Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 08/01/2026, n. 3
CCONTI
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Riconoscimento non idoneità assoluta al servizio

    Il giudice ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, avendo allegato elementi probatori idonei a supportare la richiesta sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

  • Accolto
    Rinuncia al transito nei ruoli civili

    Il giudice ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, avendo allegato elementi probatori idonei a supportare la richiesta sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

  • Accolto
    Assenza di altre prestazioni pensionistiche

    Il giudice ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, avendo allegato elementi probatori idonei a supportare la richiesta sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

  • Accolto
    Possesso requisiti contributivi

    Il giudice ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, avendo allegato elementi probatori idonei a supportare la richiesta sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

  • Accolto
    Pagamento arretrati con interessi e rivalutazione

    Al riconoscimento del diritto consegue l’obbligo di corrispondere la richiesta pensione a decorrere dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei calcolati tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 08/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia
    Numero : 3
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo