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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dr. MO CANOSA Presidente Dr. Giovanni NAPPI Giudice D.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 862/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 23.10.2025 e vertente
TRA
n. a Atessa il 10.12.1996, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Lucio Di Biase
RICORRENTE
C/
n. a Mercato San Severino il 13.10.1997, CF Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI L'Avv. Lucio Di Biase per conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 adito, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione: disporre l'affidamento del figlio minore , nato il [...] a Chieti (CH), in [...]_1 esclusiva alla madre che, ai sensi dell'art. 337-quater, ultimo comma, c.c., assumerà in autonomia qualunque decisione inerente alla prole, anche quelle di maggiore interesse, ovvero, in via subordinata, disporre l'affidamento ad entrambi i genitori in via condivisa;
disporre che il minore continui a vivere con la madre sig.ra Pt_1
presso l'abitazione sita in Torricella Peligna (CH), al Vico I Pozzotel
[...] alla quale andrà conseguentemente assegnata con tutti gli arredi ed i beni ivi contenuti;
determinare, tenuto conto della tenera età del bambino e l'attuale distanza geografica tra le abitazioni dei genitori, le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, con esclusione del pernottamento presso quest'ultimo fino al quinto anno di età o, in subordine, almeno fino al terzo anno di età; disporre che, dalla data del deposito del presente ricorso, il padre versi mensilmente alla madre sig.ra Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio , una
[...] Per_1 somma non inferiore ad € 500,00 (o ad altra ritenuta di giustizia), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di legge;
disporre che, dalla data del deposito del presente ricorso, il padre rimborsi alla madre sig.ra il 50% delle Parte_1 spese straordinarie secondo le linee guida indicate dal me previsto dal protocollo d'intesa siglato l'On.le Tribunale adito e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano del 27/12/2018; disporre che la percezione dell'assegno unico universale per il figlio spetti integralmente (100%) alla madre ricorrente;
condannare il resistente al pagamento di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso spese forfetarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e articolo 13, co. 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, C.A.P. ed I.V.A. come per legge.”
RAGIONI IN FATTO
ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che, all'esito dell'udienza del 27.3.2025 (nella quale è stata dichiarata la contumacia del convenuto), con ordinanza del 28.3.2025, vi è stato l'accoglimento pressochè integrale delle richieste di parte ricorrente in ordine all'affidamento del minore , al diritto di visita del padre ed alle Persona_1 disposizioni patrimoniali riguardanti il contributo per il mantenimento del figlio delle parti (ivi compresa la percezione integrale dell'assegno unico ad opera della ricorrente).
Con la medesima ordinanza sono state rigettate le richieste di prova formulate dalla difesa dell'attrice.
Occorre altresì rilevare che il convenuto non si è costituito neanche dopo l'emissione della sopraindicata ordinanza al fine di contestarne il contenuto prescrittivo, che quindi in questa sede non può che essere confermato, dovendosi ritenere che il totale disinteresse del per le questioni rappresentate dalla CP_1 ricorrente rappresenti un ulteriore elemento che deponga per l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minorenni alla madre, con tutte le statuizioni conseguenti disposte con le più volte menzionata ordinanza.
Del resto, i documenti allegati al ricorso documentano in modo incontrovertibile l'assoluta inidoneità genitoriale del convenuto, che risulta essersi del tutto disinteressato ai figli sia da un punto di vista affettivo che economico, non partecipando neanche ai primi monitoraggi svolti dai Servizi Sociali delegati dal Tribunale dei Minori. Ciò comporta una valutazione di assoluta inadeguatezza ed inaffidabilità del convenuto ad assolvere i propri primari doveri gentoriali e, di conseguenza, la fissazione, a suo carico, di un contributo al mantenimento dei figli che tenga conto della sua totale mancanza di collaborazione nella gestione dei minori, gestione che quindi ricade interamente sulla madre proprio per la condotta del tutto irresponsabile del . CP_1
Con riferimento alle spese processuali, il convenuto, pur non essendosi costituito, ha comunque dato causa al presente giudizio attraverso il proprio comportamento omissivo ben dimostrato in atti, e deve essere quindi condannato alla loro rifusione in favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 862/2024, così decide:
Dispone l'affido esclusivo rafforzato di a Persona_1
, assegnando a quest'ultima il potere di decidere Parte_1 in via autonoma ogni questione attinente l'interesse del figlio
Potrà vedere il figlio per due pomeriggi a Controparte_1 settimana (martedì e giovedì) dalle 17.00 alle 19.00
Fissa in euro 500 mensili (con adeguamento annuale in base agli indici ISTAT) il contributo per il mantenimento del figlio ad opera del padre (somma da versare a Per_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese) con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (9.12.2024); dovrà altresì Controparte_1 contribuire per il 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio
Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per l'intero da Parte_1 Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore di , liquidate in euro 5.500 Parte_1 più accessori di legge.
Così deciso in Lanciano il 23.10.2025
Il Presidente
MO NO