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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 473/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 6/2/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Bruna Pesci, e C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa
[...] C.F._2 dall' avv. Clino Pompei, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21/2/2024 il signor , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la signora a Pico (FR) il 27/4/2013 e di aver avuto dalla Controparte_1 donna, durante la convivenza, i figli (nata il [...]) e nato l'[...]), Persona_1 CP_1 ha chiesto che il Collegio dichiari prima la separazione giudiziale dei coniugi e, poi, il divorzio.
***
Costituita con comparsa del 18/5/24, la signora non si è opposta alla separazione. Ha CP_1 chiesto, nondimeno, statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso.
***
Con istanza del 6/6/2024, le parti hanno chiesto la conversione del rito da giudiziale a consensuale.
Il 19/6/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di istruttoria.
Con sentenza non definitiva n. 912/24 pubblicata il 20/6/2024 è stata dichiarata la separazione.
Nelle successive fasi le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1
meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per CP_1 cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM) dell'anno 2013 al numero 519, parte II, serie B e che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 912/2024 pubblicata il 20/6/2024. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le Pt_1 CP_1 condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. ***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge Pt_1 CP_1
e agli interessi della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 473/2024 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pico (FR) il 27/4/2013 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Roma (RM) dell'anno 2013 al numero 519, parte II, serie B;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (RM) dell'anno 2013 al numero 519, parte II, serie B;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 Controparte_1 con riferimento al divorzio;
➢ compensa le spese di lite
Cassino, 6/2/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 473/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 6/2/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Bruna Pesci, e C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa
[...] C.F._2 dall' avv. Clino Pompei, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21/2/2024 il signor , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la signora a Pico (FR) il 27/4/2013 e di aver avuto dalla Controparte_1 donna, durante la convivenza, i figli (nata il [...]) e nato l'[...]), Persona_1 CP_1 ha chiesto che il Collegio dichiari prima la separazione giudiziale dei coniugi e, poi, il divorzio.
***
Costituita con comparsa del 18/5/24, la signora non si è opposta alla separazione. Ha CP_1 chiesto, nondimeno, statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso.
***
Con istanza del 6/6/2024, le parti hanno chiesto la conversione del rito da giudiziale a consensuale.
Il 19/6/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di istruttoria.
Con sentenza non definitiva n. 912/24 pubblicata il 20/6/2024 è stata dichiarata la separazione.
Nelle successive fasi le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1
meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per CP_1 cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM) dell'anno 2013 al numero 519, parte II, serie B e che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 912/2024 pubblicata il 20/6/2024. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le Pt_1 CP_1 condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. ***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge Pt_1 CP_1
e agli interessi della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 473/2024 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pico (FR) il 27/4/2013 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Roma (RM) dell'anno 2013 al numero 519, parte II, serie B;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (RM) dell'anno 2013 al numero 519, parte II, serie B;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 Controparte_1 con riferimento al divorzio;
➢ compensa le spese di lite
Cassino, 6/2/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari