la conseguenza che il Giudice è quindi tenuto a prendere atto dell'accordo delle parti e, previa revoca del decreto ingiuntivo, disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Alcuna pronuncia deve essere adottata in merito alle spese processuali, poiché “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (cfr. Cass. Sez. 2, 30/07/2024, n. 21300).
Pertanto, ai sensi dell'art. 38, 2° comma c.p.c., dando atto dell'adesione da parte dell'opposta all'eccezione, formulata dall'opponente, di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Napoli Nord per essere competente il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, va revocato il decreto ingiuntivo opposto – statuizione che impone l'emissione del presente provvedimento in forma di sentenza – e va ordinata la
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10373/2024
cancellazione della causa dal ruolo.
Va riservato al giudice territorialmente competente ogni provvedimento sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• letto l'art. 38, 2° comma c.p.c., dando atto dell'adesione di parte opposta
[...]
all'eccezione, formulata dall'opponente di CP_1 Parte_1
incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Napoli Nord per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, revoca il decreto ingiuntivo opposto ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
• riserva al giudice territorialmente competente ogni provvedimento sulle spese di giudizio.
Così deciso in Aversa in data 28.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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