Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 08/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA n. 3/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice ER GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 37927 del registro di segreteria, proposto da XX, nato a [...] il XX (C.F. XX) rappresentato e difeso, dall’avv. Salvatore Falconieri, (C.F. [...]-pec: falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it) e con lui elettivamente domiciliato in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1 presso lo studio dell’Avv. Teresa Sacco
CONTRO
INPS, non costituito per l’accertamento del diritto a conseguire la pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro/mansioni gestione pubblica con decorrenza dal XX e per la conseguente condanna dell’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici a corrispondere gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati a decorrere della scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT per il seguente ordine di VISTO il codice di giustizia contabile;
UDITO il legale del ricorrente all’udienza del 19 dicembre 2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2025 il ricorrente (ex appartenente al corpo di Polizia penitenziaria), nel rammentare di essere stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto in modo assoluto, a decorrere XX, dalla CMO di Milano e di essere stato dispensato dal servizio per infermità giusta decreto del Ministero della Giustizia n. XX del XX, avendo rinunciato anche al transito nei ruolo civili, evidenziava che in data XX ha presentato domanda all’INPS di pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro/ mansioni gestione pubblica.
In assenza di risposta, e previa diffida, adiva questo Giudice per il riconoscimento del diritto alla pensione sopra indicata e relativa liquidazione, sussistendone i requisiti di legge, in particolare:
· la riconosciuta non idoneità al servizio in modo assoluto;
· la rinuncia al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione o di altre Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 75 D.lgs. 443/92;
· l’assenza di altre prestazioni pensionistiche in godimento
· il possesso dei requisiti previsti dall’art. 52 del D.P.R. 1092/1973, avendo maturato 31 anni, mesi 3 e giorni 8 L’amministrazione previdenziale non si è costituita, cosicchè, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025, il legale del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, constatata la mancata costituzione dell’INPS, ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito appare fondata la pretesa del ricorrente avendo allegato elementi probatori idonei a supportare la richiesta pretesa sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Al riconoscimento del diritto consegue l’obbligo di corrispondere la richiesta pensione a decorrere dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei calcolati tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 cui si rimanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia dell'INPS accoglie il ricorso.
Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali che liquida in € 500,00, oltre IVA, СРА e spese generali nella misura del 15% a favore dell' Avv. Salvatore Falconieri, dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
ER SS
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 08/01/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 08/01/2026 IL GIUDICE L’ Assistente Amministrativo ER SS Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 08/01/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente